Spataro-Civile.it
"la Corte dichiara la competenza
del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per
valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto
pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto,
giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile,
salvo che la questione proprietaria non sia stata
oggetto di una esplicita richiesta di accertamento
incidentale di una delle parti e sempre che tale
richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle
evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome
formulata in violazione dei principi di lealta'
processuale - allo spostamento di competenza dal giudice
di prossimita' al giudice togato. "
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli III.mi Sigg.ri
Magistrati;
… ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul ricorso 12284-2009
per regolamento di competenza d'ufficio proposto da:
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA con ordinanza del
16/05/2009 nella causa r.g. n. 1873/2008 tra;
CONDOMINIO Alfa in REGGIO CALABRIA;
ricorrente non costituitosi in questa fase
Contro
Caio e FIGLI
Resistente non costituitosi in
questa fase Udita la la relazione della causa svolta
nella camera di consiglio del 21/06/2011 dal
Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Reggio
Calabria ha dichiarato con sentenza la propria
incompetenza per materia a conoscere della controversia
instaurata dal condominio nei confronti dell'impresa
costruttrice per il risarcimento dei danni richiesti ex
art. 1669 c.c. in relazione a difetti di costruzione del
fabbricato e quantificati in 1820 euro.
II Tribunale di Reggio Calabria,
dinanzi al quale la causa e' stata riassunta, con
ordinanza del 19 maggio 2009 ha richiesto a questa
corte, ex officio, il regolamento di competenza,
rilevando che, per essere stata fatta valere la
responsabilita' extracontrattuale del costruttore, la
domanda aveva ad oggetto un bene mobile, id est la somma
di denaro richiesta in citazione, con conseguente
competenza del Giudice di Pace adito.
Le parti non hanno svolto attivita'
defensionale.
Con ordinanza interlocutoria n.
25480 del 7 ottobre 2010 la seconda sezione civile ha
rimesso gli atti del procedimento al Primo Presidente,
che li ha a sua volta trasmessi a queste Sezioni Unite,
in ragione di un ravvisato contrasto sincronico tra le
sezioni semplici della Corte sulla competenza del
Giudice di Pace per le controversie aventi ad oggetto
diritti reali o personali relativi a beni immobili
rientranti nella sua competenza per valore.
Il collegio remittente osserva che,
se, da un lato, e' stato ritenuto competente il
Tribunale in controversie relative al pagamento di
canoni di locazione ovvero d'indennita' per
l'occupazione abusiva di suolo demaniale, che pure
hanno come petitum immediato una somma di denaro (Cass.
10787/1996; Cass. 4304/2004), dall'altro e' stato
viceversa affermato che la domanda di risarcimento del
danno subito da un immobile dovrebbe ritenersi
assoggettata alla competenza per valore del giudice di
pace - ove il valore sia, naturalmente, compreso nel
limite previsto dall'art. 7 primo comma cod. proc. civ.
– posto che oggetto della domanda e' pur sempre una
somma di danaro, senza che rilevi il titolo di
godimento del bene (cosi' Cass. 17039/2010, in
fattispecie concernente una domanda risarcitoria
proposta da un condomino nei confronti di altro
condomino per il ristoro di danni da quest'ultimo
arrecati all'unita' immobiliare dell'attore in
conseguenza dell'esecuzione di opere edili nella
sottostante porzione di fabbricato) .
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per regolamento
d'ufficio e' inammissibile.
1.1. Costituisce ius receptum
presso questa corte regolatrice, difatti, il principio
di diritto secondo il quale, ai sensi dell'art. 45 cod.
proc. civ., l'esperimento del regolamento di competenza
d'ufficio postula che emessa dal giudice adito per un
determinato processo la pronuncia dichiarativa della
competenza per materia o per territorio inderogabile e
riassunta la causa davanti al giudice ritenuto
competente, quest'ultimo si ritenga a sua volta
incompetente sotto gli stessi profili e sostenga quindi
che la competenza per ragioni di materia o di territorio
inderogabile spetta al primo ovvero ad un terzo
giudice, con la conseguenza che deve essere dichiarato
inammissibile il conflitto di competenza qualora il
secondo giudice, indicato come competente per materia
dal primo giudice e davanti al quale la causa e' stata
riassunta, nell'escludere di essere munito di
competenza per materia, sostenga che la competenza
spetti ad altro giudice per ragioni di valore, dovendo
ritenersi ogni questione relativa a questo ultimo
profilo preclusa (Cass. n. 19792 del 2008; 5032 del
2000).
