La
sentenza n. 26972/2008 (vedi anche "Il
danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e
processuale", Utet, Torino 2010) ha dato
nuova linfa alla necessità di adeguatamente
personalizzare le “tabelle” della liquidazione
del danno biologico alla luce del danno morale
(sofferenze non sfocianti in patologia: cfr.,
amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da
circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011):
“in tema di liquidazione dei danni derivanti da sinistri
stradali, le tabelle delle cd. micropermanenti non
riconoscono alcun valore al danno conseguente alle
sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima.
Laddove la sofferenza soggettiva non sia adeguatamente
apprezzata con la sola applicazione dei valori monetari,
essa debba trovare riconoscimento attraverso quell'ampia
opera di personalizzazione del punto percentuale, che,
nella prospettiva del Supremo Consesso, rappresenta un
meccanismo di emersione di tutte le differenti
componenti del pregiudizio non patrimoniale sofferto e
non semplicemente un adeguamento del danno biologico -
così come tradizionalmente definito - alle peculiarità
del caso concreto. Spetta dunque al Giudice procedere ad
un'adeguata personalizzazione del danno non
patrimoniale - personalizzazione, che si
ribadisce, non deve essere confusa con quella prevista
dal codice delle assicurazioni - al fine di liquidare,
congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma
complessiva che ristori integralmente il pregiudizio
subito dalla vittima, che altrimenti non troverebbe
tutela in violazione del disposto dell'art. 32 cost.”
Tribunale Varese, 08/04/2010 - Redazione Giuffrè 2010
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