È
possibile vietare la trasmissione in esclusiva delle
partire di calcio se particolarmente importanti per la
società.
Tribunale
dell’Unione europea, 17 febbraio 2011, T 385-07
Uno Stato membro può,
a talune condizioni, vietare la trasmissione in
esclusiva dell’insieme degli incontri del campionato del
mondo e d’Europa di calcio su una televisione a
pagamento, al fine di assicurare la possibilità per il
proprio pubblico di seguire questi eventi su una
televisione ad accesso libero. Allorché queste
competizioni sono, nella loro integralità, di
particolare rilevanza per la società, questa restrizione
della libertà di prestazione dei servizi e di
stabilimento è giustificata dal diritto all’informazione
e dalla necessità di assicurare un ampio accesso del
pubblico alle trasmissioni televisive di questi eventi.
La direttiva relativa all’esercizio di attività di
trasmissione televisiva (Direttiva del Consiglio 3
ottobre 1989, 89/552/CEE) consente agli Stati membri di
vietare la trasmissione in esclusiva degli eventi che
essi ritengono di particolare rilevanza per la loro
società, allorché tale trasmissione priverebbe una parte
considerevole del pubblico della possibilità di seguire
tali eventi su una televisione ad accesso libero.
La Fédération internationale de football association
(FIFA) organizza la fase finale della Coppa del mondo di
calcio (la Coppa del mondo) e l’Union des associations
européennes de footaball (UEFA) organizza il campionato
d’Europa di calcio (l’EURO). La vendita dei diritti di
trasmissione televisiva di queste competizioni
costituisce una fonte rilevante dei loro introiti.
Il Belgio e il Regno Unito hanno compilato ciascuno un
elenco degli eventi considerati di particolare rilevanza
per la loro rispettiva società. Questi elenchi
contenevano, in particolare per il Belgio, tutti gli
incontri della fase finale della Coppa del mondo e, per
il Regno Unito, l’insieme degli incontri della fase
finale della Coppa del mondo e dell’EURO. Questi elenchi
sono stati inviati alla Commissione, la quale ha deciso
che erano compatibili con il diritto dell’Unione.
La FIFA e l’UEFA hanno tuttavia impugnato queste
decisioni dinanzi al Tribunale contestando il fatto che
tutti questi incontri potessero costituire eventi di
particolare rilevanza per il pubblico di questi Stati.
Con la sentenza in data odierna, il Tribunale esamina
talune particolarità che si collegano all’organizzazione
della Coppa del mondo e dell’EURO nonché il loro impatto
sulla trasmissione televisiva di queste competizioni.
Successivamente, esso indica le norme dell’Unione e
degli Stati membri relative alla trasmissione di questi
eventi sportivi. Infine, il Tribunale affronta la
questione se i diritti di trasmissione televisiva del
campionato del mondo e d’Europa che possiedono la FIFA e
l’UEFA possano essere limitati sulla base di un motivo
imperativo di interesse pubblico.
Il Tribunale ritiene innanzitutto che il riferimento
alla Coppa del mondo e all’EURO contenuto nel
considerando 18 della direttiva 97/36 comporta che,
allorché uno Stato membro inserisce incontri di queste
competizioni nell’elenco che ha redatto, non è tenuto ad
indicare nella sua comunicazione alla Commissione una
specifica motivazione inerente al loro carattere di
eventi di particolare rilevanza per la società.
Tuttavia, l’eventuale conclusione della Commissione, nel
senso che l’inserimento della Coppa del mondo e
dell’EURO nella loro integralità in un elenco di eventi
di particolare rilevanza per la società di uno Stato
membro è compatibile con il diritto dell’Unione, in
quanto tali competizioni sono, per le loro
caratteristiche, considerate come eventi unici, può
essere rimessa in discussione in base ad elementi
specifici che dimostrino che gli incontri “non prime”
della Coppa del mondo o “non gala” dell’EURO non
rivestono una tale importanza per la società di tale
Stato.
