Se è vero che il
giudicato obbliga solo i soggetti che sono stati parti
nel relativo giudizio, al contempo non può disconoscersi
che, in assenza di detta opposizione di terzo, la
sentenza fa stato, è efficace ed è estesa quanto
all’ambito delle conseguenze che è in grado
oggettivamente di produrre, nei confronti di tutte le
parti interessate, quindi erga omnes.
La legittimazione
alla proposizione della opposizione di terzo nei
confronti di una decisione del Giudice amministrativo
compete ai soggetti titolari di un diritto autonomo da
quello dedotto nella controversia decisa con la sentenza
oggetto di opposizione.
La posizione di
tali soggetti può essere adeguatamente tutelata
attraverso la proposizione dell'opposizione ordinaria di
terzo ai sensi dell'art. 404 comma 1, c.p.c. avverso la
sentenza che ha pronunciato l'annullamento della
concessione.
D’altronde se è
vero che il giudicato obbliga solo i soggetti che sono
stati parti nel relativo giudizio, al contempo non può
disconoscersi che, in assenza di detta opposizione di
terzo, la sentenza fa stato, è efficace ed è estesa
quanto all’ambito delle conseguenze che è in grado
oggettivamente di produrre, nei confronti di tutte le
parti interessate, quindi erga omnes.
N.
00404/2011REG.SEN.
N.
01449/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la
presente DECISIONE
Sul ricorso numero
di registro generale 1449 del 2009, proposto da:
Interessenza di Pascolo delle Malghe di Tarres e
Interessenza di Pascolo di Tarres, entrambe in persona
del Presidente sig. Poeder Sigfried, in proprio e quale
proprietario del Maso Sieglgut in Tarsch, rappresentato
e difeso dall'avv. Georg Kofler, con domicilio eletto
presso l’avv. Luigi Manzi, in Roma, via Federico
Confalonieri, 5;
contro
Provincia Autonoma
di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta
provinciale pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avv. Michele Costa e Hansjorg Silbernagl, con domicilio
eletto presso il primo in Roma, via Bassano del Grappa,
24;
nei
confronti di
Amministrazione
Separata dei Beni di Uso Civico di Tarres, in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituito in
giudizio;
per la
riforma
della sentenza del
T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano
n. 328 del 2008, resa tra le parti, di reiezione del
ricorso proposto dagli attuali appellanti per
l’annullamento dei provvedimenti di diniego opposti
dalla Ripartizione 32 Foreste - Ispettorato forestale di
Merano prot. 442174 del 5.12.2007 e dall’Ispettorato
forestale di Silandro prot. 36522 del 22.1.2008 (aventi
per oggetto il diniego di pascolo, rispettivamente,
sulla malga di Raprucolo e sulla malga di Tarres),
nonché della decisione del Direttore dell’Ispettorato
Forestale di Merano prot. 442007 del 5.12.2007 (relativa
alle denunce, presentate in data 5.10.2007, per il
pascolo sulla malga Raprucolo, per la sessione forestale
relativa all’anno 2008, in parte qua), della decisione
del Direttore dell’Ispettorato Forestale di Silandro
della Provincia Autonoma di Bolzano del 14.1.2008 (nella
parte in cui ha accolto la denuncia presentata dal
presidente del Comitato dell’Amministrazione Separata
dei Beni di Uso Civico di Tarres per la sessione
forestale relativa all’anno 2008, in parte qua) e del
parere della Ripartizione 3 dell’Avvocatura della
Provincia di Bolzano del 8.6.2004.
Visto il ricorso in
appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di
Bolzano;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti
tutti della causa;
Relatore, nella
udienza pubblica del 27.4.2010, il Consigliere Antonio
Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Manzi, su
delega dell' avv. Kofler, e Costa come specificato nel
verbale;
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al
T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano, “l’interessenza
di Pascolo delle Malghe di Tarres (Interessentschaft der
Tarscheralmen)”, “l’Interessenza di Pascolo di Tarres
(Weidenutzungsinterressentschaft Tarsch)” e il sig.
Poeder Sigfried hanno chiesto l’annullamento dei
seguenti atti: 1) i provvedimenti opposti dalla
Ripartizione 32 Foreste, Ispettorato forestale di Merano
prot. 442174 del 5.12.2007 e dall’Ispettorato forestale
Silandro prot. 36522 del 22.1.2008, aventi per oggetto
il diniego di pascolo rispettivamente sulla malga di
Raprucolo e sulla malga di Tarres, per asserito difetto
di legittimazione; 2) la decisione del Direttore
dell’Ispettorato Forestale di Merano prot. 442007 del
5.12.2007 relativa alle denunce, presentate, in data
5.10.2007, dal sig. Poeder Siegfried e dal sig.
