Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Stalking, i poteri di ammonimento del questore- Tar Brescia, 183/2011

Sentenza del Tar Brescia, 183/2011, sulla necessità di contraddittorio tra le parti

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

Il Tar Brescia, con sentenza depositata nei giorni scorsi, interviene sul nuovo istituto, introdotto dall’articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38).

Stalking è “un termine inglese che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un’altra persona, perseguitandola ed ingenerandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Questo tipo di condotta è penalmente rilevante in molti ordinamenti; in quello italiano la fattispecie è rubricata come atti persecutori, riprendendo una delle diverse locuzioni con le quali è tradotto il termine stalking. Il fenomeno è anche chiamato sindrome del molestatore assillante” (da Wikipedia)

Il TAR, in particolare, si sofferma sull’istituto dell’ammonimento del Questore, osservando:

- che, in particolare, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale – introdotto dall’art. 7 ed afferente alla nuova figura incriminatrice dello “stalking” – “… la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. …” (comma 1);

- che il comma successivo dispone che “Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. …”;

- che il legislatore ha così delineato una nuova misura di prevenzione, che assume una finalità dissuasiva nei confronti degli autori di atti persecutori – inducendoli alla riflessione e al ravvedimento – prima che l’aggravamento sfoci nell’attivazione del procedimento penale per il delitto di cui all’art. 612-bis del c.p.;

- che la norma in esame si caratterizza per la finalità di scoraggiare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, contegni violenti o comunque disdicevoli i quali – se non integrano (ancora) un reato contro la persona o il patrimonio – potrebbero degenerare e preludere ad illeciti penali produttivi di lesioni ben più gravi di valori giuridicamente tutelati (T.A.R. Campania Napoli, sez. V – 13/1/2011 n. 114);

Considerato:

- che il decreto di ammonimento non presuppone l’acquisizione della prova del fatto penalmente rilevante punito dall’art. 612-bis del c.p., ma – nel quadro di un potere valutativo ampiamente discrezionale dell’amministrazione – richiede la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l’avvenuto compimento di atti persecutori;

- che in definitiva il Questore deve soltanto apprezzare la fondatezza dell’istanza, formandosi il ragionevole convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 25/8/2010 n. 4182);

- che, non condividendo sul punto quanto sostiene una parte della giurisprudenza puntualmente richiamata dal ricorrente, il Collegio non ritiene indispensabile l’attivazione del contraddittorio tra le parti qualora emergano, come nella fattispecie, consistenti indizi di una condotta aggressiva e disdicevole;

(…)

- che la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per provvedimenti aventi precipua finalità cautelare, accentuata nella specie dall’aspra conflittualità e dallo scarso equilibrio che emerge dagli atti;

- che peraltro in caso analogo è stato ritenuto che il contenuto doveroso del provvedimento rende recessiva la censura della violazione delle regole di partecipazione al procedimento ex art. 21-octies della L. 241/90 (T.A.R. Calabria Reggio Calabria – 4/11/2010 n. 1171)” (presidente Giorgio Calderoni, estensore Stefano Tenca, altro componente Mauro Pedron).

N. 00183/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01350/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2010, proposto da:
Fabio Giuseppe Piazzi, rappresentato e difeso dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Stefano Ricci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Brescia, Via Diaz, 9;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, Via S. Caterina, 6;

nei confronti di

Adriana Werner, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Cadorna, 7;

per l'annullamento

DEL VERBALE DI AMMONIMENTO ORALE ADOTTATO DAL QUESTORE DI BRESCIA IN DATA 17/9/2010, AFFINCHE’ IL RICORRENTE TENGA UNA CONDOTTA CONFORME A LEGGE.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Rilevato:

- che l’art. 8 del D.L. 23/2/2009 n. 11 conv. in L. 23/4/2009 n. 38 ha creato l’istituto giuridico dell’ammonimento del Questore;

- che, in particolare, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale – introdotto dall’art. 7 ed afferente alla nuova figura incriminatrice dello “stalking” – “… la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. …” (comma 1);

- che il comma successivo dispone che “Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. …”;

