Il potere, attribuito al giudice dall'art. 641, comma 2,
c.p.c., di ridurre
“.....atteso il particolare settore merceologico,
tenuto conto della necessità dì tempi estremamente
dinamici, sussistono giusti motivi, ex art. 641 c.p.c.,
per ridurre, come richiesto dal ricorrente, da quaranta
a dieci giorni il termine per la proposizione
dell'opposizione al decreto ingiuntivo di riconsegna
della merce sulla quale il vettore ha esercitato un
diritto di ritenzione....”;
Tribunale Venezia, 20 febbraio 2003 Metalfar
International S.A. c. Termyukmortrans co. Ltd., Dir.
maritt. 2005, 4 1373
o aumentare il termine entro il quale
il debitore può proporre opposizione al decreto
ingiuntivo (cfr., amplius,
"Il procedimento di
ingiunzione", Cedam, Padova 2010), "se
concorrono giusti motivi", non si sottrae all'obbligo di
motivazione imposto, dal comma primo
dello stesso articolo ("con decreto motivato"), per
l'emissione del provvedimento di ingiunzione:
“...la società ricorrente denuncia violazione falsa
applicazione degli artt. 641 e 642 cod. proc. civ., e
lamenta a sostegno della censura che la corte di merito
ha erroneamente affermato l'inesistenza del
provvedimento con cui il Presidente del Tribunale ha
stabilito l'anticipazione a dieci giorni dalla notifica
del decreto ingiuntivo il termine per proporre
opposizione, sull'assunto della sua mancata motivazione.
Il giudice che ha emesso l'ingiunzione, accogliendo le
sue ragioni, ha evidentemente fatto propri "per
relationem" i motivi che giustificavano la riduzione del
termine, e ciò è sufficiente a soddisfare il requisito
posto dal combinato disposto degli artt. 641 co. 2 cod.
proc. civ. e 135 co. 2 disp. att. c.p.c.. Di qui
l'errore della corte di merito che, ritenuta
l'ammissibilità dell'opposizione, ha quindi proceduto
all'esame del merito. La censura è infondata. La corte
fiorentina ha fatto proprio l'argomento sostenuto dal
giudice di primo grado, che aveva rilevato la mancata
indicazione nel provvedimento d'ingiunzione dei motivi
che avevano determinato l'abbreviazione del termine per
proporre l'opposizione in deroga al disposto dell'art.
641 c.p.c., asserendo che "siffatta mancanza neppure è
sopperita da rinvio "per relationem" ad una qualsiasi
ragione enunciata dalla ricorrente ed equiparabile alla
materiale mancanza dell'avvertimento in ordine alla
possibilità di proporre opposizione e del termine in cui
esperirla, con la conseguenza che rimane applicabile il
termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641". Ha
concluso, sulla base di tale premessa, per la
tempestività dell'opposizione. Questo percorso logico ed
argomentativo appare senz'altro corretto. Dal testo del
decreto ingiuntivo, ricopiato dalla società ricorrente
nel presente ricorso che lo riproduce interamente in
parte qua, non emerge alcun riferimento a ventilate
ragioni che determinassero la riduzione del termine,
addotte da essa istante ed esplicitate nel ricorso
formulato ex art. 633 c.p.c.. Né tampoco la società
ricorrente ripropone in questa sede quei giusti motivi
che avrebbe rappresentato nel suo ricorso, che il
Presidente del Tribunale avrebbe fatto propri
implicitamente. In questa chiave il presente ricorso per
cassazione non soddisfa il necessario requisito
dell'autosufficienza, palesando la genericità della
censura. Resta il dato verificabile "ictu oculi"
dell'assoluta assenza nel provvedimento in discussione
di un qualsiasi cenno alle ragioni che il Presidente del
Tribunale avrebbe dovuto esaminare, vagliare e quindi
indicare, seppur con sommario rinvio agli argomenti
addotti a sostegno dell'istanza di abbreviazione dalla
ricorrente....”.
Cassazione civile, sez. trib., 20 agosto 2004, n. 16455
Soc. Silca c. Min. fin. Giust. civ. Mass. 2004, 7-8
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