1. L’accertata
illegittimità della procedura di affidamento di un’opera
o di un servizio da parte di una pubblica
amministrazione determina, in generale, oltre
l’annullamento degli atti di aggiudicazione ritenuti
illegittimi anche l’inefficacia del contratto
eventualmente già sottoscritto (cfr. fra le più recenti,
Consiglio Stato, sez. V, 9 aprile 2010, n. 1998).
2. Anche se nei
contratti della Pubblica amministrazione
l'aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento
di scelta del contraente, segna di norma il momento
dell'incontro della volontà della stessa Amministrazione
e del privato di concludere il contratto, manifestata
con l'individuazione dell'offerta ritenuta migliore, non
è tuttavia precluso all'Amministrazione di procedere,
con atto successivo e con richiamo ad un preciso e
concreto interesse pubblico, all'annullamento d'ufficio
dell'aggiudicazione, fondandosi detta potestà di
annullamento in autotutela sul principio costituzionale
di buon andamento che impegna la pubblica
Amministrazione ad adottare atti il più possibile
rispondenti ai fini da conseguire, ma con l'obbligo di
fornire una adeguata motivazione in ordine ai motivi
che, alla luce della comparazione dell'interesse
pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei
partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di
autotutela
3. L'Amministrazione
ha il potere di annullare l'aggiudicazione di un appalto
pubblico anche dopo la stipulazione del contratto, in
presenza ovviamente di adeguate esigenze di interesse
pubblico. In tale evenienza e in virtù della stretta
consequenzialità tra l'aggiudicazione della gara
pubblica e la stipula del relativo contratto,
l'annullamento giurisdizionale, ovvero, come nella
specie, l'annullamento a seguito di autotutela degli
atti della procedura amministrativa, comporta la
caducazione automatica degli effetti negoziali del
contratto successivamente stipulato, stante la
preordinazione funzionale tra tali atti. Infatti il
contratto non ha una autonomia propria ed è destinato a
subire gli effetti del vizio che affligge il
provvedimento cui è inscindibilmente collegato restando
“caducato” a seguito dell’annullamento degli atti che ne
hanno determinato la sottoscrizione
(Pres. Trovato – Rel.
D'Alessio)
FATTO e DIRITTO
1.- Con delibera n.
288 del 12 dicembre 2007, la Giunta del Comune di Novoli
aveva affidato al responsabile dell’Ufficio Ambiente (e
Segretario Generale del Comune) dr. M. R. l’incarico di
reperire sul mercato proposte per lo sfruttamento
dell’energia eolica e fotovoltaica, anche in vista della
redazione del PRIE e della quantificazione della
royalties spettanti al Comune stesso.
Con deliberazione n.
65 del 27 marzo 2008, la Giunta decideva quindi di
aderire ad una proposta pervenuta dalla Omissis s.r.l.
di Melfi e, approvata la bozza di convenzione “per
incarico di affidamento del servizio di recupero degli
indebiti, di consulenza energetica, razionalizzazione e
risparmio energetico”, incaricava il Responsabile
dell’Ufficio Ambiente per la sottoscrizione del
contratto.
2.- Con
determinazione n. 301 del 14 aprile 2008, il dr. M. R.,
Segretario Generale con funzioni anche di Direttore
Generale (e Responsabile dell’Ufficio Ambiente),
approvava uno schema di convenzione “per la produzione
di energia alternativa fotovoltaica a costo zero” e
affidava a trattativa privata l’incarico alla Omissis .
Lo stesso giorno veniva sottoscritta anche la relativa
convenzione.
Con determinazione n.
366 del 6 maggio 2008 il dr. M. R. approvava poi il
preventivo di leasing proposto dalla Omissis . Con
successiva determinazione n. 485 del 23 giugno 2008
approvava un nuovo preventivo di un finanziamento di
leasing a tasso fisso, offerto da un istituto bancario,
per un importo pari a 29 milioni 250 mila euro e, in
data 7 luglio 2008, con determinazione n. 563, approvava
il progetto preliminare e definitivo per la costruzione
di un impianto fotovoltaico.
3.- A seguito di
delibera della Giunta comunale n. 230 del 28 novembre
2008, il Comune di Novoli, dopo aver provveduto alla
sostituzione del Responsabile del Servizio Ambiente (dr.
