La
conclusione del procedimento di valutazione di impatto
ambientale è sottoposta al termine di centocinquanta
giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi
dell’art. 26 del dlgs n. 152/2006. L’obbligo, per
l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro
termini perentori sulle istanze di compatibilità
ambientale costituisce principio fondamentale della
materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti
delegati. Pres. Alegretta, Est. Cocomile - D.E. s.r.l. (avv.ti
Mescia e Mescia) c. Provincia di Foggia (n.c.) –
T.A.R.
PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 febbraio 2011, n. 289
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1747 del 2010,
proposto da:
Daunia Energia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.
Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto
presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;
contro
Provincia di Foggia, non costituita;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia
di Foggia in ordine all’istanza, presentata dalla Daunia
Energia s.r.l. in data 31 marzo 2010, per la valutazione
di impatto ambientale del progetto per la costruzione di
un parco eolico in agro di Chieuti, in località
“Cancellone”, costituito da n. 16 aerogeneratori di una
potenza complessiva pari a 57.6 MWp;
e per la conseguente condanna della Provincia di Foggia
ad adottate motivato provvedimento in ordine alla
predetta istanza di valutazione di impatto ambientale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio
2011 il dott. Francesco Cocomile e udito l’avv. Giuseppe
Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente chiede accertarsi
l’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di
Foggia sull’istanza di valutazione di impatto
ambientale, relativa al progetto di costruzione di un
parco eolico in agro di Chieuti, presentata il 31 marzo
2010.
Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2
legge n. 241/1990 nonché dell’art. 26 dlgs n. 152/2006,
lamentando che la Provincia di Foggia non si è
espressamente pronunciata entro il termine di
centocinquanta giorni previsto dalla citata norma.
Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti
istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.
Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011, nella
contumacia della Provincia di Foggia, la causa è stata
trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di
ammissibilità del rito previsto dall’art. 31 cod. proc.
amm., costituiti dalla titolarità in capo al soggetto
istante di una posizione qualificata che legittimi la
richiesta e dal decorso del termine di conclusione del
procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la
legittimazione e l’interesse della società richiedente
alla definizione del procedimento di valutazione di
impatto ambientale, avendo essa presentato specifica
istanza alla Provincia al fine di realizzare il parco
eolico progettato nel Comune di Chieuti.
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la
conclusione del procedimento di valutazione di impatto
ambientale è sottoposta al termine di centocinquanta
giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi
dell’art. 26 del dlgs n. 152/2006.
L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di
pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di
compatibilità ambientale costituisce principio
fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni
e dagli enti delegati.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata
dal decorso del predetto termine di conclusione del
procedimento senza che l’ente intimato si sia
espressamente pronunciato sull’istanza di valutazione di
impatto ambientale.
Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla
Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla
domanda della società ricorrente, nel termine di
sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della
presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul
ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per
l’effetto ordina alla Provincia di Foggia di provvedere,
nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla
comunicazione o notifica della presente sentenza,
all’adozione delle proprie determinazioni finali in
ordine all’istanza presentata dalla ricorrente, per la
valutazione di impatto ambientale della realizzazione di
un parco eolico in agro di Chieuti.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese
di giudizio in favore della ricorrente Daunia Energia
s.r.l., liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre
accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno
26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL
PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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