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ASSUNZIONE DELLE PROVE-Testimonianze senza spese per lo stato richiedenteCorte di giustizia - Sezione I - Sentenza 17 febbraio 2011 - Causa C-283/08

 

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Lo stato richiedente deve poter assumere le prove senza spese a suo carico. La Corte di Lussemburgo ha chiarito le modalità di assunzione di testimonianze in uno Stato membro in base al regolamento n. 1206/2001/Ce sulla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale. La Corte è intervenuta anche sulle questioni collegate all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nei casi di rinvii pregiudiziali nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile. Per quanto riguarda il regolamento n. 1206/2001, i giudici Ue hanno precisato che nei casi in cui le autorità giudiziarie di uno Stato membro chiedano a quelle di un altro Paese Ue di procedere all'audizione di un testimone, lo Stato richiesto non può condizionare l'assunzione di una testimonianza al previo versamento di un anticipo o al rimborso dell'indennità corrisposta ai testi dovuta in base al diritto dello Stato richiesto. L'articolo 18 del regolamento, infatti, è esplicito nello stabilire che non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese all'autorità giudiziaria richiedente.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)17 febbraio 2011 (*)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Assunzione delle prove – Audizione di un testimone

da parte dell’autorità giudiziaria richiesta su domanda dell’autorità giudiziaria richiedente –

Indennità per i testimoni»

Nel procedimento C-283/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi

dell’art. 234 CE, dal Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia (Polonia), con decisione 17 luglio

2009, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2009, nella causa

Artur Weryński

contro

Mediatel 4B spółka z o.o.,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešič

e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° luglio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo polacco, dai sigg. M. Dowgielewicz e M. Arciszewski nonché dalla

sig.ra A. Siwek, in qualità di agenti,

– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente,

– per il governo tedesco, dal sig. J. Möller, in qualità di agente,

– per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan in qualità di agente, assistito dalla sig.ra M. Noonan,

barrister,

– per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente,

– per la Commissione europea, dalle sig.re A.-M. Rouchaud-Joët e K. Herrmann, in qualità di

agenti,

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sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento

(CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie

degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale

(GU L 174, pag. 1).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra il sig. Weryński e il suo ex

datore di lavoro, la Mediatel 4B spółka z o.o., e, sostanzialmente, è diretta ad accertare se l’autorità

giudiziaria irlandese richiesta possa subordinare l’audizione di un testimone al versamento di

un’indennità da parte dell’autorità giudiziaria richiedente.

Contesto normativo

Il regolamento n. 1206/2001

3 Il regolamento n. 1206/2001 si propone di stabilire misure in materia di cooperazione

giudiziaria nel settore civile applicabili a tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno di

Danimarca, come enunciato all’art. 1, n. 3, del menzionato regolamento. Esso ha sostituito, in tal

modo, la Convenzione sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile o commerciale

conclusa all’Aia il 18 marzo 1970 (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia»), cui fa riferimento il

sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1206/2001.

4 Secondo il ventunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1206/2001, conformemente

all’art. 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto alle politiche relative

ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione e rispetto alla cooperazione giudiziaria in

materia civile e alla cooperazione di polizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che

istituisce la Comunità europea, l’Irlanda ha notificato che intende partecipare all’adozione ed

applicazione del regolamento medesimo.

5 Il secondo, settimo, ottavo, decimo, undicesimo e sedicesimo ‘considerando’ del regolamento

n. 1206/2001 dispongono quanto segue:

«(2) Il corretto funzionamento del mercato interno presuppone che la cooperazione tra le autorità

giudiziarie nel settore dell’assunzione delle prove sia migliorata, in particolare semplificata e

accelerata.

(…)

(7) Poiché per pronunciarsi in merito ad un procedimento civile o commerciale pendente

dinanzi ad un’autorità giudiziaria di uno Stato membro è spesso necessario assumere prove in un

altro Stato membro, l’azione della Comunità non può limitarsi al solo settore della trasmissione

degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale rientrante nel regolamento

(CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla

comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o

commerciale [GU L 160, pag. 37]. Occorre pertanto continuare a migliorare la cooperazione tra le

autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove.

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(8) Presupposto per l’efficienza dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale è

che la trasmissione e l’esecuzione della richiesta di esecuzione dell’assunzione delle prove avvenga

in modo diretto e con il mezzo più rapido tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

(…)

(10) Una richiesta di esecuzione dell’assunzione delle prove dovrebbe essere eseguita rapidamente.

Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile soddisfare la richiesta 90 giorni dopo la sua ricezione da

parte dell’autorità giudiziaria richiesta, quest’ultima dovrebbe informarne l’autorità giudiziaria

richiedente indicando i motivi che si oppongono a un’esecuzione rapida della richiesta.

(11) Per garantire l’efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare l’esecuzione di una

richiesta di esecuzione dell’assunzione delle prove dovrebbe essere limitata a ben definite situazioni

eccezionali.

(…)

(16) Per l’esecuzione delle richieste ai sensi dell’articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di

tasse o spese. Tuttavia, se l’autorità giudiziaria richiesta chiede il rimborso, i compensi versati ai

periti e agli interpreti e le spese risultanti dall’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3 e 4,

dovrebbero essere sostenute da detta autorità. In tal caso l’autorità giudiziaria richiedente deve

adottare le misure necessarie per vigilare a che si proceda senza indugio al rimborso. Se è richiesto

il parere di un perito, l’autorità giudiziaria richiesta può, prima di dare esecuzione alla richiesta,

chiedere all’autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito

o anticipo per le spese richieste».

6 L’art. 10 del regolamento n. 1206/2001, relativo alle disposizioni generali sull’esecuzione

delle richieste, stabilisce che:

«1. L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro

90 giorni dalla sua ricezione.

2. L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio

Stato membro.

3. L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una

procedura particolare prevista dalla legge del proprio Stato membro, utilizzando il formulario A che

figura in allegato. L’autorità giudiziaria richiesta accoglie tale richiesta a meno che detta procedura

non sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o per notevoli difficoltà d’ordine pratico.

Se l’autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne

informa l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario E che figura in allegato.

4. L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere all’autorità giudiziaria richiesta di avvalersi

delle tecnologie della comunicazione per l’esecuzione dell’assunzione delle prove, in particolare

utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza.

L’autorità giudiziaria richiesta ottempera a tale richiesta salvo qualora questa sia incompatibile con

le leggi del suo Stato membro o sussistano notevoli difficoltà di ordine pratico.

Se l’autorità giudiziaria richiesta non ottempera alla richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne

informa l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario E che figura in allegato.

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Se non hanno accesso ai mezzi tecnici di cui sopra le autorità giudiziarie richiedenti o richieste

possono convenire di renderli disponibili».

7 L’art. 14 del regolamento n. 1206/2001 così recita:

«1. Una richiesta di audizione di una persona non viene eseguita se la persona interessata invoca

un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre in base:

a) alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta, o

b) alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente e detto diritto o obbligo

siano specificati nella richiesta o, se del caso, attestati dall’autorità giudiziaria richiedente a

richiesta dell’autorità giudiziaria richiesta.

2. In aggiunta ai motivi di cui al paragrafo 1, l’esecuzione di una richiesta può essere rifiutata

soltanto se:

(…)

d) un deposito o un anticipo chiesto a norma dell’articolo 18, paragrafo 3 non è costituito entro

60 giorni dalla presentazione della domanda di tale deposito o anticipo.

(…)»

8 Ai sensi dell’art. 18 del regolamento n. 1206/2001:

«1. Per l’esecuzione delle richieste ai sensi dell’articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di

tasse o spese.

2. Tuttavia, se l’autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l’autorità giudiziaria richiedente vigila a

che si proceda senza indugio al rimborso:

– dei compensi versati ai periti o agli interpreti e

– delle spese risultanti dall’applicazione dell’articolo 10, paragrafi 3 e 4.

L’obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato

membro dell’autorità giudiziaria richiedente.

3. Nei casi in cui è richiesto il parere di un perito, l’autorità giudiziaria richiesta può, prima di

dare esecuzione alla richiesta, chiedere all’autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia

costituito un adeguato deposito o anticipo per le spese richieste. In tutti gli altri casi, il deposito o

l’anticipo non è una condizione per l’esecuzione di una richiesta.

Il deposito o l’anticipo è costituito dalle parti se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro

dell’autorità giudiziaria richiedente».

La convenzione dell’Aia

9 La convenzione dell’Aia si propone di aumentare l’efficacia della mutua cooperazione

giudiziaria in materia civile o commerciale.

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10 Ai sensi dell’art. 14 della convenzione dell’Aia:

«L’esecuzione di una rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse o spese qualunque sia la loro

natura.

Tuttavia, lo Stato richiesto ha il diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità

pagate ai periti ed agli interpreti nonché delle spese risultanti dall’applicazione di una particolare

procedura richiesta dallo Stato richiedente, conformemente all’art. 9, secondo comma.