Sachsalber Ernst, entrambi del Comune di Laces, per il
pascolo sulla malga Raprucolo, per la sessione forestale
relativa all’anno 2008, nella parte in cui è stata
accolta la denuncia presentata dall’A.S.B.U.C. di Tarres
e respinta quella presentata dal sig. Poeder Siegfried;
3) la decisione del Direttore dell’Ispettorato Forestale
di Silandro della Provincia Autonoma di Bolzano del
14.1.2008, nella parte in cui ha accolto la denuncia
presentata dal sig. Sachsalber Ernst (in qualitá di
presidente del Comitato dell’Amministrazione Separata
dei Beni di Uso Civico di Tarres) per la sessione
forestale relativa all’anno 2008, riguardante il “taglio
e utilizzazione di prodotti secondari nonché del pascolo
su terreni pascolari, in bosco e su terreni degradati”,
limitatamente alla parte in cui ha ammesso in favore
dell’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di
Tarres 8 bovini inferiori a 2 anni e 10 bovini superiori
a 2 anni e 80 ovini, nei limiti ivi prescritti e per il
periodo di pascolo dal 1.6.2008 al 31.10.2008; 4) il
parere della Ripartizione 3 dell’Avvocatura della
Provincia di Bolzano del 8.6.2004.
Con sentenza n. 328
del 2008 detto T.R.G.A. ha respinto il ricorso suddetto.
Con il ricorso in
appello in epigrafe indicato le citate “interessenze” e
il sig. Poeder Sigfried, oltre a riproporre i motivi
posti a base del ricorso di primo grado, “che per
l’effetto devolutivo dell’appello si intendono qui
integralmente devoluti”, hanno poi chiesto la riforma di
detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:
1.- Violazione e
falsa applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del
c.p.c., dell’art. 10 della Legge Provinciale 7 gennaio
1959 n. 2, sotto il profilo dell’eccesso di potere per
travisamento dei fatti e violazione dell’art. 21 septies
della L. n. 241 del 1990.
Erroneamente il
Giudice di I grado ha ritenuto che il giudicato
formatosi sulla pregressa sentenza n. 382 del 2002 del
TRGA di Bolzano coprirebbe anche la decisione n. 1559
del 1999 della Commissione provinciale per i masi chiusi
(di revoca delle decisioni n. 1538 e1532 del 1998 di
accoglimento della domanda di costituzione di due
associazioni agrarie), in quanto le Interessenze di
pascolo appellanti non erano parti nel giudizio
conclusosi con detta sentenza, che non era quindi ad
esse opponibile.
2.- Violazione e
falsa applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del
c.p.c. e nullità del parere reso in data 8.6.2004
dall’Avvocatura della Provincia di Bolzano, nella parte
in cui ha asserito che l’annullamento della decisione
della Commissione Masi Chiusi n. 1559 dell’11.5.1999
sarebbe stato effetto oggettivo del giudicato formatosi
con sentenza n. 382 del 2002 del T.R.G.A., Sezione
Autonoma di Bolzano.
I provvedimenti
impugnati sono stati motivati per relationem al parere
dell’Avvocatura della Provincia del 8.6.2004, senza
tener conto della circostanza che la motivazione dei
provvedimenti negativi deve essere puntuale e specifica
al caso concreto.
3.- Violazione e
falsa applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del
c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 7
della Legge provinciale n. 17 del 1993, per difetto di
motivazione dei provvedimenti di diniego del pascolo
richiesto dall’interessenza di pascolo di Tarres.
Eccesso di potere “giurisdizionale” dell’Amministrazione
provinciale, che, a mezzo di parere dell’8.6.2004, ha
inteso sostituirsi sia all’esercizio del potere di
autotutela dell’Amministrazione provinciale che
all’esercizio del potere giurisdizionale dell’Autorità
giudiziaria.
4.- Violazione e
falsa applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del
c.p.c. e violazione dell’art. 21 septies della L. n. 241
del 1990 per nullità dei provvedimenti impugnati in
quanto posti in violazione della sentenza del
Commissario regionale per la liquidazione degli usi
civici delle Province di Trento e Bolzano, pubblicata il
12.1.21932, Rep. n. 186, prot. n. 1591/32, nella parte
in cui riconosce e accerta l’esistenza di una
organizzazione di fatto che esercita gli usi civici.
5.- Violazione e
falsa applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del
c.p.c. per violazione dell’art. 4, I c., della Legge
provinciale 12 giugno 1980, n. 16; eccesso di potere per
travisamento dei fatti.
Il legislatore
provinciale riconosce espressamente l’esercizio del
diritto di pascolo basato sulla consuetudine, sicché, se
i precedenti mezzi fossero infondati, la pretesa degli
appellanti sarebbe fondata sul diritto consuetudinario.
Con atto depositato
il 4.5.2009 si è costituita in giudizio la Provincia
Autonoma di Bolzano.
Con memoria
depositata il 16.4.2010 l’Amministrazione resistente ha
dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la
reiezione.
Con memoria
depositata il 16.4.2010 parte ricorrente ha ribadito
tesi e richieste.
