Lo stato
richiedente deve poter assumere le prove senza spese a
suo carico. La Corte di Lussemburgo ha chiarito le
modalità di assunzione di testimonianze in uno Stato
membro in base al regolamento n. 1206/2001/Ce sulla
cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati
membri nel settore dell'assunzione delle prove in
materia civile o commerciale. La Corte è intervenuta
anche sulle questioni collegate all'entrata in vigore
del Trattato di Lisbona nei casi di rinvii pregiudiziali
nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile. Per
quanto riguarda il regolamento n. 1206/2001, i giudici
Ue hanno precisato che nei casi in cui le autorità
giudiziarie di uno Stato membro chiedano a quelle di un
altro Paese Ue di procedere all'audizione di un
testimone, lo Stato richiesto non può condizionare
l'assunzione di una testimonianza al previo versamento
di un anticipo o al rimborso dell'indennità corrisposta
ai testi dovuta in base al diritto dello Stato
richiesto. L'articolo 18 del regolamento, infatti, è
esplicito nello stabilire che non può essere chiesto il
rimborso di tasse o spese all'autorità giudiziaria
richiedente.
SENTENZA
DELLA CORTE (Prima Sezione)17 febbraio 2011 (*)
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Assunzione
delle prove – Audizione di un testimone
da parte
dell’autorità giudiziaria richiesta su domanda
dell’autorità giudiziaria richiedente –
Indennità
per i testimoni»
Nel
procedimento C-283/09,
avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
alla Corte, ai sensi
dell’art.
234 CE, dal Sąd
Rejonowy dla Warszawy
Śródmieścia
(Polonia), con decisione 17 luglio
2009,
pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2009, nella causa
Artur Weryński
contro
Mediatel
4B spółka
z o.o.,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta
dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg.
J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešič
e dalla
sig.ra M. Berger (relatore), giudici,
avvocato
generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza
del 1° luglio 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo polacco, dai sigg. M. Dowgielewicz e M.
Arciszewski nonché dalla
sig.ra A.
Siwek, in qualità di agenti,
– per il
governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente,
– per il
governo tedesco, dal sig. J. Möller, in qualità di
agente,
– per
l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan in qualità di agente,
assistito dalla sig.ra M. Noonan,
barrister,
– per il
governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski,
in qualità di agente,
– per la
Commissione europea, dalle sig.re A.-M. Rouchaud-Joët e
K. Herrmann, in qualità di
agenti,
Settimanale di documentazione giuridica -
www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com
sentite le
conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 2 settembre 2010,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione del regolamento
(CE) del
Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla
cooperazione fra le autorità giudiziarie
degli
Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in
materia civile o commerciale
(GU L 174,
pag. 1).
2 Tale
domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia
fra il sig. Weryński
e il suo ex
datore di
lavoro, la Mediatel 4B spółka
z o.o., e, sostanzialmente, è diretta ad accertare se
l’autorità
giudiziaria irlandese richiesta possa subordinare
l’audizione di un testimone al versamento di
un’indennità da parte dell’autorità giudiziaria
richiedente.
Contesto
normativo
Il
regolamento n. 1206/2001
3 Il
regolamento n. 1206/2001 si propone di stabilire misure
in materia di cooperazione
giudiziaria nel settore civile applicabili a tutti gli
Stati membri, ad eccezione del Regno di
Danimarca,
come enunciato all’art. 1, n. 3, del menzionato
regolamento. Esso ha sostituito, in tal
modo, la
Convenzione sull’assunzione delle prove all’estero in
materia civile o commerciale
conclusa
all’Aia il 18 marzo 1970 (in prosieguo: la «convenzione
dell’Aia»), cui fa riferimento il
sesto
‘considerando’ del regolamento n. 1206/2001.
4 Secondo
il ventunesimo ‘considerando’ del regolamento n.
1206/2001, conformemente
all’art. 3
del protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell’Irlanda rispetto alle politiche relative
ai
controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione e
rispetto alla cooperazione giudiziaria in
materia
civile e alla cooperazione di polizia, allegato al
trattato sull’Unione europea e al trattato che
istituisce
la Comunità europea, l’Irlanda ha notificato che intende
partecipare all’adozione ed
applicazione del regolamento medesimo.
5 Il
secondo, settimo, ottavo, decimo, undicesimo e
sedicesimo ‘considerando’ del regolamento
n.
1206/2001 dispongono quanto segue:
«(2) Il
corretto funzionamento del mercato interno presuppone
che la cooperazione tra le autorità
giudiziarie nel settore dell’assunzione delle prove sia
migliorata, in particolare semplificata e
accelerata.
(…)
(7) Poiché
per pronunciarsi in merito ad un procedimento civile o
commerciale pendente
dinanzi ad
un’autorità giudiziaria di uno Stato membro è spesso
necessario assumere prove in un
altro
Stato membro, l’azione della Comunità non può limitarsi
al solo settore della trasmissione
degli atti
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale rientrante nel regolamento
(CE) n.
1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo
alla notificazione e alla
comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari
ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale [GU L 160, pag. 37]. Occorre pertanto
continuare a migliorare la cooperazione tra le
autorità
giudiziarie degli Stati membri nel settore
dell’assunzione delle prove.