L’autorità richiesta, la cui legislazione lasci alle parti la cura di raccogliere le prove e che non sia in

grado di eseguire essa stessa la rogatoria, può incaricare una persona abilitata a tal fine, previo il

consenso dell’autorità richiedente. Nel richiedere tale consenso, l’autorità richiesta indica

l’ammontare approssimativo delle spese che deriveranno da tale intervento. Il consenso implica

l’obbligo di rimborsare le spese da parte dell’autorità. In mancanza di esso, l’autorità richiedente

non è tenuta a pagare dette spese».

Il diritto nazionale

11 L’art. 85 della legge 28 luglio 2005 sulle spese giudiziali nelle cause civili (ustawa z dnia 28

lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. del 2005, n. 167, posizione

1398), e successive modifiche, consente a un testimone di chiedere il rimborso delle spese connesse

alla sua comparizione in giudizio.

12 L’art. 101, n. 4, del regolamento del Ministro della Giustizia 23 febbraio 2007,

sull’organizzazione delle giurisdizioni ordinarie (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia

23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania Sądów powszechnych, Dz. U. del 2007, n. 38, posizione

249), che prevede i principi di disciplina tra l’autorità giudiziaria richiesta e quella richiedente, è

formulato nei termini seguenti:

««[n]el caso in cui l’autorità giudiziaria richiesta conceda alle persone che hanno preso parte al

procedimento un’indennità o un rimborso per le spese di viaggio, tale indennità o rimborso dovrà

essere versato con un anticipo sulle spese e, in mancanza di anticipo, imputandolo alle risorse di

bilancio del Tesoro; in tal caso, occorrerà allegare all’assunzione di prove una richiesta di rimborso

di dette spese formulata dall’autorità giudiziaria richiedente nel rispetto delle condizioni relative

alla definizione delle spese che figurano nelle disposizioni particolari».

13 Ai sensi dell’art. 53 del regolamento del Ministro della Giustizia 28 gennaio 2002,

riguardante taluni atti particolari dei giudici in materia di procedura civile e penale internazionale

nelle relazioni internazionali (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r.

w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego

postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, Dz. U. del 2002, n. 17,

posizione 164), le spese relative all’assistenza legale sono fissate in złoty polacchi. Tali spese sono

a carico del Tesoro. Dopo l’esecuzione della richiesta, l’autorità giudiziaria chiede il rimborso delle

spese in valuta polacca o in una valuta convertibile che costituisca una somma equivalente

all’importo espresso nella valuta polacca. Secondo il giudice del rinvio, il rimborso di dette spese

non viene richiesto se la convenzione internazionale prevede la concessione dell’assistenza legale

gratuita.

Causa principale e questione pregiudiziale

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14 Il sig. Weryński presentava ricorso dinanzi al Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia

contro la Mediatel 4B spólka z o.o., sua ex datrice di lavoro, per ottenere il risarcimento dei danni

relativo ad un patto di non concorrenza.

15 Nell’ambito di tale procedimento, il giudice del rinvio richiedeva, in data 6 gennaio 2009, ai

sensi del regolamento n. 1206/2001, l’audizione di un testimone al giudice irlandese, la Dublin

Metropolitan District Court (Irlanda). L’autorità giudiziaria richiesta subordinava, tuttavia,

l’audizione al pagamento di un anticipo dell’importo di EUR 40 relativo alle spese da versare ai

testimoni in base al diritto irlandese e invitava, con lettera del 12 gennaio 2009, l’autorità

giudiziaria polacca al pagamento di questa somma.

16 Il giudice del rinvio ha contestato la fondatezza di tale richiesta.

17 Il ricorso agli organi centrali polacco e irlandese, istituiti conformemente all’art. 3 del

regolamento n. 1206/2001 e incaricati di ricercare soluzioni per le difficoltà che sorgano in

occasione di una richiesta di esecuzione dell’assunzione delle prove, è rimasto senza esito.

18 Secondo l’autorità giudiziaria richiesta e l’organo centrale irlandese, il divieto di percepire

qualsivoglia tassa, di cui all’art. 18, n. 1, del regolamento n. 1206/2001, non riguarda le indennità ai

testimoni. In forza del diritto irlandese, i testimoni hanno diritto a un rimborso spese. Tale diritto si

applicherebbe nella specie in quanto, conformemente all’art. 10, n. 2, del citato regolamento,

l’assunzione della testimonianza è disciplinata dalle leggi dell’autorità giudiziaria richiesta. Poiché

l’art. 18, nn. 2 e 3, di detto regolamento non conterrebbe disposizioni relative al rimborso

dell’indennità al testimone, il rimborso di tale indennità potrebbe essere chiesto dall’autorità

giudiziaria richiesta all’autorità giudiziaria richiedente. L’organo centrale irlandese si richiama

altresì ad analoga prassi in vigore in Inghilterra e in Galles.

