Avv. Paolo Nesta


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PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE: IL DECRETO DI RIGETTO" -MAZZON Riccardo

 

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 Qualora il ricorrente non risponda all'invito di di integrazione effettuato dal magistrato (e sempre che il ricorrente medesimo non ritiri il ricorso),
“....nel procedimento per ingiunzione, ove la domanda risulti non univocamente provata per iscritto, il presidente del tribunale può chiedere alle parti chiarimenti sul negozio (nella specie, il giudice disponeva la comparizione personale delle parti al fine di ottenere i chiarimenti necessari).....”;
Tribunale Firenze, 18 settembre 1994 Di Pietro c. Purificato Foro it. 1995, I,1049
oppure nei casi in cui la domanda non risulti comunque accoglibile,
“......va rigettato, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., il ricorso per decreto ingiuntivo relativo a credito che si fonda su titolo implicante un discusso problema interpretativo, da decidersi in contraddittorio tra le parti (nella specie, si pretendeva la differenza tra la somma dovuta, ad avviso dell'istante, al personale dell'area servizi tecnici dell'università a titolo di incentivazione ex art. 18 l. n. 109 del 1994 e quella in effetti corrisposta previa detrazione, contestata, dei cosiddetti "oneri riflessi" a carico dell'ente debitore)......”;
Tribunale Cagliari, 31 gennaio 2003 Piras Giur. merito 2003, 898 (s.m.)
“....il ricorso per decreto ingiuntivo con il quale il creditore chieda il pagamento di una parte del credito maturato, riservandosi di agire successivamente per il soddisfacimento delle sue ulteriori ragioni va dichiarato inammissibile per violazione del canone generale di buona fede e del principio del giusto processo...”;
Tribunale Napoli, 01 aprile 2008 - c. Redazione Giuffrè 2008
il giudice la rigetta con decreto motivato:
“...è rilevabile d'ufficio l'incompetenza territoriale del giudice del lavoro, adìto in sede monitoria, trattandosi di competenza inderogabile. Nel procedimento monitorio il giudice è tenuto d'ufficio alla verifica dei presupposti processuali generali (giurisdizione, competenza, legittimazione ad agire, rappresentanza tecnica) e dei presupposti processuali specifici (natura del credito, prova documentale del diritto) provvedendo al rigetto della domanda, ex art. 640, comma 2, c.p.c., in caso di mancato riscontro anche di uno solo di essi....”.
Tribunale Campobasso, 31 ottobre 2001 Maiorano c. Enfap Giust. civ. 2002, I,2947 nota TOTA

 

 

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