Avv. Paolo Nesta


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Cliente non paga la parcella all’avvocato dopo la revoca dell’incarico professionale e chiede la restituzione degli atti-Cass. Sentenza n. 3033/2011-Studio Legale Law

 

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L’avvocato ne trattiene una parte che restituirà a pagamento avvenuto comportamento legittimo.E’ legittimo il comportamento di un avvocato che, a fronte della revoca del mandato a difendere il cliente in una causa di divorzio, nel restituire la documentazione relativa all’incarico svolto, che trattiene presso di sé fotocopie di parte della documentazione e gli originali della corrispondenza intercorsa con il cliente ricorrente, manifestando l’intenzione di conservarne la disponibilità fino al pagamento della parcella, anche se tali atti contengono dati personali e sensibili.

Infatti, ai sensi sensi dell’art. 4, comma primo lett. b del decreto_legislativo_196_2003, si definisce dato personale, qualsiasi informazione relativa a una persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a altre informazione, mentre ai sensi dello stesso articolo, comma primo lett. d) costituiscono dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale e etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. L’art. 11 del decreto citato dispone che i dati personali, oggetto di trattamento, devono essere gestiti secondo correttezza, utilizzati in operazioni diverse da quelle che avevano dato luogo alla raccolta se compatibili con le prime e non devono essere eccedenti rispetto alle finalità che avevano dato causa alla raccolta. Ai sensi dell’art. 24, comma 1 lett f) è contemplata l’ipotesi di utilizzazione dei dati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Dall’esame di tali norme si desume, pertanto, che il legislatore ha dettato, per le ipotesi di trattamento di dati personali, dei criteri ispirati a una rigorosa cautela, sia per quanto concerne gli obblighi del titolare del trattamento,, sia per quel che attiene all’effettività del rapporto tra la raccolta del dato e lo scopo che ha dato causa alla stessa, stabilendo, tuttavia, l’esigenza di un bilanciamento laddove siano ravvisati interessi diversi ugualmente tutelati dall’ordinamento, quale quello di far valere in giudizio un proprio diritto.
Ora, il cliente di un avvocato, promuoveva un ricorso, rappresentando di essere parte di un procedimento di divorzio pendente presso il tribunale di Milano e di avere, nel corso del giudizio, revocato il mandato al proprio difensore , chiedendo contestualmente in restituzione la documentazione relativa all’incarico svolto. L’avvocato, pur avendo aderito alla richiesta, aveva trattenuto presso di sé fotocopie di parte della documentazione e gli originali della corrispondenza intercorsa con lo stesso ricorrente, manifestando l’intenzione di conservarne la disponibilità fino al pagamento della parcella. Ad avviso del ricorrente, tale iniziativa risultava illegittima, essendo consentito al difensore in attesa del pagamento del dovuto trattenere gli atti redatti dallo stesso a dimostrazione dell’attività svolta, ma non anche conservare dati sensibili o personali relativi all’assistito, per cui chiedeva che il tribunale adito volesse disporre la restituzione dei documenti trattenuti dall’avvocato. Di contro, l’avvocato sosteneva di aver restituito al nuovo difensore la documentazione in suo possesso in originale, a eccezione della corrispondenza personale e che, peraltro, il mancato pagamento degli onorari maturati l’avrebbe autorizzato a trattenere copia della documentazione detenuta fino alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dal consenso della parte assistita, ciò al fine di poter dare dimostrazione dei presupposti di fatto necessari per conseguire la relativa liquidazione. Il tribunale rigettava il ricorso, ritenendo che il comportamento dell’avvocato non configurava la denunciata violazione della disciplina in materia di dati personali.
Avverso tale provvedimento, il cliente ha promosso ricorso per Cassazione, ma la Suprema Corte con la Sentenza n. 3033/2011, ha rigettato il ricorso, rilevando che il giudice del merito aveva negato la sussistenza della denunciata violazione non già in ragione di un astratto diritto del legale di mantenere nella propria disponibilità copia della documentazione precedentemente affidata, ma in considerazione del mancato pagamento degli onorari professionali. Sulla base di quanto esposto sopra, la Suprema Corte ha ritenuto condivisibile la pronuncia di appello con cui era stato osservato che l’affermazione secondo cui è legittima la ritenzione di copia di documenti consegnati dal cliente per la relativa utilizzazione nel processo per cui era stato conferito il mandato pur dopo l’intervenuta revoca di dello stesso, quando si tratti di far valere, in altra sede processuale, il diritto al compenso per l’attività professionale svolta.
Anna Teresa Paciotti