M. R.), con nota in data 9 dicembre 2008 comunicava alla
Omissis l’avvio del procedimento di annullamento di
tutti gli atti relativi alla richiamata procedura di
affidamento, ivi compresa la convenzione già
sottoscritta.
Il Comune, ricevute
le osservazioni della parte, procedeva quindi
all’annullamento degli atti con la determinazione n. 182
del 12 marzo 2009, comunicata con nota n. 4336 del 23
marzo 2009, avendo ritenuto che il dr. R., precedente
Responsabile del Servizio Ambiente, aveva a suo tempo
operato in totale carenza di poteri e al di fuori degli
indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale.
4.- Con il ricorso di
primo grado la Omissis ha impugnato la deliberazione
della Giunta Municipale del Comune di Novoli n. 230 del
28/11/2008, riguardante "annullamento del procedimento
di cui alle determinazioni dirigenziali n. 301, 366, 485
e 563 del 2008" nonché la determinazione dirigenziale n.
182 del 12/3/2009, con cui è stato annullato l'intero
procedimento e si è dato atto che il contratto
repertoriato al n. 1287 del 14/4/2008 doveva ritenersi
caducato.
La Omissis ha
impugnato poi (con motivi aggiunti) anche il successivo
bando di gara d'appalto (CIG 02885452DD) pubblicato in
data 16/3/2009, avente ad oggetto il "servizio di
gestione della illuminazione pubblica e realizzazione di
interventi di efficienza energetica e di adeguamento
normativo sugli impianti comunali con l'opzione di
finanziamento tramite terzi del Comune di Novoli e della
frazione di Villa Convento", nonché la deliberazione di
Giunta Comunale n. 39 del 13/02/2009, con cui si era
provveduto a privare di qualsiasi efficacia la D.G.C. n.
288 del 12/12/2007. La Omissis ha chiesto anche il
risarcimento dei danni subiti a causa dell’agire
dell’amministrazione.
5.- Con la sentenza
appellata (n. 2569 del 5 novembre 2009) il TAR di Lecce
ha respinto il ricorso proposto dalla Omissis (e i
motivi aggiunti) nonché l’istanza risarcitoria.
La Omissis , con
l’appello in esame, ha chiesto la riforma della predetta
sentenza del TAR di Lecce nonché l’annullamento e la
revoca della deliberazione di Giunta Municipale del
Comune di Novoli n. 230 del 28/11/2008, avente ad
oggetto "annullamento del procedimento di cui alle
determinazioni dirigenziali n. 301, 366, 485 e 563 del
2008", nonché la determinazione dirigenziale n. 182 del
12/3/2009, con cui si è provveduto ad annullare l'intero
procedimento di cui alle determine innanzi indicate
nonché a "caducare" il contratto repertoriato al n. 1287
del 14/4/2008, e tutti gli atti presupposti, connessi
e/o consequenziali; nonché l'annullamento del bando di
gara d'appalto (CIG 02885452DD) pubblicato in data
16/3/2009, avente ad oggetto "servizio di gestione della
illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di
efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli
impianti comunali con l'opzione di finanziamento tramite
terzi del Comune di Novoli e della frazione di Villa
Convento", e della deliberazione di Giunta Comunale n.
39 del 13/02/2009 con cui si è provveduto a privare di
qualsiasi efficacia la D.G.C. n. 288 del 12/12/2007.
La Omissis ha poi
chiesto anche la condanna del Comune al risarcimento dei
danni subiti, quantificati in € 172.947,00, a titolo di
danno emergente, ed € 7.633.800,00 a titolo di lucro
cessante, oltre interessi dalla data di maturazione di
ogni singolo diritto e sino al soddisfo.
6.- Sostiene
l’appellante l’erroneità della sentenza del TAR di Lecce
in quanto, nella fattispecie, mancavano i presupposti
per il corretto esercizio del potere di annullamento in
autotutela degli atti ritenuti illegittimi (in relazione
al termine per l’esercizio del potere, alla mancanza
dell’interesse pubblico e in considerazione del
legittimo affidamento del privato), per la violazione
dell’art. 23 della legge TAR e considerato che comunque
il Comune non poteva recedere da un contratto già
sottoscritto.
7.- L’appello deve
tuttavia essere respinto.
Risulta
preliminarmente infondato il primo motivo con il quale è
stata lamentata la violazione dell’art. 23 della legge
TAR, in relazione all’affermato tardivo deposito (nel
giudizio di primo grado) di memorie da parte del Comune
(che il TAR ha ritenuto invece di poter esaminare).
