Con
la sentenza n. 5752 del 15 febbraio la Corte di
Cassazione ha confermato la linea dura della Corte di
Cassazione sulla mancata corresponsione dei mezzi di
sussistenza.
Nel caso in questione, un uomo veniva condannato per
violazione degli obblighi di assistenza familiare (art.
570 c.p.) in quanto aveva fatto mancare i mezzi di
sussistenza alla moglie e ai figli minori, non
corrispondendo l’assegno mensile di 416 euro, fissato in
sede di separazione consensuale. L’uomo ricorreva per
cassazione, ma inutilmente.
I giudici della Suprema Corteosservano che il corretto
adempimento dell'obbligazione gravante sul genitore in
favore dei figli minori consiste nel fornirgli i mezzi
di sussistenza, nel valore fissato dal giudice della
separazione e determinato nel superiore interesse del
minore, soggetto debole e oggetto di tutela
privilegiata.
I giudici di legittimità affermano che non è consentito
al soggetto obbligato autoridurre l'assegno disposto a
favore dei minori, salva la sua comprovata incapacità di
far fronte all'impegno; se lo fa commette reato violando
gli obblighi di assistenza famigliare ex art. 570c.p
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