2. Tanto premesso, la Corte
ritiene, peraltro, di dover formulare, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 363 c.p.c., un principio di
diritto in subiecta materiae, attesane la indubitabile
rilevanza non solo giuridica - dibattendosi, nella
specie, di tematica di largo interesse, riconducibile a
parte considerevole della competenza della magistratura
onoraria (e dunque della stessa domanda di giustizia
civile), in una materia in cui il limitato valore delle
liti rende ancor piu' difficilmente tollerabile il
dispendio di risorse causato da incertezze rimediali sul
piano processuale.
2.1. Nel provvedimento di
rimessione, il collegio della seconda sezione civile non
manca di osservare, e non senza fondamento, che la
bonta' della tesi dominante - a mente della quale deve
ritenersi esclusa ratione materiae la competenza del
giudice di pace in tutte le controversie immobiliari,
cioe' per tutte le cause afferenti a diritti tanto
reali quanto personali relativi a beni immobili, tali
pretese rinvenendo la loro fonte in un rapporto,
giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile -
potrebbe essere non infondatamente sottoposta a
revisione critica.
2.2. Il filone interpretativo
predicativo della competenza del Tribunale con riguardo
a controversie che abbiano come causa petendi un
immobile, pur se accompagnate da un petitum immediato
avente ad oggetto una somma di denaro nei limiti del
valore indicato dal richiamato art. 7, non appare,
difatti, in alcun modo consonante con l'evoluzione del
sistema processualcivilistico e, soprattutto, con
l'intento deflattivo mostrato dal legislatore ormai da
lungo tempo.
3. E' pertanto convincimento di
queste Sezioni Unite che la competenza, nel caso di
specie, debba dirsi devoluta al Giudice di Pace. Per le
ragioni che qui di seguito si va ad esporre.
4. Va in premessa osservato come il
modello di giudice disegnato dal legislatore del 1991 -
"a meta' tra onorarieta' e professionalita' ed
investito, ex art. 7 c.p.c., di una competenza ben piu'
che bagatellare", come osserva un'attenta dottrina -
abbia assorbito l'intera competenza per valore del
conciliatore e del pretore, oltre ad incunearsi in
materie statisticamente assai rilevanti per il
contenzioso civile con l'obbiettivo primario di ridurre
l'enorme carico di lavoro della magistratura togata,
gravemente compromissivo della credibilita' e
dell'effettivita' dell'amministrazione della giustizia
civile.
4.1 Una prima, diacronica
ricognizione del dato normativo consente cosi' di
cogliere il progressivo aumento della competenza non
solo sotto il profilo del valore delle controversie, ma
anche della loro rilevanza sociale rispetto a quelle
riservate al vecchio giudice conciliatore. Il nuovo
magistrato onorario (come ancora rilevato acutamente in
dottrina) nasce allora come organo da preporre a difesa
delle regole della convivenza e della tolleranza,
poiche' proprio in ordine a siffatte questioni
l'elevato costo della giustizia aveva privato il
cittadino della tutela giudiziaria, mentre il proposito
di fare di tale giudice una sorta di Ombudsman togato
e' rimasto comunque vincolato a precisi limiti di
competenza, funzionali al raggiungimento di scopi non
di mera deflazione, bensi' di piu' razionale
distribuzione del carico giudiziario tra giudici
diversi: in definitiva (come si e' suggestivamente
osservato), "ad un recupero dell'efficienza come valore
anche democratico, giacche' sono i soggetti piu' deboli,
i soggetti subalterni, quelli normalmente piu' colpiti
dalle inefficienze del sistema e del sistema
giurisdizionale, civile e penale".
4.2. Tali profili, etici prima
ancora che giuridici, sembrano fondare l'attribuzione
della competenza generale per valore del giudice di
pace gia' fissata nel limite massimo di euro 2.582,28 e
ritoccata dalla novella n. 69/09 che l'ha innalzata a
5.000 euro - il cui triplice limite appare;
a) quello del valore in senso
stretto desunto dal petitum;
b) quello del carattere mobiliare
dell'azione desunto sia dalla causa petendi che dal
petitum;
c) quello della mancanza di
competenza per materia di altro giudice.
