Qualora il ricorrente non risponda
all'invito di di integrazione effettuato dal
magistrato (e sempre che il ricorrente medesimo non
ritiri il ricorso),
“....nel procedimento per ingiunzione, ove la domanda
risulti non univocamente provata per iscritto, il
presidente del tribunale può chiedere alle parti
chiarimenti sul negozio (nella specie, il giudice
disponeva la comparizione personale delle parti al fine
di ottenere i chiarimenti necessari).....”;
Tribunale Firenze, 18 settembre 1994 Di Pietro c.
Purificato Foro it. 1995, I,1049
oppure nei casi in cui la domanda non
risulti comunque accoglibile,
“......va rigettato, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., il
ricorso per decreto ingiuntivo relativo a credito che si
fonda su titolo implicante un discusso problema
interpretativo, da decidersi in contraddittorio tra le
parti (nella specie, si pretendeva la differenza tra la
somma dovuta, ad avviso dell'istante, al personale
dell'area servizi tecnici dell'università a titolo di
incentivazione ex art. 18 l. n. 109 del 1994 e quella in
effetti corrisposta previa detrazione, contestata, dei
cosiddetti "oneri riflessi" a carico dell'ente
debitore)......”;
Tribunale Cagliari, 31 gennaio 2003 Piras Giur. merito
2003, 898 (s.m.)
“....il ricorso per decreto ingiuntivo con il quale il
creditore chieda il pagamento di una parte del credito
maturato, riservandosi di agire successivamente per il
soddisfacimento delle sue ulteriori ragioni va
dichiarato inammissibile per violazione del canone
generale di buona fede e del principio del giusto
processo...”;
Tribunale Napoli, 01 aprile 2008 - c. Redazione Giuffrè
2008
il giudice la rigetta con decreto motivato:
“...è rilevabile d'ufficio l'incompetenza territoriale
del giudice del lavoro, adìto in sede monitoria,
trattandosi di competenza inderogabile. Nel procedimento
monitorio il giudice è tenuto d'ufficio alla verifica
dei presupposti processuali generali (giurisdizione,
competenza, legittimazione ad agire, rappresentanza
tecnica) e dei presupposti processuali specifici (natura
del credito, prova documentale del diritto) provvedendo
al rigetto della domanda, ex art. 640, comma 2, c.p.c.,
in caso di mancato riscontro anche di uno solo di
essi....”.
Tribunale Campobasso, 31 ottobre 2001 Maiorano c. Enfap
Giust. civ. 2002, I,2947 nota TOTA
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