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Valida la multa (anche dalla pattuglia in movimento) - sentenza 4219 del 21 febbraio 2011

 

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Debora Alberici

Valida la multa per cellulare alla guida senza auricolare anche se la pattuglia era in movimento e non ha contestato immediatamente l'infrazione.

È quanto sancito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 4219 del 21 febbraio 2011, ha accolto il ricorso del comune di Pontassieve, in provincia di Firenze.

Insomma Piazza Cavour ha rinforzato il concetto di fede privilegiata da attribuire ai verbali degli agenti accertatori.

Anche una macchina in movimento della polizia municipale può infatti rilevare l'infrazione al di là di ogni dubbio. Fatto salvo l'unico rimedio a disposizione dell'automobilista e cioè querelare il vigile per falso, ma avviando così un processo molto più lungo e difficile.

Una decisione quella depositata ieri dalla Corte di cassazione che poggia su un recente orientamento espresso dalle Sezioni unite di Piazza Cavour (sentenza n. 17355 del 2009) e secondo cui «nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti».

Prima di questa decisione, ricorda la Suprema corte, c'era stato un accesso contrasto di giurisprudenza. Infatti la pronuncia del Massimo consesso di Piazza Cavour ha superato il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultanze del verbale, «ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso».

Il caso in un piccolo comune della Toscana. Un uomo era stato sorpreso alla guida della sua auto mentre parlava al cellulare e senza auricolare. Ma lui aveva impugnato il verbale sostenendo che la pattuglia era in movimento e che, comunque, non gli aveva contestato subito l'infrazione. Il giudice di pace gli aveva dato ragione. Ora le cose si sono rovesciate in Cassazione.

 

 

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