La
Cassazione lancia un monito al legislatore perché prenda
in considerazione la possibilità di consentire, nel
concorso di particolari circostanze, l'adozione
legittimante anche ai single. L'invito è della prima
sezione civile della Suprema corte che, con la sentenza
3572/2011, pur negando efficacia in Italia a un
provvedimento di adozione pronunciato negli Stati Uniti
in favore di una donna sola, ha affermato che "il
legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel
concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento
dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da
parte di una singola persona anche con gli effetti
dell'adozione legittimante".
FAMIGLIA E MINORI
Tribunale per
i Minorenni di Bologna civile, Decreto 27.04.2007
Filiazione e adozione - Adozione - Adozione
internazionale - Adozione del singolo e di coppie
conviventi - Riconoscimento nell'ordinamento italiano
della sentenza argentina che ha pronunciato l' adozione
di minori
Non può configurarsi contrasto tra il cosiddetto ordine
pubblico italiano ed il riconoscimento di effetti
legittimanti all'adozione di una persona non coniugata.
Non c'è dubbio, infatti, che nel nostro sistema legale
l' adozione da parte di una coppia di persone coniugate
rappresenti l'ipotesi nettamente preferita rispetto a
quella dell'adozione da parte di persona non coniugata e
ciò appare al Tribunale evidentemente corretto dal punto
di vista dell'interesse del minore che certamente ha
diritto, ogni volta che ciò sia possibile, ad instaurare
e mantenere uno stabile rapporto con una doppia figura
parentale, sia paterna che materna, ciò non esclude,
però che, come purtroppo può avvenire anche nel corso di
normali sviluppi della vita, si possa riconoscere in
casi particolari la possibilità di creare un legame
adottivo con una sola figura genitoriale. Ciò è d'altra
parte previsto dalla stessa legge n. 184/1983 e non solo
con effetti non legittimanti, come stabilito dall'art.
44 della legge, ma anche con effetti legittimanti, come
stabilito dall'art. 25, commi 4 e 5 in caso di morte di
uno degli affidatari o di loro separazione. Nel quadro
di una tale situazione normativa non sembra proprio si
possa affermare che l' adozione da parte di una sola
persona possa risultare contraria all'ordine pubblico
qualora produca effetti legittimanti. Si può certo
affermare che essa non è preferita dalla legge, ma non è
certo esclusa, né è escluso che possa avere in casi
speciali effetti legittimanti; soprattutto non si può in
alcun modo sostenere che il riconoscimento di effetti
legittimanti appaia sconvolgente rispetto al sistema nel
suo complesso (che, tra l'altro, ammette, come noto,
anche la legittimazione del figlio da parte del singolo
genitore naturale che non possa sposarsi con l'altro).
Tribunale per i Minorenni Bologna Civile, Decreto del 2
novembre 2006
Filiazione e adozione - Adozione - Adozione
internazionale - Adozione in casi particolari - Istanza
di rilascio del decreto di idoneità all'adozione -
Persona non coniugata - Provvedimento da far valere in
uno stato estero ai fini dell'adozione di un minore -
Successiva richiesta di adozione in casi particolari -
Legittimità della richiesta - Sussistenza - Rilascio del
decreto - Possibilità
In tema di adozione di minore in casi particolari può
essere dichiarata l'idoneità all'adozione di una persona
non coniugata qualora la stessa abbia chiesto il
rilascio del decreto di idoneità per poter ottenere
dallo Stato estero l'adozione di un minore, da far poi
valere in Italia ai sensi dell'articolo 44 della legge
184/1983.
Corte di
Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 18 marzo
2006, n. 6078
Adozione - Adozione internazionale (di minori) -
Adozione di minori stranieri - In genere - Adozione
internazionale da parte di persona singola - Condizioni
e limiti - Ammissibilità negli stessi casi previsti per
l'adozione nazionale legittimante e per quella in casi
particolari - Convenzione di Strasburgo del 1967
sull'adozione - Portata - Facoltà del legislatore di
ampliare l'ambito di ammissibilità dell'adozione di
minore da parte di persona singola.
