Con il decreto
ingiuntivo (cfr., amplius,
"Il procedimento di
ingiunzione", Cedam, Padova 2010) il giudice
liquida anche le spese e le competenze e ne ingiunge il
pagamento (comma così sostituito dall'art. 2, L.
10.5.1976, n. 358):
“....anche se la pendenza della lite si verifica solo
con la notifica del decreto ingiuntivo al debitore, tale
circostanza rileva ai fini processuali cioè, ad esempio,
per il decorso del termine per l’opposizione o per la
determinazione della data della litispendenza ai sensi
dell’art. 39 c.p.c. ma la notifica dell’opposizione non
annulla la fase monitoria. Infatti tutta la produzione
documentale allegata dal ricorrente al ricorso per
decreto ingiuntivo viene acquisita automaticamente nel
giudizio di opposizione, così come il fascicolo di
ufficio, spiegando pienamente i propri effetti
probatori. La cognizione del giudice dell’opposizione si
svolge anche sulla fase monitoria, sottoposta al suo
controllo quanto alla sussistenza dei presupposti per la
emissione del decreto. Conseguentemente il debitore non
può ignorare che il creditore ha dovuto sostenere le
spese della fase monitoria a causa del mancato pagamento
del credito già scaduto e non onorato, e che le stesse
vanno poste a suo carico, ai sensi dell’art. 641
comma ultimo c.p.c...”.
Giudice di pace Bari, 27 febbraio 2006, n. 1531 - c. -
Redazione Giuffrè 2006,
Con ordinanza risalente al 1979, venne rilevato che
“....non è manifestamente infondata - in riferimento
agli art. 3 e 24 cost. - la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio 1976 n. 385
(recte: 358) che ha modificato il testo del comma ultimo
dell'art. 641 c.p.c. nel senso di escludere la
condanna alle spese nel decreto ingiuntivo
emesso in base a titoli che hanno già efficacia
esecutiva secondo le vigenti disposizioni. Si sostiene
che ne è conseguita una situazione di ingiustificata
diseguaglianza fra l'azione proposta in via ordinaria e
quella monitoria poiché i titoli esecutivi (come i
titoli di credito) non consentono l'iscrizione
di ipoteca e potrebbero essere fatte valere in
via ordinaria per ottenere sentenza di condanna anche
alle spese.....”.
Tribunale Cremona, 27 aprile 1979 Soc. Morbegno Casa c.
Banca provinciale lombarda Giur. cost.
1980,
II,142. Foro it. 1980, I,549 (s.m.)Arch. civ. 1980, 352
(s.m.)
Sulla base di
dette considerazioni,
“...con ordinanza emessa il 27 aprile 1979 (notificata
il 21 maggio e comunicata il 16 settembre successivi,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio
1979 e iscritta al n. 801 R.O.1979), il Tribunale di
Cremona, investito dell'opposizione al decreto 15 luglio
1977 con il quale il Presidente dello stesso Tribunale
sulla base di titoli cambiari aventi efficacia esecutiva
di cui era munita la ricorrente, aveva ingiunto alla
s.r.l. Immobiliare Morbegno-Casa di pagare alla
ricorrente Banca Provinciale Lombarda s.p.a. la somma di
lire 40.000.000, oltre le spese di procedimento
liquidate in L. 238.200, ivi compresi diritti ed onorari
di difesa, respinse l'eccezione d'incompetenza per
territorio sollevata dall'opponente, e giudicò
rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non
manifestamente infondata l'eccezione, dalla
opposta Banca sollevata, di illegittimità costituzionale
dell'art. 2 l. 10 maggio 1976, n. 385, per il quale nel
decreto ingiuntivo emesso sulla base di titoli già
aventi efficacia esecutiva non vengono liquidate le
spese e le competenze. Avanti la Corte nessuna delle
parti del giudizio a quo si è costituita; ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con
atto depositato il 28 gennaio 1980 con il quale
l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e
concluso per l'inammissibilità e, comunque, per la
infondatezza della proposta questione. Nell'adunanza del
12 dicembre 1986 in camera di consiglio il giudice
Andrioli ha svolto la relazione.......”;
Corte costituzionale, 31 dicembre 1986, n. 303 Soc.
immobiliare Morbegno c. Banca provinciale lombarda Foro
it. 1987, I,671.Riv. dir. proc. 1987, 173 (nota). Resp.
civ. e prev. 1987, 451.
la Corte Costituzionale ritenne
“...illegittimo l'art. 641, comma 3
c.p.c. nel testo novellato dall'art. 2 l. 10 maggio 1976
n. 358, nella parte in cui esclude che
il giudice, in caso di accoglimento della domanda, debba
liquidare le spese e le competenze ove il decreto
ingiuntivo sia emesso sulla base di titoli che hanno già
efficacia esecutiva; va dichiarata pertanto la
illegittimità dell'art. 2 l. 10 maggio 1976 n. 358,
nonché, ai sensi dell'art. 27 legge n. 87 del 1953,
dell'art. 653, comma 3 c.p.c., così come aggiunto
dall'art. 3 l. 10 maggio 1976 n. 358....”;
Corte costituzionale, 31 dicembre 1986, n. 303 Soc.
immobiliare Morbegno c. Banca provinciale lombarda Foro
it. 1987, I,671.Riv. dir. proc. 1987, 173 (nota). Resp.
civ. e prev. 1987, 451.
così, esaudientemente, motivando:
“...il Tribunale di Cremona ha giudicato non
manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e
24 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale
dell'art.2 l. 10 maggio 1976, n. 385 (rectius 358) per
il quale l'ultimo comma dell'art. 641 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente: Nel decreto,
eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno
già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni,
il giudice liquida le spese e le competenze e ne
ingiunge il pagamento, sotto il duplice riflesso che I)
è addossato al creditore il costo del processo monitorio
necessario al fine di conseguire il titolo
valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale,
in contrasto con l'art. 24 Cost., II) è violato l'art. 3
Cost. per essere consentito al creditore di conseguire
sulla base delle cambiali in giudizio ordinario con la
sentenza avente efficacia di giudicato la condanna nelle
spese del convenuto laddove sono le spese poste a carico
del creditore il quale ottenga sulla base di cambiale il
decreto ingiuntivo al fine d'iscrivere ipoteca
giudiziale. Ha poi il Tribunale giudicato rilevante la
questione in quanto il giudizio de quo, per quanto
attiene alla liquidazione delle spese nella fase
monitoria, non può essere definito indipendentemente
dalla risoluzione della proposta questione.
L'irrazionalità della novellazione, cui l'art. 2 l.
358/1976 ha assoggettato l'ultimo comma dell'art. 641,
deriva da ciò che l'esecutorietà provvisoria del decreto
giustificata dall'essere il creditore munito di titolo
esecutivo non cessa di essere legittimata
dall'accoglimento della domanda, di cui è normale
complemento la liquidazione delle spese e delle
competenze in difetto della quale il diritto di agire in
giudizio, per antico insegnamento sarebbe in guisa monca
garantito. La violazione degli artt. 3 e 24 co. 1 Cost.
coinvolge la procrastinazione sancita dall'art. 3 l.
358/1976 che ha aggiunto all'art. 653 il terzo comma
("Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla
base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle
vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese
e gli onorari del decreto ingiuntivo"); art. 3 del
quale, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, va
dichiarata l'illegittimità costituzionale....”.
Corte costituzionale, 31 dicembre 1986, n. 303 Soc.
immobiliare Morbegno c. Banca provinciale lombarda Foro
it. 1987, I,671.Riv. dir. proc. 1987, 173 (nota). Resp.
civ. e prev. 1987, 451
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