Non
c’è dubbio che già il solo dovere di difendersi in un
giudizio civile, affrontandone comunque i costi di
difesa notoriamente non indifferenti e i disagi
conseguenti in termini di durata della pendenza e
incertezza di soluzione, costituisca un obiettivo
pregiudizio di fatto che, quanto l’azione dalla quale ci
si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé
idoneo ad influire sulle scelte e le condotte
professionali future del convenuto.
Il sistema giudiziario prevede, però, in sé rimedi
specifici nei confronti dell’azione “temeraria”, sia nel
settore civile che in quello penale, rimedi che sono
attivabili d’ufficio dal magistrato, oltre a potere
essere sollecitati dal convenuto. E’, dunque, possibile
trovare una risposta efficace dall’applicazione attenta
e coerente delle norme che lo stesso Legislatore ha
posto a contrasto dell’azione strumentale e temeraria.
Quanto, in
particolare, all’azione civile strumentale, il recente
intervento del Legislatore della Legge 69/2009 – con
l’inserimento di un ultimo comma dell’art. 96 c.p.c. che
specificamente prevede, nel caso di condanna alle spese
della parte soccombente, la possibilità di condanna,
anche d’ufficio, al pagamento a favore della controparte
di somma equitativamente determinata – indica un
ulteriore e specifico rimedio, la cui attivazione
dipende solo dall’attenzione, comprensione e diligenza
del giudice, eventualmente opportunamente sollecitato
dalla parte interessata.
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