Alla pubblica
udienza del 27.4.2010 il ricorso è stato trattenuto in
decisione alla presenza degli avvocati delle parti come
da verbale di causa agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Con il ricorso
in appello in esame le parti in epigrafe indicate hanno
chiesto la riforma della sentenza del T.R.G.A. - Sezione
Autonoma della Provincia di Bolzano n. 328 del 2008,
resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto
dagli attuali appellanti avverso i provvedimenti di
diniego della Ripartizione 32 Foreste, Ispettorato
forestale di Merano prot. 442174 del 5.12.2007 e
dell’Ispettorato forestale Silandro prot. 36522 del
22.1.2008, nonché avverso la decisione del Direttore
dell’Ispettorato Forestale di Merano prot. 442007 del
5.12.2007sulle denunce, presentate in data 5.10.2007 per
il pascolo sulla malga Raprucolo, nella parte in cui è
stata accolta la denuncia presentata dall’A.S.B.U.C. di
Tarres e respinta quella presentata dal sig. Poeder
Siegfried; inoltre avverso la decisione del Direttore
dell’Ispettorato Forestale di Silandro della Provincia
Autonoma di Bolzano del 14.1.2008 (nella parte in cui ha
accolto la denuncia presentata dal sig. Sachsalber Ernst
ed ha ammesso in favore dell’Amministrazione Separata
dei Beni di Uso Civico di Tarres 8 bovini ed ovini, nei
limiti ivi prescritti e per il periodo di pascolo dal
1.6.2008 al 31.10.2008) ed infine avverso il parere
della Ripartizione 3 dell’Avvocatura della Provincia di
Bolzano del 8.6.2004
2.- Innanzi tutto
il Collegio osserva che vanno prese in considerazione
solo le censure alla sentenza appellata e che non è di
per sé ammissibile la mera riproposizione in appello dei
motivi di ricorso di primo grado effettuata dalle parti
instanti, nell’assunto che essi “per l’effetto
devolutivo dell’appello si intendono qui integralmente
devoluti”. (Consiglio Stato, sez. V, 06 ottobre 2009, n.
6094).
3.- Con il primo
motivo di appello è stata dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del c.p.c.,
dell’art. 10 della Legge Provinciale 7 gennaio 1959 n.
2, sotto il profilo dell’eccesso di potere per
travisamento dei fatti, e violazione dell’art. 21
septies della L. n. 241 del 1990.
Secondo il Giudice
di I grado il giudicato formatosi sulla sentenza n. 382
del 2002 del T.R.G.A. di Bolzano coprirebbe anche la
decisione n. 1559 del 1999 della Commissione provinciale
per i masi chiusi (di revoca delle decisioni n. 1538
e1532 del 1998, di accoglimento della domanda di
costituzione di due associazioni agrarie), ma tanto – si
sostiene nell’appello - sarebbe smentito dalla
circostanza che le Interessenze di pascolo appellanti
non erano parti nel relativo giudizio e detta sentenza
non sarebbe quindi ad esse opponibile in quanto
rivestenti la posizione di terzo.
Il giudicato si
forma infatti sui motivi proposti dai ricorrenti nel
giudizio conclusosi con detta sentenza e nel caso di
specie questi si riferivano ad un provvedimento di
revoca, confermato dalla Giunta provinciale di Bolzano,
e non alla decisione n. 1559 del 1999 di detta
Commissione provinciale, su cui non si sarebbe quindi
formato alcun giudicato e che risulterebbe dunque valida
ed efficace.
Il richiamo del
primo Giudice ad essa sentenza – si conclude
nell’appello - sarebbe quindi del tutto inconferente.
3.1.- Osserva in
primo luogo il Collegio, in punto di fatto che in data
13.8.1998 pervenne alla Commissione Provinciale per i
masi chiusi (L.P. sui masi chiusi 28 novembre 2001 n.
17, art. 41) la domanda del 29.7.1998, firmata dal sig.
Heinrich Pirhofer e da altre 8 persone per l’inclusione
del corpo tavolare in P.T. 86/II/C.C. Santa Valpurga
nell’elenco ufficiale delle comunioni agrarie, ai sensi
dell’art. 3 della L.P. 7 gennaio 1959, n. 2 e successive
modifiche, e dei corpi tavolari in p.t. 235/II/C.C.
Tarres nell’elenco ufficiale delle comunioni agrarie, ai
sensi dell’art. 11 di detta L.P. n. 2 del 1952.
Con le decisioni n.
1538 e n. 1532, ambedue del 20.10.1998, “la Commissione
provinciale per i masi chiusi deliberò ad unanimità di
includere” rispettivamente “nell’elenco ufficiale delle
associazioni agrarie la comunione agraria
“Interessentschaft Kuppelwieseralpe” in 86/II C.C. Santa
Valpurga, ai sensi dell’art. 3” della succitata L.P. n.
2 del 1959 e “nell’elenco ufficiale delle associazioni
agrarie la comunione agraria “Tarsch” in P.T. 235/II ed
altri C.C. Tarres ai sensi dell’art. 10” della stessa
L.P..
