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Orario di lavoro-Il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale deve essere retribuito-Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, Sentenza 27 settembre 2011, n. 1401-Commento

 

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(LEX24)

Aziende - Operai - Tempo per indossare la tuta ed i dispositivi di protezione individuale - Retribuzione - Ipotesi - Divieto di portare tali indumenti fuori dall'azienda - Assegnazione dell'armadietto dello spogliatoio - Decisioni datoriali - Retribuzione anche del tempo per recarsi all'orologio marcatempo. (R.D.L. 15.03.1923, n. 692, art. 6)

 

Costituisce straordinario, qualora eccedente le 40 ore settimanali, e va pertanto retribuito, il tempo del lavoro impiegato dagli operai operanti nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura (nella specie metalliche) per indossare la tuta, i dispositivi di protezione individuale presso lo spogliatoio loro assegnato, unitamente a quello impiegato, a fine turno, per compiere le medesime operazioni, nonché il tempo necessario per recarsi dallo spogliatoio di competenza sino all'orologio marcatempo di reparto, ove si registra l'orario di ingresso ed uscita dal reparto di assegnazione, qualora sia ad essi imposto di presentarsi all'orologio marcatempo con divisa e dispositivi di protezione individuali, da lasciarsi, su ordine del datore di lavoro, in azienda, nonché qualora sia lo stesso datore di lavoro ad assegnare a ciascun dipendente un armadietto ove custodire detti beni all'interno dello spogliatoio. In circostanze siffatte i periodi temporali quotidianamente necessari ai lavoratori al fine di indossare gli strumenti ad essi forniti dal datore, nel luogo e nel momento individuato dal medesimo, rientrano nell'ambito del lavoro effettivo ex art. 6, R.D.L. n. 692 del 1993, in quanto ivi annoverabili anche i lavori preparatori e complementari che debbano eseguirsi al di fuori dell'orario normale delle aziende. In merito deve, in particolare, rilevarsi che ove vi sia la facoltà del lavoratore circa il tempo ed il luogo per indossare la divisa da lavoro, il tempo a tal uopo impiegato non deve essere retribuito, diversamente da quanto accade nell'ipotesi, ricorrente nella specie, in cui la medesima operazione sia etero-diretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, poiché in tale ultimo caso tale tempo rientra nel lavoro effettivo e come tale va retribuito.

Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, Sentenza 27 settembre 2011, n. 1401

 

 

 

Tempo di vestizione - Orario di lavoro - Vestizione diretta dal datore di lavoro - Diritto alla retribuzione - Sussiste.

 

Nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104, comma 2, c.c.) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro il quale, ad esempio, può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria. Di conseguenza, al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 10 settembre 2010, n. 19358

 

 

 

 

Orario di lavoro - Tempo necessario alla vestizione - Inclusione - Accertamento - Criteri. (Cc, articoli 2094 e 2104; Dlgs 66/2003, articolo 1)

 

Ai fini della determinazione se il tempo necessario al lavoratore per indossare gli indumenti di lavoro forniti dall'azienda costituisca o meno tempo di lavoro retribuito, occorre distinguere nello svolgimento della prestazione lavorativa una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa e autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale, ad esempio, può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria. Di conseguenza, al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva. (M.Ast.)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 10 settembre 2010, n. 19358

 

 

 

Orario di lavoro - Distribuzione dell'orario - Tempo occorrente per indossare la divisa - Corresponsione del trattamento economico - Diritto - Spettanza - Presupposti - Individuazione - Riferimento alla disciplina contrattuale specifica - Necessità - Sussistenza - Attività "eterodiretta" e "lavoro effettivo" - Nozione.

 

Ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito. (Nella specie, riguardante un periodo antecedente alla entrata in vigore del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 di recepimento delle direttive comunitarie 93/104 e 200/34, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale il tempo della vestizione, facendo corpo con quello concernente la obbligazione principale ed attenendo un vincolo che caratterizza inevitabilmente la fase preparatoria, doveva ritenersi già remunerato dalla retribuzione ordinaria, senza necessità di distinguere la retribuzione a seconda dell'esistenza dell'obbligo di indossare o meno gli indumenti da lavoro).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 8 settembre 2006, n. 19273

 

 

 

Orario di lavoro - Distribuzione dell'orario - Tempo occorrente per indossare la divisa - Inclusione nella determinazione del cd "lavoro effettivo" - Ammissibilità - Presupposti e limiti - Individuazione - Osservazione dell'obbligo di indossare la divisa regolamentata dal datore di lavoro, con la previsione del tempo e del luogo necessari - Conseguente qualificazione di "attività eterodiretta" con diritto alla relativa retribuzione - Legittimità - Sussistenza.

 

Ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 21 ottobre 2003, n. 15734

 

 

 

 

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