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È quanto emerge dalla sentenza
della Corte di Cassazione (n. 25351 del 29 novembre
2011), in relazione al ricorso proposto da un avvocato
per ottenere la cassazione dell’ordinanza del Tribunale
che aveva decurtato notevolmente il compenso
professionale per l’attività difensiva svolta.
Il ricorrente lamentava, in
particolare, l’errata applicazione delle tariffe forensi
determinate dal D.M. 585/1994 e non quelle di cui al
D.M. 127/2004, nonché l’omesso rimborso forfettario
delle spese generali ai sensi dell’art. 15 della tariffa
forense.
La Suprema Corte ha ritenuto
infondato il primo motivo, precisando che in caso di
successione di tariffe professionali, per determinare
quale tariffa va applicata è necessario tenere distinte
le diverse voci che compongono la parcella
dell’avvocato: il rimborso delle spese giustificate (cd.
spese vive), i diritti e l’onorario. I diritti sono il
compenso per attività meramente formale, cui corrisponde
il criterio di determinazione in misura fissa.
L’onorario è il compenso per l’opera di carattere
intellettuale prestata dall’avvocato e la sua
determinazione varia da un minimo ad un massimo.
I diritti vanno liquidati alla
stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole
prestazioni, le quali si esauriscono nell’atto stesso in
cui sono compiute, mentre gli onorari, in virtù del
carattere unitario dell’attività difensiva, devono
essere liquidati in base alla
tariffa in vigore nel momento in cui l’opera complessiva
è stata condotta a termine o l’attività difensiva si è
esaurita, senza che sia dato utilizzare la più
favorevole tariffa in vigore all’epoca della
liquidazione del credito del difensore.
In merito, poi, alla liquidazione
delle spese processuali, la Corte ha affermato che il
giudice che riduce l’ammontare complessivo di diritti ed
onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha
l’obbligo di indicare il criterio di liquidazione
adottato in modo da consentire il controllo di
legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l’inderogablilità
dei compensi per le prestazioni di avvocato sancita
dall’art. 24 della legge 794/1992. Il giudice, infatti,
non può limitarsi ad una globale determinazione in
misura inferiore a quella richiesta dei diritti di
procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere
di dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della
riduzione di voci da lui operata, allo scopo di
consentire attraverso il sindacato di legittimità,
l’accertamento della conformità della liquidazione a
quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione
all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma del
richiamato art. 24 (Biancamaria Consales).
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 novembre 2011, n.
25351
Avvocato e procuratore - Onorari e diritti -
Liquidazione - Riduzione dell’importo rispetto alle
richieste di parte - Onere di motivazione voce per voce
- Necessità - Fondamento
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 27 febbraio 2006, l'Avv. G. D. ha
proposto ricorso,
sulla base di tre motivi, per la cassazione
dell'ordinanza del
Tribunale di Santa
Maria C.V. del 29 maggio 2005, che - nell'ambito di un
procedimento
ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di
avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in
materia civile) - ha liquidato in suo
favore il compenso
professionale per l'attività difensiva prestata nei
confronti del Comune di San Prisco in una causa
di pagamento di indennità per occupazione illegittima,
decurtandolo notevolmente.
L inumalo non ha resistito.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'errata
applicazione della norma regolatrice della materia (DM.
5/10/1994 n. 585 e DM. n. 127 del 2004.
1.1 Il motivo è infondato perché il Tribunale di Santa
Maria C.V. ha correttamente applicato la tariffa forense
approvata con DM. n. 585 del 1994, dato che l'incarico
professionale era cessato già il 15 marzo 2004, prima
che entrasse in vigore la tariffa forense approvata con
DM n. 127 del 2004, entrato in vigore il 2 giugno 2004.
1.2. E' bene evidenziare che in caso di successione di
tariffe professionali, per determinare quale tariffa
forense va applicata è necessario tenere distinte le
diverse voci che compongono la parcella dell'avvocato e,
cioè:: il rimborso delle spese giustificate (ed. spese
vive), i diritti e gli onorari di avvocato. I "diritti"
sono il compenso per attività meramente formale
(tradizionalmente propria della funzione di
procuratore), cui corrisponde il criterio di
determinazione in misura fissa. L'"onorario" è il
compenso per l'opera di carattere intellettuale prestata
dall'avvocato. La sua determinazione varia da un minimo
ad un massimo, (a certe condizioni si può derogare sia
al minimo che al massimo). Ora, gli onorari di
procuratore (cioè i diritti di avvocato) vanno liquidati
alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle
singole prestazioni, le quali si esauriscono nell'atto
stesso in cui sono compiute, mentre gli onorari di
avvocato, in considerazione del carattere unitario
dell'attività difensiva, devono essere liquidati in base
alla tariffa in vigore nel momento in cui l'opera
complessiva è stata condotta a termine, o l'attività
difensiva si è esaurita, senza che sia dato utilizzare
la più favorevole tariffa in vigore all'epoca della
liquidazione del credito del difensore.
