Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

REATO "AUTORIDURRE" IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI- Cass. sentenza n. 5752 del 15 febbraio  2011

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

Con la sentenza n. 5752 del 15 febbraio la Corte di Cassazione ha confermato la linea dura della Corte di Cassazione sulla mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza.

Nel caso in questione, un uomo veniva condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) in quanto aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli minori, non corrispondendo l’assegno mensile di 416 euro, fissato in sede di separazione consensuale. L’uomo ricorreva per cassazione, ma inutilmente.
I giudici della Suprema Corteosservano che il corretto adempimento dell'obbligazione gravante sul genitore in favore dei figli minori consiste nel fornirgli i mezzi di sussistenza, nel valore fissato dal giudice della separazione e determinato nel superiore interesse del minore, soggetto debole e oggetto di tutela privilegiata. 
I giudici di legittimità affermano che non è consentito al soggetto obbligato autoridurre l'assegno disposto a favore dei minori, salva la sua comprovata incapacità di far fronte all'impegno; se lo fa commette reato violando gli obblighi di assistenza famigliare ex art. 570c.p

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici