Il Tar Brescia, con
sentenza depositata nei giorni scorsi, interviene sul
nuovo istituto, introdotto dall’articolo 8 del decreto
legge 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito in legge 23
aprile 2009 n. 38).
Stalking è “un termine inglese che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un
individuo che affligge un’altra persona, perseguitandola
ed ingenerandole stati di ansia e paura, che possono
arrivare a comprometterne il normale svolgimento della
quotidianità. Questo tipo di condotta è penalmente
rilevante in molti ordinamenti; in quello italiano la
fattispecie è rubricata come atti persecutori,
riprendendo una delle diverse locuzioni con le quali è
tradotto il termine stalking. Il fenomeno è anche
chiamato sindrome del molestatore assillante”
(da
Wikipedia)
Il TAR, in
particolare, si sofferma sull’istituto dell’ammonimento
del Questore, osservando:
- che, in
particolare, fino a quando non è proposta
querela
per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice
penale – introdotto dall’art. 7 ed afferente alla nuova
figura incriminatrice dello “stalking” – “… la persona
offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica
sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento
nei confronti dell’autore della condotta. …” (comma 1);
- che il comma
successivo dispone che “Il
questore,
assunte se necessario informazioni dagli organi
investigativi e sentite le persone informate dei fatti,
ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il
soggetto nei cui confronti è stato richiesto il
provvedimento, invitandolo a tenere una condotta
conforme alla legge e redigendo processo verbale. …”;
- che il
legislatore ha così delineato una
nuova misura di
prevenzione,
che assume una finalità dissuasiva nei confronti degli
autori di atti persecutori – inducendoli alla
riflessione e al ravvedimento – prima che l’aggravamento
sfoci nell’attivazione del procedimento penale per il
delitto di cui all’art. 612-bis del c.p.;
- che la norma
in esame si caratterizza per la
finalità di
scoraggiare,
nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali,
contegni violenti o comunque disdicevoli i quali – se
non integrano (ancora) un reato contro la persona o il
patrimonio – potrebbero degenerare e preludere ad
illeciti penali produttivi di lesioni ben più gravi di
valori giuridicamente tutelati (T.A.R. Campania Napoli,
sez. V – 13/1/2011 n. 114);
Considerato:
- che il
decreto di ammonimento non presuppone l’acquisizione
della
prova del fatto
penalmente rilevante punito dall’art. 612-bis del c.p.,
ma – nel quadro di un potere valutativo ampiamente
discrezionale dell’amministrazione – richiede la
sussistenza di un
quadro indiziario
che renda verosimile, secondo collaudate massime di
esperienza, l’avvenuto compimento di atti persecutori;
- che in
definitiva il Questore deve soltanto apprezzare la
fondatezza
dell’istanza,
formandosi il ragionevole convincimento sulla
plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte,
senza che sia necessario il compiuto riscontro
dell’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla
norma penale incriminatrice (T.A.R. Lombardia Milano,
sez. III – 25/8/2010 n. 4182);
- che, non
condividendo sul punto quanto sostiene una parte della
giurisprudenza puntualmente richiamata dal ricorrente,
il Collegio non ritiene indispensabile l’attivazione
del contraddittorio
tra le parti qualora emergano, come nella fattispecie,
consistenti indizi di una condotta aggressiva e
disdicevole;
(…)
- che la
comunicazione di
avvio del procedimento
non è dovuta per provvedimenti aventi precipua finalità
cautelare, accentuata nella specie dall’aspra
conflittualità e dallo scarso equilibrio che emerge
dagli atti;
- che peraltro
in caso analogo è stato ritenuto che il
contenuto
doveroso del provvedimento rende recessiva la censura della violazione delle regole di
partecipazione al procedimento ex art. 21-octies della
L. 241/90 (T.A.R. Calabria Reggio Calabria – 4/11/2010
n. 1171)” (presidente Giorgio Calderoni, estensore Stefano Tenca, altro
componente Mauro Pedron).
N.
00183/2011 REG.PROV.COLL.
N.
01350/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2010,
proposto da:
Fabio Giuseppe Piazzi, rappresentato e difeso dagli avv.
Fiorenzo Bertuzzi, Stefano Ricci, con domicilio eletto
presso lo studio del primo in Brescia, Via Diaz, 9;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brescia,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, Via S.
Caterina, 6;
nei
confronti di
Adriana Werner, rappresentata e difesa dall'avv.
Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il suo
studio in Brescia, Via Cadorna, 7;
per
l'annullamento
DEL
VERBALE DI AMMONIMENTO ORALE ADOTTATO DAL QUESTORE DI
BRESCIA IN DATA 17/9/2010, AFFINCHE’ IL RICORRENTE TENGA
UNA CONDOTTA CONFORME A LEGGE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell'Interno e della Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio
2011 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc.
amm.;
Rilevato:
-
che l’art. 8 del D.L. 23/2/2009 n. 11 conv. in L.
