In tema di sanzioni amministrative,
con la sentenza n. 23881, depositata il 15 novembre
2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che è
legittimo un unico ricorso al giudice di pace per
infrazioni multiple al codice della strada anche se le
infrazioni sono state commesse in luoghi diversi e che
quindi sarebbero di competenza di diversi giudici di
pace. Nel caso esaminato dalla Corte un automobilista
aveva impugnato l'ordinanza del giudice di pace di
Pistoia che dichiarava inammissibile il suo ricorso in
opposizione avverso diversi verbali della polizia
stradale per violazioni commesse durante il percorso
autostradale Milano-Roma e Bologna Bari Taranto,
violazioni accertate con sistema di controllo della
velocità. L'uomo precisava di avere adito il giudice di
pace di Pistoia, essendo la propria residenza in un
Comune rientrante nella competenza territoriale di tale
giudice in base all'art. 9, comma 2, cpp e/o degli
articoli 63 e 79 del codice del consumo. Il giudice di
pace dichiarava inammissibile il ricorso così motivando
"ritenuto il rimedio previsto dall'art. 204-bis del
codice della strada debba essere azionato separatamente
per ogni verbale; rilevato altresì che le violazioni di
cui agli impugnati verbali sono state commesse in
località diverse tra di loro e tutte al di fuori della
competenza territoriale del giudice adito". Impugnando
la sentenza del gdp di Pistoia, il ricorrente deduceva
in cassazione la nullità del procedimento per violazione
dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 numero 689,
osservando che il giudice di pace non avrebbe potuto
dichiarare inammissibile il ricorso, sostanzialmente
effettuando una statuizione sulla competenza senza
instaurare preventivamente il contraddittorio e quindi
in violazione dell'art. 23 di detta legge. Investita
della questione, la Corte accogliendo il ricorso e
cassando con rinvio la sentenza, ha spiegato che "il
giudice di pace col suo provvedimento d'inammissibilità
ai sensi del primo comma dell'art. 23 della legge 689/81
ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma
nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di
violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace
diversi, perché commessi in luoghi diversi, ciascuno dei
quali rientranti nella competenza di diversi uffici del
giudice di pace, il giudice di pace investito
dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione,
in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria
incompetenza territoriali, può adottare la statuizione
di inammissibilità prevista invece dal primo comma
dell'art., 23 della legge 689/81 soltanto per l'ipotesi
di tardività della impugnazione. Tale norma deve
ritenersi di stretta interpretazione e quindi
applicabile esclusivamente nei casi dalla stessa
indicati. La specialità della norma deriva proprio dalla
possibilità di pronunciare un provvedimento senza la
preventiva instaurazione del contraddittorio e per
ipotesi nelle quali si tratta di accertare soltanto il
rispetto o meno di un termine".
Consulta testo sentenza n.
23881/2011
(Fonte: StudioCataldi.it) |