Contro queste due
decisioni l’Amministrazione Separata dei Beni di Uso
Civico (A.S.B.U.C.) della Frazione di Tarres presentò
una serie di ricorsi.
Sulla base di
quanto ivi contenuto la Commissione provinciale per i
masi chiusi deliberò con decisione n. 1558, nella seduta
dell’11.5.1999, di revocare le succitate decisioni n.
1538 e 1532 del 20.10.1998 e di adottare una nuova
decisione.
Considerato che
alcuni abitanti della Frazione di Tarres si erano
costituiti in un consorzio di fatto denominato
“Interessenza dell’Alpe di Tarres”, allo scopo di
organizzare l’alpeggio alpino, la Commissione
provinciale per i masi chiusi con decisione n. 1559
dell’11.5.1999 deliberò di includere nell’elenco
ufficiale delle associazioni agrarie, ai sensi dell’art.
10 della succitata L.P. n. 2 del 1959, la
“Weidenutzungsinteressenschaft Tarsch”, cioè
l’Interessenza di Pascolo di Tarres.
Contro queste due
decisioni della Commissione provinciale per i masi
chiusi il sig. Heinrich Pirhofer ha proposto ricorso
gerarchico alla Giunta Provinciale chiedendo il loro
annullamento.
Con deliberazione
n. 3634 del 30.08.1999 la Giunta Provinciale ha respinto
detto ricorso.
Contro questo
provvedimento di rigetto nonché contro le decisioni
della Commissione provinciale per i masi chiusi n. 1558
e 1559, ambedue dell’11.5.1999, il sig. Pirhofer, per sé
e quale Presidente delle comunioni agrarie “Tarsch” e
“Kuppelwieseralpe”, nonché altri tre soggetti,
rispettivamente per sé e quali membri delle suddette
comunioni agrarie, hanno proposto ricorso al T.R.G.A.
della Provincia autonoma di Bolzano.
Con sentenza n. 382
del 24.4.2002 detto T.R.G.A. ha accolto il ricorso e ha
annullato i provvedimenti con esso impugnati, vale a
dire la decisione della Commissione provinciale per i
masi chiusi n. 1558 dell’11.5.1999 concernente la revoca
delle proprie decisioni n. 1538 e n. 1532 (ambedue del
20.10.1998), nonché la decisione della Commissione
provinciale per i masi chiusi n. 1559 dell’11.5.1999
contenente “Aufnahme der Weidenuntzungsinteressenschaft
“Tarsch” Interessenza di Pascolo di Tarres”, geregelt
laut Art. 10 des LG vom 17.01.1959 Nr. 2 in geltender
Fassung, in das amtliche Verzeichnis der
Agrargemeinschaften”.
3.2.- Considera
inoltre la Sezione in via generale, che, a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 15-17
maggio 1995 (con cui è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale sia dell’art. 36 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, nella parte in cui la stessa non prevede
l’opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi
d’impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato e
sia dell’art. 28 della legge medesima, nella parte in
cui quest’ultima non prevede un analogo rimedio fra i
mezzi di impugnazione delle sentenze dei T.A.R. passate
in giudicato) il terzo, che si ritiene pregiudicato da
una decisione del Giudice amministrativo “inter alios
judicata”, è, attualmente, abilitato a far valere le sue
ragioni mediante l’opposizione di terzo ordinaria.
La legittimazione
alla proposizione della opposizione di terzo nei
confronti di una decisione del Giudice amministrativo
spetta quindi ai soggetti titolari di un diritto
autonomo da quello dedotto nella controversia decisa con
la sentenza oggetto di opposizione (Consiglio Stato,
sez. VI, 24 luglio 2009, n. 4675) e la loro posizione
può essere adeguatamente tutelata attraverso la
proposizione dell'opposizione ordinaria di terzo ai
sensi dell'art. 404 comma 1, c.p.c. avverso la sentenza
che ha pronunciato l'annullamento della concessione.
Se è vero che il
giudicato obbliga solo i soggetti che sono stati parti
nel relativo giudizio, non può disconoscersi che, in
assenza di detta opposizione di terzo, la sentenza fa
stato, è efficace ed è estesa quanto l’ambito delle
conseguenze che è in grado oggettivamente di produrre,
nei confronti di tutte le parti interessate, quindi erga
omnes, compresi gli attuali appellanti.
3.3.- Tanto
premesso non può disconoscersi (a prescindere dalla
formazione del giudicato tra le parti nei cui confronti
è intervenuta la sentenza del T.R.G.A. di Bolzano n. 382
del 2002) che essa fosse comunque dotata di esecutorietà
e di efficacia, non risultando sospesa dal Consiglio di
Stato, in particolare, per quanto qui interessa, con
riferimento all’annullamento con essa disposto della
citata decisione n. 1559 del 1999 (espressamente
impugnata con il relativo ricorso), anche nei confronti
degli appellanti, che non risulta che abbiano proposto
opposizione di terzo nei suoi confronti.