Tali limiti, ai fini di una loro
corretta individuazione in concreto, devono essere
sinergicamente interpretati, rispettivamente, alla luce
delle norme di cui agli artt. 10, 12 e 14 c.p.c. (con
particolare approfondimento proprio rispetto a
quest'ultima norma, e cioe' alle "cause relative a somme
di denaro e beni mobili").
4.3. Quanto al limite posto dal
carattere mobiliare dell'azione, non sembra al collegio
(in consonanza con quanto osservato da parte di una
attenta e pensosa dottrina processualcivitistica) che
possa (alquanto semplicisticamente) opinarsi e
discorrersi di una sottrazione tout court alla
cognizione del giudice di pace delle azioni aventi ad
oggetto un immobile, ovvero dell'esistenza di una
espressa regola devolutiva ad altro giudice, retione
materiae, delle pretese che abbiano la loro fonte in un
rapporto giuridico o di fatto riguardante il sacrario
della proprieta' immobiliare (atteso il profondo
mutamento socio-economico di tale concetto negli ultimi
decenni, onde la sua non piu' attuale collocazione al
vertice dei valori meritevoli di tutela, come la piu'
intima essenza della stessa Costituzione repubblicana
mostra all'interprete che ne esamini "evoluzione della
scala dei valori frigido pacatoque animo).
5. Suona conferma di tale assunto
ermeneutico la stessa attribuzione, ratione materiae, al
giudice di pace, di un'importante settore di
controversie che affondano radici in un rapporto
giuridico o di fatto riguardante un bene immobile (le
cause cd. di "vicinato"), le controversie, cioe',
relative alla misura e modalita' d'uso dei servizi
condominiali, all'apposizione di termini ed osservanza
di distanze tra alberi e siepi, alle immissioni.
Competenza assolutamente nuova, che istituisce il
diritto sostanziale di agire in via ordinaria per la
rimozione di un'altrui attivita' illegittima o dei suoi
effetti in capo al detentore (e non piu' al solo
proprietario) di un immobile, id est in capo al
soggetto che si trovi In relazione con li bene anche in
assenza di un rapporto obbligatorio qualificante
(locazione, comodato et similia), mentre le stesse
azioni in tema di immissioni sono devolute ai giudice di
pace non soltanto nei loro aspetti di carattere reale
ex art. 844 c.c., ma anche nelle implicazioni di
carattere personale ex art. 2043, volte al risarcimento
del danno in forma generica e specifica.
5.1. La scelta legislativa in
subiecta materia testimonia, dunque, l'impredicabilita'
di qualsivoglia preclusione "di principio" ad una
cognizione lato sensu (anche) "immobiliare" del giudice
di prossimita', onde proprio il giudice di pace ne
sara' il giudice naturale allorche' la relazione che
lega ii soggetto titolare della pretesa azionata
all'immobile appaia, nella sua piu' intima sostanza,
del tutto ininf1uente.
6. Su di un piano piu' generale,
non puo' poi sottacersi che il problema della
distribuzione del contenzioso tra giudici di tipo
diverso e' risolto dall'attuale sistema processuale in
base ai criteri del valore e della materia che, secondo
un modulo di discontinuita' operazionale, si combinano
variamente tra loro in una dimensione di reciproca
integrazione, resa palese proprio dall'art. 7 del
codice di rito, che determina in 5.000 euro il limite
generale di valore non senza circoscriverne la portata
alle cause relative a beni mobili, e sempre che non
siano attribuite, ancora con riguardo alla materia,
alla competenza di altro giudice.
7. La competenza generale per
valore deve avere ad oggetto, quindi, beni mobili,
intendendosi per tali anche i crediti nascenti da
negozio, da atto illecito, da pagamento d'indebito e da
arricchimento senza causa.
7.1. Ma la competenza del giudice
di pace anche relativamente a diritti collegati ad un
diritto reale immobiliare - a condizione che non si
facesse questione, neppure incidentale, sul rapporto di
diritto o di fatto con l'immobile non sembra oggi
seriamente contestabile, come autorevolmente (e del
tutto condivisibilmente) sostenuto da quella dottrina
alla stregua della quale, per "causa relativa a beni
mobili", sarebbe a intendersi qualsiasi controversia,
personale o reale, di accertamento, di condanna o
costitutiva, relativa a cosa mobile, anche se diretta
all'attuazione di un obbligo pecuniario, che sia
sinallagmaticamente collegato con un immobile, con
esclusione quindi solo delle azioni reali o personali
immobiliari - mentre la stessa, mancata estensione della
competenza del giudice di pace anche alle azioni
immobiliari sembrerebbe trovare giustificazione, in
mente leqis, nella sola esigenza di non gravare
insopportabilmente il giudice di prossimita' del
delicato contenzioso in materia di locazioni.
