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Ipoteca e fondo patrimoniale-Debiti tributari, manca il collegamento immediato e diretto con i bisogni di famiglia- (Commissione tributaria provinciale Lecce, Sentenza, Sez. II, 24/05/2011, n. 283)

 

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di Maurizio Villani, Iolanda Pansardi

L'ipoteca di cui all'art. 77, D.P.R. n. 602/1973 è annullabile "se iscritta per debiti tributari su beni facenti parte del fondo patrimoniale costituito ai sensi dell'art.167 c.c.". E' quanto ha affermato la sezione II della CTP di Lecce, con la sentenza n. 283/2/2011. I giudici del merito hanno espresso un principio di diritto che - in linea con quanto stabilito, per mettere chiarezza in materia, dalla Corte di Cassazione con decisione n. 15862/2009 - ha ritenuto mancante, nel caso di debiti fiscali, quell'inerenza immediata e diretta fra i crediti erariali e i bisogni della famiglia, giacchè nascono da una specifica obbligazione legale del tutto "esterna" ai bisogni familiari.

 

La Cassazione, infatti, ha fornito il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, e non già nella natura delle obbligazioni legale o contrattuale. Con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia.

 

In particolare, la Commissione provinciale respingeva quanto richiesto con l’atto costitutivo dal concessionario Equitalia Lecce spa, che insisteva nel ritenere l'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo patrimoniale ai sensi dell’art. 77, D.P.R. n. 602/1973 un’azione tipicamente cautelare, escludendo la sua strumentalità alla relativa espropriazione immobiliare.

 

Secondo i Giudici leccesi, oltre a essere evidente la strumentalità dell’ipoteca proprio perché collocata nell’ambito della disciplina speciale dell’esecuzione forzata immobiliare e, specificamente, nella sez. IV del capo II del citato decreto intitolato "Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare”, non sussisteva, poi, alcun dubbio circa la conoscenza da parte dell’agente di riscossione della estraneità dei debiti tributari all’esigenza familiare, considerato che il concessionario procede sulla base dei ruoli da cui risulta appunto la estraneità ai bisogni familiari.

 

Giova ricordare a tal proposito, che il fondo patrimoniale, compreso tra le convenzioni matrimoniali, limita l’aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, in violazione dell’art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell’adempimento delle obbligazioni, a prescindere dalla relativa fonte.

 

Il fondo patrimoniale, così come disciplinato negli articoli 167-171 c.c., comporta un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia.

 

Va precisato che, di fronte agli aspetti salienti di tale istituto relativi alla disciplina dell'amministrazione del fondo patrimoniale, delineata attraverso il richiamo alle norme sulla comunione legale (art. 168, comma 3, c.c.) ed alla disciplina specifica degli atti di alienazione (art. 169 c.c.), è necessario, però, non tralasciare l’elemento essenziale che lo caratterizza, ossia la finalità a cui i suoi beni ed i suoi frutti devono essere destinati.

 

Allora, ben si evince che il rispetto di tali limiti consente di rafforzare, quindi, il concetto del fondo come un patrimonio separato, con vincolo di destinazione e limitazione dei poteri dispositivi dei costituenti in modo da soddisfare i bisogni della famiglia e garantirne la sua stabilità economica.

 

Tale funzione (o meglio destinazione di beni) si evince - e al tempo stesso appare cristallizzata - nell'art. 170 c.c. laddove si stabilisce che "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

 

In particolare, nell'interpretare la nozione di "bisogni della famiglia", la costante giurisprudenza ha accolto un'interpretazione ampia di essa, tale da contemplare non solo quanto indispensabile alla vita della famiglia, bensì anche le esigenze volte al "pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi" (Cass. 7 gennaio 1984, n. 134).

 

L'accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito (Cass. n. 11683/2001, n. 12730/2007).

 

Proprio in virtù di tale accertamento, sulla stessa linea interpretativa della CTR Piemonte 21 ottobre 2009, n. 54; CTP Grosseto 30 novembre 2009, n. 280; CTP Milano 20 dicembre 2010, n. 437; CTP Mantova 10 giugno 2008; CTP Padova 20 gennaio 2011, la Commissione provinciale leccese, con la sentenza in commento, in pratica, stabilisce che i debiti tributari non sarebbero collegati in “modo immediato e diretto” con le esigenze familiari e quindi non legittimerebbero l’esecutività.

                                                              

 

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