Il
caso.it
Responsabilità
processuale aggravata – Condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. – Instaurazione del contraddittorio – Esclusione.
Responsabilità processuale aggravata – Condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c. – Pronuncia nei confronti del terzo
chiamato – Ammissibilità.
Responsabilità processuale aggravata – Condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c. – Danno punitivo – Accertamento del
danno subito dalla parte – Esclusione.
Responsabilità processuale aggravata – Condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c. – Mala fede o colpa grave –
Necessità.
Responsabilità processuale aggravata – Condanna ai sensi
del primo e del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. –
Coesistenza – Ammissibilità.
La pronuncia ex
art. 96, comma 3 c.p.c., che può essere effettuata
d’ufficio e non ha limite nella determinazione
dell’importo della condanna, non richiede la preventiva
instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.,
essendo posterius e non prius logico della decisione di
merito. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
La pronuncia ex art. 96, comma 3 c.p.c. può essere resa
in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese
di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del
terzo intervenuto. (Gianluigi Morlini) (riproduzione
riservata)
La pronuncia ex art. 96, comma 3 c.p.c. introduce
nell’ordinamento una forma di danno punitivo per
scoraggiare l’abuso del processo e preservare la
funzionalità del sistema giustizia deflazionando il
contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità
di un danno di controparte, pur se la condanna è
prevista a favore della parte e non dello Stato.
(Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
La pronuncia ex art. 96, comma 3 c.p.c. presuppone il
requisito della malafede o della colpa grave, come nel
caso dell’art. 96, comma 1 c.p.c.. (Gianluigi Morlini)
(riproduzione riservata)
E’ teoricamente possibile la coesistenza di una
pronuncia di condanna ai sensi del primo e del terzo
comma dell’articolo 96 c.p.c.. (Gianluigi Morlini)
(riproduzione riservata)
Massimario, art. 96 c.p.c.
Art. 96
Responsabilità aggravata
Massime
I. Se risulta che la parte
soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala
fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra
parte, la condanna, oltre che alle spese, al
risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio,
nella sentenza.
II. Il giudice che accerta
l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un
provvedimento cautelare, o trascritta domanda
giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure
iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza
della parte danneggiata condanna al risarcimento dei
danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito
senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è
fatta a norma del comma precedente.
III. In ogni caso, quando pronuncia
sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche
d’ufficio, puo’ altresi’ condannare la parte soccombente
al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata. (1)
Vedi sotto testo sentenza







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