(LEX24)
Aziende - Operai - Tempo per
indossare la tuta ed i dispositivi di protezione
individuale - Retribuzione - Ipotesi - Divieto di
portare tali indumenti fuori dall'azienda - Assegnazione
dell'armadietto dello spogliatoio - Decisioni datoriali
- Retribuzione anche del tempo per recarsi all'orologio
marcatempo. (R.D.L. 15.03.1923, n. 692, art. 6)
Costituisce straordinario, qualora
eccedente le 40 ore settimanali, e va pertanto
retribuito, il tempo del lavoro impiegato dagli operai
operanti nelle aziende industriali o commerciali di
qualunque natura (nella specie metalliche) per indossare
la tuta, i dispositivi di protezione individuale presso
lo spogliatoio loro assegnato, unitamente a quello
impiegato, a fine turno, per compiere le medesime
operazioni, nonché il tempo necessario per recarsi dallo
spogliatoio di competenza sino all'orologio marcatempo
di reparto, ove si registra l'orario di ingresso ed
uscita dal reparto di assegnazione, qualora sia ad essi
imposto di presentarsi all'orologio marcatempo con
divisa e dispositivi di protezione individuali, da
lasciarsi, su ordine del datore di lavoro, in azienda,
nonché qualora sia lo stesso datore di lavoro ad
assegnare a ciascun dipendente un armadietto ove
custodire detti beni all'interno dello spogliatoio. In
circostanze siffatte i periodi temporali quotidianamente
necessari ai lavoratori al fine di indossare gli
strumenti ad essi forniti dal datore, nel luogo e nel
momento individuato dal medesimo, rientrano nell'ambito
del lavoro effettivo ex art. 6, R.D.L. n. 692 del 1993,
in quanto ivi annoverabili anche i lavori preparatori e
complementari che debbano eseguirsi al di fuori
dell'orario normale delle aziende. In merito deve, in
particolare, rilevarsi che ove vi sia la facoltà del
lavoratore circa il tempo ed il luogo per indossare la
divisa da lavoro, il tempo a tal uopo impiegato non deve
essere retribuito, diversamente da quanto accade
nell'ipotesi, ricorrente nella specie, in cui la
medesima operazione sia etero-diretta dal datore di
lavoro che ne disciplina il tempo ed il luogo di
esecuzione, poiché in tale ultimo caso tale tempo
rientra nel lavoro effettivo e come tale va retribuito.
Tribunale di Genova, Sez. Lavoro,
Sentenza 27 settembre 2011, n. 1401
Tempo di vestizione - Orario di
lavoro - Vestizione diretta dal datore di lavoro -
Diritto alla retribuzione - Sussiste.
Nel rapporto di lavoro deve
distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente
l'interesse del datore di lavoro, ed una fase
preparatoria, relativa a prestazioni o attività
accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della
disciplina d'impresa (art. 2104, comma 2, c.c.) ed
autonomamente esigibili dal datore di lavoro il quale,
ad esempio, può rifiutare la prestazione finale in
difetto di quella preparatoria. Di conseguenza, al tempo
impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da
lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla
prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una
retribuzione aggiuntiva.
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, Sentenza 10 settembre 2010, n. 19358
Orario di lavoro - Tempo necessario
alla vestizione - Inclusione - Accertamento - Criteri. (Cc,
articoli 2094 e 2104; Dlgs 66/2003, articolo 1)
Ai fini della determinazione se il
tempo necessario al lavoratore per indossare gli
indumenti di lavoro forniti dall'azienda costituisca o
meno tempo di lavoro retribuito, occorre distinguere
nello svolgimento della prestazione lavorativa una fase
finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore
di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a
prestazioni o attività accessorie e strumentali, da
eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa e
autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale,
ad esempio, può rifiutare la prestazione finale in
difetto di quella preparatoria. Di conseguenza, al tempo
impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da
lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla
prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una
retribuzione aggiuntiva. (M.Ast.)
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, Sentenza 10 settembre 2010, n. 19358
Orario di lavoro - Distribuzione
dell'orario - Tempo occorrente per indossare la divisa -
Corresponsione del trattamento economico - Diritto -
Spettanza - Presupposti - Individuazione - Riferimento
alla disciplina contrattuale specifica - Necessità -
Sussistenza - Attività "eterodiretta" e "lavoro
effettivo" - Nozione.
Ai fini di valutare se il tempo
occorrente per indossare la divisa aziendale debba
essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla
disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove
sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e
il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la
propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la
relativa attività fa parte degli atti di diligenza
preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa,
e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale
operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne
disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra
nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa
necessario deve essere retribuito. (Nella specie,
riguardante un periodo antecedente alla entrata in
vigore del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 di recepimento
delle direttive comunitarie 93/104 e 200/34, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito secondo la quale il
tempo della vestizione, facendo corpo con quello
concernente la obbligazione principale ed attenendo un
vincolo che caratterizza inevitabilmente la fase
preparatoria, doveva ritenersi già remunerato dalla
retribuzione ordinaria, senza necessità di distinguere
la retribuzione a seconda dell'esistenza dell'obbligo di
indossare o meno gli indumenti da lavoro).
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, Sentenza 8 settembre 2006, n. 19273
Orario di lavoro - Distribuzione
dell'orario - Tempo occorrente per indossare la divisa -
Inclusione nella determinazione del cd "lavoro
effettivo" - Ammissibilità - Presupposti e limiti -
Individuazione - Osservazione dell'obbligo di indossare
la divisa regolamentata dal datore di lavoro, con la
previsione del tempo e del luogo necessari - Conseguente
qualificazione di "attività eterodiretta" con diritto
alla relativa retribuzione - Legittimità - Sussistenza.
Ai fini di valutare se il tempo
occorrente per indossare la divisa aziendale debba
essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla
disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove
sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e
il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la
propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la
relativa attività fa parte degli atti di diligenza
preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa,
e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale
operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne
disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra
nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa
necessario deve essere retribuito.
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, Sentenza 21 ottobre 2003, n. 15734
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