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DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA-Vietato anticipare le indagini in chiave colpevolista-Corte di cassazione - Sezione V - Sentenza 27 ottobre 2010-1 febbraio 2011 n. 3674-Commento

 

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Il giornalista può riferire gli atti delle indagini ma non anticiparne le conclusioni in chiave "colpevolista". Con la sentenza 3674, depositata oggi, la Corte di cassazione respinge il ricorso del giornalista Peter Gomez che chiedeva l'assoluzione dal reato di diffamazione nei confronti del presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Gomez aveva firmato un'inchiesta sui presunti finanziamenti della mafia al gruppo Fininvest, un pezzo in cui l'articolista riportava dichiarazioni di altri soggetti coinvolti nella vicenda e riferiva il contenuto di alcuni documenti, arrivando a una conclusione in grado di "orientare" il lettore. La causa per diffamazione  era approdata in Corte d'Appello, dove il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione.  Peter Gomez aveva invece chiesto agli ermellini un'assoluzione piena in virtù del riconoscimento del diritto di cronaca.   Il collegio di piazza Cavour, nel respingere il ricorso, coglie anche l'occasione per definire i confini del legittimo esercizio della cronaca giudiziaria. I giudici ribadiscono il diritto dei cittadini a essere informati sulle vicende di chi è coinvolto in un procedimento penale o civile, soprattutto quando il protagonista riveste incarichi pubblici di particolare rilievo nella vita sociale o politica. Non solo, la Cassazione esclude anche, per personaggio "nell'occhio del ciclone",  il diritto alla tutela della reputazione, nel caso la lesione sia prodotta rispettando però determinati limiti. Via libera - secondo gli ermellini - anche ai giudizi critici purché questi siano "in correlazione" con l'andamento del procedimento. "Rientra - si legge  nella sentenza - nell'esercizio di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori, provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi e valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività". Per il Supremo collegio  è dunque in stridente contrasto con il diritto-dovere di narrare i fatti, l'opera del giornalista che confonda "cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire". "In tal modo - precisa la Cassazione - egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito delle indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare l'affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo agarantista, dinanzi al quale  il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione". 
Peter Gomez - a parere del Collegio - ha integrato i dati della sua fonte con altri riscontri,  assumendo un ruolo di "investigazione e valutazione" che compete esclusivamente all'autorità giudiziaria.  Con l'inchiesta "incriminata" - spiegano i giudici di piazza Cavour - si tendeva in maniera inequivocabile a sostenere la veridicità delle tesi che riportate.  A ciascuno il suo - conclude la Cassazione - agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici quello di verificarne la fondatezza. Al giornalista non resta che darne notizia, senza suggestionare la collettività.

Corte di cassazione - Sezione V - Sentenza 27 ottobre 2010-1 febbraio 2011 n. 3674

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale - Sentenza del 7 ottobre 2008, n. 38262  

Diffamazione - Diffamazione commessa con il mezzo della stampa - Cause di giustificazione - Diritto di cronaca giudiziaria - Contenuto - Limiti.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la cronaca giudiziaria può ritenersi lecita, con conseguente applicabilità della relativa esimente, solo quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale. Invece, quando le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi l'onere di verificare le notizie, onde, pur essendo lecito che il giornalista possa reinterpretare i fatti, nel contesto di un'autonoma ricostruzione giornalistica che presenti i connotati di un ragionamento logico e coerente, l'esimente è inapplicabile quando l'informazione fornita si sia sostanziata in una notizia non vera. 

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale - Sentenza del 28 novembre 2008, n. 44522

Reati contro la persona - Diffamazione - Diffamazione commessa con il mezzo della stampa - Cause di giustificazione - Diritto di cronaca giudiziaria - Contenuto - Limiti. (Cp, articoli 51 e 595; legge 8 febbraio 1947 n. 48, articoli 13 e 21)

La cronaca giudiziaria è lecita quando diffonda la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è quando le informazioni da esso desumibili siano utilizzate dal giornalista per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e non può certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti. In altri termini, nel caso della cronaca giudiziaria, se il giornalista si limita a dare notizia dell'adozione del provvedimento giudiziario relativo a un determinato fatto, la notizia che egli diffonde non è quella del fatto in sé e della verità storica di tale fatto, ma quella che concerne l'esistenza del provvedimento giudiziario, onde la condotta del giornalista è scriminata proprio perché si limita a porre il lettore di normale avvedutezza nella condizione di comprendere che la condotta avente rilevanza penale di cui riferisce è comunque soltanto l'oggetto di un determinato provvedimento giudiziario, magari destinato ad avere ulteriori sviluppi. Mentre se il giornalista riporta un fatto riguardato da un provvedimento giudiziario e lo rilancia come fatto realmente verificatosi va esente dal reato di diffamazione solo quando dia la prova della verità del fatto stesso e, comunque, per potersi avvalere della scriminante in via putativa, egli è tenuto a effettuare e dimostrare di avere effettuato i necessari controlli di veridicità prima di pubblicare la notizia.

 

 

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