19 Il giudice del rinvio ritiene che la posizione dell’autorità giudiziaria richiesta e dell’organo

centrale irlandese sia priva di fondamento.

20 A parere del giudice del rinvio, un’analisi letterale dell’art. 18, nn. 1 e 2, del regolamento

n. 1206/2001 consente di rilevare che emergono solo tre eccezioni autorizzate al divieto generale di

ogni richiesta di «rimborso di tasse o spese». L’art. 10, n. 2, del menzionato regolamento, quale

norma generale, non si applica ai rapporti fra l’autorità giudiziaria richiesta e l’autorità giudiziaria

richiedente. Ciò considerato, anche se il diritto irlandese prevede l’obbligo di esigere dall’autorità

giudiziaria richiedente il rimborso dell’indennità al testimone, tale disposizione non si applica al

caso di specie, in considerazione del principio del primato del diritto comunitario. Difatti, a

eccezione dei compensi dei periti e degli interpreti e delle spese risultanti dall’applicazione, su

richiesta dell’autorità giudiziaria richiedente, della procedura particolare (art. 10, n. 3 del

regolamento in parola) o delle tecnologie della comunicazione (art. 10, n. 4 del medesimo

regolamento), non sarebbe possibile esigere dall’autorità giudiziaria richiedente il rimborso di tasse

o spese.

21 In tale contesto il Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia ha deciso di sospendere il

procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, a norma del regolamento [n. 1206/2001], l’autorità giudiziaria richiesta possa chiedere

all’autorità giudiziaria richiedente un anticipo per l’indennità o il rimborso dell’indennità per il

testimone interrogato o se, piuttosto, tale indennità debba essere coperta con risorse finanziarie

proprie».

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Sulla competenza della Corte e la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

22 La Commissione europea manifesta dei dubbi circa la competenza della Corte e la ricevibilità

della domanda di pronuncia pregiudiziale.

23 Essa richiama l’attenzione della Corte sul fatto che, da un lato, le pronunce del giudice del

rinvio possono essere oggetto di ricorso e che, in forza dell’art. 68, n. 1, CE, solamente i giudici

nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno

possono adire la Corte chiedendo una pronuncia pregiudiziale per ricevere l’interpretazione degli

atti delle istituzioni della Comunità fondati sul Titolo IV del Trattato CE, intitolato «Visti, asilo,

immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone».

24 D’altro lato, essa ritiene che la questione relativa all’interpretazione del regolamento

n. 1206/2001 non risulti necessaria ai fini della soluzione della causa principale e, del resto, riguardi

il funzionamento amministrativo delle giurisdizioni. Tale questione contrasterebbe, pertanto, con i

requisiti affermati dalla giurisprudenza in materia di ricevibilità delle domande di pronuncia

pregiudiziale.

25 Benché non costituiscano vere e proprie eccezioni, la Corte considera opportuno esaminare

d’ufficio dette questioni.

26 Relativamente all’eventuale incompetenza della Corte, si deve ricordare che la domanda di

pronuncia pregiudiziale verte sul regolamento n. 1206/2001, adottato sulla base degli artt. 61,

lett. c), CE e 67, n. 1, CE, collocati nel titolo IV del Trattato CE.

27 La domanda di cui trattasi è stata presentata il 23 luglio 2009, ossia prima dell’entrata in

vigore del Trattato di Lisbona. Ai sensi dell’art. 68 CE, in vigore a tale data, occorrerebbe quindi

stabilire se si potesse considerare che il giudice del rinvio, nella causa principale, agisse quale

giudice di ultima istanza.

28 Si deve, tuttavia, rilevare che, con effetto a decorrere dal 1º dicembre 2009, l’art. 68 CE è

stato abrogato. Il Trattato di Lisbona ha quindi fatto venir meno la precedente limitazione al diritto

di proporre il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 68, n. 1, CE, che non è stato sostituito. Sono

ormai le norme generali a disciplina della domanda di pronuncia pregiudiziale a titolo dell’art. 267

TFUE quelle da applicare alle domande pregiudiziali d’interpretazione degli atti adottati in materia

di visti, di asilo, d’immigrazione e di altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone.

Di conseguenza, detto art. 267 TFUE si applica anche nell’ambito di domande relative al

regolamento n. 1206/2001.