Correttamente,
quindi, il Giudice di primo grado ha ritenuto che con la
sentenza n. 382 del 2002 era stata annullata la
decisione n. 1559 dell’11.5.1999 della Commissione
provinciale per i masi chiusi. “Hebt die angefochtenen
Maßnahmen der Landeshöfekommission Nr. 1558 und 1559 vom
11.05.1999 auf.” e che, nella sua vigenza,
conseguentemente non sussisteva più alcuna Interessenza
di godimento dei Beni di Uso Civico riconosciuta ai
sensi della L.P. n. 2 del 1959 e successive modifiche (
relativa al “riordinamento delle associazioni agrarie …
per l’esercizio dei diritti sulle terre comuni”), ed in
particolare dell’art. 10 della stessa, in riferimento ai
terreni appartenenti all’Amministrazione separata dei
Beni di Uso Civico della Frazione di Tarres.
3.4.- La censura in
esame non può quindi essere oggetto di positiva
valutazione.
4.- Con il secondo
motivo di gravame è stata dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del c.p.c. e
nullità del parere reso in data 8.6.2004 dall’Avvocatura
della Provincia di Bolzano, nella parte in cui da atto
dell’annullamento della decisione della Commissione Masi
Chiusi n. 1559 dell’11.5.1999, come effetto oggettivo
del giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 382
del 2002 del T.R.G.A. Sezione Autonoma di Bolzano.
I provvedimenti
impugnati sarebbero stati motivati per relationem al
parere dell’Avvocatura della Provincia del 8.6.2004, del
quale il Giudice di I grado ha condiviso il contenuto,
ma, posto che la motivazione dei provvedimenti negativi
deve essere puntuale e specifica al caso concreto, i
provvedimenti impugnati, se si prescinde da detto
parere, erano privi di motivazione, né potevano essere
integrati con scritture difensive.
4.1.- Osserva il
Collegio che nel ricorso di primo grado era stata
dedotta la violazione e falsa applicazione della Legge
Provinciale n. 17 del 1993, per difetto di motivazione
dei provvedimenti di diniego del pascolo richiesto
dall’Interessenza appellante, nonché eccesso di potere
per “invasione” nel potere giurisdizionale
dell’Amministrazione provinciale a mezzo del parere
dell’8.6.2004 dell’Avvocatura della Provincia di Bolzano
ed incompetenza dell’Amministrazione provinciale a
sostituirsi all’Autorità giudiziaria e alla Giunta
Provinciale di Bolzano nell’esercizio del potere di
annullamento di decisioni assunte dai propri organi.
Poiché la decisione n. 1559 del 1999 non era coperta dal
giudicato il citato parere avrebbe dovuto essere
annullato per eccesso di potere laddove è stata negata
la legittimazione di detta Interessenza a presentare
domande senza il consenso dell’Asbuc di Tarres. Inoltre
detto parere non era vincolante né obbligatorio e poteva
indirizzare la Amministrazione provinciale citata ma non
integrare la motivazione sotto il profilo della citata
carenza di legittimazione.
4.2.- Al riguardo
il Giudice di prime cure ha sostenuto che si limitava a
richiamare quanto asserito nella propria precedente
sentenza n. 382 del 2002, per effetto della quale
l’Interessenza di pascolo “Tarsch” non appariva più
iscritta in alcun elenco previsto dalla L.P. n. 2 del
1959 e successive modifiche, per cui non aveva pregio la
doglianza secondo la quale l’Amministrazione provinciale
fosse invasa nel potere giurisdizionale “a mezzo del
parere dell’8.6.2004 da parte dell’Avvocatura della
Provincia” e si sia sostituita “all’Autorità giudiziaria
e alla Giunta provinciale di Bolzano nell’esercizio del
potere di annullamento di decisioni assunte dai propri
organi”.
4.3.- Il Collegio,
condivisi i citati assunti del T.R.G.A. di Bolzano
stante la riconosciuta esecutorietà ed efficacia di
detta sentenza n. 382 del 2002 anche nei confronti degli
attuali appellanti (sicché non può dubitarsi che, per
effetto di essa, la Interessenza in questione non può
considerarsi iscritta negli elenchi di cui alla L. P. n.
2 del 1959), osserva che la motivazione "per relationem
", è consentita anche all’atto della adozione di
provvedimenti negativi, purché garantisca, almeno
nell'atto richiamato, la possibilità di conoscenza
dell'iter logico seguito dall'Amministrazione, allo
scopo di consentirne il suo sindacato giurisdizionale
(Consiglio Stato, sez. V, 28 luglio 1987, n. 468).
Nel caso che occupa
non è stato contestato che il parere suddetto non
consentisse detta ricostruzione, avendo le parti
appellanti dedotto che i provvedimenti impugnati erano
privi di motivazione “se si prescinde da detto parere”,
sicché i provvedimenti motivati ob relationem ad esso
sono da considerarsi sufficientemente motivati.