 

Cliente non paga la parcella all’avvocato dopo la revoca dell’incarico professionale e chiede la restituzione degli atti - L’avvocato ne trattiene una parte che restituirà a pagamento avvenuto comportamento legittimo -Corte di Cassazione Sez. Unite Civ. - Sent.7 del 08.02.2011, n. 3033

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 152 d.lgs. 03/196 A.G., dopo aver premesso di essere parte di un procedimento di divorzio pendente presso il tribunale di Milano; di aver, nel corso del giudizio, revocato il mandato al difensore avv. E.Z.V., chiedendo contemporaneamente in restituzione la documentazione relativa all’incarico svolto; che l’avv. Z.V., pur avendo aderito alla detta richiesta, aveva trattenuto presso di sé fotocopie di parte della documentazione e gli originali della corrispondenza intercorsa con esso ricorrente, manifestando l’intenzione di conservarne la disponibilità fino al pagamento della parcella; che tale iniziativa risultava illegittima, essendo consentito al difensore in attesa del pagamento del dovuto trattenere gli atti da lui redatti a dimostrazione dell’attività svolta, ma non anche conservare dati sensibili o personali relativi all’assistito; chiedeva che il tribunale adito volesse disporre la restituzione dei documenti trattenuti dall’avv. Z.V. , l’inibizione di ogni loro utilizzazione, la condanna infine di quest’ultima al risarcimento del danno.
L’avv. Z.V. , costituitasi, sosteneva di aver restituito al nuovo difensore la documentazione in suo possesso in originale, ad eccezione della corrispondenza personale, e che peraltro il mancato pagamento degli onorari maturati l’avrebbe autorizzata a trattenere copia della documentazione detenuta fino alla data dell’effettivo pagamento (non ancora intervenuto), indipendentemente dal consenso della parte assistita, e ciò al fine di poter dare dimostrazione dei presupposti di fatto necessari per conseguire la relativa liquidazione.
Il tribunale, acquisiti presso l’Ordine degli Avvocati gli atti del procedimento relativo alla liquidazione della parcella dell’avv. Z. (consistenti unicamente - secondo quanto riferito dallo stesso Ordine - nell’istanza, nella parcella e nel successivo provvedimento), rigettava le domande, ritenendo che il comportamento dell’avv. Z. , il quale aveva trattenuto presso di sé copia di atti e documenti della causa di divorzio ricevuti dalla parte da lei assistita per l’esercizio del mandato di difensore, non consentisse di configurare la denunciata violazione della disciplina in materia di dati personali. In particolare il giudice del merito rilevava in proposito che l’originale dei documenti consegnati dalla parte all’avv. Z. era stata restituita; che il detto legale aveva trattenuto unicamente “la copia di atti difensivi e di alcuni documenti soprattutto fiscali”, in quanto funzionali alla sollecitata liquidazione della parcella; che i documenti in originale rimasti nella disponibilità del legale riguardavano esclusivamente la corrispondenza intercorsa con il proprio assistito e con il legale della controparte ovvero atti elaborati dal difensore, “oggetto della proprietà intellettuale di chi li ha redatti”; che comunque e per di più il trattenimento dei dati personali, oltre a non essere illegittimo per le ragioni sopra considerate, non avrebbe determinato “alcun danno per l’A. , in concreto neppure genericamente descritto”.
Avverso la detta decisione A. proponeva ricorso per cassazione affidato a diciassette motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, cui resisteva Z.V. con controricorso.
Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza pubblica del 7.12.2010.

