Valeria
De Carlo
Il Consiglio di Stato considera immediatamente lesive
anche le clausole del bando di concorso, che in
contrasto con le previsioni di legge, non indichi le
materie oggetto delle prove.
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato,
l’illegittimità delle clausole di bando può essere
ordinariamente fatta valere soltanto all’esito delle
prove concorsuali, salvo che si tratti di clausole a
valenza c.d. ‘escludente’, cioè che per il loro
contenuto ostativo impediscono ex ante la
partecipazione al concorso.
Così ad esempio, le previsioni contenute nel bando che
prevedano determinati requisiti, quali titoli di studio
o requisiti fisici, che impediscono la partecipazione
alla selezione devono essere impugnate immediatamente,
eventualmente in maniera congiunta con l'atto di
esclusione.
Al contrario, le norme del bando che non impediscono la
partecipazione, ma incidono sulla valutazione del
candidato o sulla sua posizione in graduatoria di
merito, secondo la giurisprudenza, devono essere
impugnate solo congiuntamente al provvedimento che
approva la graduatoria finale.
L'onere di impugnazione immediata delle clausole
escludenti costituisce un'eccezione alla regola della
non immediata impugnabilità del bando di gara ed è,
dunque, stato interpretato in giurisprudenza in modo
restrittivo.
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha
invece riconosciuto l'immediata lesività della clausola
del bando di gara che rinviava a un successivo
provvedimento la determinazione delle materie oggetto
delle prove del concorso, mentre la legge di riferimento
prevedeva che le materie d'esame dovessero essere
contenute nel bando di gara.
Il criterio per individuare le previsioni che devono
essere oggetto di immediata impugnazione, adottato dalla
sentenza, è l'individuazione delle clausole che
comportano, a carico del partecipante medio, una
oggettiva, straordinaria e rilevante difficoltà
operativa, tale per sua natura da non rimanere sul piano
dell’astrattezza e potenzialità lesiva, ma da realizzare
già, in ragione dell’immediato vulnus alla
normale capacità organizzativa del candidato e dunque al
suo interesse alla partecipazione in condizioni di alea
ordinarie, l’effetto negativo di un’immediata e diretta
lesione della sua sostanziale partecipazione.
In particolare, le previsioni che comportano per il
candidato straordinari aggravi sono assimilabili alle
clausole impeditive della partecipazioni, poiché ne
consegue in ogni caso la sostanziale impossibilità di
partecipare adeguatamente e razionalmente.
In tali casi l'onere di impugnativa è imposto secondo la
sentenza in esame anche da un’esigenza di sollecita
certezza e di contrasto del rischio di inutili
dilatazioni dei tempi del procedimento, che sarebbero
provocati dalla necessità di attendere, per impugnare,
l’esito dell’intera procedura.
Nella fattispecie oggetto della sentenza, la difformità
del bando dalla previsione normativa generava una tale
condizione di aggravio organizzativo e risultava
immediatamente lesiva per i candidati, senza necessità
che si procedesse ulteriormente nelle operazioni. |