Settimanale di documentazione giuridica -
www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com
(8)
Presupposto per l’efficienza dei procedimenti giudiziari
in materia civile o commerciale è
che la
trasmissione e l’esecuzione della richiesta di
esecuzione dell’assunzione delle prove avvenga
in modo
diretto e con il mezzo più rapido tra le autorità
giudiziarie degli Stati membri.
(…)
(10) Una
richiesta di esecuzione dell’assunzione delle prove
dovrebbe essere eseguita rapidamente.
Tuttavia,
nei casi in cui non sia possibile soddisfare la
richiesta 90 giorni dopo la sua ricezione da
parte
dell’autorità giudiziaria richiesta, quest’ultima
dovrebbe informarne l’autorità giudiziaria
richiedente indicando i motivi che si oppongono a
un’esecuzione rapida della richiesta.
(11) Per
garantire l’efficacia del presente regolamento, la
facoltà di rifiutare l’esecuzione di una
richiesta
di esecuzione dell’assunzione delle prove dovrebbe
essere limitata a ben definite situazioni
eccezionali.
(…)
(16) Per
l’esecuzione delle richieste ai sensi dell’articolo 10
non può essere chiesto il rimborso di
tasse o
spese. Tuttavia, se l’autorità giudiziaria richiesta
chiede il rimborso, i compensi versati ai
periti e
agli interpreti e le spese risultanti dall’applicazione
dell’articolo 10, paragrafo 3 e 4,
dovrebbero
essere sostenute da detta autorità. In tal caso
l’autorità giudiziaria richiedente deve
adottare
le misure necessarie per vigilare a che si proceda senza
indugio al rimborso. Se è richiesto
il parere
di un perito, l’autorità giudiziaria richiesta può,
prima di dare esecuzione alla richiesta,
chiedere
all’autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che
sia costituito un adeguato deposito
o anticipo
per le spese richieste».
6 L’art.
10 del regolamento n. 1206/2001, relativo alle
disposizioni generali sull’esecuzione
delle
richieste, stabilisce che:
«1.
L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla
richiesta senza indugio, al più tardi entro
90 giorni
dalla sua ricezione.
2.
L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla
richiesta applicando le leggi del proprio
Stato
membro.
3.
L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la
richiesta sia eseguita secondo una
procedura
particolare prevista dalla legge del proprio Stato
membro, utilizzando il formulario A che
figura in
allegato. L’autorità giudiziaria richiesta accoglie tale
richiesta a meno che detta procedura
non sia
incompatibile con le leggi del suo Stato membro o per
notevoli difficoltà d’ordine pratico.
Se
l’autorità giudiziaria richiesta non accoglie la
richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne
informa
l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il
formulario E che figura in allegato.
4.
L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere
all’autorità giudiziaria richiesta di avvalersi
delle
tecnologie della comunicazione per l’esecuzione
dell’assunzione delle prove, in particolare
utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza.
L’autorità
giudiziaria richiesta ottempera a tale richiesta salvo
qualora questa sia incompatibile con
le leggi
del suo Stato membro o sussistano notevoli difficoltà di
ordine pratico.
Se
l’autorità giudiziaria richiesta non ottempera alla
richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne
informa
l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il
formulario E che figura in allegato.
Settimanale di documentazione giuridica -
www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com
Se non
hanno accesso ai mezzi tecnici di cui sopra le autorità
giudiziarie richiedenti o richieste
possono
convenire di renderli disponibili».
7 L’art.
14 del regolamento n. 1206/2001 così recita:
«1. Una
richiesta di audizione di una persona non viene eseguita
se la persona interessata invoca
un diritto
o un obbligo di astenersi dal deporre in base:
a) alla
legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria
richiesta, o
b) alla
legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria
richiedente e detto diritto o obbligo
siano
specificati nella richiesta o, se del caso, attestati
dall’autorità giudiziaria richiedente a
richiesta
dell’autorità giudiziaria richiesta.
2. In
aggiunta ai motivi di cui al paragrafo 1, l’esecuzione
di una richiesta può essere rifiutata
soltanto
se:
(…)
d) un
deposito o un anticipo chiesto a norma dell’articolo 18,
paragrafo 3 non è costituito entro
60 giorni
dalla presentazione della domanda di tale deposito o
anticipo.
(…)»
8 Ai sensi
dell’art. 18 del regolamento n. 1206/2001:
«1. Per
l’esecuzione delle richieste ai sensi dell’articolo 10
non può essere chiesto il rimborso di
tasse o
spese.
2.
Tuttavia, se l’autorità giudiziaria richiesta lo chiede,
l’autorità giudiziaria richiedente vigila a
che si
proceda senza indugio al rimborso:
– dei
compensi versati ai periti o agli interpreti e
– delle
spese risultanti dall’applicazione dell’articolo 10,
paragrafi 3 e 4.
L’obbligo
delle parti di sostenere tali compensi o spese è
disciplinato dalla legge dello Stato
membro
dell’autorità giudiziaria richiedente.
3. Nei
casi in cui è richiesto il parere di un perito,
l’autorità giudiziaria richiesta può, prima di
dare
esecuzione alla richiesta, chiedere all’autorità
giudiziaria richiedente di provvedere a che sia
costituito
un adeguato deposito o anticipo per le spese richieste.
