Avv. Paolo Nesta


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Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 5300, pres. Di Virginio, rel. Citterio - "LITE TEMERARIA L'INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE PENALE"

 

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 Non c’è dubbio che già il solo dovere di difendersi in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quanto l’azione dalla quale ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo ad influire sulle scelte e le condotte professionali future del convenuto.
Il sistema giudiziario prevede, però, in sé rimedi specifici nei confronti dell’azione “temeraria”, sia nel settore civile che in quello penale, rimedi che sono attivabili d’ufficio dal magistrato, oltre a potere essere sollecitati dal convenuto. E’, dunque, possibile trovare una risposta efficace dall’applicazione attenta e coerente delle norme che lo stesso Legislatore ha posto a contrasto dell’azione strumentale e temeraria.

Quanto, in particolare, all’azione civile strumentale, il recente intervento del Legislatore della Legge 69/2009 – con l’inserimento di un ultimo comma dell’art. 96 c.p.c. che specificamente prevede, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità di condanna, anche d’ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata – indica un ulteriore e specifico rimedio, la cui attivazione dipende solo dall’attenzione, comprensione e diligenza del giudice, eventualmente opportunamente sollecitato dalla parte interessata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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