Motivi della decisione

1 - Con i motivi di impugnazione A. ha rispettivamente denunciato:
1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., derivante dal fatto che il tribunale, cui era stata proposta la relativa domanda, aveva ignorato la domanda cautelare che era stata proposta, e ciò in contrasto con l’obbligo del giudice “di pronunciarsi su tutta la domanda” (p. 13);
2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo che la pronuncia non avrebbe preso in considerazione tutto quanto richiesto, ed in particolare avrebbe omesso di riferirsi al nucleo essenziale della prospettazione, consistente nell’affermata illiceità della pretesa di un legale di disporre ed utilizzare documenti contenenti dati personali e sensibili del cliente, da lui ricevuti al solo fine della difesa;
3) vizio di motivazione poiché il tribunale, nel richiamare i documenti trattenuti dall’avv. Z. , avrebbe fatto riferimento ad “alcuni documenti soprattutto fiscali”, senza considerare quindi quelli medici e quelli personalissimi; avrebbe pertanto emesso una decisione illogica, in quanto basata soltanto sulla parte meno significativa della documentazione esistente; avrebbe infine emesso una decisione incongruente, essendo questa incentrata sull’attenzione ai diritti economici della resistente e non anche, viceversa, ai diritti personalissimi e prevalenti del ricorrente;
4) violazione di legge con riferimento all’affermata esistenza del diritto d’autore della resistente sui documenti, basata sulla circostanza che in maggioranza sarebbero stati da lei elaborati o redatti, affermazione che sarebbe errata atteso che i documenti provenienti da quest’ultima costituirebbero una minoranza rispetto a quelli complessivamente acquisiti, e che la tutela del diritto di autore non sarebbe stata correttamente evocata, non risultando connotati gli elaborati in questione dal necessario requisito della creatività;
5) violazione di legge per l’errato richiamo della normativa posta a tutela del diritto di autore, erroneità che sarebbe derivata dall’omessa distinzione fra diritto morale di autore (incontestabilmente esistente nella specie) e diritto di utilizzo, di cui viceversa sarebbe titolare il committente, e cioè il soggetto rappresentato nel giudizio;
6) vizio di motivazione con riferimento al giudizio secondo il quale i dati personali e sensibili dei quali era stato denunciato l’illegittimo trattamento sarebbero stati prevalentemente rilevabili negli atti elaborati o redatti dal legale, essendo viceversa evidente che nessuno di quelli rispetto ai quali era stato lamentato l’indebito trattamento potesse essere compreso fra quelli provenienti dal professionista;
7) violazione di legge in relazione all’indebito trattenimento di copia di documentazione attinente a dati personali e sensibili, stante la loro irrilevanza in un procedimento finalizzato alla liquidazione degli onorari spettanti al legale per l’attività svolta nel corso del giudizio;
violazione di legge per l’omessa considerazione del divieto di utilizzazione, da parte del legale, della documentazione e delle informazioni ricevute dal cliente nel corso dell’espletamento del mandato, circostanza da cui discenderebbe comunque l’illegittimità dell’avvenuta ritenzione di alcuni atti connessi alla trattazione del processo;
9) violazione di legge per essere stati del tutto ignorati i principi e le norme in tema di trattamento dei dati personali e sensibili, nonostante che gli stessi fossero stati espressamente ed ampiamente richiamati;
10) violazione di legge in relazione al negato diritto al risarcimento, che viceversa si sarebbe dovuto affermare in ragione dell’illiceità della condotta posta in essere dal resistente e della conseguente responsabilità civile che ne sarebbe derivata;
11) violazione di legge per l’affermata inesistenza del danno che, contrariamente a quanto sostenuto, sarebbe stato non solo descritto ma anche specificamente trattato, ed in particolare: con il richiamo allo stato di sofferenza derivante da depressione che lo avrebbe indotto ad abbandonare l’attività legale precedentemente svolta; alla sofferenza cagionata dalla constatata violazione di legge posta in essere dal legale di sua fiducia; ai timori da ciò causati, con collaterale incremento della patologia sofferta; alla consapevolezza della detenzione di documenti riservati da parte di professionista che aveva manifestato la propria inaffidabilità ed i cui scopi rimanevano incontrollabili;
12) vizio di motivazione rispetto alla dichiarata inconsistenza del rilievo secondo cui l’indebita ritenzione di documenti non avrebbe potuto giustificare preoccupazioni per il rischio di una loro differente utilizzazione, giudizio che avrebbe dovuto essere in realtà capovolto ove correttamente interpretati gli atti acquisiti;
13) vizio di motivazione in relazione al risalto attribuito al riferimento che il ricorrente avrebbe fatto al contenuto di “documenti altrimenti rimasti del tutto riservati”, affermazione che non sarebbe in linea con quanto effettivamente verificatosi e che comunque non potrebbe essere interpretata come espressione di una rinuncia a far valere la lesione del diritto al corretto trattamento dei dati personali e sensibili;
14) violazione di legge per l’omessa compensazione delle spese di lite, che viceversa avrebbe dovuto essere dichiarata trattandosi di questione nuova, avente ad oggetto il rispetto di diritti fondamentali, proposta per di più dalla parte debole del rapporto;
15) violazione delle leggi relativamente al diritto inviolabile dell’uomo “alla privatezza”, sotto il profilo dell’arretramento della tutela rispetto al diritto al compenso fatto valere dal legale per l’attività svolta in un procedimento giudiziario e che, contrariamente a quanto sostenuto, non legittimerebbe l’utilizzazione di documenti contenenti dati personali e sensibili ricevuti dal cliente per la difesa, ai fini del suo soddisfacimento;
16) violazione di legge con riferimento al privilegio che, con la soluzione adottata, verrebbe ad essere indirettamente riconosciuto all’avvocato già difensore di una delle parti del giudizio. Questi avrebbe infatti modo di avvalersi di copia di documenti contenenti dati personali e sensibili del cliente senza dover sottostare al rispetto delle norme di protezione, e ciò in conflitto con il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito;
17) violazione di legge sotto un duplice profilo, vale a dire con riferimento a quanto già dedotto nella trattazione dell’ottavo motivo di ricorso (e sotto tale riflesso sarebbe irrilevante l’avvenuta produzione in giudizio da parte di esso ricorrente del contenuto di alcuni dei documenti in questione, che non potrebbe in ogni modo essere interpretata come espressione di una rinuncia a far valere il diritto alla tutela dei dati personali), nonché in relazione al contrasto con la normativa connotata dal rafforzamento della tutela del diritto della parte a veder rispettato il segreto professionale dal legale che lo ha assistito, contenuta in ordinamenti sovraordinati.
2 - Osserva il Collegio che le questioni poste a fondamento della pretesa erroneità della sentenza impugnata, quali si desumono dall’esame dei singoli motivi, attengono:
a) alla nullità della decisione in esame, per l’omessa pronuncia in relazione alla richiesta di emissione di provvedimento cautelare (primo motivo);
b) alla illegittimità della copiatura, ritenzione ed utilizzazione di documenti detenuti in relazione alla trattazione del processo dopo la revoca del mandato (secondo, terzo, sesto, settimo, ottavo, tredicesimo motivo, quest’ultimo segnatamente incentrato sull’inesistente rinuncia - che sarebbe stata implicitamente desumibile - a far valer eccezioni al riguardo);
c) all’insussistenza di un diritto del legale di utilizzare gli atti da lui redatti, quale espressione del diritto di autore, in quanto tale meritevole di tutela (quarto, quinto, nono motivo);
d) alla negata configurabilità del danno (decimo e undicesimo motivo), anche sotto il profilo del rischio di futura utilizzazione (dodicesimo motivo);
e) alla condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali, che sarebbero state viceversa da compensare (quattordicesimo motivo);
f) al contrasto con i principi di inviolabilità del diritto alla protezione dei dati personali affermati in sede internazionale (quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo motivo).
3 - Se quelle indicate sub 2 risultano dunque essere le questioni sottoposte all’esame della Corte, occorre tuttavia rilevare che alcuni dei motivi di censura sono inammissibili per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., all’epoca vigente.
Ed infatti detto articolo disponeva che l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi previsti dall’art. 360, primo comma nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c. dovesse concludersi con un quesito di diritto, e in quello previsto dall’art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. dovesse invece contenere la chiara indicazione del fatto controverso, prescrizioni che sono state costantemente interpretate da questa Corte nel senso che, nel primo caso, il ricorrente debba procedere all’enunciazione di un principio di diritto specificamente attinente alla decisione diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, nel secondo, debba enucleare un momento di sintesi rappresentativo dei fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume viziata. Tali connotati non sono riscontrabili nel terzo, nel sesto, nell’undicesimo, nel dodicesimo, nel tredicesimo e nel quindicesimo motivo, che sostanzialmente prospettano una non condivisa valutazione di merito in relazione al materiale probatorio acquisito e che pertanto risultano inammissibili.
