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MUTAMENTO DEL GIUDICE: A CHI L’ONERE DI (RI)CITARE I TESTIMONI?Cassazione, Sez. II, 23 marzo 2011, n. 11542-Diritto e processo.it

 

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Anna Larussa

 

(Estratto da Diritto e Processo formazione n. 5/2011)

 

 

 

 

 

QUAESTIO IURIS

 

La Corte di cassazione si è trovata ad affrontare, con la sentenza in esame, una delle molteplici questioni problematiche che originano dalla scarna disciplina processuale concernente il mutamento dell’organo giudicante nel corso del dibattimento: in particolare, la questione relativa all’individuazione della parte sulla quale, a seguito di opposizione all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese al giudice in diversa composizione, gravi l’onere di ricitare i testimoni da escutere nuovamente.

 

Preliminarmente giova ricordare come, in tema di mutamento del giudice, il codice si limiti a fissare il principio in base al quale alla deliberazione della sentenza «concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento» (art. 525 comma 2).

 

Dalla laconicità del dettato normativo dianzi riportato dottrina e giurisprudenza hanno desunto concordemente solo la conclusione che il suddetto testo impone la rinnovazione del dibattimento, non trovando accordo, invece, sulle modalità con le quali tale rinnovazione debba avere luogo e sul regime di utilizzabilità delle prove assunte prima che cambiasse la composizione dell’organo giudicante.

 

In merito sono intervenute anche le due Corti.

 

In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 17 del 1994, ha sottolineato che in caso di mutamento del giudice, in primo luogo, è necessario rinnovare integralmente il dibattimento. In seconda battuta, è possibile utilizzare le precedenti dichiarazioni, legittimamente acquisite, mediante l’istituto della lettura che, ai sensi dell’art. 511 comma 2, deve seguire l’esame orale del dichiarante.

 

La Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni unite  del 17 febbraio 1999, ha poi affermato che «la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l’esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti».

 

In questo quadro si inserisce il caso in esame nella sua peculiarità: l’imputato denunciava la violazione dell’art. 511 c.p.p. per avere il giudice territoriale ritenuto legittima la lettura delle dichiarazioni rese dai testi escussi, nonostante lo stesso si fosse a ciò opposto, per via del mutamento del giudice, non ottemperando all’onere di citazione dei testi indotti dall’accusa del quale era stato gravato dal nuovo giudicante.

 

Questi, rigettando l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali assunte, dopo la mancata ricitazione ad onere della difesa, mediante lettura aveva in particolare argomentato che “posto che gli atti compiuti continuano legittimamente a fare parte del fascicolo dibattimentale e che è previsto un particolare regime per il loro recupero e conseguente utilizzazione dinanzi al nuovo giudice, la parte che abbia interesse alla loro riaudizione può essere onerata dell’obbligo di citarli essendo appunto essa stessa che avanza detta richiesta di nuova escussione testimoniale su tutti od anche su solo alcune delle circostanze precedente riferite”.

 

Secondo la Corte di cassazione tale conclusione non è accettabile in quanto nell’ipotesi di testimonianze assunte da un giudice poi mutato, il principio di immutabilità del giudice di cui all’art. 525 comma 2 c.p.p., impone, a pena di nullità assoluta, la rinnovazione integrale del dibattimento con la ripetizione di tutta la sequenza procedimentale prevista dal codice di rito  agli artt. 468 – 495 c.p.p.; ragion per cui, se è vero che i verbali delle dichiarazioni dei testi assunti dal precedente giudice fanno legittimamente parte del fascicolo processuale, è anche vero che i medesimi divengono utilizzabili a condizione  che tutte le parti prestino il loro consenso alla lettura sicchè, in caso di dissenso anche di una sola parte, si riapre tutta la sequenza processuale che aveva originariamente portato all’assunzione dei suddetti testi e, pertanto, ogni parte, ritrovandosi all’inizio del procedimento, dovrà nuovamente valutare se e quali testi citare.

 

Orbene, poiché – osserva la Corte - il codice di rito “ha posto l’onere della citazione a carico della parte richiedente perché, intuitivamente, è questa che ha interesse a che i propri testi siano sentiti e, quindi, è questa che deve citarli o portarli direttamente al dibattimento, non essendo compatibile con una corretta dialettica processuale (…) che vi provveda la parte che non vi abbia alcun interesse o addirittura abbia un interesse contrario”, nella concreta fattispecie, non avendo la difesa prestato il proprio consenso alla lettura delle dichiarazioni rese dai testi indotti dal P.M., spettava a costui citarli, ove avesse avuto ancora interesse ad esaminarli: nella lettura della Corte, il suddetto interesse, invero, non avrebbe potuto riconoscersi in capo alla difesa non solo perché i testi erano stati indotti dal P.m. ma anche perché “il dissenso alla lettura non può essere interpretato come interesse a sentire nuovamente quei testi, e, viceversa, il consenso (prestato dal P.m.) come carenza di interesse”. 

 

 

 

LA SOLUZIONE DI Cassazione, 23 marzo 2011, n. 11542

 

La Corte di cassazione, rispondendo negativamente al quesito se l’ordine con il quale il giudice aveva disposto che a citare i testi fosse la parte opponente dovesse o meno considerarsi legittimo e se, a fronte, del conclamato rifiuto della parte onerata di provvedere alla citazione, dovesse o meno considerarsi legittima la lettura delle suddette testimonianze, previa revoca, quantomeno implicita, dell’ordinanza ammissiva della prova, ha pertanto statuito che:

 

 In caso di mutamento del giudice, le dichiarazioni dei testi assunti dal precedente giudice, non sono utilizzabili ove una delle parti si opponga alla lettura. In tal caso, l’onere della citazione dei suddetti testi, nonostante il consenso alla lettura prestato dalle restanti parti, spetta alla parte che aveva originariamente chiesto l’ammissione dei suddetti testi. Di conseguenza, ove la parte che non ha prestato il proprio consenso alla lettura venga onerata della citazione dei suddetti testi, legittimamente può rifiutarsi di citarli ed il giudice non può dare lettura delle dichiarazioni rese davanti al precedente giudice, dovendo porre l’onere della citazione a carico della parte che originariamente aveva richiesto l’ammissione dei testi

 

 

 

APPROFONDIMENTO

 

Per approfondimenti sul tema della rinnovazione del dibattimento a seguito di mutamento del giudice, su www.csm.it

 

CARLOTTA CONTI La rinnovazione del dibattimento a seguito di mutamento del giudice

 

VINCENZO PEZZELLA La rinnovazione del dibattimento a seguito di mutamento del giudice

 

PIERO SILVESTRI, Le letture dibattimentali

 

 

 

 

 

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