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-La Cassazione auspica sull'adozione l'apertura del legislatore ai single-Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 14 febbraio 2011 n. 3572-Commento

 

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La Cassazione lancia un monito al legislatore perché prenda in considerazione la possibilità di consentire, nel concorso di particolari circostanze, l'adozione legittimante anche ai single. L'invito è della prima sezione civile della Suprema corte che, con la sentenza 3572/2011, pur negando efficacia in Italia a un provvedimento di adozione pronunciato negli Stati Uniti in favore di una donna sola, ha affermato che "il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante".

FAMIGLIA E MINORI


Tribunale per i Minorenni di Bologna civile, Decreto 27.04.2007

Filiazione e adozione - Adozione - Adozione internazionale - Adozione del singolo e di coppie conviventi - Riconoscimento nell'ordinamento italiano della sentenza argentina che ha pronunciato l' adozione di minori

Non può configurarsi contrasto tra il cosiddetto ordine pubblico italiano ed il riconoscimento di effetti legittimanti all'adozione di una persona non coniugata. Non c'è dubbio, infatti, che nel nostro sistema legale l' adozione da parte di una coppia di persone coniugate rappresenti l'ipotesi nettamente preferita rispetto a quella dell'adozione da parte di persona non coniugata e ciò appare al Tribunale evidentemente corretto dal punto di vista dell'interesse del minore che certamente ha diritto, ogni volta che ciò sia possibile, ad instaurare e mantenere uno stabile rapporto con una doppia figura parentale, sia paterna che materna, ciò non esclude, però che, come purtroppo può avvenire anche nel corso di normali sviluppi della vita, si possa riconoscere in casi particolari la possibilità di creare un legame adottivo con una sola figura genitoriale. Ciò è d'altra parte previsto dalla stessa legge n. 184/1983 e non solo con effetti non legittimanti, come stabilito dall'art. 44 della legge, ma anche con effetti legittimanti, come stabilito dall'art. 25, commi 4 e 5 in caso di morte di uno degli affidatari o di loro separazione. Nel quadro di una tale situazione normativa non sembra proprio si possa affermare che l' adozione da parte di una sola persona possa risultare contraria all'ordine pubblico qualora produca effetti legittimanti. Si può certo affermare che essa non è preferita dalla legge, ma non è certo esclusa, né è escluso che possa avere in casi speciali effetti legittimanti; soprattutto non si può in alcun modo sostenere che il riconoscimento di effetti legittimanti appaia sconvolgente rispetto al sistema nel suo complesso (che, tra l'altro, ammette, come noto, anche la legittimazione del figlio da parte del singolo genitore naturale che non possa sposarsi con l'altro).

Tribunale per i Minorenni Bologna Civile, Decreto del 2 novembre 2006

Filiazione e adozione - Adozione - Adozione internazionale - Adozione in casi particolari - Istanza di rilascio del decreto di idoneità all'adozione - Persona non coniugata - Provvedimento da far valere in uno stato estero ai fini dell'adozione di un minore - Successiva richiesta di adozione in casi particolari - Legittimità della richiesta - Sussistenza - Rilascio del decreto - Possibilità

In tema di adozione di minore in casi particolari può essere dichiarata l'idoneità all'adozione di una persona non coniugata qualora la stessa abbia chiesto il rilascio del decreto di idoneità per poter ottenere dallo Stato estero l'adozione di un minore, da far poi valere in Italia ai sensi dell'articolo 44 della legge 184/1983.


Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 18 marzo 2006, n. 6078

Adozione - Adozione internazionale (di minori) - Adozione di minori stranieri - In genere - Adozione internazionale da parte di persona singola - Condizioni e limiti - Ammissibilità negli stessi casi previsti per l'adozione nazionale legittimante e per quella in casi particolari - Convenzione di Strasburgo del 1967 sull'adozione - Portata - Facoltà del legislatore di ampliare l'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di persona singola.