L'adozione da parte del "single" è ammessa nei casi
particolari, di cui all'art. 44 della legge 4 maggio
1983, n. 184, con effetti limitati rispetto all'adozione
legittimante, o nelle speciali circostanze di cui
all'art. 25, quarto e quinto comma, della medesima
legge; al di fuori di tali ipotesi, opera il principio
fondamentale, scaturente dall'art. 6 della citata legge,
secondo cui l'adozione è permessa solo alla coppia di
coniugi (uniti in matrimonio da almeno tre anni), e non
ai singoli componenti di questa. Lo stesso principio
opera in sede di adozione internazionale, ammissibile -
secondo un'interpretazione costituzionalmente corretta -
negli stessi casi in cui è consentita l'adozione
nazionale legittimante e quella in casi particolari;
pertanto, se il "single" può procedere all'adozione
internazionale nei casi particolari di cui al citato
art. 44, ciò non può fondare il riconoscimento di una
generalizzata ammissibilità di tale adozione da parte di
persona singola; fermo restando che - tanto più in
presenza della disposizione, non avente peraltro
carattere autoapplicativo, di cui all'art. 6 della
Convenzione europea in materia di adozione di minori,
firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata
dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357 - il
legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel
concorso di particolari circostanze, tipizzate dalla
legge o rimesse di volta in volta al prudente
apprezzamento del giudice, ad un ampliamento dell'ambito
di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una
singola persona, anche qualificandola con gli effetti
dell'adozione legittimante, ove tale soluzione sia
giudicata più conveniente all'interesse del minore,
salva la previsione di un criterio di preferenza per
l'adozione da parte della coppia di coniugi, determinata
dall'esigenza di assicurare al minore stesso la presenza
di entrambe le figure genitoriali, e di inserirlo in una
famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità. (Cfr.
Corte cost., ordinanza n. 347 del 2005 e sentenza n. 183
del 1994).
Adozione e affidamento - Adozione internazionale -
Adozione in favore di persona singola - Presupposti
Anche le adozioni internazionali possono essere
pronunciate solo a favore di coppie di coniugi, salvo
che per l' adozione «in casi particolari» o nelle
speciali circostanze di cui all'art 25, 4° e 5° comma,
l. n. 184 del 1983.
Adozione e affidamento - Adozione pronunciata all'estero
- Riconoscimento - Soggiorno continuativo all'estero -
Durata biennale - Necessità
Ai fini del riconoscimento in Italia dell'adozione
pronunciata dalla competente autorità di un paese
straniero ad istanza di cittadini italiani, è necessario
che questi ultimi dimostrino di aver soggiornato
continuativamente in tale paese per almeno un biennio.
Adozione - Efficacia in Italia del provvedimento
straniero di adozione da parte della persona singola -
Articolo 6 della Convenzione di Strasburgo in materia di
adozione dei minori - Non immediata applicabilità
nell'ordinamento italiano - Potere del giudice italiano
di concedere l'adozione di minori a persone singole -
Insussistenza
L'articolo 6 della Convenzione europea in materia di
adozioni di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile
1967 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio
1974 n. 357 non è norma autoapplicativa, cioè
direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi
privati, occorrendo, a tal fine, l'interposizione di una
legge nazionale. La norma pattizia - pertanto - non
consente ai giudici italiani di concedere l'adozione di
minori a persone singole, al di fuori delle ipotesi di
adozione «in casi particolari», di cui all'articolo 44
della legge n. 184 del 1983 - che ha effetti limitati
rispetto all'adozione legittimante - o nelle speciali
circostanze di cui all'articolo 25, commi 4 e 5, della
stessa legge. Il principio fondamentale al riguardo è
quello scaturente dall'articolo 6 della legge 184 del
1983, secondo il quale l'adozione è permessa solo alla
coppia di coniugi (uniti in matrimonio da almeno tre
anni) e non ai singoli componenti di questa. Tale
principio è applicabile, per effetto dell'articolo 29-
bis della stessa legge - introdotto dall'articolo 3
della legge n. 476 del 1998 - anche alle adozioni
internazionali.
Corte di
Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 18.03.2006, n.
6079
Filiazione e adozione - Adozione - Adozione
internazionale - Adozione ex art. 36 L. 184/1983 -
Provvedimento straniero - Efficacia in Italia -
Differenza rispetto alla regola dell'articolo 64 della
legge n. 218 del 1995 - Conseguenze.
E' evidente la profonda differenza tra la disciplina
dettata dagli articoli 64 e seguenti della legge n. 218
del 1995, che stabiliscono la regola dell'immediato
riconoscimento in Italia delle sentenze straniere, e il
diverso principio fissato dall'articolo 36 della legge
n. 184 del 1983. Quest'ultima disposizione, infatti, non
solo prevede una serie di requisiti che devono essere
soddisfatti perché il provvedimento del giudice
straniero appartenente a un Paese non firmatario della
Convenzione (dell'Aja del 1993) o di accordi bilaterali
in materia di adozione di minori, sia riconosciuto, ma
prevede che la dichiarazione di efficacia debba essere
pronunciata volta per volta dal giudice italiano, senza
che vi possa essere riconoscimento automatico. La norma
dettata della legge n. 184, pertanto, si pone come
deroga alla disciplina generale in materia di
riconoscimento di sentenze straniere.