8. Non appaiono decisive le
argomentazioni che la prevalente giurisprudenza di
questa Corte adduce a sostegno della tesi opposta (a
mente della quale la competenza si determina in base al
rapporto dedotto in giudizio, onde la sottrazione alla
competenza del giudice di pace di tutte le controversie
su crediti che traggano origine da rapporti attribuiti
alla competenza per materia di altri giudici, anche nel
caso in cui l'esistenza di tali rapporti, dedotti come
causa petendi, non sia contestata ed il giudizio abbia
per oggetto esclusivamente il pagamento di somme nei
limiti della competenza del giudice di pace: Cass n.
1733 del 1992; Cass n. 10922 del 1996), volta ad
escludere, nel caso di specie e in quelli ad esso
omogenei, la competenza del giudice di pace -
conclusione cui pure perviene, sebbene attraverso un
percorso argomentativo piu' complesso, un filone
giurisprudenziale piu' recente (che prende le mosse da
Cass. 15100 del 2001, per proseguire poi con Cass. n.
4304 del 2004, n. 2143 del 2006, n. 2945 del 2008), il
quale, partendo dall'assunto che la portata del canone
attributivo del "valore" avrebbe valenza solo residuale,
apina che l'indagine sul giudice competente vada
condotta verificando, anzitutto, se la controversia
rientri in uno dei casi in cui essa gli sia devoluta per
materia, risultando, in caso affermativo, inutile ogni
ulteriore riscontro sul valore e sul territorio (e senza
che l'assunto venga intaccato qualora il giudice
conosca solo, o neppure, in via incidentale del rapporto
sottostante relativo al bene immobile, perche' il
giudicato si formerebbe su tutto cio' che e' stato
oggetto di decisione, compresa la soluzione di
questioni costituenti l'antecedente logico necessario o
presupposto logico essenziale della decisione).
8.1 Gli argomenti addotti a
sostegno della tesi restrittiva possono, in definitiva,
essere cosi' sintetizzati;
a) In primis, il dato testuale, la
locuzione, cioe', secondo la quale "il giudice di pace
e' competente per cause relative a beni mobili";
b) La scelta di limitare la
competenza del giudice di pace alle cause relative a
beni mobili esprimerebbe la volonta' del legislatore di
non discostarsi, su questo punto, da quanto disposto
dall'art. 7 previgente per il conciliatore;
c) La competenza si determinerebbe
in base al rapporto dedotto in giudizio anche nel caso
in cui l'esistenza di tali rapporti non sia contestata
ed il giudizio abbia per oggetto esclusivamente il
pagamento di somme nei limiti della competenza del
giudice di pace;
d) la riserva contenuta nell'art. 7
c. p.c., nel testo novellato dalla legge n. 373 del
1991, attribuisce alla competenza per valore portata di
canone operativo dotato di valenza solo residuale,
destinato, percio' ad operare solo se la competenza non
sia assegnata per materia o in via funzionale ad altro
giudice;
e) l'aspetto "qualitativo" della
controversia ha una determinante incidenza quale
criterio selettivo del giudice competente;
f) Nelle "cause relative a beni
mobili" rientrano le controversie nelle quali sono in
discussione diritti reali, personali o potestativi
concernenti i beni che l'art. 812 c.c. non qualifichi
immobili, cio' rappresentando il limite oggettivo e
generale entro il quale e' circoscritta la cognizione
del giudice di pace, con le sole eccezioni poste dalla
disposizione citata che la estende alla materia
immobiliare, ma nei soli casi tipici previsti al comma 2
rappresentati, al n. 1) dalle cause relative ad
apposizione di termini ed osservanza delle distanze
stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi
riguardo il piantamento di alberi, (per intendersi le
ipotesi di cui all'art. 892 c.c.), ed al n. 2) dalle
cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei
servizi condominiali;
g) il giudicato si andrebbe a
formare su tutto cio' che ha formato oggetto di
decisione compresa la soluzione di questioni
costituenti l'antecedente logico necessario e
presupposto essenziale della decisione (potendo ad essa
adattarsi la qualificazione, di origine dottrinale, di
c.c. accertamenti incidentali ex sistema: cosi' Cass. n.
