Il giornalista può
riferire gli atti delle indagini ma non anticiparne le
conclusioni in chiave "colpevolista". Con la sentenza
3674, depositata oggi, la Corte di cassazione respinge
il ricorso del giornalista Peter Gomez che chiedeva
l'assoluzione dal reato di diffamazione nei confronti
del presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Gomez
aveva firmato un'inchiesta sui presunti finanziamenti
della mafia al gruppo Fininvest, un pezzo in cui
l'articolista riportava dichiarazioni di altri soggetti
coinvolti nella vicenda e riferiva il contenuto di
alcuni documenti, arrivando a una conclusione in grado
di "orientare" il lettore. La causa per diffamazione
era approdata in Corte d'Appello, dove il reato era
stato dichiarato estinto per prescrizione. Peter Gomez
aveva invece chiesto agli ermellini un'assoluzione piena
in virtù del riconoscimento del diritto di cronaca. Il
collegio di piazza Cavour, nel respingere il ricorso,
coglie anche l'occasione per definire i confini del
legittimo esercizio della cronaca giudiziaria. I giudici
ribadiscono il diritto dei cittadini a essere informati
sulle vicende di chi è coinvolto in un procedimento
penale o civile, soprattutto quando il protagonista
riveste incarichi pubblici di particolare rilievo nella
vita sociale o politica. Non solo, la Cassazione esclude
anche, per personaggio "nell'occhio del ciclone", il
diritto alla tutela della reputazione, nel caso la
lesione sia prodotta rispettando però determinati
limiti. Via libera - secondo gli ermellini - anche ai
giudizi critici purché questi siano "in correlazione"
con l'andamento del procedimento. "Rientra - si legge
nella sentenza - nell'esercizio di cronaca giudiziaria
riferire atti di indagini e atti censori, provenienti
dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare
ricostruzioni, analisi e valutazioni tendenti ad
affiancare e precedere attività di polizia e
magistratura, indipendentemente dai risultati di tali
attività". Per il Supremo collegio è dunque in
stridente contrasto con il diritto-dovere di narrare i
fatti, l'opera del giornalista che confonda "cronaca su
eventi accaduti e prognosi su eventi a venire". "In tal
modo - precisa la Cassazione - egli, in maniera
autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito
delle indagini in chiave colpevolista, a fronte di
indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere
in grado di dimostrare l'affidabilità di queste indagini
private e la corrispondenza a verità storica del loro
esito. Si propone ai cittadini un processo agarantista,
dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come
unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione".
Peter Gomez - a parere del Collegio - ha integrato i
dati della sua fonte con altri riscontri, assumendo un
ruolo di "investigazione e valutazione" che compete
esclusivamente all'autorità giudiziaria. Con
l'inchiesta "incriminata" - spiegano i giudici di piazza
Cavour - si tendeva in maniera inequivocabile a
sostenere la veridicità delle tesi che riportate. A
ciascuno il suo - conclude la Cassazione - agli
inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai
giudici quello di verificarne la fondatezza. Al
giornalista non resta che darne notizia, senza
suggestionare la collettività.
Corte di cassazione - Sezione V - Sentenza 27 ottobre
2010-1 febbraio 2011 n. 3674
Corte di Cassazione Sezione 5 Penale - Sentenza del 7
ottobre 2008, n. 38262
Diffamazione - Diffamazione commessa con il mezzo della
stampa - Cause di giustificazione - Diritto di cronaca
giudiziaria - Contenuto - Limiti.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la cronaca
giudiziaria può ritenersi lecita, con conseguente
applicabilità della relativa esimente, solo quando sia
esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la
notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a
riferire o a commentare l'attività investigativa o
giurisdizionale. Invece, quando le informazioni
desumibili da un provvedimento giudiziario siano
utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche
tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi
investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente
rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve
assumersi l'onere di verificare le notizie, onde, pur
essendo lecito che il giornalista possa reinterpretare i
fatti, nel contesto di un'autonoma ricostruzione
giornalistica che presenti i connotati di un
ragionamento logico e coerente, l'esimente è
inapplicabile quando l'informazione fornita si sia
sostanziata in una notizia non vera.
Corte di Cassazione Sezione 5 Penale - Sentenza del 28
novembre 2008, n. 44522
Reati contro la persona - Diffamazione - Diffamazione
commessa con il mezzo della stampa - Cause di
giustificazione - Diritto di cronaca giudiziaria -
Contenuto - Limiti. (Cp, articoli 51 e 595; legge 8
febbraio 1947 n. 48, articoli 13 e 21)
La cronaca giudiziaria è lecita quando diffonda la
notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è
quando le informazioni da esso desumibili siano
utilizzate dal giornalista per effettuare ricostruzioni
o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive,
giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi
direttamente l'onere di verificare le notizie e non può
certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica
fonte di informazione e di legittimazione dei fatti
riferiti. In altri termini, nel caso della cronaca
giudiziaria, se il giornalista si limita a dare notizia
dell'adozione del provvedimento giudiziario relativo a
un determinato fatto, la notizia che egli diffonde non è
quella del fatto in sé e della verità storica di tale
fatto, ma quella che concerne l'esistenza del
provvedimento giudiziario, onde la condotta del
giornalista è scriminata proprio perché si limita a
porre il lettore di normale avvedutezza nella condizione
di comprendere che la condotta avente rilevanza penale
di cui riferisce è comunque soltanto l'oggetto di un
determinato provvedimento giudiziario, magari destinato
ad avere ulteriori sviluppi. Mentre se il giornalista
riporta un fatto riguardato da un provvedimento
giudiziario e lo rilancia come fatto realmente
verificatosi va esente dal reato di diffamazione solo
quando dia la prova della verità del fatto stesso e,
comunque, per potersi avvalere della scriminante in via
putativa, egli è tenuto a effettuare e dimostrare di
avere effettuato i necessari controlli di veridicità
prima di pubblicare la notizia.
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