In tutti gli altri casi, il deposito o
l’anticipo
non è una condizione per l’esecuzione di una richiesta.
Il
deposito o l’anticipo è costituito dalle parti se ciò è
previsto dalla legge dello Stato membro
dell’autorità giudiziaria richiedente».
La
convenzione dell’Aia
9 La
convenzione dell’Aia si propone di aumentare l’efficacia
della mutua cooperazione
giudiziaria in materia civile o commerciale.
Settimanale di documentazione giuridica -
www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com
10 Ai
sensi dell’art. 14 della convenzione dell’Aia:
«L’esecuzione di una rogatoria non può dar luogo al
rimborso di tasse o spese qualunque sia la loro
natura.
Tuttavia,
lo Stato richiesto ha il diritto di esigere dallo Stato
richiedente il rimborso delle indennità
pagate ai
periti ed agli interpreti nonché delle spese risultanti
dall’applicazione di una particolare
procedura
richiesta dallo Stato richiedente, conformemente
all’art. 9, secondo comma.
L’autorità
richiesta, la cui legislazione lasci alle parti la cura
di raccogliere le prove e che non sia in
grado di
eseguire essa stessa la rogatoria, può incaricare una
persona abilitata a tal fine, previo il
consenso
dell’autorità richiedente. Nel richiedere tale consenso,
l’autorità richiesta indica
l’ammontare approssimativo delle spese che deriveranno
da tale intervento. Il consenso implica
l’obbligo
di rimborsare le spese da parte dell’autorità. In
mancanza di esso, l’autorità richiedente
non è
tenuta a pagare dette spese».
Il diritto
nazionale
11 L’art.
85 della legge 28 luglio 2005 sulle spese giudiziali
nelle cause civili (ustawa z dnia 28
lipca 2005
r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych, Dz. U. del 2005, n. 167, posizione
1398), e
successive modifiche, consente a un testimone di
chiedere il rimborso delle spese connesse
alla sua
comparizione in giudizio.
12 L’art.
101, n. 4, del regolamento del Ministro della Giustizia
23 febbraio 2007,
sull’organizzazione delle giurisdizioni ordinarie
(rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości
z dnia
23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania Sądów powszechnych, Dz. U. del 2007, n. 38, posizione
249), che
prevede i principi di disciplina tra l’autorità
giudiziaria richiesta e quella richiedente, è
formulato
nei termini seguenti:
««[n]el
caso in cui l’autorità giudiziaria richiesta conceda
alle persone che hanno preso parte al
procedimento un’indennità o un rimborso per le spese di
viaggio, tale indennità o rimborso dovrà
essere
versato con un anticipo sulle spese e, in mancanza di
anticipo, imputandolo alle risorse di
bilancio
del Tesoro; in tal caso, occorrerà allegare
all’assunzione di prove una richiesta di rimborso
di dette
spese formulata dall’autorità giudiziaria richiedente
nel rispetto delle condizioni relative
alla
definizione delle spese che figurano nelle disposizioni
particolari».
13 Ai
sensi dell’art. 53 del regolamento del Ministro della
Giustizia 28 gennaio 2002,
riguardante taluni atti particolari dei giudici in
materia di procedura civile e penale internazionale
nelle
relazioni internazionali (rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 stycznia 2002 r.
w sprawie
szczegółowych
czynności
sądów
w sprawach z zakresu międzynarodowego
postępowania
cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych,
Dz. U. del 2002, n. 17,
posizione
164), le spese relative all’assistenza legale sono
fissate in złoty polacchi. Tali spese sono
a carico
del Tesoro. Dopo l’esecuzione della richiesta,
l’autorità giudiziaria chiede il rimborso delle
spese in
valuta polacca o in una valuta convertibile che
costituisca una somma equivalente
all’importo espresso nella valuta polacca. Secondo il
giudice del rinvio, il rimborso di dette spese
non viene
richiesto se la convenzione internazionale prevede la
concessione dell’assistenza legale
gratuita.
Causa
principale e questione pregiudiziale
Settimanale di documentazione giuridica -
www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com
14 Il sig.
Weryński
presentava ricorso dinanzi al Sąd
Rejonowy dla Warszawy
Śródmieścia
contro la
Mediatel 4B spólka z o.o., sua ex datrice di lavoro, per
ottenere il risarcimento dei danni
relativo
ad un patto di non concorrenza.
15
Nell’ambito di tale procedimento, il giudice del rinvio
richiedeva, in data 6 gennaio 2009, ai
sensi del
regolamento n. 1206/2001, l’audizione di un testimone al
giudice irlandese, la Dublin
Metropolitan District Court (Irlanda). L’autorità
giudiziaria richiesta subordinava, tuttavia,
l’audizione al pagamento di un anticipo dell’importo di
EUR 40 relativo alle spese da versare ai
testimoni
in base al diritto irlandese e invitava, con lettera del
12 gennaio 2009, l’autorità
giudiziaria polacca al pagamento di questa somma.
16 Il
giudice del rinvio ha contestato la fondatezza di tale
richiesta.