29 Pertanto, tenuto conto dell’estensione del diritto di proporre il rinvio pregiudiziale operata dal

Trattato di Lisbona, i giudici di primo grado dispongono ormai anch’essi di tale diritto allorché si

tratti di atti adottati nell’ambito del titolo IV del Trattato CE.

30 Lo scopo perseguito dall’art. 267 TFUE di costruire una cooperazione efficace fra la Corte e i

giudici nazionali, nonché il principio dell’economia del procedimento, depongono a favore della

ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte da giurisdizioni di grado inferiore nel

corso del periodo transitorio appena precedente l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e prese in

esame dalla Corte solo dopo la sua entrata in vigore. Difatti, una declaratoria di irricevibilità

porterebbe, in un’ipotesi del genere, semplicemente alla proposizione, da parte del giudice del

rinvio, nel frattempo ormai legittimato a adire la Corte, di una nuova domanda di pronuncia

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pregiudiziale vertente sulla medesima questione, il che determinerebbe rilevanti oneri

amministrativi supplementari ed un inutile protrarsi del procedimento nella causa principale.

31 Si deve quindi ritenere che, successivamente al 1° dicembre 2009, la Corte è competente a

conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente da una giurisdizione avverso le

cui decisioni possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, e ciò anche qualora la

domanda sia stata depositata prima di tale data.

32 Si deve, pertanto, necessariamente rilevare che, anche nell’ipotesi in cui la presente domanda

di pronuncia pregiudiziale fosse, al momento della sua proposizione, inidonea a soddisfare i

requisiti dell’art. 68, n. 1, CE, tale vizio risulterebbe sanato dall’abrogazione della disposizione in

parola e dalla corrispondente estensione delle competenze della Corte.

33 Ciò premesso, va rilevato che la Corte è competente ad esaminare la domanda di pronuncia

pregiudiziale.

34 Per quanto riguarda la prima questione, attinente all’irricevibilità fatta valere dalla

Commissione e relativa al fatto che l’interpretazione del regolamento n. 1206/2001 non risulta

necessaria ai fini della soluzione della causa principale, occorre ricordare che la presunzione di

rilevanza delle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può venir meno solo in

casi eccezionali, qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione delle disposizioni

del diritto dell’Unione considerate in tali questioni non ha alcun rapporto con l’oggetto della causa

principale (v., in particolare, sentenze 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino, Racc. pag. I-5285,

punto 30, e 28 giugno 2007, causa C-467/05, Dell’Orto, Racc. pag. I-5557, punto 40).

35 Occorre di conseguenza verificare se la questione sottoposta alla Corte sia necessaria al fine

di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» ai sensi dell’art. 267, n. 2, TFUE.

36 In proposito, si deve in primo luogo osservare che la questione posta è diretta ad accertare se

l’autorità giudiziaria richiedente sia tenuta ad accollarsi taluni costi relativi all’audizione di un

testimone da parte dell’autorità giudiziaria richiesta.

37 In secondo luogo, occorre rilevare che, all’udienza, il governo polacco ha precisato che il

testimone era stato interrogato, conformemente alla domanda dell’autorità giudiziaria richiedente,

ma unicamente dopo che il giudice medesimo aveva provveduto, il 28 aprile 2009, a versare

l’importo di EUR 40 chiesto dall’autorità giudiziaria richiesta. Il versamento di detta somma è del

resto stato confermato dall’Irlanda nelle sue osservazioni scritte.

38 Orbene, se è pur vero che, nonostante tale versamento e l’audizione del testimone, la

questione posta è pur sempre rilevante per quanto attiene al fondamento normativo dell’esborso e,

in particolare, alla sua eventuale rifusione nel caso in cui si rivelasse indebito, resta ciò nondimeno

il fatto che la risposta a detta questione non incide direttamente sull’esito della controversia fra il

sig. Weryński e la Mediatel 4B spółka z o.o., vertente sul riconoscimento di un risarcimento in base

ad una clausola di non concorrenza.

39 Tuttavia, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, si deve

rilevare che la maggior parte delle questioni interpretative del regolamento n. 1206/2001

concernenti l’assunzione delle prove riguarderà la causa principale solo indirettamente. In molti

casi, l’interpretazione del regolamento per mezzo del procedimento di rinvio pregiudiziale

risulterebbe impossibile se la valutazione della rilevanza della questione pregiudiziale venisse

assoggettata a requisiti troppo severi.

