È preclusa
l’attivazione del rimedio dell'ottemperanza con
riferimento alle sentenze emesse dal giudice ordinario e
prive dell'autorità propria della cosa giudicata
Ai sensi dell'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034 per la rituale introduzione del ricorso inteso ad
ottenere l'esecuzione di sentenze pronunciate
dall'autorità giudiziaria ordinaria è indispensabile
l'avvenuto passaggio in giudicato delle stesse, sicché
deve ritenersi preclusa, la valida attivazione del
rimedio dell'ottemperanza, con riferimento a sentenze
del giudice ordinario prive dell'autorità propria della
cosa giudicata (al momento della proposizione del
ricorso o, anche, secondo altro orientamento, a quello
della sua decisione).
La previsione dell'eseguibilità, nelle forme proprie
dell'ottemperanza, delle sentenze amministrative di
primo grado non sospese dal Consiglio di Stato
(contenuta al comma 5 dell'art.33 della L. n. 1034 del
1971, introdotto dall'art. 10 della legge 21 luglio
2000, n.205) non autorizza l'estensione del relativo
rimedio, per via ermeneutica, alla diversa fattispecie
dell'attuazione delle sentenze del Giudice ordinario non
passate in giudicato (ancorché immediatamente
esecutive).
N. 00408/2011REG.SEN.
N. 04089/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 4089 del
2010, proposto da:
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Anna Pulcini, Gabriele
Romano e Giuseppe Tarallo, con domicilio eletto presso
lo studio dell’avv.Gian Marco Grez, in Roma, corso
Vittorio Emanuele II, 18
contro
Rosa Botta e Guglielmo Dumella De Rosa, non
costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione
V, n. 01068/2010, di accoglimento del ricorso proposto
dai signori Rosa Botta e Guglielmo Dumella De Rosa, per
l’esecuzione del giudicato asseritamente formatosi sulla
sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 10539 del
2008.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15
giugno 2010 il Cons. Antonio Amicuzzi e udito per la
parte ricorrente l’avvocato Tarallo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con sentenza n. 01068/2010, il T.A.R. Campania –
Napoli, Sezione V, ha accolto il ricorso proposto dai
signori Rosa Botta e Guglielmo Dumella De Rosa, per
l’esecuzione del giudicato asseritamene formatosi sulla
sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 10539 del
2008, avendo rilevato che nonostante il “passaggio in
giudicato” della sentenza e la notificazione di apposito
atto di diffida e messa in mora, la decisione non era
stata ancora concretamente eseguita e, pertanto,
permaneva l’inottemperanza dell’Amministrazione; dagli
atti risultava, infatti, che il Comune aveva avviato le
procedure per il pagamento ma che questo non era ancora
intervenuto
Per l’effetto detto Giudice ha ordinato al Comune di
Napoli di dare piena esecuzione a detta sentenza entro
sessanta giorni, ha affidato al funzionario della
Segreteria del T.A.R. dott. Carla De Tullio il compito
di vigilare sulla puntuale esecuzione e, in mancanza, di
assumere direttamente le funzioni di commissario ad
acta, nonché ha condannato il predetto Comune al
pagamento in favore della parte ricorrente delle spese
relative al giudizio ed al rimborso del contributo
unificato anticipato dalla ricorrente.
Con il ricorso in appello in epigrafe indicato il
Comune di Napoli, premesso che la citata sentenza del
Tribunale civile di Napoli non è passata in giudicato
perché la sig.ra Rosa Botta la ha impugnata innanzi alla
Corte di appello di Napoli, I Sezione civile (come da
nota n. 19593 del 12.4.2010 dellArea legale civile
dell’Avvocatura comunale) con citazione notificata al
Comune, che ha a sua volta proposto appello incidentale,
ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza
deducendo i seguenti motivi:
1.- La sentenza del Giudice di prime cure ha accolto
il ricorso per ottemperanza proposto dai signori Rosa
Botta e Guglielmo Dumella De Rosa sulla base
dell’erroneo presupposto che la sentenza del Tribunale
civile di Napoli n. 10539 del 2008 fosse passata in
giudicato all’atto della decisione, mentre contro la
stessa era stato presentato appello e non si era
verificato il presupposto che l’art. 37 della L. 6
dicembre 1971, n. 1034 prevede per l’esecuzione da parte
del G.A. delle sentenze pronunciate dall'autorità
giudiziaria ordinaria.
Il ricorso in ottemperanza è stato accolto nonostante
che i ricorrenti in primo grado non avessero prodotto in
giudizio la certificazione attestante il passaggio in
giudicato della sentenza della quale era stata chiesta
l’ottemperanza, unico documento idoneo a dimostrare tale
circostanza.
Alla udienza in camera di consiglio del 15.6.2010 il
ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza
dell’avvocato della parte ricorrente, come da verbale di
causa agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe
specificato, il Comune di Napoli ha chiesto
l'annullamento della sentenza n. 1068/2010, del T.A.R.