17 Il
ricorso agli organi centrali polacco e irlandese,
istituiti conformemente all’art. 3 del
regolamento n. 1206/2001 e incaricati di ricercare
soluzioni per le difficoltà che sorgano in
occasione
di una richiesta di esecuzione dell’assunzione delle
prove, è rimasto senza esito.
18 Secondo
l’autorità giudiziaria richiesta e l’organo centrale
irlandese, il divieto di percepire
qualsivoglia tassa, di cui all’art. 18, n. 1, del
regolamento n. 1206/2001, non riguarda le indennità ai
testimoni.
In forza del diritto irlandese, i testimoni hanno
diritto a un rimborso spese. Tale diritto si
applicherebbe nella specie in quanto, conformemente
all’art. 10, n. 2, del citato regolamento,
l’assunzione della testimonianza è disciplinata dalle
leggi dell’autorità giudiziaria richiesta. Poiché
l’art. 18,
nn. 2 e 3, di detto regolamento non conterrebbe
disposizioni relative al rimborso
dell’indennità al testimone, il rimborso di tale
indennità potrebbe essere chiesto dall’autorità
giudiziaria richiesta all’autorità giudiziaria
richiedente. L’organo centrale irlandese si richiama
altresì ad
analoga prassi in vigore in Inghilterra e in Galles.
19 Il
giudice del rinvio ritiene che la posizione
dell’autorità giudiziaria richiesta e dell’organo
centrale
irlandese sia priva di fondamento.
20 A
parere del giudice del rinvio, un’analisi letterale
dell’art. 18, nn. 1 e 2, del regolamento
n.
1206/2001 consente di rilevare che emergono solo tre
eccezioni autorizzate al divieto generale di
ogni
richiesta di «rimborso di tasse o spese». L’art. 10, n.
2, del menzionato regolamento, quale
norma
generale, non si applica ai rapporti fra l’autorità
giudiziaria richiesta e l’autorità giudiziaria
richiedente. Ciò considerato, anche se il diritto
irlandese prevede l’obbligo di esigere dall’autorità
giudiziaria richiedente il rimborso dell’indennità al
testimone, tale disposizione non si applica al
caso di
specie, in considerazione del principio del primato del
diritto comunitario. Difatti, a
eccezione
dei compensi dei periti e degli interpreti e delle spese
risultanti dall’applicazione, su
richiesta
dell’autorità giudiziaria richiedente, della procedura
particolare (art. 10, n. 3 del
regolamento in parola) o delle tecnologie della
comunicazione (art. 10, n. 4 del medesimo
regolamento), non sarebbe possibile esigere
dall’autorità giudiziaria richiedente il rimborso di
tasse
o spese.
21 In tale
contesto il Sąd
Rejonowy dla Warszawy
Śródmieścia
ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se, a
norma del regolamento [n. 1206/2001], l’autorità
giudiziaria richiesta possa chiedere
all’autorità giudiziaria richiedente un anticipo per
l’indennità o il rimborso dell’indennità per il
testimone
interrogato o se, piuttosto, tale indennità debba essere
coperta con risorse finanziarie
proprie».
Settimanale di documentazione giuridica -
www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com
Sulla
competenza della Corte e la ricevibilità della domanda
di pronuncia pregiudiziale
22 La
Commissione europea manifesta dei dubbi circa la
competenza della Corte e la ricevibilità
della
domanda di pronuncia pregiudiziale.
23 Essa
richiama l’attenzione della Corte sul fatto che, da un
lato, le pronunce del giudice del
rinvio
possono essere oggetto di ricorso e che, in forza
dell’art. 68, n. 1, CE, solamente i giudici
nazionali
avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno
possono
adire la Corte chiedendo una pronuncia pregiudiziale per
ricevere l’interpretazione degli
atti delle
istituzioni della Comunità fondati sul Titolo IV del
Trattato CE, intitolato «Visti, asilo,
immigrazione e altre politiche connesse con la libera
circolazione delle persone».
24 D’altro
lato, essa ritiene che la questione relativa
all’interpretazione del regolamento
n.
1206/2001 non risulti necessaria ai fini della soluzione
della causa principale e, del resto, riguardi
il
funzionamento amministrativo delle giurisdizioni. Tale
questione contrasterebbe, pertanto, con i
requisiti
affermati dalla giurisprudenza in materia di
ricevibilità delle domande di pronuncia
pregiudiziale.
25 Benché
non costituiscano vere e proprie eccezioni, la Corte
considera opportuno esaminare
d’ufficio
dette questioni.
26
Relativamente all’eventuale incompetenza della Corte, si
deve ricordare che la domanda di
pronuncia
pregiudiziale verte sul regolamento n. 1206/2001,
adottato sulla base degli artt. 61,
lett. c),
CE e 67, n. 1, CE, collocati nel titolo IV del Trattato
CE.
27 La
domanda di cui trattasi è stata presentata il 23 luglio
2009, ossia prima dell’entrata in
vigore del
Trattato di Lisbona. Ai sensi dell’art. 68 CE, in vigore
a tale data, occorrerebbe quindi
stabilire
se si potesse considerare che il giudice del rinvio,
nella causa principale, agisse quale
giudice di
ultima istanza.
