Il decreto che rigetta il ricorso
(avente come finalità l'emissione di un decreto di
ingiunzione: cfr., amplius,
"Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010), in
ogni caso, non pregiudica la riproposizione
della domanda medesima
“...il decreto con il quale il giudice respinge la
richiesta di ingiunzione, ancorché emesso a seguito di
una sommaria istruttoria con la comparizione delle
parti, non essendo suscettibile di dar luogo a pronuncia
definitiva, poiché il comma 3 dell'art. 640 consente la
riproponibilità della domanda respinta,
non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111
cost....”;
Cassazione civile, sez. I, 09 dicembre 1993, n. 12138
Musacchio c. Com. S. Severo Giust. civ. Mass. 1993,
fasc. 12
“...il decreto con il quale il giudice respinge la
richiesta di ingiunzione, non essendo suscettibile di
dar luogo a una pronuncia definitiva, poiché il comma 3
dell'art. 640 c.p.c. consente la riproponibilità della
domanda respinta, non è ricorribile per cassazione ai
sensi dell'art. 111 cost. e non è, pertanto,
suscettibile di passare in cosa giudicata.
Peraltro, la parte - anziché riproporre la domanda al
medesimo giudice - potrà proporre altra istanza di
ingiunzione al giudice indicato come competente nel
provvedimento di rigetto della prima richiesta di
ingiunzione, e, in questo caso, il giudice adito non si
troverà di fronte a una "sentenza" dichiarativa della
incompetenza del primo giudice, cosicché il regolamento
di competenza eventualmente proposto d'ufficio dovrà
essere dichiarato inammissibile......”;
Cassazione civile , sez. III, 29 settembre 2005, n.
19130 Perazzi c. Varosio Giust. civ. Mass. 2005, 9
anche, eventualmente, in via
ordinaria:
“...il provvedimento di rigetto della domanda di decreto
ingiuntivo, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., sebbene non
sia suscettibile di impugnazione, non può essere oggetto
del ricorso per cassazione previsto dall'art. 111 cost.,
in quanto non ha contenuto decisorio e definitivo,
potendo la domanda stessa essere anche immediatamente
riproposta non solo nelle forme ordinarie,
ma anche in quelle proprie del suddetto
procedimento....”.
Cassazione civile, sez. III, 20 dicembre 1985, n. 6547
Supermercati Riuniti c. Soc. Full Giust. civ. Mass.
1985, fasc. 12. - conforme - Cassazione civile sez. lav.,
05 gennaio 1983, n. 31 Inps c. Magni Giust. civ. Mass.
1983, fasc. 1 -Conforme- Cassazione civile, sez. lav.,
05 gennaio 1983, n. 32 Inps c. Tavani Giust. civ. Mass.
1983, fasc. 1. -Conforme- Cassazione civile, sez. lav.,
05 gennaio 1983, n. 44 Inps c. Vaccari -- 1983,
-Conforme- Cassazione civile, sez. lav., 05 gennaio
1983, n. 45 Inps c. Soc. Elettrof -- 1983, -Conforme-
Cassazione civile , sez. lav., 05 gennaio 1983, n. 46
Inps c. Chesa -- 1983, - conforme - Cassazione civile ,
sez. lav., 14 dicembre 1982, n. 6902 Inps c. Avampi
Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 12. - conforme -
Cassazione civile , sez. II, 25 febbraio 1981, n. 1148
Mej c. Reg. Lazio Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 2. Giust.
civ. 1981, I,1341.
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