Aggiungasi che non
ha possibilità di condivisione la asserzione contenuta
nell’atto di appello che il parere dell’Avvocatura della
Provincia di Bolzano di cui trattasi sia nullo nella
parte in cui da atto dell’annullamento della decisione
della Commissione Masi Chiusi n. 1559 dell’11.5.1999,
come effetto oggettivo del giudicato formatosi a seguito
della sentenza n. 382 del 2002 del T.R.G.A. Sezione
Autonoma di Bolzano, essendo l’asserzione pienamente
condivisibile.
Il motivo in esame
non può quindi essere oggetto di positiva valutazione.
5.- Con il terzo
motivo di appello è stata dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del c.p.c., per
violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Legge
Provinciale n. 17 del 1993 e per difetto di motivazione
dei provvedimenti di diniego del pascolo richiesto
dall’Interessenza di pascolo di Tarres. Inoltre è stato
dedotto eccesso di potere “giurisdizionale”
dell’Amministrazione provinciale, che, a mezzo del
citato parere dell’Avvocatura dell’8.6.2004, avrebbe
inteso sostituirsi sia all’esercizio del potere di
autotutela dell’Amministrazione provinciale, che
all’esercizio del potere giurisdizionale dell’Autorità
giudiziaria.
Ribadito che è
ancora valida ed efficace la decisione n. 1559 del 1999,
secondo le parti appellanti essa comunque sarebbe stata
operativa fino all’anno 2004, in cui venne data
interpretazione estensiva della sentenza n. 382 del 2002
da parte della Provincia, pur essendo contestabile tale
interpretazione.
5.1.- Osserva la
Sezione che la censura non appare positivamente
valutabile, atteso che, si ribadisce, con la citata
sentenza n. 382 del 24.4.2002 il T.R.G.A. di Bolzano ha
annullato anche la decisione della Commissione
provinciale per i masi chiusi n. 1559 dell’11.5.1999,
sicché dalla data di pubblicazione di essa sentenza la
decisione non era operativa né fino all’anno 2004, né
attualmente, stante la immediata esecutività delle
sentenze emesse dai Tribunali Amministrativi Regionali.
In base all'art.
33, della L. n. 1034 del 1971, come modificato dalla L.
n. 205 del 2000, le sentenze rese in primo grado dal
Giudice Amministrativo sono infatti esecutive, se non
sospese dal Consiglio di Stato, e nel caso di specie non
è stato né dedotto né provato che detta sentenza n. 382
del 2002 fosse stata sospesa dal Giudice di appello, non
risultando neppure appellata.
6.- Con il quarto
motivo di appello è stata dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del c.p.c. e
violazione dell’art. 21 septies della L. n. 241 del 1990
per nullità dei provvedimenti impugnati in quanto posti
in violazione della sentenza del Commissario regionale
per la liquidazione degli usi civici delle Province di
Trento e Bolzano, pubblicata il 12.1.1932, Rep. N. 186,
prot. n. 1591/32, nella parte in cui riconosce e accerta
l’esistenza di una organizzazione di fatto che esercita
gli usi civici.
Non sarebbe
condivisibile l’assunto contenuto in sentenza che solo
l’Amministrazione separata dei beni di uso civico di
Tarres sarebbe legittimata a presentare le denunce di
pascolo, perché manca il provvedimento di assegnazione
dei terreni gravati da usi civici in favore di detta
Amministrazione separata da parte del Commissario
regionale per la liquidazione degli usi civici.
Nella citata
sentenza il Commissario si era limitato ad accertare
l’esistenza degli usi civici e a individuarne il
contenuto.
In assenza di un
provvedimento di assegnazione l’unico assegnatario
avrebbe dovuto quindi considerarsi l’organizzazione di
fatto individuata dal Commissario per la liquidazione
degli usi civici denominata “Interessenza delle Alpi di
Tarres”.
6.1.- Osserva il
Collegio che al riguardo il Giudice di primo grado aveva
asserito che i ricorrenti con il quarto motivo “si
lamentano del diniego della legittimazione a presentare
la denuncia di pascolo pronunciato dai due ispettori
forestali di Silandro e di Merano, “anche se il
Commissario regionale per la liquidazione degli usi
civici nelle province di Trento e di Bolzano ha
pronunciato l’esistenza dell’Interessenza delle Alpi di
Tarres nella sentenza prot. n. 1391/32, pos. n. 511/27
rep. n. 186 del 9.12.1932”.
Siffatto
assunto al Collegio non appare condivisibile per le
ragioni fondate esposte dalla resistente Provincia
Autonoma di Bolzano.
Invero occorre
ribadire che la materia delle “associazioni agrarie
(Interessenze, vicinie, comunità agrarie ecc.) per
l’esercizio dei diritti sulle terre comuni “è stata
riordinata con LP 07.01.1959, n. 2. Peraltro con il
quinto motivo di doglianza le ricorrenti si richiamano a
questa legge per far valere l’art. 16 comma 3 di cui al
5. motivo.