L'adozione da parte del "single" è ammessa nei casi particolari, di cui all'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con effetti limitati rispetto all'adozione legittimante, o nelle speciali circostanze di cui all'art. 25, quarto e quinto comma, della medesima legge; al di fuori di tali ipotesi, opera il principio fondamentale, scaturente dall'art. 6 della citata legge, secondo cui l'adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in matrimonio da almeno tre anni), e non ai singoli componenti di questa. Lo stesso principio opera in sede di adozione internazionale, ammissibile - secondo un'interpretazione costituzionalmente corretta - negli stessi casi in cui è consentita l'adozione nazionale legittimante e quella in casi particolari; pertanto, se il "single" può procedere all'adozione internazionale nei casi particolari di cui al citato art. 44, ciò non può fondare il riconoscimento di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da parte di persona singola; fermo restando che - tanto più in presenza della disposizione, non avente peraltro carattere autoapplicativo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357 - il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona, anche qualificandola con gli effetti dell'adozione legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente all'interesse del minore, salva la previsione di un criterio di preferenza per l'adozione da parte della coppia di coniugi, determinata dall'esigenza di assicurare al minore stesso la presenza di entrambe le figure genitoriali, e di inserirlo in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità. (Cfr. Corte cost., ordinanza n. 347 del 2005 e sentenza n. 183 del 1994).

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Adozione in favore di persona singola - Presupposti
 
Anche le adozioni internazionali possono essere pronunciate solo a favore di coppie di coniugi, salvo che per l' adozione «in casi particolari» o nelle speciali circostanze di cui all'art 25, 4° e 5° comma, l. n. 184 del 1983.

Adozione e affidamento - Adozione pronunciata all'estero - Riconoscimento - Soggiorno continuativo all'estero - Durata biennale - Necessità

Ai fini del riconoscimento in Italia dell'adozione pronunciata dalla competente autorità di un paese straniero ad istanza di cittadini italiani, è necessario che questi ultimi dimostrino di aver soggiornato continuativamente in tale paese per almeno un biennio.
 

Adozione - Efficacia in Italia del provvedimento straniero di adozione da parte della persona singola - Articolo 6 della Convenzione di Strasburgo in materia di adozione dei minori - Non immediata applicabilità nell'ordinamento italiano - Potere del giudice italiano di concedere l'adozione di minori a persone singole - Insussistenza

L'articolo 6 della Convenzione europea in materia di adozioni di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974 n. 357 non è norma autoapplicativa, cioè direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi privati, occorrendo, a tal fine, l'interposizione di una legge nazionale. La norma pattizia - pertanto - non consente ai giudici italiani di concedere l'adozione di minori a persone singole, al di fuori delle ipotesi di adozione «in casi particolari», di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 - che ha effetti limitati rispetto all'adozione legittimante - o nelle speciali circostanze di cui all'articolo 25, commi 4 e 5, della stessa legge. Il principio fondamentale al riguardo è quello scaturente dall'articolo 6 della legge 184 del 1983, secondo il quale l'adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in matrimonio da almeno tre anni) e non ai singoli componenti di questa. Tale principio è applicabile, per effetto dell'articolo 29- bis della stessa legge - introdotto dall'articolo 3 della legge n. 476 del 1998 - anche alle adozioni internazionali.
 
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 18.03.2006, n. 6079

Filiazione e adozione - Adozione - Adozione internazionale - Adozione ex art. 36 L. 184/1983 - Provvedimento straniero - Efficacia in Italia - Differenza rispetto alla regola dell'articolo 64 della legge n. 218 del 1995 - Conseguenze.

E' evidente la profonda differenza tra la disciplina dettata dagli articoli 64 e seguenti della legge n. 218 del 1995, che stabiliscono la regola dell'immediato riconoscimento in Italia delle sentenze straniere, e il diverso principio fissato dall'articolo 36 della legge n. 184 del 1983. Quest'ultima disposizione, infatti, non solo prevede una serie di requisiti che devono essere soddisfatti perché il provvedimento del giudice straniero appartenente a un Paese non firmatario della Convenzione (dell'Aja del 1993) o di accordi bilaterali in materia di adozione di minori, sia riconosciuto, ma prevede che la dichiarazione di efficacia debba essere pronunciata volta per volta dal giudice italiano, senza che vi possa essere riconoscimento automatico. La norma dettata della legge n. 184, pertanto, si pone come deroga alla disciplina generale in materia di riconoscimento di sentenze straniere.


