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Divieto trasmissione esclusiva partite calcio importanti- Tribunale dell’Unione europea, 17 febbraio 2011, T 385-07

 

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È possibile vietare la trasmissione in esclusiva delle partire di calcio se particolarmente importanti per la società.

Tribunale dell’Unione europea, 17 febbraio 2011, T 385-07

Uno Stato membro può, a talune condizioni, vietare la trasmissione in esclusiva dell’insieme degli incontri del campionato del mondo e d’Europa di calcio su una televisione a pagamento, al fine di assicurare la possibilità per il proprio pubblico di seguire questi eventi su una televisione ad accesso libero. Allorché queste competizioni sono, nella loro integralità, di particolare rilevanza per la società, questa restrizione della libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento è giustificata dal diritto all’informazione e dalla necessità di assicurare un ampio accesso del pubblico alle trasmissioni televisive di questi eventi.

La direttiva relativa all’esercizio di attività di trasmissione televisiva (Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE) consente agli Stati membri di vietare la trasmissione in esclusiva degli eventi che essi ritengono di particolare rilevanza per la loro società, allorché tale trasmissione priverebbe una parte considerevole del pubblico della possibilità di seguire tali eventi su una televisione ad accesso libero.
La Fédération internationale de football association (FIFA) organizza la fase finale della Coppa del mondo di calcio (la Coppa del mondo) e l’Union des associations européennes de footaball (UEFA) organizza il campionato d’Europa di calcio (l’EURO). La vendita dei diritti di trasmissione televisiva di queste competizioni costituisce una fonte rilevante dei loro introiti.
Il Belgio e il Regno Unito hanno compilato ciascuno un elenco degli eventi considerati di particolare rilevanza per la loro rispettiva società. Questi elenchi contenevano, in particolare per il Belgio, tutti gli incontri della fase finale della Coppa del mondo e, per il Regno Unito, l’insieme degli incontri della fase finale della Coppa del mondo e dell’EURO. Questi elenchi sono stati inviati alla Commissione, la quale ha deciso che erano compatibili con il diritto dell’Unione.
La FIFA e l’UEFA hanno tuttavia impugnato queste decisioni dinanzi al Tribunale contestando il fatto che tutti questi incontri potessero costituire eventi di particolare rilevanza per il pubblico di questi Stati.
Con la sentenza in data odierna, il Tribunale esamina talune particolarità che si collegano all’organizzazione della Coppa del mondo e dell’EURO nonché il loro impatto sulla trasmissione televisiva di queste competizioni. Successivamente, esso indica le norme dell’Unione e degli Stati membri relative alla trasmissione di questi eventi sportivi. Infine, il Tribunale affronta la questione se i diritti di trasmissione televisiva del campionato del mondo e d’Europa che possiedono la FIFA e l’UEFA possano essere limitati sulla base di un motivo imperativo di interesse pubblico.
Il Tribunale ritiene innanzitutto che il riferimento alla Coppa del mondo e all’EURO contenuto nel considerando 18 della direttiva 97/36 comporta che, allorché uno Stato membro inserisce incontri di queste competizioni nell’elenco che ha redatto, non è tenuto ad indicare nella sua comunicazione alla Commissione una specifica motivazione inerente al loro carattere di eventi di particolare rilevanza per la società. Tuttavia, l’eventuale conclusione della Commissione, nel senso che l’inserimento della Coppa del mondo e dell’EURO nella loro integralità in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società di uno Stato membro è compatibile con il diritto dell’Unione, in quanto tali competizioni sono, per le loro caratteristiche, considerate come eventi unici, può essere rimessa in discussione in base ad elementi specifici che dimostrino che gli incontri “non prime” della Coppa del mondo o “non gala” dell’EURO non rivestono una tale importanza per la società di tale Stato.
Il Tribunale precisa in proposito che gli incontri “prime” e gli incontri “gala” nonché, per quanto riguarda l’EURO gli incontri che coinvolgono una squadra nazionale sono di particolare rilevanza per il pubblico di un determinato Stato membro e possono quindi essere inseriti in un elenco nazionale che comprende gli eventi che questo pubblico deve poter seguire su una televisione ad accesso libero.
Per quanto riguarda gli altri incontri della Coppa del mondo e dell’EURO il Tribunale rileva che queste competizioni possono essere considerate come eventi unici e non come serie di singoli eventi suddivisi in incontri “prime” e “non prime” o in incontri “gala” e “non gala”. Così, ad esempio, i risultati degli incontri “non prime” e “non gala” possono avere un’incidenza sulla partecipazione delle squadre agli incontri “prime” e “gala”, cosa che può suscitare presso il pubblico un interesse particolare a seguirli.
Il Tribunale rileva quindi che non si può determinare in anticipo – al momento della compilazione degli elenchi nazionali o dell’acquisizione dei diritti di trasmissione – quali incontri saranno veramente decisivi per le fasi successive di queste competizioni o avranno un’incidenza sulla sorte di una determinata squadra nazionale. Per tale motivo, il Tribunale ritiene che il fatto che taluni incontri “non prime” o “non gala” possano influire sulla partecipazione agli incontri “prime” o “gala” può giustificare la decisione di uno Stato membro di considerare che l’insieme degli incontri di queste competizioni rivestono una particolare rilevanza per la società.
Per quanto riguarda gli elementi statistici fatti valere dalle ricorrenti al fine di dimostrare che gli incontri “non prime” o “non gala” non sono di particolare rilevanza per la società belga e per la società del Regno Unito, il Tribunale constata che i dati di ascolto relativi a queste categorie di incontri negli ultimi campionati del mondo e d’Europa dimostrano che questi hanno attirato un numero rilevante di telespettatori, di cui una parte considerevole non è normalmente interessata al calcio.
Inoltre, il Tribunale constata l'assenza di armonizzazione nell’Unione degli eventi specifici che gli Stati membri possono considerare di particolare rilevanza per la società. Pertanto, in ordine all’iscrizione degli incontri della Coppa del mondo e dell’EURO in un elenco nazionale, diversi approcci possono essere parimenti compatibili con la direttiva. È quindi possibile che taluni Stati membri ritengano che solo gli incontri “prime”, “gala” e, per quanto riguarda l’EURO, quelli che coinvolgono la/le squadra(e) nazionale(i) siano di particolare rilevanza per la società, mentre altri ritengono validamente che gli incontri “non prime” e “non gala” debbano anch’essi figurare nell’elenco nazionale.
Il Tribunale constata inoltre che anche se la qualificazione della Coppa del mondo e dell’EURO come “evento di particolare rilevanza per la società” può incidere sul prezzo che la FIFA e l’UEFA otterranno per la concessione dei diritti di trasmissione di queste competizioni, essa non azzera il valore commerciale di tali diritti, poiché non obbliga queste due organizzazioni a cederli a qualunque condizione. Inoltre, benché una tale qualificazione limiti la libertà di prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, tale restrizione è giustificata in quanto mira a tutelare il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società.
Infine, il Tribunale rileva che la normativa del Regno Unito non conferisce diritti speciali o esclusivi a talune emittenti.
Per queste ragioni, il Tribunale statuisce che la Commissione non ha commesso alcun errore ritenendo che la qualificazione da parte del Regno Unito dell’insieme degli incontri della Coppa del mondo e dell’EURO e da parte del Belgio di tutti gli incontri della Coppa del mondo come “eventi di particolare rilevanza” per la loro società è compatibile con il diritto dell’Unione. Di conseguenza, i ricorsi della FIFA e dell’UEFA sono respinti.

Ufficio stampa Corte di Giustizia CE

 

 

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