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AVVOCATI-Interessi di mora su onorari contestati solo dopo la liquidazione del giudice-Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 2 febbraio 2011 n. 2431-Commento

 

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L'avvocato ha diritto agli interessi di mora sull'onorario, contestato dal cliente, solo dopo la liquidazione del giudice. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 2431/2011 che ha respinto la domanda di un legale nei confronti di un condominio. Secondo i giudici di legittimità, infatti, se è vero che, in tema di liquidazione di diritti e onorari di avvocato a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, quando tuttavia sorge controversia tra l'avvocato e il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento.

AVVOCATI

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 7 agosto 2009, n. 18086

Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - Impugnabilità in cassazione - Condizione - Analitica esposizione delle singole voci tariffarie in ipotesi violate - Necessità - Omissione - Conseguenze.

La parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 30 settembre 2008, n. 24309

Obbligazione pecuniaria e debito di valore - Debito per onorario professionale - Debito di valore - Esclusione - Conseguenze - Rivalutazione - Condizioni - Limiti.
 
Il debito per onorari professionale (nella specie: di avvocato) si inquadra non tra i debiti di valore ma tra quelli di valuta, soggetti al principio nominalistico, non suscettibili di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta. In caso di inadempimento o ritardato adempimento della obbligazione, pertanto, la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'articolo 1224, comma 2°, del Cc, l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dello stesso articolo 1224 del Cc.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - Sentenza del 7 giugno 2005, n. 11777

Avvocato e procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - In genere - Tariffa professionale approvata con d.m. 14 febbraio 1992 n. 238 - Disciplina relativa alla decorrenza degli interessi di mora - Operatività anche nel caso di controversia fra cliente ed avvocato circa il compenso - Esclusione - Decorrenza degli interessi solo dalla data dell'ordinanza di liquidazione - Necessità.
 
Se è vero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) contenuta nel d.m. 14 febbraio 1992, n. 238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, quando tuttavia insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (che è di particolare, sollecita definizione), sicché è a quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - che va riportata la decorrenza degli interessi.
 
Avvocato e procuratore - Onorari - In genere - Credito - Di valuta e non di valore - Conseguenze - Sopravvenuta svalutazione monetaria - Rivalutazione d'ufficio - Inammissibilità - Limiti - Applicazione dell'art. 429 cod. proc. civ. - Condizione - D.M. 22 giugno 1982 riconoscente il diritto ad interessi e rivalutazione in via automatica decorsi tre mesi dall'invio della parcella - Illegittimità - Conseguenze - Disapplicazione.

Poiché il credito dell'avvocato per onorari professionali è credito di valuta e non di valore avendo per oggetto, fin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro, la sopravvenuta svalutazione monetaria non ne consente una rivalutazione d'ufficio, occorrendo una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224 comma secondo, cod. civ. ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio ed essendo applicabile l'art. 429 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 533/1973 solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata tipica dei cosiddetti rapporti di "parasubordinazione". Peraltro deve essere disapplicato, in quanto esorbitante dai limiti del potere regolamentare, e come tale illegittimo, il d.m. 22 giugno 1982, laddove prevede che, decorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che i relativi importi siano stati contestati nella loro congruità, sugli importi medesimi siano dovuti gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria in via automatica.
 

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile - Sentenza del 25 maggio 2000, n. 6864

Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - Impugnabilita' in cassazione

La parte che intende impugnare per cassazione la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l`onere della analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimita` senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacche` la (eventuale) violazione delle tariffe professionali integra un`ipotesi di "error in iudicando" e non "in procedendo".  

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 28 aprile 1993, n. 5004

Avvocato e procuratore - Onorari - Valore della causa - Determinazione - Criteri
 
In tema di onorari di avvocato e di diritti di procuratore il D.M. 22 giugno 1982 il quale prevede gli interessi di mora e la rivalutazione delle spettanze del professionista con i criteri operanti per i crediti di lavoro (art. 429 cod. proc. civ.), ove decorrano tre mesi dall'invio della parcella o del preavviso della parcella senza che insorgano contestazioni sulla congruita` dei relativi importi, non e` applicabile fuori di detta specifica ipotesi. Pertanto, se insorga controversia giudiziaria sul "quantum" gli interessi e l'eventuale maggior danno per svalutazione monetaria restano soggetti alle comuni regole dell'art. 1224 cod. civ., postulando il verificarsi della "mora debendi".

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