Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Giurisprudenza costante-CIG, costa caro al datore di lavoro omettere i criteri di rotazione- (Cassazione civile Sentenza, Sez. Lav., 31/05/2011, n. 12056)

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

La Corte di Cassazione fa propria la posizione espressa nel 2000 dalle Sezioni Unite per riaffermare le conseguenze derivanti dalla omessa comunicazione dei criteri di rotazione da parte del datore di lavoro alle oo.ss..

 

E’ costante la giurisprudenza della Corte di Cassazione, suffragata dalla sentenza espressa dalla Sezioni Unite nel 2000 (sentenza n, 302), laddove si afferma chiaramente il contenuto degli obblighi gravanti sul datore di lavoro in caso di ricorSo alla CIGS per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale comportante una temporanea eccedenza di personale.

 

Nello specifico, si deve ritenere illegittimo il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa qualora il datore di lavoro non comunichi alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, anche diversi dalla rotazione, che consentono di individuare i lavoratori da sospendere.

 

I lavoratori interessati possono COSì rivolgersi al Giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione e non integrata.

 

Nel caso di specie, dunque, i Giudici della Corte di Cassazione ritengono corretta la posizione espressa in sede di Appello che aveva condannato il datore di lavoro in quanto aveva comunicato criteri del tutto generici, non specificati, ne’ in sede di prima comunicazione alle organizzazioni sindacali, né in una successiva fase.

 

Nessun valore (sanante) poteva altresì essere attribuito al contenuto di accordi sindacali aziendali intervenuti tra le parti in tal senso, ma solo dopo avere sospeso i lavoratori dal lavoro.

 

A cura della Redazione

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici