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BREVI RIFLESSIONI IN TEMA DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE- (A cura di Paolo Nesta)

 

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Nei contratti a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1453 c.c., l’inadempimento è causa di risoluzione del vincolo contrattuale.

L’inadempimento della controparte, tuttavia, non costituisce comunque presupposto sufficiente per ottenere la risoluzione del contratto.

L’art. 1455 c.c., infatti, sancisce, a contrario, la previa necessità del requisito della rilevanza dell’inadempimento.

Lo scioglimento del contratto per inadempimento consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale.

Tale valutazione deve essere adeguata ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale, nel senso cioè che "la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità' del danno, che potrebbe anche mancare ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione" (Cass. civ., sez. 3, 28.06.2010 n. 15363; Cass., 1.07.2005 n. 11603).

L'indagine va poi completata, alla luce delle prove prodotte in  giudizio dalle parti, mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (ex multis Cass., Sez. II, 18/02/2008 n. 3954 e Cass., Sez. II, 11/03/2008 n. 6463).

Tuttavia, occorre a tal proposito ribadire che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dalla dimostrazione dall'avvenuto adempimento (Cass, SS.UU. 30.10.2001 n. 13533 più volte in seguito confermata cfr ex multis Cass., Sez.  III,  27.04.2010 n. 10073, Cass., Sez.  II,  20.01.2010 n. 936).

Invero, la colpa dell’inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili dedotte e provate dal debitore (Cass. 11.02.2005, n. 2853).

Al contrario il giudice non è tenuto ad effettuare alcuna indagine sulla gravità dell’inadempimento, né sotto il profilo oggettivo né, tantomeno, sotto il profilo soggettivo, nel caso in cui le parti abbiano contrattualmente previsto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., una clausola risolutiva espressa (Cass. 14.10.2008, n. 25141), ovvero abbiano convenuto espressamente che il contratto si risolva qualora una delle parti non adempia alle prestazioni secondo le modalità stabilite.

 In tale ipotesi la valutazione giudiziale in ordine alla gravità dell’inadempimento è preclusa dalla circostanza che l’inadempimento è ritenuto senz’altro di non scarsa importanza in virtù del collegamento che i contraenti stessi hanno instaurato tra l’inadempimento di una delle parti e la risoluzione del contratto.

Ne consegue che l’azione di risoluzione del contratto in applicazione dell’art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell’inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell’esplicita dichiarazione dell’altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tale azione differisce sostanzialmente per presupposti, carattere e natura dall’azione ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c., la quale tende invece ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. (Cass., 12/01/2007 n. 423, Cass., 3/08/2005, n. 167).

 

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