28 Si
deve, tuttavia, rilevare che, con effetto a decorrere
dal 1º dicembre 2009, l’art. 68 CE è
stato
abrogato. Il Trattato di Lisbona ha quindi fatto venir
meno la precedente limitazione al diritto
di
proporre il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 68,
n. 1, CE, che non è stato sostituito. Sono
ormai le
norme generali a disciplina della domanda di pronuncia
pregiudiziale a titolo dell’art. 267
TFUE
quelle da applicare alle domande pregiudiziali
d’interpretazione degli atti adottati in materia
di visti,
di asilo, d’immigrazione e di altre politiche connesse
alla libera circolazione delle persone.
Di
conseguenza, detto art. 267 TFUE si applica anche
nell’ambito di domande relative al
regolamento n. 1206/2001.
29
Pertanto, tenuto conto dell’estensione del diritto di
proporre il rinvio pregiudiziale operata dal
Trattato
di Lisbona, i giudici di primo grado dispongono ormai
anch’essi di tale diritto allorché si
tratti di
atti adottati nell’ambito del titolo IV del Trattato CE.
30 Lo
scopo perseguito dall’art. 267 TFUE di costruire una
cooperazione efficace fra la Corte e i
giudici
nazionali, nonché il principio dell’economia del
procedimento, depongono a favore della
ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale
proposte da giurisdizioni di grado inferiore nel
corso del
periodo transitorio appena precedente l’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona e prese in
esame
dalla Corte solo dopo la sua entrata in vigore. Difatti,
una declaratoria di irricevibilità
porterebbe, in un’ipotesi del genere, semplicemente alla
proposizione, da parte del giudice del
rinvio,
nel frattempo ormai legittimato a adire la Corte, di una
nuova domanda di pronuncia
Settimanale di documentazione giuridica -
www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com
pregiudiziale vertente sulla medesima questione, il che
determinerebbe rilevanti oneri
amministrativi supplementari ed un inutile protrarsi del
procedimento nella causa principale.
31 Si deve
quindi ritenere che, successivamente al 1° dicembre
2009, la Corte è competente a
conoscere
di una domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente da
una giurisdizione avverso le
cui
decisioni possa proporsi ricorso giurisdizionale di
diritto interno, e ciò anche qualora la
domanda
sia stata depositata prima di tale data.
32 Si
deve, pertanto, necessariamente rilevare che, anche
nell’ipotesi in cui la presente domanda
di
pronuncia pregiudiziale fosse, al momento della sua
proposizione, inidonea a soddisfare i
requisiti
dell’art. 68, n. 1, CE, tale vizio risulterebbe sanato
dall’abrogazione della disposizione in
parola e
dalla corrispondente estensione delle competenze della
Corte.
33 Ciò
premesso, va rilevato che la Corte è competente ad
esaminare la domanda di pronuncia
pregiudiziale.
34 Per
quanto riguarda la prima questione, attinente
all’irricevibilità fatta valere dalla
Commissione e relativa al fatto che l’interpretazione
del regolamento n. 1206/2001 non risulta
necessaria
ai fini della soluzione della causa principale, occorre
ricordare che la presunzione di
rilevanza
delle questioni proposte in via pregiudiziale dai
giudici nazionali può venir meno solo in
casi
eccezionali, qualora risulti manifestamente che la
richiesta interpretazione delle disposizioni
del
diritto dell’Unione considerate in tali questioni non ha
alcun rapporto con l’oggetto della causa
principale
(v., in particolare, sentenze 16 giugno 2005, causa
C-105/03, Pupino, Racc. pag. I-5285,
punto 30,
e 28 giugno 2007, causa C-467/05, Dell’Orto, Racc. pag.
I-5557, punto 40).
35 Occorre
di conseguenza verificare se la questione sottoposta
alla Corte sia necessaria al fine
di
consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua
sentenza» ai sensi dell’art. 267, n. 2, TFUE.
36 In
proposito, si deve in primo luogo osservare che la
questione posta è diretta ad accertare se
l’autorità
giudiziaria richiedente sia tenuta ad accollarsi taluni
costi relativi all’audizione di un
testimone
da parte dell’autorità giudiziaria richiesta.
37 In
secondo luogo, occorre rilevare che, all’udienza, il
governo polacco ha precisato che il
testimone
era stato interrogato, conformemente alla domanda
dell’autorità giudiziaria richiedente,
ma
unicamente dopo che il giudice medesimo aveva
provveduto, il 28 aprile 2009, a versare
l’importo
di EUR 40 chiesto dall’autorità giudiziaria richiesta.
Il versamento di detta somma è del
resto
stato confermato dall’Irlanda nelle sue osservazioni
scritte.
38 Orbene,
se è pur vero che, nonostante tale versamento e
l’audizione del testimone, la
questione
posta è pur sempre rilevante per quanto attiene al
fondamento normativo dell’esborso e,
in
particolare, alla sua eventuale rifusione nel caso in
cui si rivelasse indebito, resta ciò nondimeno
il fatto
che la risposta a detta questione non incide
direttamente sull’esito della controversia fra il
sig. Weryński
e la Mediatel 4B spółka
z o.o., vertente sul riconoscimento di un risarcimento
in base
ad una
clausola di non concorrenza.