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40 A tal proposito occorre tener conto della necessità di chiarire una questione che ha frenato la

cooperazione fra giurisdizioni e che resterà un ostacolo fino a che non sarà risolta. Nella causa

principale, né i giudici degli Stati membri interessati né gli organi centrali polacco e irlandese sono

stati in grado di trovare una soluzione. In siffatta situazione solo una decisione della Corte

consentirà al regolamento n. 1206/2001 di svolgere efficacemente la sua funzione, che è quella di

contribuire a semplificare e accelerare procedure giudiziarie in materia civile o commerciale.

41 Ne consegue che solamente un’interpretazione estensiva della nozione di «emanare la sua

sentenza» ai sensi dell’art. 267, n. 2, TFUE consentirebbe di evitare che numerose questioni

procedurali, in particolare quelle che sorgono nell’ambito dell’applicazione del regolamento

n. 1206/2001, siano ritenute irricevibili e non possano essere oggetto d’interpretazione da parte

della Corte.

42 Detta nozione dev’essere quindi intesa nel senso che comprende tutta la procedura che

conduce alla decisione del giudice del rinvio, affinché la Corte sia in grado di conoscere

dell’interpretazione di tutte le disposizioni procedurali del diritto dell’Unione che il giudice del

rinvio è tenuto ad applicare per emanare la sua sentenza. In altri termini, tale nozione include

l’intero iter di creazione della sentenza, comprese tutte le questioni relative all’onere delle spese del

procedimento.

43 Relativamente al secondo motivo di eventuale irricevibilità della domanda di pronuncia

pregiudiziale, la Commissione osserva che la questione posta dal giudice del rinvio concerne il suo

funzionamento amministrativo, ossia la cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri

nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale. Detta questione non

atterrebbe quindi allo svolgimento, da parte del giudice medesimo, della sua funzione

giurisdizionale. La Commissione ha insistito sulla circostanza che, nel caso di specie, il giudice del

rinvio agisce in qualità di organo dell’amministrazione pubblica per la questione afferente alle spese

dell’esecuzione della domanda di assunzione di prove di un giudice di un altro Stato membro.

44 A tale riguardo è da ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, i giudici nazionali

possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati

chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di

carattere giurisdizionale (v., in particolare, ordinanza 22 gennaio 2002, causa C-447/00, Holto,

Racc. pag. I-735, punto 17, e sentenza 12 agosto 2008, causa C-296/08 PPU, Santesteban

Goicoechea, Racc. pag. I-6307, punto 40).

45 Orbene, per quanto sia esatto che la cooperazione fra autorità giudiziarie degli Stati membri

nel settore dell’assunzione delle prove non conduce necessariamente all’elaborazione di una

pronuncia di carattere giurisdizionale, ciò nondimeno l’audizione di un testimone da parte di un

giudice, come in discussione nella specie, costituisce un atto effettuato nell’ambito di un

procedimento giurisdizionale destinato a concludersi con una decisione di carattere giurisdizionale.

La questione dell’onere delle spese per l’audizione s’inserisce nel contesto di tale procedimento.

Sussiste, quindi, un legame diretto fra la questione pregiudiziale e lo svolgimento da parte del

giudice del rinvio di una funzione giurisdizionale.

46 Poiché nessuno degli eventuali motivi di irricevibilità è stato accolto, si deve ritenere la

domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

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47 Il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se debba ritenersi tenuto ad accollarsi le spese

sostenute dal testimone sentito dall’autorità giudiziaria richiesta, sia nella forma di un anticipo sia in

quella di un successivo rimborso delle spese.

48 Va osservato che, ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento n. 1206/2001, la fattispecie in

esame rientra nell’ambito di applicazione del medesimo, laddove un giudice di uno Stato membro

richieda al giudice competente di un altro Stato membro di procedere ad un atto istruttorio.

L’audizione di un testimone è indicata esplicitamente in detto regolamento all’art. 4, n. 1, lett. e),

come oggetto di una richiesta.

49 In forza dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1206/2001 l’autorità giudiziaria richiesta dà

esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro. In base al diritto irlandese

un testimone è obbligato a comparire dinanzi ad un’autorità giudiziaria solo se gli venga versata una

previa indennità per le spese di viaggio («viaticum»). La questione è diretta ad accertare se

l’obbligo di farsi carico di tale indennità incombesse all’autorità giudiziaria richiesta o all’autorità

giudiziaria richiedente.

50 In primo luogo, occorre esaminare la questione se l’autorità giudiziaria richiedente fosse

obbligata a versare all’autorità giudiziaria richiesta un anticipo dell’indennità per i testimoni e, di

conseguenza, se l’autorità giudiziaria richiesta potesse rifiutarsi di procedere all’audizione di tale

testimone fintantoché l’autorità giudiziaria richiedente non avesse corrisposto l’anticipo in parola.