Corte
Costituzionale - Ordinanza del 29 luglio 2005, n. 347
Adozione e affidamento - Idoneità all'adozione
internazionale - Dichiarazione a favore di singoli -
Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza,
violazione del diritto del minore in stato di abbandono,
privazione del minore straniero delle garanzie offerte
dalla legge italiana - erroneo presupposto
interpretativo - Manifesta infondatezza della questione
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt.
2, 3 e 30 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 29 bis della legge
4/5/1983, n. 184, come introdotto dalla legge
31/12/1998, n. 476 e delle norme collegate, individuate
negli artt. 31, comma 2, 35, comma 1, 36, commi 1 e 2, e
44 della medesima legge n. 184 del 1983 nella parte in
cui escludono la possibilità di ottenere la idoneità
alla adozione internazionale, in casi particolari, alle
persone singole e, quindi, di perfezionare la adozione
internazionale in Italia. La questione risulta sollevata
sulla base di un errato presupposto interpretativo, in
quanto dalla normativa vigente non è evincibile il
divieto del rilascio del certificato di idoneità
all'adozione di stranieri in casi particolari, con la
conseguenza che tale rilascio deve ritenersi consentito
ogni qualvolta sussistano le condizioni di cui all'art.
44 ed essendo tale idoneità finalizzata ai casi
particolari di adozione – secondo l'ordinamento italiano
– descritti dall'art. 44, in fase di dichiarazione di
efficacia del provvedimento straniero di adozione deve
essere compiuta la valutazione dei presupposti
dell'adozione in casi particolari, come regolati dal
Titolo IV, capo I, della legge n. 184 del 1983 sicché il
sistema risulta ricondotto ad unità nel senso di
ritenere ammissibile l'adozione internazionale negli
stessi casi in cui è ammessa l'adozione nazionale
legittimante o in casi particolari.
Corte
Costituzionale - Sentenza del 16 maggio 1994, n. 183
Adozione - adozione di minori - Adozione da parte di
persone singole - possibilità prevista in norma pattizia
internazionale (articolo 6 della convenzione di
strasburgo del 1967) resa esecutiva in italia con la
legge n. 357 del 1974 - Ritenuta autoapplicatività della
norma predetta - Conseguente, lamentata lesione dei
principi costituzionali concernenti la famiglia, quale
società fondata sul matrimonio, l'interesse del minore a
essere allevato ed educato da entrambi i genitori nonché
asserita irragionevolezza per contrasto con le finalità
dell'istituto - Erroneità della premessa interpretativa,
da cui muove il giudice a quo - Non fondatezza della
questione.
L'articolo 6 della Convenzione europea sull'adozione dei
minori, firmata a Strasburgo il 24/4/1967 e ratificata
in Italia con la legge n. 357 del 1974 - secondo
l'interpretazione desumibile dal relativo rapport
esplicatif del Consiglio d'Europa - vieta agli Stati
aderenti di permettere l'adozione da parte di coppie non
sposate, attribuendo agli stessi la facoltà - e non
l'obbligo, come asserito dal giudice a quo - di
consentirla, oltre che a coppie sposate, a persone
singole, anche non coniugate. Con specifico riguardo
all'ipotesi di adozione da parte di singoli, la mancanza
di obbligatorietà della norma comunitaria - la cui
vigenza nell'ordinamento italiano non è venuta meno a
seguito della legge n. 184 del 1983 - esclude la diretta
applicabilità di essa, secondo la procedura di cui alla
predetta legge n. 184, ai rapporti intersoggettivi,
occorrendo a ciò l'interposizione di una legge interna,
che determini i presupposti di ammissione e gli effetti
dell'adozione da parte di una persona singola. Non
risulta tuttavia precluso al nostro legislatore,
nell'esercizio della facoltà riconosciutagli, di operare
in tal senso - come in parte già avvenuto grazie alla
stessa legge n. 184, nel ricorrere di speciali
circostanze o di casi particolari (articoli 25 e 44) - e
ampliare in futuro, ove ritenuto opportuno, l'ambito
delle possibilità di detta adozione, qualificandola con
gli effetti di quella legittimante, cosa che, peraltro,
già prevede il progetto di riforma, a cura della
Commissione ministeriale: infatti, a una innovazione
legislativa che ritenga, in speciali circostanze,
tipizzate dalla legge stessa o rimesse al prudente
apprezzamento del giudice, l'adozione da parte di una
persona singola, la soluzione in concreto più
conveniente all'interesse del minore, non si frappongono
i principi posti in materia dalla nostra Costituzione.
_ |