1.3 Nell'ipotesi in esame considerato che la causa, per
cui era stato conferito 1 i mandato difensivo, è stata
cancellata -come lo stesso ricorrente evidenzia, il 15
marzo 2004, bisogna ritenere che sia le prestazioni del
procuratore sia l'attività difensiva si erano esaurite e
concluse con la cancellazione della causa, comunque,
alla data del 15 marzo 2004,. Né è pensabile che
l'eventuale comunicazione di cancellazione della causa
che l'avvocato rende al proprio cliente sia anche essa
una attività difensiva perché si tratta di una
trasmissione i; di comunicazione che la cancelleria
rende alle parti presso il domicilio del loro difensore.
E di più, sarebbe impensabile che quella comunicazione
potesse essere data oltre quasi tre mesi e, cioè dopo il
2 giugno 2004,data di entrata in vigore della nuova
tariffa forense.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta -come da
rubrica- omessa o insufficiente motivazione circa un
punto decisivo della controversia (art. 360 i cpc).
Secondo il ricorrente il Tribunale di Santa Maria C.V.
nel determinare gli onorari nella misura complessiva di
6. 7.043,00 non avrebbe fatto alcun riferimento alle
singole voci applicate o meno. Nessuna idonea
motivazione avrebbe dato il Tribunale in merito alle
singole voci indicate nella nota spese allegata agli
atti del fascicolo e, cioè: studio della controversia,
consultazione cliente, ricerca documenti, preparazione e
redazione comparsa di costituzione, assistenza,
consulenza tecnica, comparsa conclusionale, opera
prestata per la conciliazione. Con la liquidazione
complessiva della somma di 6.7.043,00 per onorari e
senza alcuna specificazione in mento avrebbe precluso —
evidenzia il ricorrente- la possibilità di controllare
il rispetto dei minimi tariffari e di denunciare
l'eventuale violazione dell'analitica specificazione
delle voci e degli importi considerati.
2.1 Il motivo è fondato.
2.2 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte in tema di liquidazione di spese processuali (v.
fra le numerose sentenze, la 8295/2007, la 13085/06, la
8158/03, la 11483/02, la 5005/99, la 10864/98), il
giudice che riduce l’ammontare complessivo di diritti ed
onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha
l'obbligo d'indicare il criterio di liquidazione
adottato, in modo da consentire il controllo di
legittimità sulle variazioni effettuate, attesa
l'inderogabilità dei compensi per le prestazioni di
avvocato e procuratore sancita dall'articolo 24 legge
794/42. Il giudice, infatti, non puoi limitarsi ad una
globale determinazione, in misura inferiore a quelle
richieste dei diritti di procuratore e degli onorari di
avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione
dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui
operata, allo scopo di consentire, attraverso il
sindacato di legittimità, l'accertamento della
conformità della liquidazione a quanto risulta dagli
atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei
relativi minimi, a norma del richiamato articolo 24.
2.3 Nella specie, il Tribunale di Santa Maria C.V. ha
liquidato per intero l'importo per onorari, senza
indicare i criteri adottati nella liquidazione ed i
motivi in base ai quali ha ritenuto di escludere talune
voci e, comunque, di ridurre gli importi richiesti.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta - come da
rubrica - mancata applicazione della norma regolatrice
della materia (art. 15 disposizioni generali della
tariffa forense) e omessa motivazione in merito. Il
Tribunale di Santa Maria C.V. avrebbe omesso, secondo il
ricorrente, di liquidare, malgrado fosse stato
richiesto/il rimborso forfettario delle spese generali
ai sensi dell'art. 15 della Tariffa forense, sia che
fosse applicabile quella del 1994 quella del 2004.
3.1 Il motivo è fondato perché il Tribunale non ha
provveduto - e avrebbe dovuto provvedere a liquidare il
rimborso forfettario delle spese generali.
3.2 E' bene evidenziare che la lettera e la ratio della
disposizione di cui all'art. 15 D.M. n. 585 del 1994 o
all'art. 12 del DM. n. 172 del 2004, inducono a ritenere
che il rimborso forfettario delle spese generali dovuto
all'avvocato e al procuratore a norma della tariffa
professionale forense in ragione del 10% degli onorari e
dei diritti (o come afferma l'art. 12 del DM n. 172 del
2004 il 12,50% sull'importo degli onorari) spetta
automaticamente al professionista, anche in assenza di
allegazione specifica o di espressa richiesta, dovendosi
quest'ultima ritenere implicita nella domanda di
condanna al pagamento degli onorari giudiziali. Non vi è
dubbio, infatti, che in base alle varie tariffe
professionali succedutesi nel tempo il rimborso
forfettario sulle spese processuali/costituisce una
componente delle spese giudiziali.
In definitiva, vanno accolti il secondo e il terzo
motivo del ricorso, rigettato il primo, l’ordinanza,
pertanto, deve essere cassata e la causa rinviata ad
altra sezione del Tribunale di Santa Maria C.V. per un
nuovo esame nel rispetto dei principi già indicati e
anche per il regolamento delle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo
motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per il regolamento delle spese del
giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria C.V.
in diversa composizione.
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