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IL RIGETTO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO NON PREGIUDICA LA RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA" - MAZZON Riccardo

 

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 Il decreto che rigetta il ricorso (avente come finalità l'emissione di un decreto di ingiunzione: cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010), in ogni caso, non pregiudica la riproposizione della domanda medesima
“...il decreto con il quale il giudice respinge la richiesta di ingiunzione, ancorché emesso a seguito di una sommaria istruttoria con la comparizione delle parti, non essendo suscettibile di dar luogo a pronuncia definitiva, poiché il comma 3 dell'art. 640 consente la riproponibilità della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost....”;
Cassazione civile, sez. I, 09 dicembre 1993, n. 12138 Musacchio c. Com. S. Severo Giust. civ. Mass. 1993, fasc. 12
“...il decreto con il quale il giudice respinge la richiesta di ingiunzione, non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, poiché il comma 3 dell'art. 640 c.p.c. consente la riproponibilità della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. e non è, pertanto, suscettibile di passare in cosa giudicata. Peraltro, la parte - anziché riproporre la domanda al medesimo giudice - potrà proporre altra istanza di ingiunzione al giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto della prima richiesta di ingiunzione, e, in questo caso, il giudice adito non si troverà di fronte a una "sentenza" dichiarativa della incompetenza del primo giudice, cosicché il regolamento di competenza eventualmente proposto d'ufficio dovrà essere dichiarato inammissibile......”;
Cassazione civile , sez. III, 29 settembre 2005, n. 19130 Perazzi c. Varosio Giust. civ. Mass. 2005, 9
anche, eventualmente, in via ordinaria:
“...il provvedimento di rigetto della domanda di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., sebbene non sia suscettibile di impugnazione, non può essere oggetto del ricorso per cassazione previsto dall'art. 111 cost., in quanto non ha contenuto decisorio e definitivo, potendo la domanda stessa essere anche immediatamente riproposta non solo nelle forme ordinarie, ma anche in quelle proprie del suddetto procedimento....”.
Cassazione civile, sez. III, 20 dicembre 1985, n. 6547 Supermercati Riuniti c. Soc. Full Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 12. - conforme - Cassazione civile sez. lav., 05 gennaio 1983, n. 31 Inps c. Magni Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 1 -Conforme- Cassazione civile, sez. lav., 05 gennaio 1983, n. 32 Inps c. Tavani Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 1. -Conforme- Cassazione civile, sez. lav., 05 gennaio 1983, n. 44 Inps c. Vaccari -- 1983, -Conforme- Cassazione civile, sez. lav., 05 gennaio 1983, n. 45 Inps c. Soc. Elettrof -- 1983, -Conforme- Cassazione civile , sez. lav., 05 gennaio 1983, n. 46 Inps c. Chesa -- 1983, - conforme - Cassazione civile , sez. lav., 14 dicembre 1982, n. 6902 Inps c. Avampi Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 12. - conforme - Cassazione civile , sez. II, 25 febbraio 1981, n. 1148 Mej c. Reg. Lazio Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 2. Giust. civ. 1981, I,1341.

 

 

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