Lex 24.it
Anche un “semplice” ritratto
fotografico beneficia della tutela del diritto d’autore.
Il fotografo, infatti, ha comunque modo di effettuare
una serie di scelte personali: dallo sfondo alla messa
in posa, dall’illuminazione all’inquadratura, ecc.
Tuttavia, i mass media possono comunque pubblicare il
ritratto senza chiederne preventivamente il consenso
all’autore, qualora, trovandosi nel contesto di
un’inchiesta penale, la pubblicazione abbia lo scopo di
aiutare la polizia a ritrovare una persona scomparsa. Lo
ha stabilito la Corte di giustizia della Ue con la
sentenza nella causa C-145/10.
Il caso di partenza
Il caso è stato sollevato da una
fotografa professionista che aveva realizzato un certo
numero di ritratti di bambini nelle scuole, fra cui
anche quello di Natascha K. poi sequestrata nel 1998
all’età di dieci anni. A seguito della sua fuga, nel
2006, cinque importanti case editrici - quattro tedesche
ed una austriaca - avevano pubblicato alcune di queste
fotografie su giornali e siti internet senza però
indicare il nome dell’autrice o indicando un nome
diverso.
Ritenendo che la pubblicazione di
tali fotografie avesse violato i suoi diritti d’autore,
la fotografa aveva chiesto ai giudici austriaci di
imporre l’immediata inibitoria nei confronti delle case
editrici, e chiedeva inoltre il pagamento di un congruo
indennizzo e di un risarcimento.
Il rinvio alla Cgue
L’Handelsgericht Wien (Tribunale
commerciale di Vienna, Austria), investito della
controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia se il
diritto dell’Unione conferisca ai ritratti fotografici
una tutela del diritto d’autore ridotta essendo le
possibilità di creazione artistica limitate. E a quali
condizioni le foto possano essere utilizzate dai mass
media senza il consenso.
Il ragionamento della Corte
La Corte ha constatato che
attraverso una serie di scelte l’autore di un ritratto
fotografico è in grado di imprimere il suo «tocco
personale» all’opera creata. Pertanto, un ritratto
fotografico è protetto dal diritto d’autore quando
costituisce l’espressione delle capacità creative del
suo autore.
Il quadro giuridico
La Corte ha ricordato poi che la
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22
maggio 2001, 2001/29/CE prevede una tutela attenuata
qualora l’opera protetta sia utilizzata per fini di
pubblica sicurezza. Precisando però che solo gli Stati,
e non le case editrici, sono idonei a garantire la
sicurezza pubblica.
Le ragioni di sicurezza pubblica
Tuttavia, neppure può essere
escluso che una casa editrice possa contribuire in
singoli casi a conseguire un obiettivo di pubblica
sicurezza, pubblicando, per esempio, la fotografia di
una persona ricercata. Tale iniziativa dei mass media
deve nondimeno essere inquadrata nel contesto delle
azioni condotte dalle autorità nazionali e presa in
accordo e coordinamento con queste ultime, al fine di
evitare il rischio di conflitto con le misure da loro
adottate.
Riguardo la citazione dell’autore,
la Corte considera, invece, che gli editori erano tenuti
a farne menzione nei loro giornali e nulla conta il
fatto che le avessero tratta da agenzie fotografiche.
Se, tuttavia, come pure è
possibile, all’origine della pubblicazione vi erano le
autorità nazionali di pubblica sicurezza, allora
l’indicazione del nome dell’autore non era necessaria.
Di conseguenza, in una situazione del genere si deve
indicare unicamente la fonte di tali fotografie.
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
1°
dicembre 2011 (*)
«Competenza giurisdizionale in materia civile –
Regolamento (CE) n. 44/2001– Art. 6, punto 1 – Pluralità
di convenuti – Direttiva 93/98/CEE – Art. 6 – Tutela di
fotografie – Direttiva 2001/29/CE – Art. 2 –
Riproduzione – Utilizzo di un ritratto fotografico come
modello per elaborare un identikit – Art. 5, n. 3, lett.
d) – Eccezioni e limitazioni per le citazioni – Art. 5,
n. 3, lett. e) – Eccezioni e limitazioni per fini di
pubblica sicurezza – Art. 5, n. 5»
Nel
procedimento C-145/10,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell‟art.
267 TFUE, dall‟Handelsgericht
Wien (Austria), con decisione 8 marzo 2010, pervenuta in
cancelleria il 22 marzo 2010, nella causa
Eva-Maria Painer
contro
Standard VerlagsGmbH,
Axel
Springer AG,
Süddeutsche
Zeitung GmbH,
Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG,
Verlag M.
DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH
& Co KG,
LA
CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione,
dai sigg. J. Malenovský (relatore), E. Juhász, G.
Arestis, e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista
la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per
la sig.ra Painer, dall‟avv.
G. Zanger, Rechtsanwalt;
– per
la Standard VerlagsGmbH, dall‟avv.