39
Tuttavia, come osservato dall’avvocato generale al
paragrafo 36 delle sue conclusioni, si deve
rilevare
che la maggior parte delle questioni interpretative del
regolamento n. 1206/2001
concernenti l’assunzione delle prove riguarderà la causa
principale solo indirettamente. In molti
casi,
l’interpretazione del regolamento per mezzo del
procedimento di rinvio pregiudiziale
risulterebbe impossibile se la valutazione della
rilevanza della questione pregiudiziale venisse
assoggettata a requisiti troppo severi.
Settimanale di documentazione giuridica -
www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com
40 A tal
proposito occorre tener conto della necessità di
chiarire una questione che ha frenato la
cooperazione fra giurisdizioni e che resterà un ostacolo
fino a che non sarà risolta. Nella causa
principale, né i giudici degli Stati membri interessati
né gli organi centrali polacco e irlandese sono
stati in
grado di trovare una soluzione. In siffatta situazione
solo una decisione della Corte
consentirà
al regolamento n. 1206/2001 di svolgere efficacemente la
sua funzione, che è quella di
contribuire a semplificare e accelerare procedure
giudiziarie in materia civile o commerciale.
41 Ne
consegue che solamente un’interpretazione estensiva
della nozione di «emanare la sua
sentenza»
ai sensi dell’art. 267, n. 2, TFUE consentirebbe di
evitare che numerose questioni
procedurali, in particolare quelle che sorgono
nell’ambito dell’applicazione del regolamento
n.
1206/2001, siano ritenute irricevibili e non possano
essere oggetto d’interpretazione da parte
della
Corte.
42 Detta
nozione dev’essere quindi intesa nel senso che comprende
tutta la procedura che
conduce
alla decisione del giudice del rinvio, affinché la Corte
sia in grado di conoscere
dell’interpretazione di tutte le disposizioni
procedurali del diritto dell’Unione che il giudice del
rinvio è
tenuto ad applicare per emanare la sua sentenza. In
altri termini, tale nozione include
l’intero
iter di creazione della sentenza, comprese tutte le
questioni relative all’onere delle spese del
procedimento.
43
Relativamente al secondo motivo di eventuale
irricevibilità della domanda di pronuncia
pregiudiziale, la Commissione osserva che la questione
posta dal giudice del rinvio concerne il suo
funzionamento amministrativo, ossia la cooperazione fra
le autorità giudiziarie degli Stati membri
nel
settore dell’assunzione delle prove in materia civile o
commerciale. Detta questione non
atterrebbe
quindi allo svolgimento, da parte del giudice medesimo,
della sua funzione
giurisdizionale. La Commissione ha insistito sulla
circostanza che, nel caso di specie, il giudice del
rinvio
agisce in qualità di organo dell’amministrazione
pubblica per la questione afferente alle spese
dell’esecuzione della domanda di assunzione di prove di
un giudice di un altro Stato membro.
44 A tale
riguardo è da ricordare che, secondo una costante
giurisprudenza, i giudici nazionali
possono
adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia
pendente una lite e se essi siano stati
chiamati a
statuire nell’ambito di un procedimento destinato a
risolversi in una pronuncia di
carattere
giurisdizionale (v., in particolare, ordinanza 22
gennaio 2002, causa C-447/00, Holto,
Racc. pag.
I-735, punto 17, e sentenza 12 agosto 2008, causa
C-296/08 PPU, Santesteban
Goicoechea, Racc. pag. I-6307, punto 40).
45 Orbene,
per quanto sia esatto che la cooperazione fra autorità
giudiziarie degli Stati membri
nel
settore dell’assunzione delle prove non conduce
necessariamente all’elaborazione di una
pronuncia
di carattere giurisdizionale, ciò nondimeno l’audizione
di un testimone da parte di un
giudice,
come in discussione nella specie, costituisce un atto
effettuato nell’ambito di un
procedimento giurisdizionale destinato a concludersi con
una decisione di carattere giurisdizionale.
La
questione dell’onere delle spese per l’audizione
s’inserisce nel contesto di tale procedimento.
Sussiste,
quindi, un legame diretto fra la questione pregiudiziale
e lo svolgimento da parte del
giudice
del rinvio di una funzione giurisdizionale.
46 Poiché
nessuno degli eventuali motivi di irricevibilità è stato
accolto, si deve ritenere la
domanda di
pronuncia pregiudiziale ricevibile.
Sulla
questione pregiudiziale
Settimanale di documentazione giuridica -
www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com
47 Il
giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se debba
ritenersi tenuto ad accollarsi le spese
sostenute
dal testimone sentito dall’autorità giudiziaria
richiesta, sia nella forma di un anticipo sia in
quella di
un successivo rimborso delle spese.
48 Va
osservato che, ai sensi dell’art. 1, n. 1, del
regolamento n. 1206/2001, la fattispecie in
esame
rientra nell’ambito di applicazione del medesimo,
laddove un giudice di uno Stato membro
richieda
al giudice competente di un altro Stato membro di
procedere ad un atto istruttorio.
L’audizione di un testimone è indicata esplicitamente in
detto regolamento all’art. 4, n. 1, lett. e),
come
oggetto di una richiesta.
49 In
forza dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1206/2001
l’autorità giudiziaria richiesta dà
esecuzione
alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato
membro. In base al diritto irlandese
un
testimone è obbligato a comparire dinanzi ad un’autorità
giudiziaria solo se gli venga versata una
previa
indennità per le spese di viaggio («viaticum»). La
questione è diretta ad accertare se
l’obbligo
di farsi carico di tale indennità incombesse
all’autorità giudiziaria richiesta o all’autorità
giudiziaria richiedente.
