Nei contratti a
prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1453 c.c.,
l’inadempimento è causa di risoluzione del vincolo
contrattuale.
L’inadempimento della
controparte, tuttavia, non costituisce comunque
presupposto sufficiente per ottenere la risoluzione del
contratto.
L’art. 1455 c.c.,
infatti, sancisce, a contrario, la previa necessità del
requisito della rilevanza dell’inadempimento.
Lo scioglimento del
contratto per inadempimento consegue ad una pronuncia
costitutiva, che presuppone da parte del giudice la
valutazione della non scarsa importanza
dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse
dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla
stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo
luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile
nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per
la sua entità e, in concreto, in relazione al
pregiudizio effettivamente causato all'altro
contraente), si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile
del sinallagma contrattuale.
Tale valutazione deve
essere adeguata ad un criterio di proporzione fondato
sulla buona fede contrattuale, nel senso cioè che "la
gravità dell'inadempimento di
una delle parti contraenti non va commisurata
all'entità' del danno, che potrebbe anche mancare ma
alla rilevanza della violazione del contratto con
riferimento alla volontà manifestata dai contraenti,
alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché al
concreto interesse dell'altra parte all'esatta e
tempestiva prestazione" (Cass. civ., sez. 3,
28.06.2010 n. 15363; Cass., 1.07.2005 n. 11603).
L'indagine va poi
completata, alla luce delle prove prodotte in giudizio
dalle parti, mediante la considerazione di eventuali
elementi di carattere soggettivo, consistenti nel
comportamento di entrambe le parti (ex multis Cass.,
Sez. II, 18/02/2008 n. 3954 e Cass., Sez. II, 11/03/2008
n. 6463).
Tuttavia, occorre a
tal proposito ribadire che, in tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che
agisca per la risoluzione contrattuale, deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dalla
dimostrazione dall'avvenuto adempimento (Cass, SS.UU.
30.10.2001 n. 13533 più volte in seguito confermata cfr
ex multis Cass., Sez. III, 27.04.2010 n. 10073, Cass.,
Sez. II, 20.01.2010 n. 936).
Invero, la colpa
dell’inadempiente, quale presupposto per la risoluzione
del contratto, è presunta sino a prova contraria e
tale presunzione è superabile solo da risultanze
positivamente apprezzabili dedotte e provate dal
debitore (Cass. 11.02.2005, n. 2853).
Al contrario il
giudice non è tenuto ad effettuare alcuna indagine sulla
gravità dell’inadempimento, né sotto il profilo
oggettivo né, tantomeno, sotto il profilo soggettivo,
nel caso in cui le parti abbiano contrattualmente
previsto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., una clausola
risolutiva espressa (Cass. 14.10.2008, n. 25141),
ovvero abbiano convenuto espressamente che il contratto
si risolva qualora una delle parti non adempia alle
prestazioni secondo le modalità stabilite.
In tale ipotesi la
valutazione giudiziale in ordine alla gravità
dell’inadempimento è preclusa dalla circostanza che
l’inadempimento è ritenuto senz’altro di non scarsa
importanza in virtù del collegamento che i contraenti
stessi hanno instaurato tra l’inadempimento di una delle
parti e la risoluzione del contratto.
Ne consegue che
l’azione di risoluzione del contratto in applicazione
dell’art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia
dichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto a
seguito dell’inadempimento di una delle parti previsto
come determinante per la sorte del rapporto, in
conseguenza dell’esplicita dichiarazione dell’altra
parte di volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa. Tale azione differisce sostanzialmente per
presupposti, carattere e natura dall’azione ordinaria di
risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c.,
la quale tende invece ad una pronuncia costitutiva
diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo
accertamento della gravità dell’inadempimento ex art.
1455 c.c. (Cass., 12/01/2007 n. 423, Cass.,
3/08/2005, n. 167). |