23/4/2009 n. 38 ha creato l’istituto giuridico
dell’ammonimento del Questore;
-
che, in particolare, fino a quando non è proposta
querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del
codice penale – introdotto dall’art. 7 ed afferente alla
nuova figura incriminatrice dello “stalking” – “… la
persona offesa può esporre i fatti all’autorità di
pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di
ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. …”
(comma 1);
-
che il comma successivo dispone che “Il questore,
assunte se necessario informazioni dagli organi
investigativi e sentite le persone informate dei fatti,
ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il
soggetto nei cui confronti è stato richiesto il
provvedimento, invitandolo a tenere una condotta
conforme alla legge e redigendo processo verbale. …”;
-
che il legislatore ha così delineato una nuova misura di
prevenzione, che assume una finalità dissuasiva nei
confronti degli autori di atti persecutori – inducendoli
alla riflessione e al ravvedimento – prima che
l’aggravamento sfoci nell’attivazione del procedimento
penale per il delitto di cui all’art. 612-bis del c.p.;
-
che la norma in esame si caratterizza per la finalità di
scoraggiare, nel contesto delle relazioni affettive e
sentimentali, contegni violenti o comunque disdicevoli i
quali – se non integrano (ancora) un reato contro la
persona o il patrimonio – potrebbero degenerare e
preludere ad illeciti penali produttivi di lesioni ben
più gravi di valori giuridicamente tutelati (T.A.R.
Campania Napoli, sez. V – 13/1/2011 n. 114);
Considerato:
-
che il decreto di ammonimento non presuppone
l’acquisizione della prova del fatto penalmente
rilevante punito dall’art. 612-bis del c.p., ma – nel
quadro di un potere valutativo ampiamente discrezionale
dell’amministrazione – richiede la sussistenza di un
quadro indiziario che renda verosimile, secondo
collaudate massime di esperienza, l’avvenuto compimento
di atti persecutori;
-
che in definitiva il Questore deve soltanto apprezzare
la fondatezza dell’istanza, formandosi il ragionevole
convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle
vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto
riscontro dell’avvenuta lesione del bene giuridico
tutelato dalla norma penale incriminatrice (T.A.R.
Lombardia Milano, sez. III – 25/8/2010 n. 4182);
-
che, non condividendo sul punto quanto sostiene una
parte della giurisprudenza puntualmente richiamata dal
ricorrente, il Collegio non ritiene indispensabile
l’attivazione del contraddittorio tra le parti qualora
emergano, come nella fattispecie, consistenti indizi di
una condotta aggressiva e disdicevole;
Tenuto conto:
-
che la motivazione che sorregge il provvedimento di
prevenzione di cui è causa risulta sufficientemente
esaustiva, illustrando il carattere vessatorio della
condotta del ricorrente – mantenuta nei confronti sia
dell’ex convivente che del suo nuovo compagno – e la
reiterazione degli atteggiamenti nel tempo;
-
che sono state prodotte in giudizio plurime denunce
presentate contro il Sig. Piazzi – che si è reso
protagonista di episodi prevaricatori ed aggressivi –
oltre ai referti del pronto soccorso che danno conto
delle lesioni subite dalla donna e dal suo nuovo partner
(doc. 4, 5, 6, 16 controinteressata);
-
che peraltro anche la testimonianza assunta da una terza
persona attesta che i rapporti tra le parti non sono
soltanto compromessi, ma che perdurano tratti
aggressivi, assunti anche in presenza del figlio in
tenera età;
-
che in definitiva il provvedimento è chiaro e
circostanziato, poiché l’invito a conformarsi alla legge
è collegato ad una serie di episodi e di atteggiamenti
ben individuati;
-
che il ricorrente ha prodotto in atti documenti
comprovanti l’assunzione di comportamenti aggressivi e
vessatori da parte della controinteressata;
-
che si introducono in tal modo consistenti indizi
potenzialmente suscettibili di accreditare la tesi che
anche l’ex convivente si è resa responsabile di atti
persecutori;
-
che tale circostanza, se da un lato non può attenuare le
previsioni di rischio che supportano l’atto impugnato,
ben può essere fatta valere dal ricorrente presso
l’autorità di pubblica sicurezza al fine di ottenere
analoga tutela a fini cautelari;
-
che in linea generale la reiterazione di reciproci
comportamenti aggressivi ed intimidatori, le gravi
esplosioni di conflittualità e le accese tensioni
sviluppatesi tra due soggetti sono elementi in astratto
idonei a giustificare l’adozione di atti cautelari nei
confronti di entrambi, mentre non possono elidere né
attenuare l’oggettivo spessore (e disvalore) di quei
comportamenti (che emergono dagli indizi raccolti a
carico di ciascun contendente);
Atteso:
-
che la comunicazione di avvio del procedimento non è
dovuta per provvedimenti aventi precipua finalità
cautelare, accentuata nella specie dall’aspra
conflittualità e dallo scarso equilibrio che emerge
dagli atti;
-
che peraltro in caso analogo è stato ritenuto che il
contenuto doveroso del provvedimento rende recessiva la
censura della violazione delle regole di partecipazione
al procedimento ex art. 21-octies della L. 241/90
(T.A.R. Calabria Reggio Calabria – 4/11/2010 n. 1171);
Evidenziato:
-
che, anche alla luce di analogo precedente della Sezione
(sentenza breve 31/7/2009 n. 1527) il ricorso è
infondato e deve essere respinto;
-
che le spese di giudizio possono essere compensate, alla
luce della dinamica della vicenda caratterizzata da
animosità ed eccessi che hanno visto protagoniste
entrambe le parti;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando respinge il ricorso in
epigrafe.
Spese compensate.
La
presente sentenza è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Così
deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno
27 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Primo Referendario
Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il
28/01/2011
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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