50 In
primo luogo, occorre esaminare la questione se
l’autorità giudiziaria richiedente fosse
obbligata
a versare all’autorità giudiziaria richiesta un anticipo
dell’indennità per i testimoni e, di
conseguenza, se l’autorità giudiziaria richiesta potesse
rifiutarsi di procedere all’audizione di tale
testimone
fintantoché l’autorità giudiziaria richiedente non
avesse corrisposto l’anticipo in parola.
51 L’art.
14 del regolamento n. 1206/2001 indica i motivi per il
rifiuto di una richiesta di tal
genere. Il
n. 2, lett. d), del regolamento medesimo riguarda il
caso in cui da parte dell’autorità
giudiziaria richiedente non venga costituito un deposito
o un anticipo richiesto a norma del
successivo
art. 18, n. 3. In base a quest’ultima disposizione,
l’autorità giudiziaria richiesta può
pretendere
un anticipo per il parere di un perito prima di dare
esecuzione alla domanda. Tuttavia,
non è
invece ivi prevista la richiesta di un anticipo per
l’audizione di un testimone.
52 Come
osservato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle
sue conclusioni, subordinare
l’esecuzione di una richiesta al pagamento di
un’indennità per i testimoni non sarebbe in contrasto
con l’art.
14 del regolamento n. 1206/2001 solo se l’elencazione
dei motivi di rifiuto ivi indicati
venisse
considerata non in senso tassativo, bensì solo
esemplificativo.
53 In
proposito si deve rilevare che il tenore letterale
dell’art. 14, n. 2, del regolamento
n.
1206/2001 osta ad un’interpretazione del genere. Tale
disposizione prevede, infatti, che, oltre ai
motivi di
cui al n. 1 dello stesso, l’esecuzione di una richiesta
di audizione di una persona «può
essere
rifiutata soltanto» in taluni casi. Inoltre,
l’undicesimo ‘considerando’ del regolamento in
parola
pone in rilievo che, per garantire l’efficacia del
regolamento, la facoltà di rifiutare
l’esecuzione di una richiesta di esecuzione
dell’assunzione delle prove dovrebbe essere limitata a
ben
definite situazioni eccezionali. Ne consegue che i
motivi per i quali l’esecuzione di una
richiesta
del genere può essere rifiutata sono quelli
tassativamente elencati all’art. 14 del
regolamento in parola.
54
L’autorità giudiziaria richiesta non aveva dunque il
diritto di subordinare lo svolgimento di
un’audizione di testimoni al previo versamento di un
anticipo dell’indennità per i testimoni.
L’autorità
giudiziaria richiedente non era, di conseguenza, tenuta
a pagare l’anticipo.
55 In
secondo luogo, occorre verificare se l’autorità
giudiziaria richiesta potesse pretendere che
l’autorità
giudiziaria richiedente rimborsasse successivamente le
indennità per i testimoni.
Settimanale di documentazione giuridica -
www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com
56 L’art.
18, n. 1, del regolamento n. 1206/2001 dispone che per
l’esecuzione di una richiesta di
esecuzione
dell’assunzione delle prove non può essere chiesto il
rimborso di tasse o spese. È
determinante, pertanto, accertare se anche le indennità
per i testimoni possano essere qualificate
come tasse
o spese ai sensi della detta disposizione.
57
L’autorità giudiziaria richiesta ha fatto rilevare che,
in forza del diritto irlandese, i testimoni
sono
tenuti a comparire per la deposizione dinanzi al giudice
solo previo indennizzo delle loro
spese, il
cui versamento incombe alla parte che cita i testimoni e
non al giudice. L’autorità
giudiziaria richiesta è quindi del parere che non si
tratti di spese giudiziarie. Detto meccanismo
corrisponderebbe al carattere contraddittorio della
procedura civile irlandese.
58 A tale
riguardo occorre tuttavia precisare che la nozione di
spese deve essere determinata
autonomamente secondo il diritto dell’Unione e non può
dipendere dalla definizione secondo i
singoli
diritti nazionali. Sarebbe difatti contrario allo
spirito e alla finalità del regolamento
n.
1206/2001, che mira ad un’esecuzione rapida e semplice
delle richieste di assunzione delle prove,
fare
dipendere la questione delle spese da una definizione
nazionale di tale nozione.
59 Quanto
ai termini utilizzati dall’art. 18, n. 1, di detto
regolamento, per «tasse» si devono
intendere
le somme percepite dall’autorità giudiziaria per la sua
attività, mentre per «spese» si
devono
intendere le somme versate dall’autorità giudiziaria a
terzi nel corso del procedimento, in
particolare a periti o a testimoni.
60 Come
osservato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle
sue conclusioni, tale
interpretazione trova sostegno in un argomento di ordine
sistematico. Se l’art. 18, n. 1, del
regolamento n. 1206/2001 riguardasse effettivamente solo
le spese istituzionali, non sarebbe allora
necessario
prevedere, all’art. 18, n. 2, quale eccezione al divieto
di cui al menzionato n. 1, il
rimborso
delle spese per i periti. Infatti, qualora le spese per
i periti non potessero essere qualificate
come spese
istituzionali, esulerebbero dal citato divieto.
