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LAVORO-Non valido il verbale di conciliazione senza firma contestuale del sindacatoCorte di cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 10 febbraio 2011 n. 3237-Commento

 

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Il verbale di conciliazione relativo alla conclusione di un rapporto di lavoro non produce effetto se manca la sottoscrizione contestuale del sindacalista. Né l'accordo può valere come eventuale transazione tra le parti se mancano le reciproche concessioni. Lo ha affermato la sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza 3237/2011 che ha respinto il ricorso di una società nei confronti di un proprio dipendente che si era dimesso per giusta causa e aveva iniziato immediatamente un nuovo rapporto, terminato con un licenziamento orale, con la stessa azienda. Secondo i giudici di legittimità la continuità della prestazione lavorativa era desumibile non solo dal fatto che il dipendente aveva continuato a svolgere le stesse mansioni senza soluzione di continuità, ma anche dalla circostanza che il verbale di conciliazione sindacale mancava della firma del rappresentante. Di qui l'obbligo aziendale di pagare tutte le differenze retributive.

Tribunale Bologna Sezione Lavoro Civile - Sentenza del 12 novembre 2003, n. 657

Lavoro - Verbale di conciliazione sindacale - Sottoscrizione - Necessità dell'assistenza dal rappresentante sindacale di categoria - Mancanza - Irrilevanza - Cessazione del rapporto di lavoro - Diritto potestativo di disporre del posto di lavoro

Le disposizioni di legge in materia di conciliazione (artt. 410 e 411 c.p.c., art. 2113 c.c. e legge n. 533/1973) non prevedono procedure particolari in tema di conciliazioni sindacali. Anche il contratto collettivo della categoria non prevede alcuna forma particolare nell'ipotesi della conciliazione di controversie individuali. In nessuna previsione di legge poi è contemplata l'assistenza sindacale cui il lavoratore è iscritto, né di un sindacato che tutela specificamente la categoria di lavoratori cui lo stesso appartiene (1). Ai fini, quindi, della piena validità ed efficacia del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale, è rilevante esclusivamente che la conciliazione sia stata sottoscritta dal lavoratore e dal rispettivo rappresentante sindacale (2). Nel nostro ordinamento non ci sono disposizioni di legge che vietano alle lavoratrici di sottoscrivere un verbale di conciliazione ove viene concordata la cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di aspettativa facoltativa a fronte di un incentivo all'esodo: si osserva la riguardo, che l'ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro in base a quanto disposto dall'art. 2118 c.c. (3). (C.Mant.)

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - Sentenza del 3 aprile 2002, n. 4730

Conciliazione sindacale - Requisiti dell'accordo - Contestuale sottoscrizione del documento a opera delle parti e del rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore - necessità - Effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale - Necessità e imprescindibilità - Mancanza - Conseguenze - Invalidità dell'atto di rinuncia o transazione Conciliazione sindacale

 Affinché una conciliazione sindacale possa essere qualificata come tale, è necessario che l'accordo risulti da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante di fiducia del lavoratore e sia raggiunto con l'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale. Quest'ultimo è un dato imprescindibile della conciliazione sindacale, che deve essere accertato dal giudice di merito; solo i rappresentanti sindacali propri del lavoratore, infatti, sono quelli qualificati ad assistere il lavoratore e a tutelare i di lui interessi, impedendo quel vizio d'invalidità che altrimenti inquinerebbe l'atto di rinuncia o transazione, con conseguente inidoneità, per ritenere inoppugnabile la transazione, di una sola generica assistenza sindacale.
 
Lavoro ed occupazione - Conciliazione - Impugnabilità
 
La conciliazione compiuta in sede sindacale, nel rispetto della procedura prevista dall'applicata contrattazione collettiva, si sottrae al regime di impugnabilità di cui all'art. 2113 c.c. ove risulti da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti e dal rappresentante di fiducia del lavoratore e a condizione che l'accordo conciliativo sia raggiunto con l'effettiva assistenza del lavoratore da parte di assistenti dell'organizzazione sindacale cui lo stesso aderisce.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - Sentenza del 11 dicembre 1999, n. 13910

Procedimenti speciali- Conciliazione in sede sindacale - Forma scritta e sottoscrizione contestuale delle parti e del rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore
 
Una conciliazione sindacale, per essere qualificata tale ai fini degli artt. 411, comma terzo, cod.proc.civ. e 2113, comma quarto, cod.civ., deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore. 

Procedimenti speciali- Conciliazione in sede sindacale - Forma scritta e sottoscrizione contestuale delle parti e del rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore

Non costituisce conciliazione in sede sindacale ex art. 2113, 4° comma c.c. - la quale in deroga a quanto previsto dai primi tre commi dello stesso articolo rende inoppugnabili rinunce e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge e/o di contratti collettivi - l'accordo raggiunto autonomamente tra la direzione aziendale e i rappresentanti di alcune sigle sindacali. Per contro, affinché si versi nell'ipotesi di conciliazione sindacale è necessario che il lavoratore sia attivamente assistito, nella conduzione delle trattative con la controparte, da un rappresentante sindacale di fiducia e che tale assistenza risulti comprovata dal verbale di conciliazione contestualmente sottoscritto sia dalle parti che dal rappresentante sindacale stesso.

 

 

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