1497/1987 e n. 21232 del 2010).
8.2. Premesso che, con riguardo a
tale ultima considerazione in tema di giudicato, par
lecito obbiettare che solo qualora la discussione sul
diritto reale dell'Immobile sfoci in una vera e propria
domanda di accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c.
(tale da rendere necessaria una pronuncia con efficacia
di giudicato) verrebbe legittimamente a cadere la
competenza del giudice di prossimita', mentre il mero
dubbio sulla proprieta' non dovrebbe ne potrebbe
costringere l'attore ad addossarsi la spesa
sproporzionata di un giudizio di fronte al Tribunale
(come pure correttamente si e' osservato in dottrina;
sul punto, amplius, sub 9.1.), punto di partenza
dell'analisi della questione di competenza ancor oggi
dibattuta sembra poter essere la norma di cui all'art.
813 c.c., che estende le disposizioni di legge
concernenti i beni immobili, applicandosi ad altri
diritti il regime dei beni mobili: onde la legittimita',
in premessa, dell'estensione del regime dei beni mobili
ai diritti personali sui beni immobili, con la
conseguenza che la competenza del giudice di pace
andrebbe non illegittimamente individuata attraverso una
valutazione congiunta di petitum e causa petendi.
8.3. Non senza significato appare
ancora rammentare il risultato ermeneutico cui, In
passato, dottrina e giurisprudenza erano concordemente
pervenuti nel ritenere di competenza del conciliatore
(nei limiti del valore fissato dalla legge) le cause
aventi come oggetto un diritto di credito pur
sinallagmaticamente vincolato con un immobile: tra le
altre, quelle aventi ad oggetto il pagamento del prezzo
dell'alienazione, il pagamento di un canone enfiteutico,
il risarcimento dei danni arrecati all'immobile.
8.4. Significativa appare, in
proposito, la fattispecie della riscossione dei
contributi condominiali, in relazione alla quale non
potrebbe escludersi la competenza del giudice di pace
(attesa la pretesa limitazione tout court della sua
competenza "alle cause inerenti beni mobili") sul
rilievo che i contributi in oggetto afferiscono
all'edificio condominiale, non potendosi se non
arbitrariamente collocare la controversia inerente alla
declaratoria di debenza o di non debenza dei contributi
stessi sul piano della stretta inerenza all'immobile
onerato - onde la relativa collocazione nell'orbita
delle cd. controversie immobiliari, come tali escluse a
contrario dalla competenza del giudice di pace delineata
dall'art. 7, primo comma, c.p.c. Se e' vero, difatti,
che il cd, "onere" condominiale si colloca, piu'
propriamente, nell'ambito delle cd. obligationes propter
rem (con oggettiva connessione tra tltolarita' del
diritto ed obbligazione contributiva e con
trasferimento ipso facto ai terzi acquirenti dell'unita'
immobiliare onerata), sembra del tutto priva di
fondamento normativo, nella specie, ['esclusione della
competenza (per valore) del magistrato onorario sol
perche' diretta all'attuazione di un obbligo pecuniario
che sia sinallagmaticamente collegato all'immobile, non
rinvenendosi differenze ne' morfologiche ne' funzionali
tra la "misura e modalita' d'uso dei servizi
condominiali" e i relativi contributi (questioni tutte
omogeneamente, riconducibili, quoad obiectum, a diritti
di comproprieta' immobiliare).
9. Le "cause relative a beni
mobili" possono, pertanto, del tutto legittimamente
esser ritenute quelle aventi per oggetto immediato beni
mobili (nell'accezione concettuale ricavabile per
esclusione dalla disposizione contenuta nell'art. 812
c.c.) e tutte le altre che si riferiscano a diritti
tendenti all'attuazione di un obbligo pecuniario,
ancorche' collegato ad un diritto reale immobiliare,
con la conseguenza che il giudice di pace deve ritenersi
competente a giudicare sulle azioni personali
concernenti beni immobili e, in particolare, sulle cause
che hanno per oggetto somme di denaro relative a quei
beni le quali non involgano questioni su! rapporto
giuridico o di fatto con i medesimi.
