La Corte di Cassazione fa propria
la posizione espressa nel 2000 dalle Sezioni Unite per
riaffermare le conseguenze derivanti dalla omessa
comunicazione dei criteri di rotazione da parte del
datore di lavoro alle oo.ss..
E’ costante la giurisprudenza della
Corte di Cassazione, suffragata dalla sentenza espressa
dalla Sezioni Unite nel 2000 (sentenza n, 302), laddove
si afferma chiaramente il contenuto degli obblighi
gravanti sul datore di lavoro in caso di ricorSo alla
CIGS per l’attuazione di un programma di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale comportante una temporanea eccedenza di
personale.
Nello specifico, si deve ritenere
illegittimo il provvedimento di sospensione
dell’attività lavorativa qualora il datore di lavoro non
comunichi alle organizzazioni sindacali, ai fini
dell’esame congiunto, gli specifici criteri, anche
diversi dalla rotazione, che consentono di individuare i
lavoratori da sospendere.
I lavoratori interessati possono
COSì rivolgersi al Giudice ordinario, in via
incidentale, per ottenere la condanna del datore di
lavoro al pagamento della retribuzione e non integrata.
Nel caso di specie, dunque, i
Giudici della Corte di Cassazione ritengono corretta la
posizione espressa in sede di Appello che aveva
condannato il datore di lavoro in quanto aveva
comunicato criteri del tutto generici, non specificati,
ne’ in sede di prima comunicazione alle organizzazioni
sindacali, né in una successiva fase.
Nessun valore (sanante) poteva
altresì essere attribuito al contenuto di accordi
sindacali aziendali intervenuti tra le parti in tal
senso, ma solo dopo avere sospeso i lavoratori dal
lavoro.
A cura della Redazione
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