1.I singoli
proprietari delle varie unità immobiliari comprese in un
edificio condominiale, sono a norma dell'art. 1317 c.c.,
(salvo che risulti diversamente dal titolo)
comproprietari delle parti comuni, tra le quali il
lastrico solare, assumendone la custodia con il
correlativo obbligo di manutenzione;
2.Il lastrico solare,
anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà
esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di
copertura del fabbricato e percio' l'obbligo di
provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre
che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto
condomino, grava su tutti i condomini, con ripartizione
delle relative spese secondo i criteri di cui all'art.
1126 c.c.; di conseguenza il condominio risponde, quale
custode ex art. 2051 c.c., dei danni che siano derivati
al singolo condomino o a terzi per difetto di
manutenzione del lastrico solare, non rilevando a tal
fine che i necessari interventi riparatori o
ricostruttivi non consistano in un mero ripristino delle
strutture preesistenti, ma esigano una specifica
modifica od integrazione in conseguenza di vizi o
carenze costruttive originarie, salva in questo caso
l'azione di rivalsa nei confronti del
costruttore-venditore;
3. In tema di
condominio di edifici il lastrico solare - anche se
attribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva di
uno dei condomini - svolge funzione di copertura del
fabbricato e percio', l'obbligo di provvedere alla sua
riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da
fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su
tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di
cui all'art. 1126 c.c.. Ne consegue che il condominio,
quale custode ex 2051 c.c. - in persona
dell'amministratore, rappresentante di tutti i condomini
tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il
proprietario del lastrico o colui che ne ha l'uso
esclusivo - risponde dei danni che siano derivati al
singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione
del lastrico solare. A tal fine i criteri di
ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla
legittimazione dei condominio nella sua interezza e del
suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla
conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio ai sensi dell'art. 1130 c.c..
4. L'obbligo del
singolo condomino di contribuire in misura proporzionale
al valore della sua unità immobiliare alle spese
necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti
comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni subiti
dai singoli condomini nelle loro unità immobiliari, a
causa dell'omessa manutenzione o riparazione delle parti
comuni, trova la sua fonte nella comproprietà delle
parti comuni dell'edificio e non nella specifica
condotta illecita ad esso attribuibile, potendo tale
condotta, ove provata, esclusivamente far sorgere a suo
carico l'obbligo di risarcire il danno complessivamente
prodotto ex art. 2043 c.c.. Tale principio trova
applicazione anche quando i danni derivino da vizi e
carenze costruttive dell'edificio, salva l'azione di
rivalsa, ove possibile, nei confronti del costruttore.
5. Il lastrico solare
anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà
esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di
copertura del fabbricato e percio' l'obbligo di
provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre
che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto
condomino, grava su tutti i condomini, con ripartizione
delle relative spese secondo i criteri di cui all'art.
1126 c.c. di conseguenza il condominio risponde, quale
custode ex art. 2051 c.c. dei danni che siano derivati
al singolo condomino o a terzi per difetto di
manutenzione del lastrico solare non rilevando a tal
fine che i necessari interventi riparatori o
ricostruttivi non consistano in un mero ripristino delle
strutture preesistenti, ma esigano una specifica
modifica od integrazione in conseguenza di vizio carenze
costruttive originarie.
Cassazione, sez. II,
17 gennaio 2011, n. 941
(Pres. Triola – Rel.
Mazziotti Di Celso)
Svolgimento del
processo
L.C. e B. C.
convenivano in giudizio G. R., L. T. C., S. F. e il
condominio di via … di Roma chiedendone la condanna al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di
lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni idriche
manifestatesi nei box e nelle mura perimetrali. Gli
attori esponevano: di essere proprietari di un
appartamento al primo piano dell'edificio condominiale
in questione con annesso piano di calpestio esterno; di
aver ricevuto pressione dai proprietari dei box
sottostanti al detto piano di calpestio di eliminare le
cause dei fenomeni infiltrativi; di aver proceduto ai
necessari lavori per eliminare l'inconveniente
sostenendo la spesa complessiva di L. 48.077.00 per
lavori sul lastrico e di L. 1.300.000 per opere relative
al muro perimetrale; di aver quindi diritto al rimborso
della quota pari ai 2/3 della spesa relativa ai lastrico
dai proprietari dei box sottostanti ed al rimborso ex
art. 1123 cc della spesa sostenuta per il muro
perimetrale del condominio.
I convenuti si
costituivano e chiedevano il rigetto della domanda.
Con sentenza n.
30565/2002 l'adito tribunale di Roma, eseguita la
disposta c.t.u. rigettava la domanda rilevando che nella
specie non era applicabile l'art. 1126 c.c. posto che
detto articolo riguardava il criterio di ripartizione
delle spese di riparazione del lastrico conseguenti alla
sua vetustà mentre le infiltrazioni in questione
dovevano imputarsi a vizi costruttivi indebitamente
tollerali dagli attori che non avevano agito nei
confronti del costruttore.