Il Tribunale precisa in proposito che gli incontri
“prime” e gli incontri “gala” nonché, per quanto
riguarda l’EURO gli incontri che coinvolgono una squadra
nazionale sono di particolare rilevanza per il pubblico
di un determinato Stato membro e possono quindi essere
inseriti in un elenco nazionale che comprende gli eventi
che questo pubblico deve poter seguire su una
televisione ad accesso libero.
Per quanto riguarda gli altri incontri della Coppa del
mondo e dell’EURO il Tribunale rileva che queste
competizioni possono essere considerate come eventi
unici e non come serie di singoli eventi suddivisi in
incontri “prime” e “non prime” o in incontri “gala” e
“non gala”. Così, ad esempio, i risultati degli incontri
“non prime” e “non gala” possono avere un’incidenza
sulla partecipazione delle squadre agli incontri “prime”
e “gala”, cosa che può suscitare presso il pubblico un
interesse particolare a seguirli.
Il Tribunale rileva quindi che non si può determinare in
anticipo – al momento della compilazione degli elenchi
nazionali o dell’acquisizione dei diritti di
trasmissione – quali incontri saranno veramente decisivi
per le fasi successive di queste competizioni o avranno
un’incidenza sulla sorte di una determinata squadra
nazionale. Per tale motivo, il Tribunale ritiene che il
fatto che taluni incontri “non prime” o “non gala”
possano influire sulla partecipazione agli incontri
“prime” o “gala” può giustificare la decisione di uno
Stato membro di considerare che l’insieme degli incontri
di queste competizioni rivestono una particolare
rilevanza per la società.
Per quanto riguarda gli elementi statistici fatti valere
dalle ricorrenti al fine di dimostrare che gli incontri
“non prime” o “non gala” non sono di particolare
rilevanza per la società belga e per la società del
Regno Unito, il Tribunale constata che i dati di ascolto
relativi a queste categorie di incontri negli ultimi
campionati del mondo e d’Europa dimostrano che questi
hanno attirato un numero rilevante di telespettatori, di
cui una parte considerevole non è normalmente
interessata al calcio.
Inoltre, il Tribunale constata l'assenza di
armonizzazione nell’Unione degli eventi specifici che
gli Stati membri possono considerare di particolare
rilevanza per la società. Pertanto, in ordine
all’iscrizione degli incontri della Coppa del mondo e
dell’EURO in un elenco nazionale, diversi approcci
possono essere parimenti compatibili con la direttiva. È
quindi possibile che taluni Stati membri ritengano che
solo gli incontri “prime”, “gala” e, per quanto riguarda
l’EURO, quelli che coinvolgono la/le squadra(e)
nazionale(i) siano di particolare rilevanza per la
società, mentre altri ritengono validamente che gli
incontri “non prime” e “non gala” debbano anch’essi
figurare nell’elenco nazionale.
Il Tribunale constata inoltre che anche se la
qualificazione della Coppa del mondo e dell’EURO come
“evento di particolare rilevanza per la società” può
incidere sul prezzo che la FIFA e l’UEFA otterranno per
la concessione dei diritti di trasmissione di queste
competizioni, essa non azzera il valore commerciale di
tali diritti, poiché non obbliga queste due
organizzazioni a cederli a qualunque condizione.
Inoltre, benché una tale qualificazione limiti la
libertà di prestazione dei servizi e la libertà di
stabilimento, tale restrizione è giustificata in quanto
mira a tutelare il diritto all’informazione e ad
assicurare un ampio accesso del pubblico alla
trasmissione televisiva di eventi di particolare
rilevanza per la società.
Infine, il Tribunale rileva che la normativa del Regno
Unito non conferisce diritti speciali o esclusivi a
talune emittenti.
Per queste ragioni, il Tribunale statuisce che la
Commissione non ha commesso alcun errore ritenendo che
la qualificazione da parte del Regno Unito dell’insieme
degli incontri della Coppa del mondo e dell’EURO e da
parte del Belgio di tutti gli incontri della Coppa del
mondo come “eventi di particolare rilevanza” per la loro
società è compatibile con il diritto dell’Unione. Di
conseguenza, i ricorsi della FIFA e dell’UEFA sono
respinti.
Ufficio stampa Corte di Giustizia CE
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