- che il legislatore ha così delineato una nuova misura di prevenzione, che assume una finalità dissuasiva nei confronti degli autori di atti persecutori – inducendoli alla riflessione e al ravvedimento – prima che l’aggravamento sfoci nell’attivazione del procedimento penale per il delitto di cui all’art. 612-bis del c.p.;

- che la norma in esame si caratterizza per la finalità di scoraggiare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, contegni violenti o comunque disdicevoli i quali – se non integrano (ancora) un reato contro la persona o il patrimonio – potrebbero degenerare e preludere ad illeciti penali produttivi di lesioni ben più gravi di valori giuridicamente tutelati (T.A.R. Campania Napoli, sez. V – 13/1/2011 n. 114);

Considerato:

- che il decreto di ammonimento non presuppone l’acquisizione della prova del fatto penalmente rilevante punito dall’art. 612-bis del c.p., ma – nel quadro di un potere valutativo ampiamente discrezionale dell’amministrazione – richiede la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l’avvenuto compimento di atti persecutori;

- che in definitiva il Questore deve soltanto apprezzare la fondatezza dell’istanza, formandosi il ragionevole convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 25/8/2010 n. 4182);

- che, non condividendo sul punto quanto sostiene una parte della giurisprudenza puntualmente richiamata dal ricorrente, il Collegio non ritiene indispensabile l’attivazione del contraddittorio tra le parti qualora emergano, come nella fattispecie, consistenti indizi di una condotta aggressiva e disdicevole;

Tenuto conto:

- che la motivazione che sorregge il provvedimento di prevenzione di cui è causa risulta sufficientemente esaustiva, illustrando il carattere vessatorio della condotta del ricorrente – mantenuta nei confronti sia dell’ex convivente che del suo nuovo compagno – e la reiterazione degli atteggiamenti nel tempo;

- che sono state prodotte in giudizio plurime denunce presentate contro il Sig. Piazzi – che si è reso protagonista di episodi prevaricatori ed aggressivi – oltre ai referti del pronto soccorso che danno conto delle lesioni subite dalla donna e dal suo nuovo partner (doc. 4, 5, 6, 16 controinteressata);

- che peraltro anche la testimonianza assunta da una terza persona attesta che i rapporti tra le parti non sono soltanto compromessi, ma che perdurano tratti aggressivi, assunti anche in presenza del figlio in tenera età;

- che in definitiva il provvedimento è chiaro e circostanziato, poiché l’invito a conformarsi alla legge è collegato ad una serie di episodi e di atteggiamenti ben individuati;

- che il ricorrente ha prodotto in atti documenti comprovanti l’assunzione di comportamenti aggressivi e vessatori da parte della controinteressata;

- che si introducono in tal modo consistenti indizi potenzialmente suscettibili di accreditare la tesi che anche l’ex convivente si è resa responsabile di atti persecutori;

- che tale circostanza, se da un lato non può attenuare le previsioni di rischio che supportano l’atto impugnato, ben può essere fatta valere dal ricorrente presso l’autorità di pubblica sicurezza al fine di ottenere analoga tutela a fini cautelari;

- che in linea generale la reiterazione di reciproci comportamenti aggressivi ed intimidatori, le gravi esplosioni di conflittualità e le accese tensioni sviluppatesi tra due soggetti sono elementi in astratto idonei a giustificare l’adozione di atti cautelari nei confronti di entrambi, mentre non possono elidere né attenuare l’oggettivo spessore (e disvalore) di quei comportamenti (che emergono dagli indizi raccolti a carico di ciascun contendente);

Atteso:

- che la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per provvedimenti aventi precipua finalità cautelare, accentuata nella specie dall’aspra conflittualità e dallo scarso equilibrio che emerge dagli atti;

- che peraltro in caso analogo è stato ritenuto che il contenuto doveroso del provvedimento rende recessiva la censura della violazione delle regole di partecipazione al procedimento ex art. 21-octies della L. 241/90 (T.A.R. Calabria Reggio Calabria – 4/11/2010 n. 1171);

Evidenziato:

- che, anche alla luce di analogo precedente della Sezione (sentenza breve 31/7/2009 n. 1527) il ricorso è infondato e deve essere respinto;

- che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della dinamica della vicenda caratterizzata da animosità ed eccessi che hanno visto protagoniste entrambe le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Primo Referendario

Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici