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POSSIBILITA' DI RIDURRE O AUMENTARE IL TERMINE PER PROPORRE OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO" - MAZZON Riccardo

 

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Il potere, attribuito al giudice dall'art. 641, comma 2, c.p.c., di ridurre
“.....atteso il particolare settore merceologico, tenuto conto della necessità dì tempi estremamente dinamici, sussistono giusti motivi, ex art. 641 c.p.c., per ridurre, come richiesto dal ricorrente, da quaranta a dieci giorni il termine per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo di riconsegna della merce sulla quale il vettore ha esercitato un diritto di ritenzione....”;
Tribunale Venezia, 20 febbraio 2003 Metalfar International S.A. c. Termyukmortrans co. Ltd., Dir. maritt. 2005, 4 1373

o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo (cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010), "se concorrono giusti motivi", non si sottrae all'obbligo di motivazione imposto, dal comma primo dello stesso articolo ("con decreto motivato"), per l'emissione del provvedimento di ingiunzione:
“...la società ricorrente denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 641 e 642 cod. proc. civ., e lamenta a sostegno della censura che la corte di merito ha erroneamente affermato l'inesistenza del provvedimento con cui il Presidente del Tribunale ha stabilito l'anticipazione a dieci giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo il termine per proporre opposizione, sull'assunto della sua mancata motivazione. Il giudice che ha emesso l'ingiunzione, accogliendo le sue ragioni, ha evidentemente fatto propri "per relationem" i motivi che giustificavano la riduzione del termine, e ciò è sufficiente a soddisfare il requisito posto dal combinato disposto degli artt. 641 co. 2 cod. proc. civ. e 135 co. 2 disp. att. c.p.c.. Di qui l'errore della corte di merito che, ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione, ha quindi proceduto all'esame del merito. La censura è infondata. La corte fiorentina ha fatto proprio l'argomento sostenuto dal giudice di primo grado, che aveva rilevato la mancata indicazione nel provvedimento d'ingiunzione dei motivi che avevano determinato l'abbreviazione del termine per proporre l'opposizione in deroga al disposto dell'art. 641 c.p.c., asserendo che "siffatta mancanza neppure è sopperita da rinvio "per relationem" ad una qualsiasi ragione enunciata dalla ricorrente ed equiparabile alla materiale mancanza dell'avvertimento in ordine alla possibilità di proporre opposizione e del termine in cui esperirla, con la conseguenza che rimane applicabile il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641". Ha concluso, sulla base di tale premessa, per la tempestività dell'opposizione. Questo percorso logico ed argomentativo appare senz'altro corretto. Dal testo del decreto ingiuntivo, ricopiato dalla società ricorrente nel presente ricorso che lo riproduce interamente in parte qua, non emerge alcun riferimento a ventilate ragioni che determinassero la riduzione del termine, addotte da essa istante ed esplicitate nel ricorso formulato ex art. 633 c.p.c.. Né tampoco la società ricorrente ripropone in questa sede quei giusti motivi che avrebbe rappresentato nel suo ricorso, che il Presidente del Tribunale avrebbe fatto propri implicitamente. In questa chiave il presente ricorso per cassazione non soddisfa il necessario requisito dell'autosufficienza, palesando la genericità della censura. Resta il dato verificabile "ictu oculi" dell'assoluta assenza nel provvedimento in discussione di un qualsiasi cenno alle ragioni che il Presidente del Tribunale avrebbe dovuto esaminare, vagliare e quindi indicare, seppur con sommario rinvio agli argomenti addotti a sostegno dell'istanza di abbreviazione dalla ricorrente....”.
Cassazione civile, sez. trib., 20 agosto 2004, n. 16455 Soc. Silca c. Min. fin. Giust. civ. Mass. 2004, 7-8

 

 

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