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Esclusa la responsabilità del
direttore del periodico on line per il commento
diffamante del lettore. La Corte di cassazione, con la
sentenza 44126, nega la possibilità di estendere quanto
previsto per le pubblicazioni su carta a quelle on-line.
I giudici della terza sezione non si discostano da
quanto avevano già stabilito con la decisione n.35511,
del 16 luglio 2010 con la quale avevano affermato che la
stampa via Internet non poteva ricadere nel raggio
d'azione della legge 47/1948 (disposizioni sulla
stampa), in caso della diffamazione, previsto
dall'articolo 57 del codice penale. Gli ermellini
ricordano, infatti, l'assenza delle due condizioni per
parlare di stampa in senso giuridico: la riproduzione
tipografica e la finalità della pubblicazione attraverso
una effettiova distribuzione tra il pubblico.
La Cassazione annulla dunque la
condanna erogata, sia in primo grado sia in appello, al
direttore di un periodico considerato reponsabile per il
commento diffamatorio di un lettore. Secondo i giudici
di piazza Cavour viste le caratteristiche del "mezzo"
Internet sarebbe impossibile esercitare un controllo su
quanto viene immediatamente pubblicato senza un via
libera preventivo. Nè si può condannare, come avevano
fatti i giudici di merito, per la mancata rimozione del
"post" offensivo, cadendo in un'analogia in malam partem
vietata in materia penale. Senza contare lo
stravolgimento della norma incriminatrice che punisce il
mancato impedimento alla pubblicazione e non l'omissione
di un controllo successivo. |