Non solo infatti,
come affermato dal giudice di primo grado, il ricorso ha
per oggetto la procedura di affidamento di servizi
pubblici (e di un’opera pubblica), con la conseguente
applicazione del rito accelerato previsto per i ricorsi
in materia di appalti (art. 23 bis della legge TAR, oggi
art. 120 del Codice del Processo amministrativo), ma
deve anche ritenersi che il TAR sarebbe giunto alle
conclusioni cui è pervenuto anche senza l’esame della
memoria che si asserisce tardiva, sulla base degli atti
dell’amministrazione che con molta chiarezza hanno
indicato le ragioni che hanno determinato l’esercizio
delle funzioni di autotutela.
8.- Passando
all’esame del merito, si deve osservare che risulta
pacificamente dagli atti che il dr. R., precedente
Segretario Generale del Comune con funzioni di Direttore
Generale nonché Responsabile del Settore Ambiente, aveva
agito, come affermato dal Comune e ritenuto dal giudice
di primo grado, ben oltre i limiti dell’incarico che gli
era stato affidato dal Comune con la delibera di Giunta
n. 288 del 12 dicembre 2007.
In particolare
risulta evidente il contrasto fra i contenuti della
delibera di Giunta n. 65 del 27 marzo 2008 (nella
versione depositata in giudizio dal Comune) e la
successiva determinazione dirigenziale n. 301, in data
14 aprile 2008.
Con la delibera n. 65
infatti la Giunta, vista la proposta pervenuta dalla
Omissis s.r.l. di Melfi, autorizzava il dr. R.,
Responsabile del Settore Ambiente, a sottoscrivere una
convenzione con la detta società “per incarico di
affidamento del servizio di recupero degli indebiti, di
consulenza energetica, razionalizzazione e risparmio
energetico”, mentre con la successiva determinazione
dirigenziale n. 301, in data 14 aprile 2008, il dr. M.
R., Segretario Generale con funzioni di Direttore
Generale, approvava uno schema di convenzione “per la
produzione di energia alternativa fotovoltaica a costo
zero” e affidava a trattativa privata l’incarico alla
Omissis , provvedendo poi, in pari data, alla
sottoscrizione della relativa convenzione.
Più in particolare,
con la delibera n. 65 del 2008, la Giunta aveva
approvato una bozza di convenzione con la Omissis che
riguardava un’attività di consulenza energetica volta,
fra l’altro, al recupero di eventuali indebiti percepiti
da fornitori di energia, dando atto che la delibera non
comportava maggiori spese “ma solo il recupero di quanto
indebitamente versato, non incassato e/o risparmiato
dall’attività di razionalizzazione dei consumi
energetici”.
Nell’art. 1 della
convenzione si prevedeva quindi <<l’affidamento in via
esclusiva dell’incarico di servizio di consulenza
energetica a livello comunale “Energy Maneger>>; il
punto 1 dello stesso articolo prevedeva poi
<<l’accertamento del mancato incasso, per tutte le
annualità non prescritte ed il recupero, in via
giudiziale e/o stragiudiziale dell’addizionale comunale
sui consumi di energia elettrica>> e il punto 2 la
consulenza per <<il recupero in via giudiziale e/o
stragiudiziale degli eventuali indebiti percepiti dai
rispettivi fornitori energetici per errata fatturazione
e/o prescrizione delle rispettive competenti Autorità
addebitate all’Amministrazione negli ultimi Dieci
Anni>>. Nella delibera non si prevedeva quindi un
possibile affidamento a trattativa privata per la
realizzazione di un parco fotovoltaico su aree del
Comune.
9.- Ben diverso
risulta invece il contenuto dei successivi atti
dirigenziali (che il Comune ha ritenuto di dover
annullare) con i quali il dr. M. R. ha disposto, in
assenza di una gara pubblica, l’affidamento in esclusiva
alla Omissis della realizzazione di un vero e proprio
parco fotovoltaico con l’assunzione di un rilevante
impegno economico (almeno iniziale) per il Comune.
Risulta quindi
corretto l’operato della Giunta Comunale che, rilevate
tali evidenti difformità fra il contenuto degli atti di
indi R. e gli atti concretamente posti in essere dal dr
M. R., ha ritenuto di dover procedere all’annullamento
di tali atti.