4 - Venendo poi alle singole questioni sopra delineate, se ne rileva l’infondatezza per le ragioni appresso considerate.
4 - 1. La pretesa nullità della sentenza per mancata pronuncia sull’istanza di emissione di provvedimento cautelare è insussistente in quanto, indipendentemente da ogni valutazione in ordine al merito della doglianza prospettata, ogni eventuale censura al riguardo avrebbe dovuto essere rappresentata con il reclamo, che viceversa non è stato proposto.
Tale omissione rende quindi il motivo inammissibile.
4 - 2. Il secondo aspetto oggetto di doglianza attiene sostanzialmente al contestato diritto di un legale di trattenere copia di documenti contenenti dati personali e sensibili, consegnatigli dal cliente per lo svolgimento dell’attività difensiva in un processo in corso, dopo la revoca del mandato.
In proposito va rilevato che la Corte di Appello ha negato la sussistenza della denunciata violazione non già in ragione di un astratto diritto del legale di mantenere nella propria disponibilità copia della documentazione precedentemente affidatagli, ma piuttosto in considerazione del mancato pagamento degli onorari professionali, omissione che avrebbe legittimato l’avvenuta ritenzione, in funzione dello svolgimento del procedimento di liquidazione della parcella. In via di principio l’affermazione secondo cui è legittima la ritenzione di copia di documenti consegnati dal cliente per la relativa utilizzazione nel processo per cui era stato conferito il mandato pur dopo l’intervenuta revoca di esso, quando si tratti di far valere in altra sede processuale il diritto al compenso per l’attività professionale svolta, va condivisa. Ed infatti al riguardo occorre precisare quanto segue:
a) nella specie è certamente ravvisabile una ipotesi di trattamento di dati personali (riscontrabile, ai sensi dell’art. 4, comma primo lett. b decreto_legislativo_196_2003, in costanza di qualunque informazione relativa a persona fisica) ed il ricorrente assume inoltre che fra essi vi siano dati sensibili, per tali dovendosi intendere per la parte di interesse (ai sensi dello stesso art. 4, comma primo lett. d) quelli idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto cui i dati si riferiscono;
b) i dati personali oggetto di trattamento devono essere gestiti secondo correttezza, utilizzati in operazioni diverse da quelle che avevano dato luogo alla raccolta se compatibili con le prime e comunque non devono essere eccedenti rispetto alle finalità che avevano dato causa alla raccolta (art. 11 d.lgs. cit.);
c) il consenso dell’interessato al trattamento dei dati, ordinariamente necessario, non è viceversa richiesto nei casi indicati nell’art. 24 d.lgs. cit., fra i quali in particolare, per quanto rileva nella fattispecie in esame, va ricordata la prescrizione contenuta nel primo comma lett. f), che contempla l’ipotesi di utilizzazione dei dati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, “sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”.
Dalla disciplina vigente cui si è fatto sintetico riferimento si desume dunque che il legislatore ha dettato, per le ipotesi di trattamento di dati personali, dei criteri ispirati a rigorosa cautela, sia per quanto concerne gli obblighi del titolare del trattamento (sostanzialmente improntati ai doveri di correttezza e buona fede), sia per quel che attiene all’effettività del rapporto fra la raccolta del dato e lo scopo che ad essa ha dato causa, stabilendo tuttavia l’esigenza di un bilanciamento ove siano ravvisati diversi interessi ugualmente tutelati dall’ordinamento, quale quello di far valere in giudizio un proprio diritto.
Di tale indirizzo si trova poi specifica conferma nel Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive, adottato con Provvedimento del Garante n. 60 del 6.11.2008 in attuazione dell’art. 12 d. lgs. cit. (che conferisce al Garante il compito di promuovere codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali in alcuni settori), provvedimento cui va riconosciuta efficacia normativa (C. 08/10690, che ha precisato come tale efficacia sia subordinata alla legge, “dovendo limitarsi a concretizzare diritti ed obblighi che hanno nella legge la loro fonte”) e che, seppur all’epoca non in vigore (il relativo termine iniziale di vigenza era stato infatti fissato alla data dell’1.1.2009), rappresenta ulteriore conferma del contenuto delle opzioni effettuate dal legislatore.
