Debora Alberici
Valida la multa per cellulare alla guida senza
auricolare anche se la pattuglia era in movimento e non
ha contestato immediatamente l'infrazione.
È quanto sancito
dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 4219 del
21 febbraio 2011, ha accolto il ricorso del comune di
Pontassieve, in provincia di Firenze.
Insomma Piazza
Cavour ha rinforzato il concetto di fede privilegiata da
attribuire ai verbali degli agenti accertatori.
Anche una macchina
in movimento della polizia municipale può infatti
rilevare l'infrazione al di là di ogni dubbio. Fatto
salvo l'unico rimedio a disposizione dell'automobilista
e cioè querelare il vigile per falso, ma avviando così
un processo molto più lungo e difficile.
Una decisione
quella depositata ieri dalla Corte di cassazione che
poggia su un recente orientamento espresso dalle Sezioni
unite di Piazza Cavour (sentenza n. 17355 del 2009) e
secondo cui «nel giudizio di opposizione a verbale è
ammessa la contestazione e la prova unicamente delle
circostanze di fatto della violazione che non sono
attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla
presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali
l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una
sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è
riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non
sussistono limiti di prova, la proposizione e l'esame di
ogni questione concernente l'alterazione nel verbale,
pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della
realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei
fatti».
Prima di questa
decisione, ricorda la Suprema corte, c'era stato un
accesso contrasto di giurisprudenza. Infatti la
pronuncia del Massimo consesso di Piazza Cavour ha
superato il precedente e già prevalente indirizzo che
ammetteva la contestabilità delle risultanze del
verbale, «ove aventi ad oggetto accadimenti repentini,
ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ.
in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi
avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche
nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano
sviste o altri involontari errori o omissioni percettivi
da parte del verbalizzante è necessario proporre querela
di falso».
Il caso in un
piccolo comune della Toscana. Un uomo era stato sorpreso
alla guida della sua auto mentre parlava al cellulare e
senza auricolare. Ma lui aveva impugnato il verbale
sostenendo che la pattuglia era in movimento e che,
comunque, non gli aveva contestato subito l'infrazione.
Il giudice di pace gli aveva dato ragione. Ora le cose
si sono rovesciate in Cassazione.
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