Anna Larussa
(Estratto da Diritto e Processo
formazione n. 5/2011)
QUAESTIO IURIS
La Corte di cassazione si è trovata
ad affrontare, con la sentenza in esame, una delle
molteplici questioni problematiche che originano dalla
scarna disciplina processuale concernente il mutamento
dell’organo giudicante nel corso del dibattimento: in
particolare, la questione relativa all’individuazione
della parte sulla quale, a seguito di opposizione
all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese al giudice
in diversa composizione, gravi l’onere di ricitare i
testimoni da escutere nuovamente.
Preliminarmente giova ricordare
come, in tema di mutamento del giudice, il codice si
limiti a fissare il principio in base al quale alla
deliberazione della sentenza «concorrono, a pena di
nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno
partecipato al dibattimento» (art. 525 comma 2).
Dalla laconicità del dettato
normativo dianzi riportato dottrina e giurisprudenza
hanno desunto concordemente solo la conclusione che il
suddetto testo impone la rinnovazione del dibattimento,
non trovando accordo, invece, sulle modalità con le
quali tale rinnovazione debba avere luogo e sul regime
di utilizzabilità delle prove assunte prima che
cambiasse la composizione dell’organo giudicante.
In merito sono intervenute anche le
due Corti.
In particolare, la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 17 del 1994, ha
sottolineato che in caso di mutamento del giudice, in
primo luogo, è necessario rinnovare integralmente il
dibattimento. In seconda battuta, è possibile utilizzare
le precedenti dichiarazioni, legittimamente acquisite,
mediante l’istituto della lettura che, ai sensi
dell’art. 511 comma 2, deve seguire l’esame orale del
dichiarante.
La Corte di Cassazione, con
sentenza a Sezioni unite del 17 febbraio 1999, ha poi
affermato che «la testimonianza raccolta dal primo
giudice non è utilizzabile per la decisione mediante
semplice lettura, senza ripetere l’esame del
dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato
richiesto da una delle parti».
In questo quadro si inserisce il
caso in esame nella sua peculiarità: l’imputato
denunciava la violazione dell’art. 511 c.p.p. per avere
il giudice territoriale ritenuto legittima la lettura
delle dichiarazioni rese dai testi escussi, nonostante
lo stesso si fosse a ciò opposto, per via del mutamento
del giudice, non ottemperando all’onere di citazione dei
testi indotti dall’accusa del quale era stato gravato
dal nuovo giudicante.
Questi, rigettando l’eccezione di
inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali
assunte, dopo la mancata ricitazione ad onere della
difesa, mediante lettura aveva in particolare
argomentato che “posto che gli atti compiuti continuano
legittimamente a fare parte del fascicolo dibattimentale
e che è previsto un particolare regime per il loro
recupero e conseguente utilizzazione dinanzi al nuovo
giudice, la parte che abbia interesse alla loro
riaudizione può essere onerata dell’obbligo di citarli
essendo appunto essa stessa che avanza detta richiesta
di nuova escussione testimoniale su tutti od anche su
solo alcune delle circostanze precedente riferite”.
Secondo la Corte di cassazione tale
conclusione non è accettabile in quanto nell’ipotesi di
testimonianze assunte da un giudice poi mutato, il
principio di immutabilità del giudice di cui all’art.
525 comma 2 c.p.p., impone, a pena di nullità assoluta,
la rinnovazione integrale del dibattimento con la
ripetizione di tutta la sequenza procedimentale prevista
dal codice di rito agli artt. 468 – 495 c.p.p.; ragion
per cui, se è vero che i verbali delle dichiarazioni dei
testi assunti dal precedente giudice fanno
legittimamente parte del fascicolo processuale, è anche
vero che i medesimi divengono utilizzabili a condizione
che tutte le parti prestino il loro consenso alla
lettura sicchè, in caso di dissenso anche di una sola
parte, si riapre tutta la sequenza processuale che aveva
originariamente portato all’assunzione dei suddetti
testi e, pertanto, ogni parte, ritrovandosi all’inizio
del procedimento, dovrà nuovamente valutare se e quali
testi citare.
Orbene, poiché – osserva la Corte -
il codice di rito “ha posto l’onere della citazione a
carico della parte richiedente perché, intuitivamente, è
questa che ha interesse a che i propri testi siano
sentiti e, quindi, è questa che deve citarli o portarli
direttamente al dibattimento, non essendo compatibile
con una corretta dialettica processuale (…) che vi
provveda la parte che non vi abbia alcun interesse o
addirittura abbia un interesse contrario”, nella
concreta fattispecie, non avendo la difesa prestato il
proprio consenso alla lettura delle dichiarazioni rese
dai testi indotti dal P.M., spettava a costui citarli,
ove avesse avuto ancora interesse ad esaminarli: nella
lettura della Corte, il suddetto interesse, invero, non
avrebbe potuto riconoscersi in capo alla difesa non solo
perché i testi erano stati indotti dal P.m. ma anche
perché “il dissenso alla lettura non può essere
interpretato come interesse a sentire nuovamente quei
testi, e, viceversa, il consenso (prestato dal P.m.)
come carenza di interesse”.
LA SOLUZIONE DI Cassazione, 23
marzo 2011, n. 11542
La Corte di cassazione, rispondendo
negativamente al quesito se l’ordine con il quale il
giudice aveva disposto che a citare i testi fosse la
parte opponente dovesse o meno considerarsi legittimo e
se, a fronte, del conclamato rifiuto della parte onerata
di provvedere alla citazione, dovesse o meno
considerarsi legittima la lettura delle suddette
testimonianze, previa revoca, quantomeno implicita,
dell’ordinanza ammissiva della prova, ha pertanto
statuito che:
In caso di mutamento del giudice,
le dichiarazioni dei testi assunti dal precedente
giudice, non sono utilizzabili ove una delle parti si
opponga alla lettura. In tal caso, l’onere della
citazione dei suddetti testi, nonostante il consenso
alla lettura prestato dalle restanti parti, spetta alla
parte che aveva originariamente chiesto l’ammissione dei
suddetti testi. Di conseguenza, ove la parte che non ha
prestato il proprio consenso alla lettura venga onerata
della citazione dei suddetti testi, legittimamente può
rifiutarsi di citarli ed il giudice non può dare lettura
delle dichiarazioni rese davanti al precedente giudice,
dovendo porre l’onere della citazione a carico della
parte che originariamente aveva richiesto l’ammissione
dei testi
APPROFONDIMENTO
Per approfondimenti sul tema della
rinnovazione del dibattimento a seguito di mutamento del
giudice, su www.csm.it
CARLOTTA CONTI La rinnovazione del
dibattimento a seguito di mutamento del giudice
VINCENZO PEZZELLA La rinnovazione
del dibattimento a seguito di mutamento del giudice
PIERO SILVESTRI, Le letture
dibattimentali
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