L’ambito di applicazione del provvedimento in questione è stato infatti espressamente indicato nel “trattamento di dati personali per.. far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” (art. 1), ed è stata poi prevista la possibilità di conservazione di atti e documenti in originale o in copia anche una volta esaurito l’incarico, ove “necessario in relazione ad ipotizzabili altre esigenze della parte assistita o del titolare del trattamento” (art. 4).
D’altra parte anche la giurisprudenza di questa Corte, nelle non frequentissime decisioni in merito, si è costantemente attestata nell’affermazione dei medesimi principi.
Al riguardo devono essere invero ricordate, oltre alla già citata C. 08/10690, C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, che hanno sostanzialmente affermato la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell’interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest’ultimo interesse.
Dunque applicando i principi come sopra delineati al caso di specie, deve dedursi che il trattenimento da parte del legale revocato dall’incarico di copie di documenti precedentemente a lui consegnate dal rappresentato, al fine di consentire la predisposizione di adeguata difesa, integra una ipotesi di trattamento dei dati personali; che tale trattenimento può in via astratta essere considerato legittimo, atteso l’incontestato mancato pagamento degli onorari professionali e la conseguente connessione con il diritto di azione del legale insoddisfatto, finalizzato alla determinazione, liquidazione e riscossione del compenso dovuto; che nel concreto il tribunale avrebbe però dovuto tener conto del contenuto dei documenti conservati, e ciò allo scopo di verificare, da un lato, l’esistenza di un rapporto di funzionalità fra i detti documenti e l’azione intrapresa (nel senso cioè della necessità della produzione per il pieno esercizio del diritto di difesa, essendo solo questo il presupposto della legittimità della loro detenzione) e, dall’altro, l’avvenuto rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza incombenti sul titolare del trattamento; che tuttavia il ricorrente, pur a fronte della generica ed in sé insoddisfacente indicazione del tribunale, secondo cui era stata trattenuta soltanto la copia di atti difensivi (fatto assolutamente legittimo e del tutto diverso da quello concernente la pretesa assenza di titolo per conservare copia di atti altrui) e “di alcuni documenti soprattutto fiscali” (P. 5), non ha specificato di quali documenti si trattasse e quale ne fosse il contenuto.
Da ciò consegue dunque che la censura risulta viziata sul piano dell’autosufficienza, non essendo consentito al Collegio, per effetto della rilevata omissione, verificare la correttezza dell’assunto per il quale non vi sarebbe stato reale collegamento fra la documentazione trattenuta dall’avv. Z.V. e l’azione dalla stessa proposta per la liquidazione del compenso professionale.
4 - 3. L’infondatezza della doglianza concernente l’asserita illegittima ritenzione di documenti di causa dopo la revoca del mandato (secondo, settimo ed ottavo motivo) determina poi l’assorbimento delle censure aventi ad oggetto l’erroneità della decisione, nelle parti in cui: sarebbe stato a torto affermato il diritto del legale di conservare gli atti da lui redatti come effetto della tutela riconosciuta dal legislatore in tema di diritto d’autore (quarto, quinto e nono motivo); era stata negata la configurabilità del danno, pur puntualmente indicato anche sotto l’aspetto di una possibile futura utilizzazione (decimo, undicesimo e dodicesimo motivo); non sarebbe stata rilevata la compatibilità della decisione con i principi dettati in sede sovranazionale di inviolabilità del diritto alla privacy (sedicesimo e diciassettesimo motivo), principi che fra l’altro trovano attuazione nel nostro ordinamento nei termini e nei limiti entro i quali vengono ad essere recepiti dalla normativa interna.
4 - 4. Quanto poi alla contestata statuizione sulle spese processuali, che erroneamente non sarebbero state compensate, è sufficiente rilevare in proposito che la decisione sul punto è in linea con il dettato normativo che addebita le spese al soccombente, mentre l’eventuale compensazione delle stesse è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito che nella specie, con decisione insindacabile in questa sede, non ha ritenuto di avvalersi della detta facoltà.
5 - Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, tenuto conto della novità e della delicatezza delle questioni proposte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Depositata in Cancelleria il 08.02.2011

 

 

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