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La Corte di Cassazione (sentenza
23573/2011) ha riconosciuto il danno patrimoniale ad una
signora vittima d’incidente stradale. La donna viaggiava
a bordo del suo motorino quando un’auto l’ha travolta
provocandole un’invalidità permanente. Il danno
biologico è stato quantificato dalla Corte d’Appello di
Catania (nell’agosto 2008) in circa 94 mila euro con
esclusione del danno patrimoniale. Rivoltasi alla
Cassazione perché «non è razionale ritenere che
un’invalidità permanente particolarmente elevata non
spieghi alcuna conseguenza sull'attività di casalinga»
si è vista avallata la richiesta perché «è ormai certo
che il danno da riduzione della capacità di lavoro,
sofferto da persona che, come la casalinga, provveda da
sè al lavoro domestico, costituisce un’ipotesi di danno
patrimoniale, e non biologico». I «danni permanenti»
subiti rendono «più oneroso lo svolgimento del lavoro
domestico» pertanto è equo il risarcimento per danno
patrimoniale alla stregua di ogni altro «lavoratore».
In un incidente stradale, ai fini
risarcitori, vengono valutati:
- danni patrimoniali;
- danni biologici
- danni morali ( dalla
sentenza 28407/2008 e non sempre recepiti dalle
Compagnie assicurative).
Danno patrimoniale
Per definizione della Sent. Cass.
2368/84 s’intende la"…diminuzione del patrimonio tramite
l'altrui condotta, anche per effetto delle spese
sostenute dal danneggiato per la ricostruzione o la
riparazione delle cose su cui ha avuto incidenza la
causa dannosa, ovvero indirettamente con la perdita o
riduzione del reddito o anche con il venir meno di una
attesa di guadagno ".
Oppure come definito dalla Consulta
(Sent. 184/86) "danno-conseguenza" come conseguenza del
atto illecito.
Come previsto dagli artt. 1223 e
2056 cod.civ., il risarcimento deve includere il danno
emergente (le reali perdite subite dal danneggiato
rispetto il periodo antecedente all'avvenuta lesione) ed
il lucro cessante (il mancato introito pecuniario,
vantaggio, utilità che il danneggiato avrebbe potuto
conseguire se l’evento non si fosse realizzato).
Danno biologico
Consiste nel danno all'integrità
fisica; la modificazione peggiorativa delle funzioni
naturali afferenti al soggetto ed antecedenti all'evento
considerato.
Nel settore RC auto, il danno
biologico viene definito "lesione temporanea o
permanente all'integrità psicofisica della persona
suscettibile di accertamento medico-legale che esplica
un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
capacità di reddito - art 139 comma 2- codice delle
assicurazioni private”.
La liquidazione avviene, dopo una
valutazione medico-legale, applicando le tariffe di
apposite tabelle che tendono alla valutazione e
trasformazione pecuniaria di uno standard casi pratici.
Nelle tabelle mediche le lesioni subite vengono
trasformate in percentuali dove il massimo viene
valutata al 100%.
I danni biologici sono suddivisi in
permanenti e temporanei (totali o parziali), diversi
parametri (età, tipologia di lavoro, etc) in aggiunta
si valutano anche alcune specifiche accezioni di danno
quali:” il danno estetico, il danno alla sfera sessuale
e il danno esistenziale correlato ad un genetico
"diritto ad una vita felice e serena".
Qualora le lesioni influiscono in
misura minore al 9-10% sulla capacità totale e, per la
loro modestia, non coinvolgono la capacità lavorativa
della persona infortunata. vengono definite "micropermanenti"
Danno morale
Rientra nella sfera psichica ed
investe tutta una serie di sofferenze morali, ansie,
paure, etc.. La norma del danno morale è l'art. 2059
cod. civ. intitolato "Danni non patrimoniali" che
intima il risarcimento dei danni non patrimoniali debba
essere riconosciuto solo nei casi indicati dalla legge .
La liquidazione del danno morale è,
solitamente, determinato in misura pari ad ½ - ¼ del
danno biologico.
Dr.ssa Mariagabriella Corbi
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