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Con sentenza n. 3847 del 17 febbraio 2011, la Cassazione
ha confermato la condanna di risarcimento danni, in
solido con la casa di cura privata, impartita dai
giudici di merito nei confronti di un medico ginecologo
che nell'assistere una gestante non l'aveva informata
sui possibili rischi derivanti dai limiti
dell'organizzazione e di equipaggiamento della clinica
privata ove era ricoverata nel caso in cui la situazione
fosse diventata pericolosa.
In particolare, durante il parto, il neonato aveva
subito un grave danno derivante da una patologia della
madre il cui accertamento – come sottolineato dal
dottore nella sua difesa - poteva avvenire mediante
un'analisi effettuabile solamente presso l'ospedale dove
il bambino era stato trasportato dopo la rianimazione.
Tuttavia – spiega la Corte di legittimità – la paziente
aveva diritto a ricevere un'adeguata informativa circa
gli eventuali rischi da fronteggiare, in considerazione
dei limiti di azione e di organizzazione dalle casa di
cura di fronte alle particolari situazioni patologiche
più frequenti. |
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