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LA TRIPARTIZIONE (BIOLOGICO - MORALE - ESISTENZIALE) DEL DANNO NON PATRIMONIALE NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA" – Riccardo Mazzon

 

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Il danno non patrimoniale, nel sistema risarcitorio italiano, nonostante - e forse, paradossalmente, grazie a - la sentenza della Suprema Corte, a sezioni unite, n. 26972, del 24 giugno - 11 novembre 2008, può essere ragionevolmente tripartito in sotto-categorie, ognuna delle quali oramai ben identificata dal diritto vivente: c si riferisce, naturalmente, al danno biologico (nelle sue due componenti del danno fisico e del danno psichico), al danno morale e al c.d. danno esistenziale.

 

Il danno non patrimoniale, “l'art. 2059 c.c. non configura una autonoma fattispecie di illecito, contrapposta a quella generale individuata dall'art. 2043 c.c., ma consente solo che, in determinati casi, sia dato risarcimento anche al danno non patrimoniale, sempre che ricorrano tutti gli elementi richiamati dall'art. 2043 c.c. e che, quindi, sussista una condotta riferibile al danneggiante, un evento di danno (danno evento) connotato da ingiustizia (determinata quest'ultima da una lesione, non giustificata, di un interesse meritevole di tutela), un nesso di causalità fra condotta ed evento, un danno conseguente all'evento (danno-conseguenza). Il danno-conseguenza può poi essere di natura patrimoniale o non patrimoniale, a seconda che l'interesse leso sia o meno suscettibile di valutazione economica ed è proprio il ricorrere di quest'ultima evenienza (la non commisurabilità del danno in termini economici) che determina l'applicazione dell'art. 2059 c.c. La peculiarità del danno non patrimoniale sta, dunque, unicamente nel fatto che la sua risarcibilità non dipende esclusivamente dal ricorrere degli elementi di cui all'art. 2043 c.c., essendo necessario che la lesione sia perpetrata mediante il realizzarsi di una fattispecie riconducibile ad una delle ipotesi predeterminate dalla legge. L'illecito che dà luogo a danno non patrimoniale risarcibile è, dunque, connotato dalla tipicità, a differenza dell'illecito che provoca danni patrimoniali, che è invece sempre risarcibile, ed è quindi atipico”
T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11/02/2010, n. 369 A.V. c. (avv. Gammero) c. Min. dif. c. (Avv. Stato) Foro amm. TAR 2010, 2, 364 (s.m.)
nel sistema risarcitorio italiano, nonostante - e forse, paradossalmente, grazie a - la sentenza della Suprema Corte, a sezioni unite, n. 26972, del 24 giugno - 11 novembre 2008 (sulla quale si veda, per un commento specifico,  "Il danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e processuale", Utet, Torino 2010"), può essere ragionevolmente tripartito in sotto-categorie, ognuna delle quali oramai ben identificata dal diritto vivente:
“in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale, giova evidenziare che, dopo un lungo percorso giurisprudenziale, il genus danno non patrimoniale comprende il danno biologico, da intendersi come lesione dell'integrità psico-fisica; il danno morale, da intendersi come paterna d'animo - sofferenza transeunte risarcibile in conseguenza di un reato o nei casi previsti dalla legge, ossia in caso di lesione di interessi costituzionalmente garantiti ed il danno esistenziale, consistente nel pregiudizio che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Di recente (11 novembre 2008 n. 26972), la S.c. di cassazione, Sezioni Unite, ha concepito il danno non patrimoniale come unica categoria di danno in cui rientrano tutti i pregiudizi subiti dall'individuo (danno biologico permanente - danno morale, allegato e provato anche in via presuntiva) - danno esistenziale ecc. (nel caso di specie, vertendosi in materia di micropermanenti, sono state applicate le tabelle di cui all'art. 5 l. 5 marzo 2001, n. 57, debitamente aggiornate, con l'incremento fino ad un quinto del danno biologico permanente ed il danno biologico temporaneo riconosciuto, ex art. 139 d.lg. 7 settembre 2005, n. 209)”
Giudice di pace Bari, 30/01/2010, n. 886 - Giurisprudenzabarese.it 2010
Ci si riferisce, naturalmente, al danno biologico (nelle sue due componenti del danno fisico e del danno psichico - cfr., amplius, "Il danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e processuale", Utet, Torino 2010") al danno morale e al c.d. danno esistenziale:
“in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, quando sia accertata la lievità del danno biologico, ma anche la particolare gravità e odiosità del comportamento lesivo e quindi la sua notevole capacità di offendere i beni personali costituzionalmente protetti indicati come lesi dal lavoratore danneggiato, è legittimo procedere alla liquidazione equitativa del danno sulla base di criteri diversi, che alludono esplicitamente, in particolare per ciò che riguarda il danno morale da reato, alla menzionata odiosità della condotta lesiva, indotta soprattutto dallo stato di soggezione economica della vittima e, per la parte concernente il cosiddetto danno esistenziale, al clima di intimidazione creato nell’ambiente lavorativo dal comportamento del datore di lavoro e al peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare del lavoratore in conseguenza di esso”.
Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2010, n. 12318 - Guida al diritto 2010, 33-34, 69

 

 

 

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