Corte Costituzionale  - Ordinanza del 29 luglio 2005, n. 347

Adozione e affidamento - Idoneità all'adozione internazionale - Dichiarazione a favore di singoli - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto del minore in stato di abbandono, privazione del minore straniero delle garanzie offerte dalla legge italiana - erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione
 
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 bis della legge 4/5/1983, n. 184, come introdotto dalla legge 31/12/1998, n. 476 e delle norme collegate, individuate negli artt. 31, comma 2, 35, comma 1, 36, commi 1 e 2, e 44 della medesima legge n. 184 del 1983 nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere la idoneità alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole e, quindi, di perfezionare la adozione internazionale in Italia. La questione risulta sollevata sulla base di un errato presupposto interpretativo, in quanto dalla normativa vigente non è evincibile il divieto del rilascio del certificato di idoneità all'adozione di stranieri in casi particolari, con la conseguenza che tale rilascio deve ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni di cui all'art. 44 ed essendo tale idoneità finalizzata ai casi particolari di adozione – secondo l'ordinamento italiano – descritti dall'art. 44, in fase di dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione deve essere compiuta la valutazione dei presupposti dell'adozione in casi particolari, come regolati dal Titolo IV, capo I, della legge n. 184 del 1983 sicché il sistema risulta ricondotto ad unità nel senso di ritenere ammissibile l'adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l'adozione nazionale legittimante o in casi particolari.


Corte Costituzionale  - Sentenza del 16 maggio 1994, n. 183

Adozione - adozione di minori - Adozione da parte di persone singole - possibilità prevista in norma pattizia internazionale (articolo 6 della convenzione di strasburgo del 1967) resa esecutiva in italia con la legge n. 357 del 1974 - Ritenuta autoapplicatività della norma predetta - Conseguente, lamentata lesione dei principi costituzionali concernenti la famiglia, quale società fondata sul matrimonio, l'interesse del minore a essere allevato ed educato da entrambi i genitori nonché asserita irragionevolezza per contrasto con le finalità dell'istituto - Erroneità della premessa interpretativa, da cui muove il giudice a quo - Non fondatezza della questione.
 
L'articolo 6 della Convenzione europea sull'adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24/4/1967 e ratificata in Italia con la legge n. 357 del 1974 - secondo l'interpretazione desumibile dal relativo rapport esplicatif del Consiglio d'Europa - vieta agli Stati aderenti di permettere l'adozione da parte di coppie non sposate, attribuendo agli stessi la facoltà - e non l'obbligo, come asserito dal giudice a quo - di consentirla, oltre che a coppie sposate, a persone singole, anche non coniugate. Con specifico riguardo all'ipotesi di adozione da parte di singoli, la mancanza di obbligatorietà della norma comunitaria - la cui vigenza nell'ordinamento italiano non è venuta meno a seguito della legge n. 184 del 1983 - esclude la diretta applicabilità di essa, secondo la procedura di cui alla predetta legge n. 184, ai rapporti intersoggettivi, occorrendo a ciò l'interposizione di una legge interna, che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte di una persona singola. Non risulta tuttavia precluso al nostro legislatore, nell'esercizio della facoltà riconosciutagli, di operare in tal senso - come in parte già avvenuto grazie alla stessa legge n. 184, nel ricorrere di speciali circostanze o di casi particolari (articoli 25 e 44) - e ampliare in futuro, ove ritenuto opportuno, l'ambito delle possibilità di detta adozione, qualificandola con gli effetti di quella legittimante, cosa che, peraltro, già prevede il progetto di riforma, a cura della Commissione ministeriale: infatti, a una innovazione legislativa che ritenga, in speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse al prudente apprezzamento del giudice, l'adozione da parte di una persona singola, la soluzione in concreto più conveniente all'interesse del minore, non si frappongono i principi posti in materia dalla nostra Costituzione.

 

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