Una
volta avviato, anche di ufficio, un procedimento
amministrativo l’Amministrazione pubblica ha il dovere
di concluderlo con un provvedimento espresso, diretto ad
indicare in modo trasparente la decisione assunta.
L’obbligo giuridico che sorge in capo alla Pubblica
Amministrazione di provvedere ai sensi dell’art. 2 della
legge 8 agosto 1990, n. 241 sussiste in tutte quelle
fattispecie nelle quali ragioni di giustizia e di equità
impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi,
tutte quelle volte in cui in relazione al dovere di
correttezza e di buona amministrazione della parte
pubblica sorga per il privato una legittima aspettativa
a conoscere le determinazioni qualunque esse siano
dell’Amministrazione.
Ed invero, una volta avviato anche di ufficio un
procedimento l’Amministrazione ha il dovere di
concluderlo con un provvedimento espresso, diretto ad
indicare in modo trasparente la decisione assunta; in
relazione ad esso dovere il privato è titolare di una
legittima aspettativa a conoscere contenuto e ragioni
delle determinazioni che l’amministrazione ritiene di
dovere adottare a riguardo.
N. 00139/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01611/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1611 del
2010, proposto da:
Angela Salierno, Maria Carmela Marinelli, Domenico
Salierno, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo
D'Accio', Grazia Delvino, con domicilio eletto presso
Armando Regina in Bari, v.le J.F.Kennedy, N. 86;
contro
Comune di Conversano;
per l'annullamento
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio
serbato dall Comune di Conversano sulla richiesta del
10.05.2010 presentata dai ricorrenti, nonchè per
l'annullamento del silenzio formatosi sulla predetta
istanza a seguito della diffida del 20.07.2010, per
violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 legge
241/90, ed altresì per la declaratoria dell'obbligo
della medesima Amministrazione di provvedere sulla
predetta istanza, adottato un provvedimento espresso
entro assegnando termine, con nomina, in difetto, di
commissario ad acta per l'adozione del medesimo
provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11
gennaio 2011 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le
parti i difensori avv.ti V.zo D'Acciò e G.Delvino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato e depositato rispettivamente
in data 21 ott. e 3 Novembre del 2010 i ricorrenti
ingegneri che avevano partecipato e con esito positivo
ad una procedura comparativa per la selezione di un
progetto di Igiene Urbana riguardante il Comune di
Conversano hanno impugnato il silenzio rifiuto in
epigrafe meglio indicato. Hanno premesso che il Comune,
significando che il progetto proposto dagli attuali
ricorrenti era confacente alle aspettative
dell’amministrazione comunale, ebbe loro a chiedere un
supplemento di documentazione, richiesta prontamente
soddisfatta. Di seguito essi interessati con nota del
10.5.2010 ebbero a chiedere di conoscere le
determinazioni assunte dall’amministrazione. Ancora
successivamente instavano perché il Comune concludesse
il procedimento con atto espresso e motivato. Stante la
completa inerzia avutasi a riguardo, hanno proposto il
presente gravame lamentando a carico del Comune la
violazione del’art. 2 della legge 241/90.
B) Il ricorso è fondato.
Va premesso che il processo avverso l’inerzia della
p.a. è stato recepito dal c.p.a. (codice processo
amministrativo) senza innovazioni particolari.
Orbene l’obbligo giuridico della P.A. di provvedere
ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/90 sussiste in
tutte quelle fattispecie nelle quali ragioni di
giustizia e di equità impongano l’adozione di un
provvedimento e quindi tutte quelle volte in cui in
relazione al dovere di correttezza e di buona
amministrazione della parte pubblica
sorga per il privato una legittima aspettativa a
conoscere le determinazioni qualunque esse siano
dell’Amministrazione. Invero una volta avviato anche di
ufficio un procedimento l’Amministrazione ha il dovere
di concluderlo con un provvedimento espresso,diretto ad
indicare in modo trasparente la decisione assunta; in
relazione ad esso dovere il privato è titolare di una
legittima aspettativa a conoscere contenuto e ragioni
delle determinazioni che l’amministrazione ritiene di
dovere adottare a riguardo ( giurisprudenza da ritenersi
consolidata; ex multis e da ultimo CdS n. 3487/2010).
Nella specie l’aspettativa in capo alla parte privata è
ben ravvisabile atteso che gli attuali ricorrenti
avevano partecipato ad una procedura comparativa indetta
dal Comune per la selezione di un progetto di igiene
urbana per l’estensione del Sistema di raccolta porta a
porta delle frazioni umido, carta e multi materiale
leggera a tutte le utenze domestiche residenti nel
comune di Conversano e che esso Comune, significando la
bontà del loro presentato progetto, aveva espressamente
chiesto in via istruttoria ulteriore documentazione,
prontamente fornita in data 9.4.2010 (tavole
planimetriche della suddivisione territoriale e sulla
collocazione dei cassonetti r.s.u. residuali non
previste dal bando e ritenute necessarie dopo la
pubblicazione del bando). Le riferite circostanze
portano a ravvisare come pienamente legittima la istanza
di essi concorrenti del 10.5.2010 intesa a conoscere le
determinazioni alfine assunte dall’Amministrazione,
istanza inopinatamente rimasta inevasa.
Le considerazioni che precedono portano
all’accoglimento del gravame con annullamento del
silenzio rifiuto serbato dal Comune, cui segue l’ordine
rivolto allo stesso perché entro e non oltre trenta
giorni dalla ricezione della presente dia riscontro a
quanto chiesto dagli attuali ricorrenti con nota del
20.5.2010; in carenza di quanto innanzi provvederà
al’incombenza in questione e nel lasso di tempo di
ulteriori trenta giorni e su semplice segnalazione di
parte il Prefetto di Bari o funzionario dallo stesso
delegato. Il compenso per l’attività svolta dal
commissario ad acta cadrà a carico delle casse comunali.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza
e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e modi di cui
in parte motiva, disponendo pure per la nomina di
commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza
comunale.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese
del presente giudizio a favore di parte ricorrente,
spese che si liquidano in complessivi € 1.000 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella
camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE |
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