La Commissione
provinciale per i masi chiusi con la piú volte
menzionata decisione n. 1559/1999 ha deliberato di
iscrivere la Interssenza di pascolo “Tarsch”, costituita
ai sensi dell’art. 10 della L.P. 7.1.1959, n. 2, e
successive modifiche, nell’elenco ufficiale delle
Associazioni agrarie. Detta decisione è stata, tuttavia,
annullata da questo giudice su richiesta della stessa
parte ricorrente. Ciò significa che non sussiste
un’Interessenza di godimento dei beni di uso civico
riconosciuta ai sensi della L.P. 7.1.1959, n. 2, e
successive modifiche, ed in particolare dell’art. 10
della stessa in riferimento ai terreni appartenenti
all’Amministrazione separata dei beni di uso civico
frazione di Tarres. Per questo motivo i direttori degli
Ispettorati forestali di Merano e di Silandro nel
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del pascolo
sui terreni appartenenti a detta Amministrazione
separata non potevano prendere che in considerazione la
domanda presentata dall’Amministrazione separata.
Qualora l’Interessenza di pascolo “Tarsch” o i
“cittadini abitanti nella frazione di Tarres nel Comune
di Laces”, in riferimento ai quali il Commissario
regionale per la liquidazione degli usi civici delle
province di Trento e di Bolzano nella sentenza n. 186
del 9.12.1932 accerta gli usi civici del “pascolo estivo
con l’alpeggio del bestiame sui terreni, costituenti le
P.T. 86/II C.c. Santavalpurga “Alpe Pracupolo” e P.T.
235/II C.c. Tarres “Alpe di Tarres”;“del “pascolo con
ogni specie di bestiame sui terreni P.T. 238, 244 e
245/II C.c. Tarres” e del “pascolo con ovini sui terreni
della P.T. 243/II C.c. Tarres”, intendano esercitare
questi diritti, devono rivendicarli all’interno
dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico
frazione di Tarres che è e rimane l’unico soggetto che
può essere preso in considerazione dagli ispettori
forestali.
Come rileva
altresì la resistente Provincia Autonoma di Bolzano
l’art. 13 della L.P. 21.10.1996, n. 21, “ordinamento
forestale” prevede, infatti, al comma 1 che “i boschi
appartenenti alle ’Amministrazioie separate dei beni di
uso civico, … alle Interessenze …, aventi superficie
boschiva superiori a 100 ettari debbono essere
utilizzati in conformitá ad un piano di gestione redatto
secondo le finalità di cui all’art. 1 ed approvato dal
comitato forestale provinciale”. “I pascoli montani e le
malghe appartenenti agli enti di cui all’art. 13, comma
1, devono “- come si legge nel successivo art. 16, co. 1
– “essere utilizzati in conformità di appositi piani di
gestione del pascolo, approvati dal Comitato forestale
provinciale”.
Fa presente
infine l’Amministrazione provinciale che sulla base di
questa normativa citata il Comitato forestale
provinciale con deliberazione n. 24 del 5.6.1996 reso
esecutivo con decreto del Presidente della Giunta
Provinciale n. 160/32.2 del 2.9.1996 ha approvato il
piano economico dei beni silvo-pastorali per il decennio
1996 – 2005 dell’Amministrazione separata dei beni di
uso civico frazione di Tarres. Questo piano economico è,
come si asserisce, tuttora efficace fino all’entrata in
vigore di quello nuovo in corso di elaborazione. Secondo
i criteri ivi stabiliti gli ispettori forestali di
Merano e di Silandro determinerebbero annualmente in
occasione delle sessioni forestali le modalitá di
utilizzo concreto dei boschi e dei pascoli facenti parte
dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico
frazione di Tarres.
Da quanto sopra
secondo il Collegio l’Amministrazione separata appare in
effetti l’unico soggetto legittimato a presentare le
denunce per l’esercizio del pascolo in occasione delle
sessioni forestali.”.
6.2.- Tanto
premesso va ritenuto che non può essere oggetto di
favorevole valutazione la tesi degli appellanti, atteso
che anche in assenza di un provvedimento di assegnazione
del diritto di pascolo nei luoghi di cui trattasi,
comunque non poteva considerarsi quale assegnatario di
esso diritto l’appellante organizzazione denominata
“Interessenza delle Alpi di Tarres” perché, si
ribadisce, con sentenza n. 382 del 2002 detto T.R.G.A.
aveva annullato la decisione della Commissione
provinciale per i masi chiusi n. 1559 dell’11.5.1999
contenente “Aufnahme der Weidenuntzungsinteressenschaft
“Tarsch” Interessenza di Pascolo di Tarres”, geregelt
laut Art. 10 des LG vom 17.01.1959 Nr. 2 in geltender
Fassung, in das amtliche Verzeichnis der
Agrargemeinschaften”, con cui la Commissione provinciale
per i masi chiusi aveva deliberato di iscrivere detta
Interessenza nell’elenco ufficiale delle Associazioni
agrarie.
