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Limiti al rimedio dell’ottemperanza- Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)- N. 00408/2011REG.SEN.

 

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È preclusa l’attivazione del rimedio dell'ottemperanza con riferimento alle sentenze emesse dal giudice ordinario e prive dell'autorità propria della cosa giudicata

 

Ai sensi dell'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 per la rituale introduzione del ricorso inteso ad ottenere l'esecuzione di sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria è indispensabile l'avvenuto passaggio in giudicato delle stesse, sicché deve ritenersi preclusa, la valida attivazione del rimedio dell'ottemperanza, con riferimento a sentenze del giudice ordinario prive dell'autorità propria della cosa giudicata (al momento della proposizione del ricorso o, anche, secondo altro orientamento, a quello della sua decisione).

La previsione dell'eseguibilità, nelle forme proprie dell'ottemperanza, delle sentenze amministrative di primo grado non sospese dal Consiglio di Stato (contenuta al comma 5 dell'art.33 della L. n. 1034 del 1971, introdotto dall'art. 10 della legge 21 luglio 2000, n.205) non autorizza l'estensione del relativo rimedio, per via ermeneutica, alla diversa fattispecie dell'attuazione delle sentenze del Giudice ordinario non passate in giudicato (ancorché immediatamente esecutive).

 

N. 00408/2011REG.SEN.

N. 04089/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 4089 del 2010, proposto da:
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Pulcini, Gabriele Romano e Giuseppe Tarallo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Gian Marco Grez, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18

contro

Rosa Botta e Guglielmo Dumella De Rosa, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione V, n. 01068/2010, di accoglimento del ricorso proposto dai signori Rosa Botta e Guglielmo Dumella De Rosa, per l’esecuzione del giudicato asseritamente formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 10539 del 2008.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 il Cons. Antonio Amicuzzi e udito per la parte ricorrente l’avvocato Tarallo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con sentenza n. 01068/2010, il T.A.R. Campania – Napoli, Sezione V, ha accolto il ricorso proposto dai signori Rosa Botta e Guglielmo Dumella De Rosa, per l’esecuzione del giudicato asseritamene formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 10539 del 2008, avendo rilevato che nonostante il “passaggio in giudicato” della sentenza e la notificazione di apposito atto di diffida e messa in mora, la decisione non era stata ancora concretamente eseguita e, pertanto, permaneva l’inottemperanza dell’Amministrazione; dagli atti risultava, infatti, che il Comune aveva avviato le procedure per il pagamento ma che questo non era ancora intervenuto

Per l’effetto detto Giudice ha ordinato al Comune di Napoli di dare piena esecuzione a detta sentenza entro sessanta giorni, ha affidato al funzionario della Segreteria del T.A.R. dott. Carla De Tullio il compito di vigilare sulla puntuale esecuzione e, in mancanza, di assumere direttamente le funzioni di commissario ad acta, nonché ha condannato il predetto Comune al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese relative al giudizio ed al rimborso del contributo unificato anticipato dalla ricorrente.

Con il ricorso in appello in epigrafe indicato il Comune di Napoli, premesso che la citata sentenza del Tribunale civile di Napoli non è passata in giudicato perché la sig.ra Rosa Botta la ha impugnata innanzi alla Corte di appello di Napoli, I Sezione civile (come da nota n. 19593 del 12.4.2010 dellArea legale civile dell’Avvocatura comunale) con citazione notificata al Comune, che ha a sua volta proposto appello incidentale, ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza deducendo i seguenti motivi:

1.- La sentenza del Giudice di prime cure ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto dai signori Rosa Botta e Guglielmo Dumella De Rosa sulla base dell’erroneo presupposto che la sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 10539 del 2008 fosse passata in giudicato all’atto della decisione, mentre contro la stessa era stato presentato appello e non si era verificato il presupposto che l’art. 37 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 prevede per l’esecuzione da parte del G.A. delle sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria.

Il ricorso in ottemperanza è stato accolto nonostante che i ricorrenti in primo grado non avessero prodotto in giudizio la certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza della quale era stata chiesta l’ottemperanza, unico documento idoneo a dimostrare tale circostanza.