9.1. E' pacifico che Il giudice di
pace si pronuncera' con efficacia di giudicato solo su
diritti che non abbiano per oggetto alcuno dei beni
Qualificati immobili dall'art. 812 C.C., non importa se
il diritto in questione sia un diritto di credito, un
diritto reale o un diritto potestativo; tuttavia, la
condizione che non venga in questione affatto, neppure
in via incidentale, il rapporto giuridico di diritto o
di fatto con l'immobile, non sembra conforme al
principio che la competenza si misura sulla causa della
domanda e che ogni giudice ha il potere di conoscere in
via puramente strumentale, al fine dell'accoglimento o
del rigetto della domanda stessa. Questioni che in se'
considerate esulano dalla sua competenza, onde, nella
controversia relativa ad un credito di denaro, solo al
fine della decisione su codesto credito il giudice
indaga circa il diritto dell'attore sull'immobile (come
e' regola ogni volta che si pretenda il risarcimento in
dipendenza di danni arrecati ad un immobile,
presentandosi, in tal caso, la questione pregiudiziale
sulla proprieta' o sul possesso dell'immobile in via
necessaria perche' occorre essere ovviamente
proprietario o possessore dell'immobile per avere
diritto al risarcimento). Solo qualora la discussione
sul diritto reale o sul possesso dell'immobile sfoci in
una domanda di accertamento incidentale, in guisa da
rendere necessaria una pronuncia con efficacia di
giudicato sul diritto reale immobiliare o sul possesso,
potra' ritenersi impredicabile la competenza del
giudice di pace (come impredicabile era apparsa, in
passato, quella del conciliatore), salvo che tale
accertamento incidentale non appaia prima facie del
tutto infondato nonche' strumentale - in violazione dei
principi di lealta' processuale - al solo spostamento
di competenza, dal giudice di prossimita' a quello
togato.
10. Con piu' precipuo riguardo alle
controversie di natura risarcitoria, non puo' non
convenirsi, poi, con quella parte della dottrina a
mente della quale, una volta riconosciuta la competenza
del magistrato onorario nel settore della
responsabilita' civile, non avrebbe senso stabilire
distinzioni in ordine alla natura dei danni, essendo
identici i problemi interpretativi e di ricostruzione
della fattispecie, quale che sia il tipo di danno che
viene in considerazione, mentre, sotto un piu' generale
profilo, non puo' ignorarsi come non esista fattispecie
di competenza per valore che non contenga,
inevitabilmente, elementi afferenti al tipo di rapporto
giuridico dedotto in giudizio, non essendo ravvisabili,
in seno all'ordinamento processualcivilistico attuale,
fattispecie di competenza per valore "pura", poiche'
essa abbraccia regole la cui applicazione dipende,
oltre che dal valore stricto senso, anche dal tipo di
rapporto giuridico o di provvedimento giurisdizionale,
onde la sua afferenza a fattispecie complesse,
costituite da un elemento attinente al tipo di rapporto
giuridico o di provvedimento giurisdizionale e da un
elemento quantitativo; la competenza per materia,
viceversa, viene fissata da regole la cui applicazione
dipende unicamente dal tipo di rapporto giuridico o di
provvedimento giurisdizionale, caratteristica saliente
risultandone quella di attenere a fattispecie semplici,
nelle quali non compare nessun altro elemento
qualificativo specifico.
10.1. Deve allora convenirsi, in
proposito, con quella dottrina che osserva come il
termine "materia" non abbia un significato preciso
nella terminologia processuale, sicche' definire la
competenza che ne consegue come quella che dipende dal
tipo di rapporto giuridico o dal tipo di provvedimento
giurisdizionale finirebbe per assorbire in se stessa
tutta la competenza per valore e gran parte della
competenza per territorio.
11. Il significante costituito dal
carattere mobiliare dell'azione, pertanto, non e'
traducibile in un significato di limite di petitum
della domanda, apparendo, difatti, alquanto
semplicistica l'affermazione per cui ogni azione avente
ad oggetto un immobile sarebbe ipso facto sottratta
alla cognizione del giudice di pace. Da tale cognizione,
di converso, devono ritenersi escluse le sole azioni
reali immobiliari (le azioni la cui causa petendi sia,
cioe', costituita da un diritto reale) ma non quelle
personali, ancorche' riferite ad un immobile, che ben
potranno essere conosciute, viceversa, dal giudice di
prossimita'.