Infatti tali atti non
solo si ponevano in contrasto, anche nella valutazione
dell’interesse pubblico, con gli atti della Giunta ma,
come correttamente affermato dal TAR di Lecce,
risultavano anche illegittimi considerato che il dr. R.
aveva esercitato funzioni spettanti ad altri organi
comunali (Consiglio e Giunta) e che la realizzazione
delle opere e dei servizi in questione non poteva
comunque essere affidata alla società ricorrente a
trattativa privata (art. 57 del Codice dei Contratti) ma
doveva essere oggetto di una pubblica gara. Altre
illegittimità (riguardanti il mancato rispetto degli
atti di programmazione dei lavori pubblici e
l’autorizzazione a contrarre) sono indicate negli atti
impugnati.
10.- Sostiene
peraltro la Omissis che diverso (e più ampio) è il
contenuto della delibera n. 65 del 2008 risultante dalla
copia “autentica” in suo possesso (pure depositata in
giudizio) e che la (più restrittiva) delibera depositata
dal Comune deve ritenersi non autentica.
Questa Sezione non
può tuttavia dare rilievo alla copia della delibera
depositata dalla Omissis dovendo viceversa ritenere
autentica, fino a prova contraria, la copia della
delibera depositata dal Comune che ne custodisce
l’originale.
Infatti, per
principio pacifico, per contestare l’autenticità di un
atto pubblico occorre provarne la falsità davanti al
competente giudice attraverso l’apposita querela di
falso.
Querela di falso che
è proponibile unicamente innanzi al Tribunale Ordinario,
ai sensi dell'art. 9 comma 2, c.p.c., e ciò, per quanto
disposto dall'art. 28, comma 3, del r.d. 26 giugno 1924
n. 1054 e dell'art. 8 comma 2, della legge 6 dicembre
1971 n. 1034( v. ora l’art. 77 del d. lgs. n. 104 del 2
luglio 2010, recante il Codice del Processo
amministrativo), anche quando la questione riguarda una
controversia giurisdizionale amministrativa.
11.- Non avendo la
Omissis proposto querela di falso del documento prodotto
in giudizio dall’amministrazione (e non avendo nemmeno
chiesto la fissazione di un termine per proporre la
querela davanti al giudice ordinario), questa Sezione
non può che decidere sulla base del documento depositato
dall’amministrazione che deve ritenersi per la sua
provenienza e per il suo contenuto autentico.
Sul punto si può solo
aggiungere che, con atto del 15 gennaio 2010, depositato
in giudizio il 6 luglio 2010, il Comune di Novoli ha
trasmesso sulla questione una informativa alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.
12.- Sulla base di
quanto emerso risulta quindi esente da censure, come
correttamente ritenuto dal giudice di primo grado,
l’operato del Comune che, nell’esercizio dei suoi poteri
di autotutela, ha ritenuto di dover annullare gli atti
illegittimamente posti in essere dal dr. R..
Risultano presenti
infatti tutti i presupposti che la legge (art 21 nonies
della legge n. 241 del 1990) richiede per poter
procedere in via di autotutela. E quindi non solo
l’illegittimità degli atti ma anche evidenti ragioni di
interesse pubblico, l’esercizio dell’attività di
autotutela entro un termine ragionevole, la valutazione
degli interessi dei destinatari certamente recessivi, in
relazione alla particolarità della vicenda, rispetto
all’interesse pubblico.
13.- Per quanto
riguarda poi l’affermazione della appellante secondo cui
il Comune non poteva comunque recedere da un contratto
già sottoscritto (secondo motivo di appello), si deve
ricordare che nella fattispecie non può parlarsi di
recesso unilaterale dal contratto ma di caducazione del
contratto a seguito dell’annullamento degli atti che ne
hanno determinato la sottoscrizione.
Infatti
l’accertata illegittimità della procedura di affidamento
di un’opera o di un servizio da parte di una pubblica
amministrazione determina, in generale, oltre
l’annullamento degli atti di aggiudicazione ritenuti
illegittimi anche l’inefficacia del contratto
eventualmente già sottoscritto (cfr. fra le più
recenti, Consiglio Stato, sez. V, 9 aprile 2010, n.
1998).