61 Ne
discende che le indennità versate ad un testimone
sentito dall’autorità giudiziaria richiesta
rientrano
nella nozione di spese ai sensi dell’art. 18, n. 1, del
regolamento n. 1206/2001.
62 Quanto
all’obbligo di rimborsare dette spese, occorre
rammentare che, in base al secondo,
settimo,
ottavo, decimo e undicesimo ‘considerando’ del
regolamento n. 1206/2001, quest’ultimo
ha come
obiettivo il semplice, efficiente e rapido svolgimento
delle assunzioni transfrontaliere delle
prove.
L’assunzione, da parte dell’autorità giudiziaria di uno
Stato membro, delle prove in un altro
Stato
membro non deve generare un rallentamento dei
procedimenti nazionali. Ciò è il motivo per
cui è
stata istituita, con il regolamento n. 1206/2001, una
disciplina vincolante per tutti gli Stati
membri –
ad eccezione del Regno di Danimarca – al fine di
rimuovere gli ostacoli che possono
presentarsi in questo settore.
63 Un
obbligo di rimborsare le spese per l’autorità
giudiziaria richiedente può dunque sussistere
unicamente
se può applicarsi una delle eccezioni previste all’art.
18, n. 2, del regolamento
n.
1206/2001.
64 Tale
disposizione stabilisce il rimborso dei compensi versati
ai periti o agli interpreti e delle
spese
risultanti dall’applicazione dell’art. 10, nn. 3 e 4,
del regolamento n. 1206/2001. L’art. 10,
n. 3, di
detto regolamento si riferisce al caso che la richiesta
venga eseguita in una determinata
forma a
domanda dell’autorità giudiziaria richiedente e l’art.
10, n. 4, del medesimo disciplina
l’assunzione delle prove tramite il ricorso alle moderne
tecnologie della comunicazione. Per contro,
non sono
ivi menzionate le indennità per i testimoni.
Settimanale di documentazione giuridica -
www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com
65
Inoltre, come fatto valere dalla Commissione e
dall’avvocato generale ai paragrafi 60-61
delle sue
conclusioni, la genesi del regolamento n. 1206/2001
depone parimenti in senso contrario
alla
rimborsabilità delle indennità riconosciute ai
testimoni. In base a quanto risulta dal sesto
‘considerando’ e dall’art. 21, n. 1, del regolamento n.
1206/2001, quest’ultimo è volto a sostituire la
convenzione dell’Aia. Ne discende che le pertinenti
disposizioni della convenzione dell’Aia
possono
essere invocate ai fini dell’interpretazione del
regolamento di cui trattasi.
66 Orbene,
il contenuto dell’art. 18 del regolamento n. 1206/2001
corrisponde a quello
dell’art.
14 della convenzione dell’Aia, il cui n. 2, prevede che
lo Stato richiesto ha il diritto di
esigere
dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità
pagate ai periti ed agli interpreti nonché
delle
spese risultanti dall’applicazione di una particolare
procedura richiesta dallo Stato richiedente,
conformemente all’art. 9, secondo comma, della
convenzione stessa.
67 In tale
contesto occorre ricordare che la convenzione dell’Aia
ha modificato il dettato
dell’art.
16 della convenzione dell’Aia del 1° marzo 1954
concernente la procedura civile, ove era
ancora
espressamente previsto il principio del rimborso delle
indennità riconosciute ai testimoni.
Dalla
relazione illustrativa della convenzione dell’Aia
risulta che era precisa intenzione ridurre i
casi di
rimborsabilità delle spese rispetto alla convenzione
dell’Aia del 1° marzo 1954. Ciò è la
ragione
per cui il rimborso delle spese dei testimoni – proprio
in considerazione del loro importo
normalmente basso – è stato volutamente soppresso.
68 La
circostanza che il regolamento n. 1206/2001 abbia
ripreso la formulazione dell’art. 14
della
convenzione dell’Aia depone, quindi, in senso
sfavorevole al principio di rimborso delle
indennità
per i testimoni. In base all’art. 18, n. 1, di detto
regolamento non vi è, quindi, obbligo di
rimborso
di tali spese.
69 Tutto
ciò considerato, occorre risolvere la questione posta
dichiarando che gli artt. 14 e 18 del
regolamento n. 1206/2001 devono essere interpretati nel
senso che un’autorità giudiziaria
richiedente non è tenuta, nei confronti dell’autorità
giudiziaria richiesta, al versamento di un
anticipo
ovvero al successivo rimborso dell’indennità
riconosciuta al testimone interrogato.
Sulle
spese
70 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un
incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute
da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi
motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Gli artt.
14 e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio
2001, n. 1206, relativo alla
cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati
membri nel settore dell’assunzione delle
prove in
materia civile o commerciale, devono essere interpretati
nel senso che un’autorità
giudiziaria richiedente non è tenuta, nei confronti
dell’autorità giudiziaria richiesta, al
versamento
di un anticipo ovvero al successivo rimborso
dell’indennità riconosciuta al
testimone
interrogato.
Firme
*
Lingua processuale: il polacco.
|