Avverso la detta
sentenza i soccombenti attori proponevano appello al
quale resistevano tutti gli appellati.
Con sentenza 2/3/2005
la corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame
e in riforma del"impugnata decisione, condannava R. G.,
L. T. C., S. F. e il condominio a versare agli
appellanti le somme per ciascun appellato determinate.
La corte di appello osservava: che il lastrico solare a
livello e l'adiacente giardino svolgevano la funzione di
copertura dei box del fabbricato per cui l'obbligo di
provvedere alla sua riparazione o ricostruzione gravava
anche sui condomini proprietari dei box con ripartizione
delle relative spese secondo i criteri di cui all'art.
1126 c.c. non rilevando a tal fine la necessità, con gli
interventi riparatori, del ripristino delle strutture
preesistenti o della modifica o dell'integrazione in
conseguenza dei vizi o della carenze costruttive
originarie: che, come emergeva dalla c.t.u., le
infiltrazioni non erano dovute a cattiva o negligente
manutenzione imputabile ai proprietari del lastrico
solare; che le opere eseguite dagli appellanti avevano
in parte risolto il problema delle infiltrazioni in
quanto finalizzate alla impermeabilizzazione ex novo del
lastrico solare: che pertanto i proprietari dei box
sottostanti il lastrico avevano l'obbligo di
contribuire, in proporzione delle rispettive quote, alle
spese (determinate dal c.t.u. in L. 38.552.800)
sostenute dagli appellanti secondo le disposizioni di
cui all'art. 1226 c.c.; che quindi gli appellati
andavano condannati al pagamento in favore degli
appellanti delle somme per ciascuno determinate sulla
base delle rispettive quote millesimali; che il
condominio andava condannato al pagamento in favore
degli appellanti - per la spesa sostenuta per le mura
perimetrali - di L. 1.300.00 previa detrazione della
quota spettante agli stessi appellanti a norma dell'art.
1123 c.c..
La cassazione della
sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta
da G. R. e da L. T. C. con ricorso affidato a due
motivi. B. C. e L.C. hanno resistito con controricorso
ed hanno depositato memoria. Gli intimati S. F. e
condominio di via ... di Roma non hanno svolto attività
difensiva in sede di legittimità.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di
ricorso il R. e la T. C. denunciano violazione dell'art.
1134 c.c. deducendo che il C. e la C. hanno sostenuto
spese per cose comuni senza la preventiva autorizzazione
dell'amministratore o del condominio per cui il giudice
di appello avrebbe dovuto far riferimento al citato art.
1134 c.c. e non agli artt. 1123 e 1126 che si
riferiscono solo al criterio di ripartizione e
presuppongono l'imputabilità della spesa ai condomini.
La detta questione è stata affrontata nella comparsa di
costituzione in primo grado per cui i condomini non sono
tenuti a rimborsare una spesa decisa unilateralmente - e
senza autorizzazione - da uno solo di essi.
La censura non puo'
trovare accoglimento in quanto relativa ad una questione
che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta
(nè è stato dedotto dai ricorrenti) essere stata
riproposta in appello, come pur sarebbe stato
necessario, ex art. 346 c.p.c..
Al riguardo è
sufficiente osservare che, come è noto, le domande
proposte in via subordinata e ritenute assorbite
dall'accoglimento della domanda principale, pur non
necessitando di riproposizione attraverso una
impugnazione incidentale, devono comunque essere
richiamate in maniera esplicita in qualsiasi scritto del
giudizio di secondo grado, entro l'udienza di
precisazione delle conclusioni, pena l'effetto di tacita
rinuncia sancito dall'art. 346 c.p.c.. Detto onere non
risulta essere stato rispettato dai ricorrenti.
Con il secondo motivo
i ricorrenti denunciano violazione dell'articolo 1126
ex. e vizi di motivazione sostenendo che nella specie -
come affermato dal giudice di primo grado - non è
applicabile il detto articolo dovendosi attribuire la
causa delle infiltrazioni non a "vetustà" ma a vizi
costruttivi dell'immobile come peraltro ammesso dagli
stessi attori nell'atto introduttivo del giudizio di
primo grado. Il C. e la C. sono quindi colpevoli per il
mancato azionamento della garanzia prevista dalla legge
nei confronti del costruttore e non possono far valere
nei confronti degli altri condomini diritti che
avrebbero dovuto far valere verso il costruttore. Nella
sentenza impugnata tale fondamentale aspetto della
controversia non risulta affrontato, nulla
argomentandosi in merito alla questione dei vizi
strutturali o di costruzione. La corte di appello non ha
spiegato le ragioni per le quali, in contrasto con il
tribunale, ha ritenuto imputabile ai C. la
responsabilità per la mancala eliminazione delle cause
del danno conseguente alla indebita tolleranza
manifestata in ordine a difetti originari di
progettazione o di esecuzione di opera.