Questa Sezione, in
relazione al possibile esercizio in materia dei poteri
autotutela, ha affermato che, anche se nei
contratti della Pubblica amministrazione
l'aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento
di scelta del contraente, segna di norma il momento
dell'incontro della volontà della stessa Amministrazione
e del privato di concludere il contratto, manifestata
con l'individuazione dell'offerta ritenuta migliore, non
è tuttavia precluso all'Amministrazione di procedere,
con atto successivo e con richiamo ad un preciso e
concreto interesse pubblico, all'annullamento d'ufficio
dell'aggiudicazione, fondandosi detta potestà di
annullamento in autotutela sul principio costituzionale
di buon andamento che impegna la pubblica
Amministrazione ad adottare atti il più possibile
rispondenti ai fini da conseguire, ma con l'obbligo di
fornire una adeguata motivazione in ordine ai motivi
che, alla luce della comparazione dell'interesse
pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei
partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di
autotutela (Consiglio Stato, sez. V, 10
settembre 2009, n. 5427; sez. V, 7 gennaio 2009, n. 17).
E
l'Amministrazione ha il potere di annullare
l'aggiudicazione di un appalto pubblico anche dopo la
stipulazione del contratto, in presenza ovviamente di
adeguate esigenze di interesse pubblico. In tale
evenienza e in virtù della stretta consequenzialità tra
l'aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del
relativo contratto, l'annullamento giurisdizionale,
ovvero, come nella specie, l'annullamento a seguito di
autotutela degli atti della procedura amministrativa,
comporta la caducazione automatica degli effetti
negoziali del contratto successivamente stipulato,
stante la preordinazione funzionale tra tali atti.
Infatti il contratto non ha una autonomia propria ed è
destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il
provvedimento cui è inscindibilmente collegato restando
“caducato” a seguito dell’annullamento degli atti che ne
hanno determinato la sottoscrizione
(cfr. per alcuni profili Consiglio Stato, Adunanza
plenaria, 30 luglio 2008 n. 9, secondo cui
l'annullamento dell'aggiudicazione determina un vincolo
permanente e puntuale sulla successiva attività
dell'amministrazione, il cui contenuto non può
prescindere dall'effetto caducatorio del contratto
stipulato).
14.- In relazione al
quadro descritto non può darsi quindi rilievo alla
affermazioni della Omissis circa il vantaggio di natura
economica che l’amministrazione comunale avrebbe potuto
ricevere dalla realizzazione dei servizi e delle opere
oggetto dell’affidamento poi annullato.
15.- Devono essere
poi respinte anche le doglianze sollevate avverso la
parte della sentenza del TAR con la quale sono stati
ritenuti infondati i motivi aggiunti proposti avverso la
delibera della Giunta n. 39 del 13 febbraio 2009 (con la
quale è stata disposta la sostanziale revoca della
delibera n. 288 del 2007) non sussistendo, in relazione
al carattere generale della stessa, oneri di garanzia
procedimentale (che del resto l’amministrazione aveva
soddisfatto con riferimento agli atti che avevano
direttamente riguardato la società appellante).
16.- Come sostenuto
dal Comune resistente devono infine ritenersi
improcedibili le doglianze sollevate (con i primi motivi
aggiunti del ricorso di primo grado) avverso il bando,
pubblicato il 16.3.2009, con il quale era stata bandita
una gara d’appalto per il servizio di illuminazione
pubblica e la realizzazione di interventi di efficienza
energetica e di adeguamento degli impianti comunali, non
risultando impugnati dall’appellante anche gli atti con
i quali il Comune, in data 8.2.2010, ha aggiudicato la
gara. In ogni caso non risultano nemmeno censurabili le
valutazioni sul punto svolte dal giudice di primo grado
che ha sottolineato il diverso oggetto della gara
rilevando che i singoli interventi di “efficientamento”
previsti avrebbero potuto anche essere realizzati
mediante l’installazione di pannelli solari ma in ogni
caso si sarebbe trattato di strutture poste all’interno
o al servizio dei singoli edifici, senza per questo
costituire, nell’insieme, un parco energetico a sé
stante, quale quello oggetto degli atti annullati in
autotutela.
17.- Per tutte le
esposte considerazioni, ritenuta di conseguenza
infondata la domanda risarcitoria, l’appello deve essere
respinto.
Le spese del grado
seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato, in sede giurisdizionale, Sez. V, respinge
l’appello
Condanna la parte
appellante al pagamento di € 5.000 (cinquemila) in
favore del Comune resistente per spese e competenze di
giudizio
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010
Depositata in
segreteria il 04/01/2011
|