Alla udienza in camera di consiglio del 15.6.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza dell’avvocato della parte ricorrente, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, il Comune di Napoli ha chiesto l'annullamento della sentenza n. 1068/2010, del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione V, di accoglimento del ricorso proposto dai signori Rosa Botta e Guglielmo Dumella De Rosa, per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 10539 del 2008, nel rilievo che nonostante il “passaggio in giudicato” della sentenza, e la notificazione di apposito atto di diffida e messa in mora, la decisione non era stata ancora concretamente eseguita e, pertanto, permaneva l’inottemperanza dell’Amministrazione.

 

2.- Con l’unico motivo di appello è stato dedotto che la sentenza del Giudice di prime cure ha basato l’accoglimento del ricorso per ottemperanza sull’erroneo presupposto che la sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 10539 del 2008 fosse passata in giudicato all’atto della decisione, mentre contro la stessa era stato presentato appello da parte della sig.ra Rosa Botta ed appello incidentale da parte del Comune di Napoli, sicché non si era verificato il presupposto del passaggio in giudicato formale previsto dall’art. 37 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 perché le sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria possano essere messe in esecuzione con il giudizio di ottemperanza presso il T.A.R..

Nonostante che i ricorrenti in primo grado non avessero prodotto in giudizio la certificazione del cancelliere, ex art. 124 disp. att. c.p.c., attestante il passaggio in giudicato della sentenza della quale era stata chiesta l’ottemperanza, idoneo a fornire la dimostrazione di tale circostanza (essendo insufficiente la ceritificazione attestante la non pendenza di appello avverso la sentenza stessa), la cui carenza avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio, il Giudice di prime cure, invece di dichiarare inammissibile il ricorso lo ha erroneamente accolto.

3.- L’appello è fondato.

L'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n.1034 esige espressamente, per la rituale introduzione del ricorso inteso ad ottenere l'esecuzione di sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria, l'avvenuto passaggio in giudicato delle stesse, sicché deve ritenersi preclusa, la valida attivazione del rimedio dell'ottemperanza, con riferimento a sentenze del giudice ordinario prive dell'autorità propria della cosa giudicata (al momento della proposizione del ricorso o, anche, secondo un orientamento condiviso dalla Sezione, a quello della sua decisione).

La previsione dell'eseguibilità, nelle forme proprie dell'ottemperanza, delle sentenze amministrative di primo grado non sospese dal Consiglio di Stato (contenuta al comma 5 dell'art.33 della L. n. 1034 del 1971, introdotto dall'art.10 della legge 21 luglio 2000, n.205) non autorizza invero l'estensione del relativo rimedio, per via ermeneutica, alla diversa fattispecie dell'attuazione delle sentenze del Giudice ordinario non passate in giudicato (ancorché immediatamente esecutive).

La Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio 2006, n. 44 ha peraltro in proposito dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della L n. 1034 del 1971, nella parte in cui non consente l'utilizzazione del giudizio di ottemperanza anche con riguardo alle sentenze del Giudice ordinario esecutive, ma non passate in giudicato.

 

Il Giudice di primo grado erroneamente ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto dai signori Rosa Botta e Guglielmo Dumella De Rosa in assenza di prova del passaggio in giudicato all’atto della decisione della sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 10539 del 2008, non risultando prodotto in primo grado né il certificato del cancelliere di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., né, poiché l'art. 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 non fissa criteri univoci o rigorosi in ordine alle modalità di accertamento del passaggio in giudicato delle sentenze oggetto di ricorso per ottemperanza, altra prova idonea.

Peraltro è stato dedotto dall’appellante e non contestato dalle controparti (che non si sono costituite in secondo grado, pur essendo state ritualmente intimate), che contro detta sentenza del G.O. era stato presentato appello da parte della suddetta sig.ra Rosa Botta ed appello incidentale da parte del Comune di Napoli.

L’appello in esame deve quindi essere accolto e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'ottemperanza a detta sentenza del Giudice ordinario, non avendo le parti ricorrenti dato prova che, ancorché esecutiva, essa fosse passata formalmente in giudicato.

4.- L’appello deve essere conclusivamente accolto e, in riforma della prima decisione, il ricorso proposto dai signori Rosa Botta e Guglielmo Dumella De Rosa per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 10539 del 2008, va dichiarato inammissibile.

5.- La peculiarità del caso denota la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello in esame e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso dai signori Rosa Botta e Guglielmo Dumella De Rosa, per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 10539 del 2008.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Filoreto D'Agostino, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

 Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

 

 

 

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