51 L’art. 14 del regolamento n. 1206/2001 indica i motivi per il rifiuto di una richiesta di tal

genere. Il n. 2, lett. d), del regolamento medesimo riguarda il caso in cui da parte dell’autorità

giudiziaria richiedente non venga costituito un deposito o un anticipo richiesto a norma del

successivo art. 18, n. 3. In base a quest’ultima disposizione, l’autorità giudiziaria richiesta può

pretendere un anticipo per il parere di un perito prima di dare esecuzione alla domanda. Tuttavia,

non è invece ivi prevista la richiesta di un anticipo per l’audizione di un testimone.

52 Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, subordinare

l’esecuzione di una richiesta al pagamento di un’indennità per i testimoni non sarebbe in contrasto

con l’art. 14 del regolamento n. 1206/2001 solo se l’elencazione dei motivi di rifiuto ivi indicati

venisse considerata non in senso tassativo, bensì solo esemplificativo.

53 In proposito si deve rilevare che il tenore letterale dell’art. 14, n. 2, del regolamento

n. 1206/2001 osta ad un’interpretazione del genere. Tale disposizione prevede, infatti, che, oltre ai

motivi di cui al n. 1 dello stesso, l’esecuzione di una richiesta di audizione di una persona «può

essere rifiutata soltanto» in taluni casi. Inoltre, l’undicesimo ‘considerando’ del regolamento in

parola pone in rilievo che, per garantire l’efficacia del regolamento, la facoltà di rifiutare

l’esecuzione di una richiesta di esecuzione dell’assunzione delle prove dovrebbe essere limitata a

ben definite situazioni eccezionali. Ne consegue che i motivi per i quali l’esecuzione di una

richiesta del genere può essere rifiutata sono quelli tassativamente elencati all’art. 14 del

regolamento in parola.

54 L’autorità giudiziaria richiesta non aveva dunque il diritto di subordinare lo svolgimento di

un’audizione di testimoni al previo versamento di un anticipo dell’indennità per i testimoni.

L’autorità giudiziaria richiedente non era, di conseguenza, tenuta a pagare l’anticipo.

55 In secondo luogo, occorre verificare se l’autorità giudiziaria richiesta potesse pretendere che

l’autorità giudiziaria richiedente rimborsasse successivamente le indennità per i testimoni.

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56 L’art. 18, n. 1, del regolamento n. 1206/2001 dispone che per l’esecuzione di una richiesta di

esecuzione dell’assunzione delle prove non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese. È

determinante, pertanto, accertare se anche le indennità per i testimoni possano essere qualificate

come tasse o spese ai sensi della detta disposizione.

57 L’autorità giudiziaria richiesta ha fatto rilevare che, in forza del diritto irlandese, i testimoni

sono tenuti a comparire per la deposizione dinanzi al giudice solo previo indennizzo delle loro

spese, il cui versamento incombe alla parte che cita i testimoni e non al giudice. L’autorità

giudiziaria richiesta è quindi del parere che non si tratti di spese giudiziarie. Detto meccanismo

corrisponderebbe al carattere contraddittorio della procedura civile irlandese.

58 A tale riguardo occorre tuttavia precisare che la nozione di spese deve essere determinata

autonomamente secondo il diritto dell’Unione e non può dipendere dalla definizione secondo i

singoli diritti nazionali. Sarebbe difatti contrario allo spirito e alla finalità del regolamento

n. 1206/2001, che mira ad un’esecuzione rapida e semplice delle richieste di assunzione delle prove,

fare dipendere la questione delle spese da una definizione nazionale di tale nozione.

59 Quanto ai termini utilizzati dall’art. 18, n. 1, di detto regolamento, per «tasse» si devono

intendere le somme percepite dall’autorità giudiziaria per la sua attività, mentre per «spese» si

devono intendere le somme versate dall’autorità giudiziaria a terzi nel corso del procedimento, in

particolare a periti o a testimoni.

60 Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, tale

interpretazione trova sostegno in un argomento di ordine sistematico. Se l’art. 18, n. 1, del

regolamento n. 1206/2001 riguardasse effettivamente solo le spese istituzionali, non sarebbe allora

necessario prevedere, all’art. 18, n. 2, quale eccezione al divieto di cui al menzionato n. 1, il

rimborso delle spese per i periti. Infatti, qualora le spese per i periti non potessero essere qualificate

come spese istituzionali, esulerebbero dal citato divieto.

