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Concorsi pubblici-Attenzione alle clausole che vanno impugnate immediatamente -Consiglio di Stato Sentenza, Sez. VI, 13/01/2011, n. 177

 

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 Valeria De Carlo

Il Consiglio di Stato considera immediatamente lesive anche le clausole del bando di concorso, che in contrasto con le previsioni di  legge, non indichi le materie oggetto delle prove.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’illegittimità delle clausole di bando può essere ordinariamente fatta valere soltanto all’esito delle prove concorsuali, salvo che si tratti di clausole a valenza c.d. ‘escludente’, cioè che per il loro contenuto ostativo impediscono ex ante la partecipazione al concorso.

Così ad esempio, le previsioni contenute nel bando che prevedano determinati requisiti, quali titoli di studio o requisiti fisici, che impediscono la partecipazione alla selezione devono essere impugnate immediatamente, eventualmente in maniera congiunta con l'atto di esclusione.

Al contrario, le norme del bando che non impediscono la partecipazione, ma incidono sulla valutazione del candidato o sulla sua posizione in graduatoria di merito, secondo la giurisprudenza, devono essere impugnate solo congiuntamente al provvedimento che approva la graduatoria finale.

L'onere di impugnazione immediata  delle clausole escludenti costituisce un'eccezione alla regola della non immediata impugnabilità del bando di gara ed è, dunque, stato interpretato in giurisprudenza in modo restrittivo.

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha invece riconosciuto l'immediata lesività della clausola del bando di gara che rinviava a un successivo provvedimento la determinazione delle materie oggetto delle prove del concorso, mentre la legge di riferimento prevedeva che le materie d'esame dovessero essere contenute nel bando di gara.

Il criterio per individuare le previsioni che devono essere oggetto di immediata impugnazione, adottato dalla sentenza, è l'individuazione delle clausole che comportano, a carico del partecipante medio, una oggettiva, straordinaria e rilevante difficoltà operativa, tale per sua natura da non rimanere sul piano dell’astrattezza e potenzialità lesiva, ma da realizzare già, in ragione dell’immediato vulnus alla normale capacità organizzativa del candidato e dunque al suo interesse alla partecipazione in condizioni di alea ordinarie, l’effetto negativo di un’immediata e diretta lesione della sua sostanziale partecipazione.

In particolare, le previsioni che comportano per il candidato straordinari aggravi sono assimilabili alle clausole impeditive della partecipazioni, poiché ne consegue in ogni caso la sostanziale impossibilità di partecipare adeguatamente e razionalmente.

In tali casi l'onere di impugnativa è imposto secondo la sentenza in esame anche da un’esigenza di sollecita certezza e di contrasto del rischio di inutili dilatazioni dei tempi del procedimento, che sarebbero provocati dalla necessità di attendere, per impugnare, l’esito dell’intera procedura.

Nella fattispecie oggetto della sentenza, la difformità del bando dalla previsione normativa generava una tale condizione di aggravio organizzativo e risultava immediatamente lesiva per i candidati, senza necessità che si procedesse ulteriormente nelle operazioni.

 

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