11.1. Deve, pertanto, darsi seguito
a quella recente giurisprudenza, sino ad oggi
minoritaria, che, premessa una corretta esegesi del
sintagma "bene mobile", collocato il bene "somma di
denaro" all'interno di tale categoria concettuale,
richiamato il concetto di petitum mediato come legittimo
criterio attributivo della competenza, osserva che,
allorquando si eserciti una pretesa di risarcimento
danni per equivalente assumendo che il danno si e'
verificato ad un immobile (quale che ne sia il titolo
di godimento), il diritto fatto valere, avendo ad
oggetto una somma di danaro - e, quindi, un petitum
mediato inerente il conseguimento di un bene della vita
rappresentato da un bene mobile -, e' per definizione
un diritto concernente una cosa mobile, qual e' il
danaro e, pertanto, agli effetti dell'art. 7 c.p.c.,
comma 1, la relativa domanda e' senz'altro
riconducibile all'ambito della competenza generale
mobiliare cosi' prevista a favore del giudice di pace
(cosi' Cass. n. 17039 del 2010).
11.2. Viene cosi' correttamente e
condivisibilmente relegata nella sfera ell'irrilevante
giuridico il nesso tra la somma chiesta a titolo di
risarcimento il danno-evento rappresentato dalla lesione
lamentata dall'attore riguardo ad un bene immobile,
poiche', essendosi fatta valere una pretesa risarcitoria
per equivalente per tale lesione, la sua riferibilita'
ad un immobile perde di consistenza giuridica al fine
della corretta individuazione dell'oggetto del diritto
fatto valere (il danaro, id est una cosa mobile), onde
la situazione proprietaria non e' destinata a spiegare
influenza sull'individuazione del petitum, bensi' sulla
sola causa petendi, e cio' ai fini della corretta
ricognizione dell'elemento di fattispecie costituito
dalla ingiustizia del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c,
(cosi' ancora sentenza 17039/10 poc'anzi richiamata, che
trova un suo risalente precedente, con riguardo alla
competenza del conciliatore, in Cass. n. 4476 del 1992).
12. La legittimita' del sillogismo
bene mobile - somma di denaro - causa risarcitoria nel
medesimo limite di valore trova ulteriore conforto
ermeneutico nell'art. 14 c.p.c, che accomuna, quanto a
competenza, "le cause relative a somme di denaro e a
beni mobili". E' stato difatti osservato che la domanda
con cui si fa valere una responsabilita' per fatto
illecito e si chiede un risarcimento in denaro e' certo
una domanda per la quale opera un criterio di
collegamento di valore ex art. 14, primo comma, cod.
proc. civ. (cosi' Cass. n. 2889 del 2003).
13. Gli argomenti che, in
conclusione, appaiono idonei a corroborare la soluzione
adottata oggi da queste sezioni unite possono cosi'
sintetizzarsi;
a) La corretta esegesi dell'art. 14
c.p.c, che accomuna, in punto di competenza, "le
relative a somme di denaro" e quelle inerenti "a beni
mobili";
b) Il richiamo all'art. 813 c.c.,
che estende le disposizioni di legge concernenti i beni
immobili ai soli diritti reali che hanno ad oggetto
beni immobili (mentre agli altri diritti si applica il
regime dei beni mobili, ivi compresi, quindi i diritti
personali su immobili);
c) La corretta individuazione
dell'elemento discriminante della fattispecie,
costituito dalla causa petendi, che si risolve in un
titolo obbligatorio personale;
d) L'incoerenza e la
disfunzionalita' di un sistema processuale che, per
qualunque azione di risarcimento di danni anche minimi
ad immobili, in caso di un semplice dubbio sulla
proprieta' o sul possesso, o addirittura anche
nell'ipotesi di relazione con l'immobile pacifica,
costringesse l'attore ad addossarsi la spesa
sproporzionata di un giudizio di fronte al Tribunale,
cosi' impegnando risorse umane e materiali dei relativi
uffici;
e) La congiunta, coerente ed
omogenea attribuzione del genus "cause di vicinato"
(condominiali, distanze, immissioni) al giudice di pace
per materia, e senza limite di valore, rispetto alle
quali il riferimento formale e sostanziale del diritto
azionato e' ontologicamente un bene immobile, oggetto
necessario di cognizione seppure come mero antecedente
logico, e conseguente incoerenza di un'esclusione tout
court di analoghe vicende di tipo risarcitorio avente il
medesimo collegamento, sul piano morfologico e
funzionale dell'azione esercitata, con il medesimo bene;
f) La rilevanza del diritto fatto
valere (avente ad oggetto una somma di danaro) sub
specie di petitum mediato inerente al conseguimento di
un bene della vita rappresentato da un bene mobile, per
definizione "diritto concernente una cosa mobile";
g) L'irredimibile esigenza di
interpretazioni deflattive della materia del cd.
