Il
verbale di conciliazione relativo alla conclusione di un
rapporto di lavoro non produce effetto se manca la
sottoscrizione contestuale del sindacalista. Né
l'accordo può valere come eventuale transazione tra le
parti se mancano le reciproche concessioni. Lo ha
affermato la sezione Lavoro della Cassazione con la
sentenza 3237/2011 che ha respinto il ricorso di una
società nei confronti di un proprio dipendente che si
era dimesso per giusta causa e aveva iniziato
immediatamente un nuovo rapporto, terminato con un
licenziamento orale, con la stessa azienda. Secondo i
giudici di legittimità la continuità della prestazione
lavorativa era desumibile non solo dal fatto che il
dipendente aveva continuato a svolgere le stesse
mansioni senza soluzione di continuità, ma anche dalla
circostanza che il verbale di conciliazione sindacale
mancava della firma del rappresentante. Di qui l'obbligo
aziendale di pagare tutte le differenze retributive.
Tribunale Bologna Sezione Lavoro Civile - Sentenza del
12 novembre 2003, n. 657
Lavoro - Verbale di conciliazione sindacale -
Sottoscrizione - Necessità dell'assistenza dal
rappresentante sindacale di categoria - Mancanza -
Irrilevanza - Cessazione del rapporto di lavoro -
Diritto potestativo di disporre del posto di lavoro
Le disposizioni di legge in materia di conciliazione
(artt. 410 e 411 c.p.c., art. 2113 c.c. e legge n.
533/1973) non prevedono procedure particolari in tema di
conciliazioni sindacali. Anche il contratto collettivo
della categoria non prevede alcuna forma particolare
nell'ipotesi della conciliazione di controversie
individuali. In nessuna previsione di legge poi è
contemplata l'assistenza sindacale cui il lavoratore è
iscritto, né di un sindacato che tutela specificamente
la categoria di lavoratori cui lo stesso appartiene (1).
Ai fini, quindi, della piena validità ed efficacia del
verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale,
è rilevante esclusivamente che la conciliazione sia
stata sottoscritta dal lavoratore e dal rispettivo
rappresentante sindacale (2). Nel nostro ordinamento non
ci sono disposizioni di legge che vietano alle
lavoratrici di sottoscrivere un verbale di conciliazione
ove viene concordata la cessazione del rapporto di
lavoro al termine del periodo di aspettativa facoltativa
a fronte di un incentivo all'esodo: si osserva la
riguardo, che l'ordinamento riconosce al lavoratore il
diritto potestativo di disporre negozialmente e
definitivamente del posto di lavoro in base a quanto
disposto dall'art. 2118 c.c. (3). (C.Mant.)
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - Sentenza del
3 aprile 2002, n. 4730
Conciliazione sindacale - Requisiti dell'accordo -
Contestuale sottoscrizione del documento a opera delle
parti e del rappresentante sindacale di fiducia del
lavoratore - necessità - Effettiva assistenza del
lavoratore da parte di esponenti della propria
organizzazione sindacale - Necessità e imprescindibilità
- Mancanza - Conseguenze - Invalidità dell'atto di
rinuncia o transazione Conciliazione sindacale
Affinché una conciliazione sindacale possa essere
qualificata come tale, è necessario che l'accordo
risulti da un documento sottoscritto contestualmente
dalle parti nonché dal rappresentante di fiducia del
lavoratore e sia raggiunto con l'effettiva assistenza
del lavoratore da parte di esponenti della propria
organizzazione sindacale. Quest'ultimo è un dato
imprescindibile della conciliazione sindacale, che deve
essere accertato dal giudice di merito; solo i
rappresentanti sindacali propri del lavoratore, infatti,
sono quelli qualificati ad assistere il lavoratore e a
tutelare i di lui interessi, impedendo quel vizio
d'invalidità che altrimenti inquinerebbe l'atto di
rinuncia o transazione, con conseguente inidoneità, per
ritenere inoppugnabile la transazione, di una sola
generica assistenza sindacale.
Lavoro ed
occupazione - Conciliazione - Impugnabilità
La conciliazione compiuta in sede sindacale, nel
rispetto della procedura prevista dall'applicata
contrattazione collettiva, si sottrae al regime di
impugnabilità di cui all'art. 2113 c.c. ove risulti da
un documento sottoscritto contestualmente dalle parti e
dal rappresentante di fiducia del lavoratore e a
condizione che l'accordo conciliativo sia raggiunto con
l'effettiva assistenza del lavoratore da parte di
assistenti dell'organizzazione sindacale cui lo stesso
aderisce.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - Sentenza del
11 dicembre 1999, n. 13910
Procedimenti speciali- Conciliazione in sede sindacale -
Forma scritta e sottoscrizione contestuale delle parti e
del rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore
Una conciliazione sindacale, per essere qualificata tale
ai fini degli artt. 411, comma terzo, cod.proc.civ. e
2113, comma quarto, cod.civ., deve risultare da un
documento sottoscritto contestualmente dalle parti
nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del
lavoratore.
Procedimenti speciali- Conciliazione in sede sindacale -
Forma scritta e sottoscrizione contestuale delle parti e
del rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore
Non costituisce conciliazione in sede sindacale ex art.
2113, 4° comma c.c. - la quale in deroga a quanto
previsto dai primi tre commi dello stesso articolo rende
inoppugnabili rinunce e transazioni che hanno per
oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da
disposizioni inderogabili di legge e/o di contratti
collettivi - l'accordo raggiunto autonomamente tra la
direzione aziendale e i rappresentanti di alcune sigle
sindacali. Per contro, affinché si versi nell'ipotesi di
conciliazione sindacale è necessario che il lavoratore
sia attivamente assistito, nella conduzione delle
trattative con la controparte, da un rappresentante
sindacale di fiducia e che tale assistenza risulti
comprovata dal verbale di conciliazione contestualmente
sottoscritto sia dalle parti che dal rappresentante
sindacale stesso.
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