Nell'ambito del
procedimento dinanzi al giudice di pace, l'art.181 cod.
proc. civ. non prevede alcuna decadenza dalla richiesta
di prova articolata dalla parte non comparsa alla prima
udienza, qualora il convenuto chieda che si proceda in
assenza, ma neppure la norma speciale di cui all'art.
320, terzo comma, cod. proc. civ.- relativa alla
trattazione della causa davanti al giudice di pace -
prevede alcuna decadenza dalla richiesta di prova,
articolata nell'atto di citazione, allorché l'attore non
compaia alla prima udienza, di trattazione.
Conseguentemente, la
mancata ammissione di prove orali e documentali,
ammissibili e rilevanti ai fini della decisione della
causa, per l'erronea decadenza dalla prova ritenuta dal
giudice di pace, si risolve in vizio del procedimento e
della conseguente sentenza, pronunziata a seguito della
mancata assunzione delle prove orali e del mancato esame
dei documenti prodotti
Giudice di Pace di
Taranto, sez. II, 10 gennaio 2011
Svolgimento del
processo
Con atto di citazione
ritualmente notificato il sig S. P. conveniva in
giudizio il Comune di Taranto in p.l.r.p.t. dinanzi al
Giudice di Pace di Taranto per sentirlo dichiarare
responsabile del sinistro, premettendo che: a) il
deducente in data 17.12.2006, ore 17.30 c., nel centro
abitato di Taranto, in località Salinella, alla guida
della propria autovettura Lancia K, tg. B…N, percorreva
regolarmente la via Lago di Como allorché, giunto
prospiciente allo stadio "E Iacovone" incappava in un
profondo avvallamento ricolmo d'acqua non visibile e
particolarmente insidioso né tampoco transennato, di tal
guisa rimaneva in panne imbarcando acqua nel motore e
nell'abitacolo. Inoltre, il mancato funzionamento
dell'impianto di illuminazione pubblica aveva favorito
l'insidia a trabocchetto, ingannando la percezione
visiva del deducente, tanto che l'autovettura in
questione finiva per galleggiare nella pozza d'acqua.b)
a seguito di quanto dedotto l'autovettura Lancia K.,
T.D. riportava danni alle parti meccaniche, come da
preventivi spesa per l'importo di C 2.023,00 e dalla
C.A.R. per l'importo di E 900,00, che del pari si
depositavano in copia.
Nelle immediatezze
vennero chiamati i vigili urbani di Taranto, i quali
riferivano che erano già impegnati in altri interventi
mandando sul posto una squadra dei vigili del fuoco che
recuperava l'autovettura dall'insidia, come da rapporto
allegato in copia. Il veicolo dell'attore in conseguenza
del danno patito al motore dall'infiltrazione dell'acqua
non era più marciante, di tal guisa veniva recuperato e
trasportato in Manduria dal soccorso stradale, come da
fattura n. 40/del 29.12.06., per l'importo di €
250,00;c) la dinamica dell'occorso in applicazione del
principio generale del neminem laedere coinvolge la
responsabilità unica ed esclusiva del Comune di Taranto
ex artt. 2043 e 2051 e segg. c.c.- quale proprietario
della strada e dell'opera pubblica, di converso tenuto
alla regolare manutenzione della strada, vera insidia a
trabocchetto specie con le acque meteoriche che vanno a
coprire; d) con lettera racc. a.r. del 27.04.2007, n. .,
veniva formulata richiesta di risarcimento danni
all'ente convenuto, riscontrata con missiva del
12.06.07, n. 1082.
A seguito di
quest'ultima veniva reiterata la richiesta di
risarcimento danni con lettera racc. a.r. del
13.06.2007, inviando nuovamente tutta la documentazione
richiesta.
Non avendo il comune
di Taranto provveduto al risarcimento dei danni,
l'attore era costretto ad adire il GDP, concludendo come
in epigrafe.
Alla fissata udienza
del 02.07.2009 si costituiva il Comune di Taranto a
mezzo del proprio difensore, depositando comparsa con la
quale in via preliminare si contestava la responsabilità
esclusiva per i danni causati dall'incidente occorso
all'attore, non essendoci prova della concorrenza,
necessaria ai fini della pretesa responsabilità, dei due
requisiti della non visibilità oggettiva del pericolo e
della sua non prevedibilità. Si chiedeva inoltre il
rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto
e in diritto.
Rinviata la causa
all'udienza del 08.10.2009 ai sensi dell'art. 320 cpc,
nella stessaerano ammessi i mezzi istruttori con rinvio
all'udienza del 10.12.2009, laddove era assunta la prova
testimoniale con un primo teste, con rinvio all'udienza
del 18.03.2010 per la prosecuzione della prova con gli
altri due testi.
