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In tema di equa riparazione ai
sensi della l. n. 89/2001, qualora la parte costituita
in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del
termine di ragionevole durata del processo, l’erede ha
diritto al riconoscimento dell’indennizzo, iure proprio,
soltanto per il superamento della predetta durata
verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la
costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la
qualità di parte; infatti non assume alcun rilievo, a
tal fine, la continuità della sua posizione processuale
rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art.
110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato
dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge non
si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a
carico dello Stato, ma sulla somministrazione di
sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo
abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali,
mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto
patema subito, il quale presuppone la conoscenza del
processo e l'interesse alla sua rapida conclusione. In
luogo di una liquidazione complessiva, priva di
qualsiasi specificazione, dovrà procedersi a una
ricostruzione analitica delle singole posizioni delle
parti del processo, senza escludere la possibilità di un
cumulo fra danno morale sofferto da una delle danti
causa e, contemporaneamente, dall’erede nel frattempo
intervenuto nel processo, in quanto non sussiste
incompatibilità alcuna fra il pregiudizio da costui
sofferto personalmente e quello che lo stesso soggetto
fa valere iure successionis, in quanto già entrato a far
parte del patrimonio del proprio dante causa.
Commento
(di Daniele Minussi)
Il tema della durata del processo è
assai delicato e costituisce uno dei banchi di prova per
l'applicazione di una normativa, quella sulla
responsabilità del magistrato, che nei fatti ha
conosciuto un'ampia quanto prevedibile disapplicazione.
La pronunzia in esame distingue, al
riguardo, tra il diritto al risarcimento del danno
maturato jure proprio in capo all'erede del soggetto
coinvolto al procedimento ingiustificatamente
protrattosi e diritto al risarcimento maturato jure
successionis in capo a detto erede in quanto già subito
dal de cuius. |