L'avvocato ha diritto
agli interessi di mora sull'onorario, contestato dal
cliente, solo dopo la liquidazione del giudice. Lo ha
chiarito la seconda sezione civile della Cassazione con
la sentenza 2431/2011 che ha respinto la domanda di un
legale nei confronti di un condominio. Secondo i giudici
di legittimità, infatti, se è vero che, in tema di
liquidazione di diritti e onorari di avvocato a carico
del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe
forensi prevede che gli interessi di mora decorrano dal
terzo mese successivo all'invio della parcella, quando
tuttavia sorge controversia tra l'avvocato e il cliente
circa il compenso per prestazioni professionali, il
debitore non può essere ritenuto in mora prima della
liquidazione del debito che avviene con l'ordinanza che
conclude il procedimento.
AVVOCATI
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 7
agosto 2009, n. 18086
Spese giudiziali civili - Condanna alle spese -
Impugnabilità in cassazione - Condizione - Analitica
esposizione delle singole voci tariffarie in ipotesi
violate - Necessità - Omissione - Conseguenze.
La parte, la quale intenda impugnare per cassazione la
liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e
degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei
minimi tariffari, ha l'onere di specificare
analiticamente le voci e gli importi considerati in
ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in
errore, con la conseguenza che deve ritenersi
inammissibile il ricorso che contenga il semplice
riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate
in eccesso rispetto alla tariffa massima.
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 30
settembre 2008, n. 24309
Obbligazione pecuniaria e debito di valore - Debito per
onorario professionale - Debito di valore - Esclusione -
Conseguenze - Rivalutazione - Condizioni - Limiti.
Il debito per onorari professionale (nella specie: di
avvocato) si inquadra non tra i debiti di valore ma tra
quelli di valuta, soggetti al principio nominalistico,
non suscettibili di automatica rivalutazione per effetto
del processo inflattivo della moneta. In caso di
inadempimento o ritardato adempimento della
obbligazione, pertanto, la rivalutazione monetaria del
credito può essere riconosciuta sempreché il creditore
alleghi e dimostri, ai sensi dell'articolo 1224, comma
2°, del Cc, l'esistenza del maggior danno derivato dalla
mancata disponibilità della somma durante il periodo di
mora e non compensato dalla corresponsione degli
interessi legali previsti con funzione risarcitoria in
misura forfettariamente predeterminata dal primo comma
dello stesso articolo 1224 del Cc.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - Sentenza del
7 giugno 2005, n. 11777
Avvocato e procuratore - Onorari - Prestazioni
professionali - In genere - Tariffa professionale
approvata con d.m. 14 febbraio 1992 n. 238 - Disciplina
relativa alla decorrenza degli interessi di mora -
Operatività anche nel caso di controversia fra cliente
ed avvocato circa il compenso - Esclusione - Decorrenza
degli interessi solo dalla data dell'ordinanza di
liquidazione - Necessità.
Se è vero che, in tema di liquidazione di diritti ed
onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente,
la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile,
penale e stragiudiziale) contenuta nel d.m. 14 febbraio
1992, n. 238 prevede che gli interessi di mora decorrano
dal terzo mese successivo all'invio della parcella,
quando tuttavia insorge controversia tra l'avvocato ed
il cliente circa il compenso per prestazioni
professionali, il debitore non può essere ritenuto in
mora prima della liquidazione del debito, che avviene
con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28
della legge 13 giugno 1942 n. 794 (che è di particolare,
sollecita definizione), sicché è a quella data - e nei
limiti di quanto liquidato dal giudice - che va
riportata la decorrenza degli interessi.
Avvocato e procuratore - Onorari - In genere - Credito -
Di valuta e non di valore - Conseguenze - Sopravvenuta
svalutazione monetaria - Rivalutazione d'ufficio -
Inammissibilità - Limiti - Applicazione dell'art. 429
cod. proc. civ. - Condizione - D.M. 22 giugno 1982
riconoscente il diritto ad interessi e rivalutazione in
via automatica decorsi tre mesi dall'invio della
parcella - Illegittimità - Conseguenze -
Disapplicazione.
Poiché il credito dell'avvocato per onorari
professionali è credito di valuta e non di valore avendo
per oggetto, fin dall'origine, il pagamento di una somma
di denaro, la sopravvenuta svalutazione monetaria non ne
consente una rivalutazione d'ufficio, occorrendo una
domanda del creditore di riconoscimento del maggior
danno nei limiti previsti dall'art. 1224 comma secondo,
cod. civ. ed il soddisfacimento del relativo onere
probatorio ed essendo applicabile l'art. 429 cod. proc.
civ., come modificato dalla legge n. 533/1973 solo
quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività
continuativa e coordinata tipica dei cosiddetti rapporti
di "parasubordinazione". Peraltro deve essere
disapplicato, in quanto esorbitante dai limiti del
potere regolamentare, e come tale illegittimo, il d.m.
22 giugno 1982, laddove prevede che, decorsi tre mesi
dall'invio della parcella senza che i relativi importi
siano stati contestati nella loro congruità, sugli
importi medesimi siano dovuti gli interessi di mora e la
rivalutazione monetaria in via automatica.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile - Sentenza del 25
maggio 2000, n. 6864
Spese giudiziali civili - Condanna alle spese -
Impugnabilita' in cassazione
La parte che intende impugnare per cassazione la
liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari
di avvocato ha l`onere della analitica specificazione
delle voci della tariffa professionale che si assumono
violate e degli importi considerati, al fine di
consentirne il controllo in sede di legittimita` senza
bisogno di procedere alla diretta consultazione degli
atti, giacche` la (eventuale) violazione delle tariffe
professionali integra un`ipotesi di "error in iudicando"
e non "in procedendo".
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 28
aprile 1993, n. 5004
Avvocato e procuratore - Onorari - Valore della causa -
Determinazione - Criteri
In tema di onorari di avvocato e di diritti di
procuratore il D.M. 22 giugno 1982 il quale prevede gli
interessi di mora e la rivalutazione delle spettanze del
professionista con i criteri operanti per i crediti di
lavoro (art. 429 cod. proc. civ.), ove decorrano tre
mesi dall'invio della parcella o del preavviso della
parcella senza che insorgano contestazioni sulla
congruita` dei relativi importi, non e` applicabile
fuori di detta specifica ipotesi. Pertanto, se insorga
controversia giudiziaria sul "quantum" gli interessi e
l'eventuale maggior danno per svalutazione monetaria
restano soggetti alle comuni regole dell'art. 1224 cod.
civ., postulando il verificarsi della "mora debendi".
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