contenzioso "minore".
14. Esula dai limiti della presente
motivazione una approfondita analisi della natura della
responsabilita' del costruttore ex art. 1669 (della
Quale e' cenno, sotto il profilo del cd. "cumulo", in
Cass. ss.uu. 26972/08). Va soltanto osservato, ai fini
che Qui occupano il collegio, come l'art. 1669 c.c.,
disciplinando la responsabilita' dell'appaltatore per il
caso di danno ad edifici o altri beni immobili
destinati per loro natura a lunga durata, abbia
orientato la dottrina dominante sul versante
ermeneutico della sua qualificazione contrattuale, sia
per la collocazione sistematica della norma che la
prevede, sia perche' vicenda nascente da contratto, sia
perche' connessa all'obbligo di costruire a regola
d'arte l'opera commissionata (di garantirne cio'
solidita' e durata). Aderendo a tale, piu' rigorosa
impostazione della complessa problematica in esame, ne
conseguirebbe che l'obbligazione dedotta in giudizio,
avendo ad oggetto la corretta realizzazione dell'opus,
renderebbe Indiscutibile la competenza del giudice di
pace entro il previsto limite di valore.
14.1 E' noto, peraltro, come una
consolidata prassi giurisprudenziale (ex multis Cass. n.
15488/2006; Cass. n. 7634/2006; Cass. n. 26609/08; Cass.
n. 8520/2006; Cass. n. 1748/2005; Cass. n. 1746/2005)
collochi la responsabilita' dell'appaltatore
nell'orbita del torto aquiliano (e cio' sia per una piu'
efficace tutela dei terzi danneggiati, che potrebbero
vedersi privi di Qualunque diritto azionabile, sia per
finalita' e ragioni di carattere generale, costituite
dall'interesse pubblico - trascendente quello
individuale del committente - alla stabilita' e
solidita' degli immobili destinati ad avere lunga
durata, al fine di proteggere l'incolumita' e la
sicurezza dei cittadini). Si ritiene, da parte della
giurisprudenza di questa Corte che, nella specie, si
sia in presenza di una norma posta in rapporto di
specialita' con quella dell'art. 2043 c.c. (anche se
non manca Qualche isolata pronuncia predicativa del
principio della coesistenza dei due titoli di
responsabilita', quale Quella di Cass. 1748/2005, che
evidenzia, meritoriamente, la "indebita progressiva
degenerazione di una responsabilita' di schietta indole
contrattuale" pur "dando per presupposto un "rapporto
contrattuale").
14.2. Anche alla luce di tale,
ormai cristallizzata ricostruzione della fattispecie in
termini di responsabilita' extracontrattuale, le
conseguenze in tema di competenza di cui sinora si e'
andato discorrendo non possono in alcun modo mutare.
15. Il ricorso va dichiarato
inammissibile.
15.1 Ai sensi dell'art. 363 c.p.c.,
la Corte dichiara la competenza del giudice di pace (nei
limiti della sua competenza per valore) in ordine alle
controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la
loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto,
riguardante un bene immobile, salvo che la questione
proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita
richiesta di accertamento incidentale di una delle
parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi,
alla luce delle evidenze probatorie, infondata e
strumentale - siccome formulata in violazione dei
principi di lealta' processuale - allo spostamento di
competenza dal giudice di prossimita' al giudice togato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il
ricorso.
Ai sensi dell'art. 363 C.p.C.,
dichiara la competenza per valore del giudice di pace
anche con riguardo alle controversie risarcitorie
relative a beni immobili.
Cosi' deciso in Roma, li 21.6.2011
Depositato in cancelleria in data 19 ottobre 2011 |