Anche questo motivo
deve essere disatteso posto che la corte di appello ha
fatto corretta applicazione dei seguenti principi piu'
volte affermati nella giurisprudenza di legittimità:
- i singoli
proprietari delle varie unità immobiliari comprese in un
edificio condominiale, sono a norma dell'art. 1317 c.c.,
(salvo che risulti diversamente dal titolo)
comproprietari delle parti comuni, tra le quali il
lastrico solare, assumendone la custodia con il
correlativo obbligo di manutenzione;
- il lastrico
solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di
proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge
funzione di copertura del fabbricato e percio' l'obbligo
di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione,
sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a
detto condomino, grava su tutti i condomini, con
ripartizione delle relative spese secondo i criteri di
cui all'art. 1126 c.c.; di conseguenza il condominio
risponde, quale custode ex art. 2051 c.c., dei danni che
siano derivati al singolo condomino o a terzi per
difetto di manutenzione del lastrico solare, non
rilevando a tal fine che i necessari interventi
riparatori o ricostruttivi non consistano in un mero
ripristino delle strutture preesistenti, ma esigano una
specifica modifica od integrazione in conseguenza di
vizi o carenze costruttive originarie, salva in questo
caso l'azione di rivalsa nei confronti del
costruttore-venditore;
- in tema di
condominio di edifici il lastrico solare - anche se
attribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva di
uno dei condomini - svolge funzione di copertura del
fabbricato e percio', l'obbligo di provvedere alla sua
riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da
fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su
tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di
cui all'art. 1126 c.c.. Ne consegue che il condominio,
quale custode ex 2051 c.c. - in persona
dell'amministratore, rappresentante di tutti i condomini
tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il
proprietario del lastrico o colui che ne ha l'uso
esclusivo - risponde dei danni che siano derivati al
singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione
del lastrico solare. A tal fine i criteri di
ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla
legittimazione dei condominio nella sua interezza e del
suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla
conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio ai sensi dell'art. 1130 c.c..
- l'obbligo
del singolo condomino di contribuire in misura
proporzionale al valore della sua unità immobiliare alle
spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle
parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni
subiti dai singoli condomini nelle loro unità
immobiliari, a causa dell'omessa manutenzione o
riparazione delle parti comuni, trova la sua fonte nella
comproprietà delle parti comuni dell'edificio e non
nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile,
potendo tale condotta, ove provata, esclusivamente far
sorgere a suo carico l'obbligo di risarcire il danno
complessivamente prodotto ex art. 2043 c.c.. Tale
principio trova applicazione anche quando i danni
derivino da vizi e carenze costruttive dell'edificio,
salva l'azione di rivalsa, ove possibile, nei confronti
del costruttore.
- il lastrico
solare anche se attribuito in uso esclusivo o di
proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge
funzione di copertura del fabbricato e percio' l'obbligo
di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione,
sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a
detto condomino, grava su tutti i condomini, con
ripartizione delle relative spese secondo i criteri di
cui all'art. 1126 c.c. di conseguenza il condominio
risponde, quale custode ex art. 2051 c.c. dei danni che
siano derivati al singolo condomino o a terzi per
difetto di manutenzione del lastrico solare non
rilevando a tal fine che i necessari interventi
riparatori o ricostruttivi non consistano in un mero
ripristino delle strutture preesistenti, ma esigano una
specifica modifica od integrazione in conseguenza di
vizio carenze costruttive originarie.
La Corte d'appello ha
puntualmente applicato al caso di specie i detti
principi affrontando specificamente - al contrario di
quanto dedotto dai ricorrenti nel motivo in esame - la
diversa tesi fatta propria dal primo giudice e ritenuta
infondata alla luce dei sopra riportati principi. La
corte di merito ha peraltro evidenziato che, comunque,
come chiarito dal c.t.u., le opere eseguite dai C. - C.
avevano riguardato "la risoluzione delle problematiche
infiltrative in quanto effettivamente finalizzate alla
impermeabilizzazione ex nova del lastrico solare ed al
conseguente ripristino dei luoghi senza introduzione di
particolari innovazioni o miglioramenti rispetto allo
stato ante operam se non l'abbattimento della vetustà
dei materiali".
Da cio' l'infondatezza
sotto tutti gli aspetti della censura in esame: del
tutto insussistenti sono pertanto le asserite violazioni
di legge e i lamentati vizi di motivazione.
Il ricorso va di
conseguenza rigettato con la condanna dei soccombenti
ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei
resistenti, delle spese del giudizio di cassazione
liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il
ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento,
in favore dei resistenti B. C. e C. Luciana, delle spese
del giudizio di cassazione che liquida in complessivi
Euro 200,00, oltre Euro 2.000.00 a titolo di onorari ed
oltre accessori come per legge.
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