La disdetta relativa al contratto
di locazione costituisce atto negoziale unilaterale e
recettizio, espressione di diritto potestativo
attribuito "ex lege", concretantesi in una
manifestazione di volontà diretta ad impedire la
prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto
locativo. Pur prevedendo l'art. 3 della legge n. 392 del
1978 (abrogato successivamente dall'art. 14 della legge
n. 431 del 1998, ma applicabile temporalmente nella
fattispecie) che la disdetta debba essere comunicata con
lettera raccomandata, tuttavia tale forma non è
prescritta a pena di nullità (nemmeno desumibile in via
interpretativa), ragion per cui può essere comunicata in
qualsiasi modo, purché idoneo a portare a conoscenza del
conduttore l'inequivoca volontà del locatore di non
rinnovare il rapporto alla scadenza. Sulla scorta di
tali principi è possibile, quindi, che la disdetta sia
contenuta in un atto processuale come l'intimazione di
sfratto per finita locazione, nel quale, però, a tal
fine, deve essere espressa chiaramente e senza
possibilità di equivoci la suddetta volontà del locatore
ovvero risultare che la stessa sia presupposta
logicamente e giuridicamente.
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