Non avendo titolo
per ottenere l’assegnazione del diritto di pascolo in
questione le parti appellanti non hanno legittimazione
ed interesse a contestare (nell’assunto che mancava un
provvedimento di assegnazione dei terreni gravati da usi
civici in favore della Amministrazione stessa da parte
del Commissario regionale per la liquidazione degli usi
civici) l’asserzione, contenuta nella appellata
sentenza, che l’Amministrazione separata dei beni di uso
civico di Tarres era legittimata a presentare le denunce
di pascolo.
Dall’eventuale
accoglimento del motivo in esame nessuna utilità
potrebbero trarne le parti appellanti, che, a seguito
della sentenza n. 382 del 2002 sopra citata, la
Interessenza di cui trattasi non è più riconosciuta come
associazione agraria e quindi non potrebbe comunque
ottenere l’assegnazione del diritto di pascolo cui
aspira.
7.- Con il quinto
motivo di appello è stata dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del c.p.c. per
violazione dell’art. 4, I c., della Legge provinciale 12
giugno 1980, n. 16, nonché eccesso di potere per
travisamento dei fatti.
Il legislatore
provinciale riconosce espressamente l’esercizio del
diritto di pascolo basato sulla consuetudine, sicché, se
i precedenti mezzi fossero infondati, si sarebbe in
presenza di una ipotesi di diritto consuetudinario che
ha trovato conferma nella pronuncia giurisdizionale del
Commissario per la liquidazione degli usi civici.
Con memoria
depositata il 27.4.2010 le parti appellanti hanno
precisato che sarebbe illogica e contraddittoria
l’affermazione contenuta nella citata sentenza n. 382
del 2002 (che unico soggetto legittimato a presentare la
denuncia per l’uso dei pascoli sarebbe l’Amministrazione
separata sopra citata) con quanto previsto dall’art. 4
della citata Legge provinciale n. 16 del 1980, che
prevede che legittimato a presentare la denuncia di
pascolo è qualsiasi allevatore titolare del numero di
UBG che riesce a svernare con i propri foraggi prodotti
nella frazione.
7.1.- Osserva il
Collegio che con il sesto motivo del ricorso
introduttivo del giudizio le parti ricorrenti avevano
dedotto che “dei diritti di pascolo possono fare uso
tutti gli allevatori di bestiame residenti nella
frazione o rispettivamente nel Comune con il numero di
UBG che essi riescono a svernare con i propri foraggi
prodotti nella frazione o nel comune sempre che i
diritti di pascolo non siano diversamente regolati da
consuetudini locali”.
Il T.R.G.A. ha
respinto la censura nell’assunto che a nessun abitante
della frazione di Tarres, era vietato di portare al
pascolo sui terreni frazionali il proprio bestiame,
qualora si trovasse in possesso dei presupposti di cui
al succitato art. 4 della L.P. n. 16 del 1980,
esercitando però i suoi diritti nell’ambito della sua
appartenenza alla comunità della quale fa parte, che è
la sola ad essere punto di riferimento di qualsiasi
autorizzazione da parte della Autorità forestale.
L’esercizio del
diritto di pascolo basato sulla consuetudine non è stato
quindi negato dal Giudice di primo grado, purché fosse
esercitato dagli abitanti della frazione di Tarres
nell’ambito dell’appartenenza alla comunità di cui fanno
parte.
Era comunque
inidonea la pronuncia del Commissario per la
liquidazione degli usi civici di Trento e Bolzano a
confermare, come invece erroneamente affermato dalle
parti appellanti, la acquisizione del diritto stesso in
base alla consuetudine da parte di associazioni diverse
dall’Amministrazione separata dei beni di uso civico di
Tarres (come la Interessenza appellante), perché esse, a
seguito della citata sentenza n. 382 del 2002 (efficace
anche nei confronti delle parti appellanti, a
prescindere da quanto genericamente previsto nella
citata legge provinciale a favore di singoli abitanti
della frazione e non contestato, ma ribadito, nella
appellata sentenza), se non sono inserite nell’elenco
ufficiale delle associazioni agrarie non possono essere
ritenute nemmeno titolari di idoneo titolo per
esercitare autonomamente come associazione detto
diritto.
8.- L’appello deve
essere conclusivamente respinto e deve essere confermata
la prima decisione.
9.- La complessità
delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la
novità del caso, denotano la sussistenza delle
circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come
modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009,
che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra
la parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello in esame.
Spese compensate.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con
l'intervento dei Signori:
Pier Giorgio
Trovato, Presidente
Marco Lipari,
Consigliere Aniello Cerreto, Consigliere
Bernhard Lageder,
Consigliere
Antonio Amicuzzi,
Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE |
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IL
PRESIDENTE |
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