61 Ne discende che le indennità versate ad un testimone sentito dall’autorità giudiziaria richiesta

rientrano nella nozione di spese ai sensi dell’art. 18, n. 1, del regolamento n. 1206/2001.

62 Quanto all’obbligo di rimborsare dette spese, occorre rammentare che, in base al secondo,

settimo, ottavo, decimo e undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1206/2001, quest’ultimo

ha come obiettivo il semplice, efficiente e rapido svolgimento delle assunzioni transfrontaliere delle

prove. L’assunzione, da parte dell’autorità giudiziaria di uno Stato membro, delle prove in un altro

Stato membro non deve generare un rallentamento dei procedimenti nazionali. Ciò è il motivo per

cui è stata istituita, con il regolamento n. 1206/2001, una disciplina vincolante per tutti gli Stati

membri – ad eccezione del Regno di Danimarca – al fine di rimuovere gli ostacoli che possono

presentarsi in questo settore.

63 Un obbligo di rimborsare le spese per l’autorità giudiziaria richiedente può dunque sussistere

unicamente se può applicarsi una delle eccezioni previste all’art. 18, n. 2, del regolamento

n. 1206/2001.

64 Tale disposizione stabilisce il rimborso dei compensi versati ai periti o agli interpreti e delle

spese risultanti dall’applicazione dell’art. 10, nn. 3 e 4, del regolamento n. 1206/2001. L’art. 10,

n. 3, di detto regolamento si riferisce al caso che la richiesta venga eseguita in una determinata

forma a domanda dell’autorità giudiziaria richiedente e l’art. 10, n. 4, del medesimo disciplina

l’assunzione delle prove tramite il ricorso alle moderne tecnologie della comunicazione. Per contro,

non sono ivi menzionate le indennità per i testimoni.

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65 Inoltre, come fatto valere dalla Commissione e dall’avvocato generale ai paragrafi 60-61

delle sue conclusioni, la genesi del regolamento n. 1206/2001 depone parimenti in senso contrario

alla rimborsabilità delle indennità riconosciute ai testimoni. In base a quanto risulta dal sesto

‘considerando’ e dall’art. 21, n. 1, del regolamento n. 1206/2001, quest’ultimo è volto a sostituire la

convenzione dell’Aia. Ne discende che le pertinenti disposizioni della convenzione dell’Aia

possono essere invocate ai fini dell’interpretazione del regolamento di cui trattasi.

66 Orbene, il contenuto dell’art. 18 del regolamento n. 1206/2001 corrisponde a quello

dell’art. 14 della convenzione dell’Aia, il cui n. 2, prevede che lo Stato richiesto ha il diritto di

esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate ai periti ed agli interpreti nonché

delle spese risultanti dall’applicazione di una particolare procedura richiesta dallo Stato richiedente,

conformemente all’art. 9, secondo comma, della convenzione stessa.

67 In tale contesto occorre ricordare che la convenzione dell’Aia ha modificato il dettato

dell’art. 16 della convenzione dell’Aia del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile, ove era

ancora espressamente previsto il principio del rimborso delle indennità riconosciute ai testimoni.

Dalla relazione illustrativa della convenzione dell’Aia risulta che era precisa intenzione ridurre i

casi di rimborsabilità delle spese rispetto alla convenzione dell’Aia del 1° marzo 1954. Ciò è la

ragione per cui il rimborso delle spese dei testimoni – proprio in considerazione del loro importo

normalmente basso – è stato volutamente soppresso.

68 La circostanza che il regolamento n. 1206/2001 abbia ripreso la formulazione dell’art. 14

della convenzione dell’Aia depone, quindi, in senso sfavorevole al principio di rimborso delle

indennità per i testimoni. In base all’art. 18, n. 1, di detto regolamento non vi è, quindi, obbligo di

rimborso di tali spese.

69 Tutto ciò considerato, occorre risolvere la questione posta dichiarando che gli artt. 14 e 18 del

regolamento n. 1206/2001 devono essere interpretati nel senso che un’autorità giudiziaria

richiedente non è tenuta, nei confronti dell’autorità giudiziaria richiesta, al versamento di un

anticipo ovvero al successivo rimborso dell’indennità riconosciuta al testimone interrogato.

Sulle spese

70 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un

incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese

sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Gli artt. 14 e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla

cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle

prove in materia civile o commerciale, devono essere interpretati nel senso che un’autorità

giudiziaria richiedente non è tenuta, nei confronti dell’autorità giudiziaria richiesta, al

versamento di un anticipo ovvero al successivo rimborso dell’indennità riconosciuta al

testimone interrogato.

Firme

* Lingua processuale: il polacco.

 

 

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