A quest'ultima
udienza, era disposto un rinvio in assenza di parte
attrice.
All'udienza di rinvio
era ammessa solo la c.t.u. meccanica, come richiesta da
parte attrice.
Dall'udienza del
13/10/2010 la causa era rinviata per la precisazione
delle conclusioni e discussione all'udienza del
16.12.2010, dando facoltà alle parti per il deposito di
note difensive. Fallito ogni tentativo di conciliazione
all'udienza di rinvio d'Ufficio del 29.12.2010, e
discussa la causa, la stessa era trattenuta in
decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare,
qualche accenno è necessario fare in merito alle
disquisizioni e considerazioni rivolte al GDP dal
difensore del Comune in merito al rinvio effettuato
all'udienza del 18.03.2010 in assenza del difensore
della parte attrice.
Nella sua difesa il
difensore del Comune ha precisato: “ Seguendo
scrupolosamente la lettera della legge, il giudice di
pace non potrebbe concedere all'attore un mero rinvio,
senza alcuna giustificazione, peraltro in assenza, per
di più dello stesso attore!! A nulla incidono, difatti,
le ragioni esposte dal difensore di parte attrice
all'udienza successiva in quanto non supportate da
alcuna prova e del resto neppure accolte dal giudice
adito! Ne consegue, l'inammissibilità dell'ulteriore
prosieguo del giudizio così come di fatto avvenuto che,
ha comportato pur nell'espressa contestazione di questa
difesa l'ulteriore istruttoria del giudizio in realtà
preclusa alla controparte.”
A tal riguardo si
osserva che l'art. 320 c.p.c. sulla trattazione della
causa prevede: “Nella prima udienza il giudice di pace
interroga liberamente le parti e tenta la
conciliazione.Se la conciliazione riesce se ne redige
processo verbale a norma dell'art. 185, ultimo comma.
Se la conciliazione
non riesce, il giudice di pace invita le parti a
precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a
fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a
produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da
assumere.
Quando sia reso
necessario dalle attività svolte dalle parti in prima
udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una
nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di
prova.
Nel caso di specie
l'udienza di comparizione è stata tenuta il 02.07.2009
ed ambedue i difensori hanno chiesto un rinvio ai sensi
dell'art. 320 c.p.c. e che il GDP ha concesso,
differendo a tal fine la causa all'udienza
dell'08.10.2009, nella quale sono stati ammessi i mezzi
istruttori richiesti da ambedue le parti.
L'inizio effettivo
dell'espletamento della prova testimoniale si è avuto
all'udienza del 10.12.2009 tramite il primo teste D.L.,
rinviandosi per la prosecuzione della stessa prova
all'udienza del 18.03.2010 al fine dell'audizione degli
altri due testi già indicati.
Non essendo comparso a
quest'ultima udienza, né il difensore, né gli altri
testi fino alle ore 10.30, il difensore del Comune ha
chiesto un rinvio della causa per la precisazione delle
conclusioni e discussione con autorizzazione al deposito
di note scritte e ritiro del fascicolo di parte.
Detta richiesta è
stata disattesa dal GDP, in quanto a tal riguardo il 3°
comma dell'art. 320 c.p.c. non prevede l'obbligo del GdP
di rinviare la causa per la precisazione delle
conclusioni in assenza della parte attrice, dietro
richiesta della parte convenuta.
Anzi, al contrario
dell'assunto del Comune la Corte di Cassazione (
addirittura nel caso di prima udienza e da valere a
maggior ragione nelle udienze successive) ha precisato:
“ Nell'ambito del procedimento dinanzi al
giudice di pace, l'art.181 cod. proc. civ. non prevede
alcuna decadenza dalla richiesta di prova articolata
dalla parte non comparsa alla prima udienza, qualora il
convenuto chieda che si proceda in assenza, ma neppure
la norma speciale di cui all'art. 320, terzo comma, cod.
proc. civ.- relativa alla trattazione della causa
davanti al giudice di pace - prevede alcuna decadenza
dalla richiesta di prova, articolata nell'atto di
citazione, allorché l'attore non compaia alla prima
udienza, di trattazione. Conseguentemente, la mancata
ammissione di prove orali e documentali, ammissibili e
rilevanti ai fini della decisione della causa, per
l'erronea decadenza dalla prova ritenuta dal giudice di
pace, si risolve in vizio del procedimento e della
conseguente sentenza, pronunziata a seguito della
mancata assunzione delle prove orali e del mancato esame
dei documenti prodotti. (Principio affermato in
giudizio promosso dall'INAIL, esercitando l'azione di
surroga ex art. 1916 cod. civ., davanti al giudice di
pace affinché venisse dichiarata l'esclusiva
responsabilità, nella causazione di un sinistro
stradale, del conducente l'automobile che, forzando un
posto di blocco a tutela di un corteo di manifestanti,
aveva speronato la motocicletta su cui viaggiava il
vigile urbano provocando a questi danni fisici risarciti
dall'istituto di previdenza). (Cassa con rinvio, Giud.