Campania – Napoli, Sezione V, di accoglimento del
ricorso proposto dai signori Rosa Botta e Guglielmo
Dumella De Rosa, per l’esecuzione del giudicato relativo
alla sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 10539
del 2008, nel rilievo che nonostante il “passaggio in
giudicato” della sentenza, e la notificazione di
apposito atto di diffida e messa in mora, la decisione
non era stata ancora concretamente eseguita e, pertanto,
permaneva l’inottemperanza dell’Amministrazione.
2.- Con l’unico motivo di appello è stato dedotto che
la sentenza del Giudice di prime cure ha basato
l’accoglimento del ricorso per ottemperanza sull’erroneo
presupposto che la sentenza del Tribunale civile di
Napoli n. 10539 del 2008 fosse passata in giudicato
all’atto della decisione, mentre contro la stessa era
stato presentato appello da parte della sig.ra Rosa
Botta ed appello incidentale da parte del Comune di
Napoli, sicché non si era verificato il presupposto del
passaggio in giudicato formale previsto dall’art. 37
della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 perché le sentenze
pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria possano
essere messe in esecuzione con il giudizio di
ottemperanza presso il T.A.R..
Nonostante che i ricorrenti in primo grado non
avessero prodotto in giudizio la certificazione del
cancelliere, ex art. 124 disp. att. c.p.c., attestante
il passaggio in giudicato della sentenza della quale era
stata chiesta l’ottemperanza, idoneo a fornire la
dimostrazione di tale circostanza (essendo insufficiente
la ceritificazione attestante la non pendenza di appello
avverso la sentenza stessa), la cui carenza avrebbe
dovuto essere rilevata d’ufficio, il Giudice di prime
cure, invece di dichiarare inammissibile il ricorso lo
ha erroneamente accolto.
3.- L’appello è fondato.
L'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n.1034 esige
espressamente, per la rituale introduzione del ricorso
inteso ad ottenere l'esecuzione di sentenze pronunciate
dall'autorità giudiziaria ordinaria, l'avvenuto
passaggio in giudicato delle stesse, sicché deve
ritenersi preclusa, la valida attivazione del rimedio
dell'ottemperanza, con riferimento a sentenze del
giudice ordinario prive dell'autorità propria della cosa
giudicata (al momento della proposizione del ricorso o,
anche, secondo un orientamento condiviso dalla Sezione,
a quello della sua decisione).
La previsione dell'eseguibilità, nelle forme proprie
dell'ottemperanza, delle sentenze amministrative di
primo grado non sospese dal Consiglio di Stato
(contenuta al comma 5 dell'art.33 della L. n. 1034 del
1971, introdotto dall'art.10 della legge 21 luglio 2000,
n.205) non autorizza invero l'estensione del relativo
rimedio, per via ermeneutica, alla diversa fattispecie
dell'attuazione delle sentenze del Giudice ordinario non
passate in giudicato (ancorché immediatamente
esecutive).
La Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio
2006, n. 44 ha peraltro in proposito dichiarato
manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3,
24, 97, 111 e 113 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 37 della L n. 1034
del 1971, nella parte in cui non consente
l'utilizzazione del giudizio di ottemperanza anche con
riguardo alle sentenze del Giudice ordinario esecutive,
ma non passate in giudicato.
Il Giudice di primo grado erroneamente ha accolto il
ricorso per ottemperanza proposto dai signori Rosa Botta
e Guglielmo Dumella De Rosa in assenza di prova del
passaggio in giudicato all’atto della decisione della
sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 10539 del
2008, non risultando prodotto in primo grado né il
certificato del cancelliere di cui all'art. 124 disp.
att. c.p.c., né, poiché l'art. 91 del R.D. 17 agosto
1907 n. 642 non fissa criteri univoci o rigorosi in
ordine alle modalità di accertamento del passaggio in
giudicato delle sentenze oggetto di ricorso per
ottemperanza, altra prova idonea.
Peraltro è stato dedotto dall’appellante e non
contestato dalle controparti (che non si sono costituite
in secondo grado, pur essendo state ritualmente
intimate), che contro detta sentenza del G.O. era stato
presentato appello da parte della suddetta sig.ra Rosa
Botta ed appello incidentale da parte del Comune di
Napoli.
L’appello in esame deve quindi essere accolto e deve
essere dichiarato inammissibile il ricorso per
l'ottemperanza a detta sentenza del Giudice ordinario,
non avendo le parti ricorrenti dato prova che, ancorché
esecutiva, essa fosse passata formalmente in giudicato.
4.- L’appello deve essere conclusivamente accolto e,
in riforma della prima decisione, il ricorso proposto
dai signori Rosa Botta e Guglielmo Dumella De Rosa per
l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza del
Tribunale civile di Napoli n. 10539 del 2008, va
dichiarato inammissibile.
5.- La peculiarità del caso denota la sussistenza
delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c.,
come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del
2009, che costituiscono ragione sufficiente per
compensare fra la parti le spese del doppio grado del
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie
l’appello in esame e, per l’effetto, in riforma della
sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il
ricorso dai signori Rosa Botta e Guglielmo Dumella De
Rosa, per l’esecuzione del giudicato relativo alla
sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 10539 del
2008.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere
Filoreto D'Agostino, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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