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DECRETI INGIUNTIVI EMESSI IN BASE A TITOLI AVENTI GIA' EFFICACIA ESECUTIVA: NO ALLE SPESE?" -MAZZON Riccardo

 

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Con il decreto ingiuntivo (cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010) il giudice liquida anche le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento (comma così sostituito dall'art. 2, L. 10.5.1976, n. 358):
“....anche se la pendenza della lite si verifica solo con la notifica del decreto ingiuntivo al debitore, tale circostanza rileva ai fini processuali cioè, ad esempio, per il decorso del termine per l’opposizione o per la determinazione della data della litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. ma la notifica dell’opposizione non annulla la fase monitoria. Infatti tutta la produzione documentale allegata dal ricorrente al ricorso per decreto ingiuntivo viene acquisita automaticamente nel giudizio di opposizione, così come il fascicolo di ufficio, spiegando pienamente i propri effetti probatori. La cognizione del giudice dell’opposizione si svolge anche sulla fase monitoria, sottoposta al suo controllo quanto alla sussistenza dei presupposti per la emissione del decreto. Conseguentemente il debitore non può ignorare che il creditore ha dovuto sostenere le spese della fase monitoria a causa del mancato pagamento del credito già scaduto e non onorato, e che le stesse vanno poste a suo carico, ai sensi dell’art. 641 comma ultimo c.p.c...”.
Giudice di pace Bari, 27 febbraio 2006, n. 1531 - c. - Redazione Giuffrè 2006,
Con ordinanza risalente al 1979, venne rilevato che
“....non è manifestamente infondata - in riferimento agli art. 3 e 24 cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio 1976 n. 385 (recte: 358) che ha modificato il testo del comma ultimo dell'art. 641 c.p.c. nel senso di escludere la condanna alle spese nel decreto ingiuntivo emesso in base a titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni. Si sostiene che ne è conseguita una situazione di ingiustificata diseguaglianza fra l'azione proposta in via ordinaria e quella monitoria poiché i titoli esecutivi (come i titoli di credito) non consentono l'iscrizione di ipoteca e potrebbero essere fatte valere in via ordinaria per ottenere sentenza di condanna anche alle spese.....”.
Tribunale Cremona, 27 aprile 1979 Soc. Morbegno Casa c. Banca provinciale lombarda Giur. cost.
1980, II,142. Foro it. 1980, I,549 (s.m.)Arch. civ. 1980, 352 (s.m.)
Sulla base di dette considerazioni,
“...con ordinanza emessa il 27 aprile 1979 (notificata il 21 maggio e comunicata il 16 settembre successivi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio 1979 e iscritta al n. 801 R.O.1979), il Tribunale di Cremona, investito dell'opposizione al decreto 15 luglio 1977 con il quale il Presidente dello stesso Tribunale sulla base di titoli cambiari aventi efficacia esecutiva di cui era munita la ricorrente, aveva ingiunto alla s.r.l. Immobiliare Morbegno-Casa di pagare alla ricorrente Banca Provinciale Lombarda s.p.a. la somma di lire 40.000.000, oltre le spese di procedimento liquidate in L. 238.200, ivi compresi diritti ed onorari di difesa, respinse l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, e giudicò rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata l'eccezione, dalla opposta Banca sollevata, di illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio 1976, n. 385, per il quale nel decreto ingiuntivo emesso sulla base di titoli già aventi efficacia esecutiva non vengono liquidate le spese e le competenze. Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 28 gennaio 1980 con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso per l'inammissibilità e, comunque, per la infondatezza della proposta questione. Nell'adunanza del 12 dicembre 1986 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.......”;
Corte costituzionale, 31 dicembre 1986, n. 303 Soc. immobiliare Morbegno c. Banca provinciale lombarda Foro it. 1987, I,671.Riv. dir. proc. 1987, 173 (nota). Resp. civ. e prev. 1987, 451.
la Corte Costituzionale ritenne
“...illegittimo l'art. 641, comma 3 c.p.c. nel testo novellato dall'art. 2 l. 10 maggio 1976 n. 358, nella parte in cui esclude che il giudice, in caso di accoglimento della domanda, debba liquidare le spese e le competenze ove il decreto ingiuntivo sia emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva; va dichiarata pertanto la illegittimità dell'art. 2 l. 10 maggio 1976 n. 358, nonché, ai sensi dell'art. 27 legge n. 87 del 1953, dell'art. 653, comma 3 c.p.c., così come aggiunto dall'art. 3 l. 10 maggio 1976 n. 358....”;
Corte costituzionale, 31 dicembre 1986, n. 303 Soc. immobiliare Morbegno c. Banca provinciale lombarda Foro it. 1987, I,671.Riv. dir. proc. 1987, 173 (nota). Resp. civ. e prev. 1987, 451.
così, esaudientemente, motivando:
“...il Tribunale di Cremona ha giudicato non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art.2 l. 10 maggio 1976, n. 385 (rectius 358) per il quale l'ultimo comma dell'art. 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento, sotto il duplice riflesso che I) è addossato al creditore il costo del processo monitorio necessario al fine di conseguire il titolo valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, in contrasto con l'art. 24 Cost., II) è violato l'art. 3 Cost. per essere consentito al creditore di conseguire sulla base delle cambiali in giudizio ordinario con la sentenza avente efficacia di giudicato la condanna nelle spese del convenuto laddove sono le spese poste a carico del creditore il quale ottenga sulla base di cambiale il decreto ingiuntivo al fine d'iscrivere ipoteca giudiziale. Ha poi il Tribunale giudicato rilevante la questione in quanto il giudizio de quo, per quanto attiene alla liquidazione delle spese nella fase monitoria, non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione. L'irrazionalità della novellazione, cui l'art. 2 l. 358/1976 ha assoggettato l'ultimo comma dell'art. 641, deriva da ciò che l'esecutorietà provvisoria del decreto giustificata dall'essere il creditore munito di titolo esecutivo non cessa di essere legittimata dall'accoglimento della domanda, di cui è normale complemento la liquidazione delle spese e delle competenze in difetto della quale il diritto di agire in giudizio, per antico insegnamento sarebbe in guisa monca garantito. La violazione degli artt. 3 e 24 co. 1 Cost. coinvolge la procrastinazione sancita dall'art. 3 l. 358/1976 che ha aggiunto all'art. 653 il terzo comma ("Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo"); art. 3 del quale, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale....”.
Corte costituzionale, 31 dicembre 1986, n. 303 Soc. immobiliare Morbegno c. Banca provinciale lombarda Foro it. 1987, I,671.Riv. dir. proc. 1987, 173 (nota). Resp. civ. e prev. 1987, 451

 

 

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