pace Palermo, 20 Gennaio 2004) (Cass. civ., Sez. lavoro,
04/10/2006, n. 21346)
La CTU meccanica é
stata richiesta dalla parte attrice sin dall'atto
introduttivo ed a detta richiesta nessuna opposizione è
stata avanzata dal difensore del Comune e proprio per il
principio delle “preclusioni” il Comune non aveva più la
facoltà di opporsi al suddetto mezzo istruttorio nelle
udienze successive e che può essere disposto in ogni
caso dal GDP, a meno che non ci sia espressa rinuncia
del richiedente in tal senso.
Passando al merito, la
domanda della parte attrice è infondata e come tale non
è meritevole di accoglimento.
A seguito
dell'intervento dei Vigili del Fuoco, confermato dal
teste D., è risultato necessario procedere alla
richiesta CTU meccanica da parte attrice.
All'inizio delle
operazioni peritali si è presentato solo il sig. S.P.che
ha esibito copia della denuncia presentata al
Commissariato di P.S. di Manduria nella quale lo stesso
attore ha denunciato il furto dell'autovettura avvenuto
in data 17.11.2009 ( non comunicata tale circostanza al
momento dell'insistenza dell'ammissione della CTU
all'udienza del 09.06.2010).
Stante l'impossibilità
di ispezionare l'autovettura presunta danneggiata, il
CTU ha proceduto come per “eventi analoghi” con la
determinazione della somma di € 1.663,92.
Il 2° comma dell'art.
115 c.p.c. così come sostituito dal comma 14 dell'art.
45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di
applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di
cui all'art. 58 della stessa legge prevede che: “Il
giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a
fondamento della decisione le nozioni di fatto che
rientrano nella comune esperienza “.
Orbene, nella comune
esperienza, non risulta ammissibile la circostanza che
il danno sia avvenuto la sera del 17.12.2006 alle ore
17,30 e l'azione per il risarcimento sia iniziato con la
notifica della citazione avvenuto in data 30.03.2009,
ponendo a supporto della richiesta un preventivo della
ditta C.A.R. per euro 900,00 ed un altro preventivo in
data 30.01.2007 della Ro.Mi.CAR per euro 2023,00. Se ciò
può essere ammissibile nell'ipotesi di danni alla
carrozzeria, non è tollerabile che avvenga nell'ipotesi
di arresto del motore, che merita una immediata
riparazione per evitare che l'autovettura resti
inutilizzata dal 17.12.2006 al 30.03.2009.
Nel caso di specie i
danni possono essere riconosciuti solo se supportati da
regolari documenti fiscali rilasciati subito dopo il
presunto evento dannoso e sia dimostrato che l'arresto
del veicolo sia avvenuto a seguito dell'impantanamento
dovuto all' acqua piovana e non a normale avaria dovuta
ad altre cause, pertanto da rigettare è la domanda di
parte attrice.
La particolarità della
questione induce a compensare le spese di giudizio.
A tal riguardo la
Corte di Cassazione ha stabilito “ …nel riaffermare tali
principi, prendendo atto del contenuto dell'ordinanza n.
395 del 2004 della Corte Costituzionale, resa in
riferimento ad una questione avente a suo presupposto il
diritto vivente suddetto, ha ribadito il suo
orientamento e ha affermato che le suesposte linee guida
giurisprudenziali, elaborate nel corso di una
sedimentata attività di interpretazione, pongono in
bilanciamento i valori costituzionali della difesa delle
parti nel processo (art. 24 Cost.) e la ragionevole
durata di quest'ultimo (art. 111 Cost., comma secondo,
ultima parte) senza che - allo stato - sia possibile
altra lettura costituzionalmente adeguata delle
disposizioni di legge coinvolte, diversa da quella
richiamata, pena l'accrescimento delle impugnazioni
delle decisioni, con i conseguenti e immaginabili
effetti inflattivi in ordine al numero dei processi -
già particolarmente alto, fino ai limiti di guardia - e
ai costi collettivi sempre più elevati).(Cass. civ.,
Sez. I, 22/04/2005, n.8540.).
Le spese di giudizio
vengono quindi integralmente compensate per giusti
motivi.
P.Q.M.
Il Giudice di pace di
Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente
pronunciandosi sulla domanda proposta da S. P. contro il
Comune di Taranto, ogni altra istanza e deduzione,
eccezione respinta, o ritenuta assorbita, così
Provvede:
1) rigetta la domanda
di risarcimento;
2) compensa
integralmente per giusti motivi le spese di giudizio.
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