M. Windhager, Rechtsanwältin;
– per il governo
austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
– per
il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in
qualità di agente;
– per
il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in
qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Russo,
avvocato dello Stato;
– per
la Commissione europea, dalla sig.ra S. Grünheid, in
qualità di agente,
sentite le conclusioni dell‟avvocato
generale, presentate all‟udienza
del 12 aprile 2011,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull‟interpretazione
dell‟art.
6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22
dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l‟esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L
12, pag. 1), nonché dell‟art.
5, nn. 3, lett. d) ed e), e 5 della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001,
2001/29/CE, sull‟armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d‟autore
e dei diritti connessi nella società dell‟informazione
(GU L 167, pag. 10).
2 Tale
domanda è stata presentata nell‟ambito di una controversia tra la sig.ra Painer, fotografa indipendente,
e cinque case editrici, vale a dire la Standard
VerlagsGmbH (in prosieguo: la «Standard»), la Axel
Springer AG (in prosieguo: la «Axel Springer»), la
Süddeutsche Zeitung GmbH, la Spiegel-Verlag Rudolf
Augstein GmbH & Co KG e la Verlag M. DuMont Schauberg
Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG, in
merito all‟utilizzo,
da parte di queste ultime, di fotografie di Natascha K.
Contesto normativo
Il
diritto internazionale
3 L‟Accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio, contenuto nell‟allegato
1C dell‟Accordo
di Marrakech 15 aprile 1994, che istituisce l‟Organizzazione
mondiale del commercio (OMC), è stato approvato mediante
la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE,
relativa alla conclusione a nome della Comunità europea,
per le materie di sua competenza, degli accordi dei
negoziati multilaterali dell‟Uruguay
Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1).
4 L‟art.
9, n. 1, dell‟Accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio così dispone:
«I
membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della
Convenzione di Berna [per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio
1971), nella versione risultante dalla modifica del 28
settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»]
e al suo annesso. Tuttavia, essi non hanno diritti né
obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai
diritti conferiti dall‟art.
6 bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso
derivanti».
5 Ai sensi dell‟art.
2, n. 1, della Convenzione di Berna:
«L‟espressione
“opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le
produzioni nel campo letterario, scientifico e
artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri
scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre
opere della stessa natura; le opere drammatiche o
drammatico-musicali; le opere coreografiche e
pantomimiche; le composizioni musicali con o senza
parole; le opere cinematografiche, alle quali sono
assimilate le opere espresse mediante un procedimento
analogo alla cinematografia; le opere di disegno,
pittura, architettura, scultura, incisione e litografia;
le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le
opere espresse mediante un procedimento analogo alla
fotografia; le opere delle arti applicate; le
illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e
plastici relativi alla geografia, alla topografia, all‟architettura e alle scienze».
6 L‟art.
10, n. 1, della Convenzione di Berna così recita:
«Sono
lecite le citazioni tratte da un‟opera
già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le
citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche
nella forma di rassegne [...] stamp[a], a condizione che
dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e
nella misura giustificata dallo scopo».
7 Ai
sensi dell‟art.
12 della Convenzione di Berna:
«Gli
autori di opere letterarie od artistiche hanno il
diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni
e altre trasformazioni delle loro opere».
8 In
forza dell‟art.
37, n. 1, lett. c), della Convenzione di Berna:
«In
caso di contestazione circa l‟interpretazione
dei diversi testi, fa fede il testo francese».
9 L‟Organizzazione
mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI) ha
adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il trattato
dell‟OMPI
sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi
nonché il trattato dell‟OMPI
sul diritto d‟autore.
Questi due trattati sono stati approvati a nome della
Comunità europea con la decisione del Consiglio 16 marzo
2000, 2000/278/CE (GU L 89, pag. 6).
10 Il
trattato dell‟OMPI
sul diritto d‟autore
prevede, all‟art.
1, n. 4, che le parti contraenti devono conformarsi agli
artt. 1-21 nonché all‟allegato
della Convenzione di Berna.
Il
diritto dell’Unione
Il
regolamento n. 44/2001
11 I
„considerando‟
11, 12 e 15 del regolamento n. 44/2001 prevedono quanto
segue:
«(11)
Le norme sulla competenza devono presentare un alto
grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al
principio della competenza del giudice del domicilio del
convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in
alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la
materia del contendere o l‟autonomia
delle parti giustifichi un diverso criterio di
collegamento. (...)
(12)
Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve
essere completato attraverso la previsione di fori
alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra
l‟organo
giurisdizionale e la
controversia, ovvero al fine di agevolare la buona
amministrazione della giustizia.
(...)
(15)
Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone
che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di
procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due
Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…)».
12 Ai
sensi dell‟art.
2, n. 1, del regolamento n. 44/2001:
«Salve
le disposizioni del presente regolamento, le persone
domiciliate nel territorio di un determinato Stato
membro sono convenute, a prescindere dalla loro
nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
13 L‟art.
3, n. 1, di tale regolamento prevede quanto segue:
«Le
persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro
possono essere convenute davanti ai giudici di un altro
Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle
sezioni da 2 a 7 del presente capo».
14 L‟art.
6, punto 1, di tale medesimo regolamento, contenuto
nella sezione 2 del capo II di quest‟ultimo,
intitolato «Competenze speciali», dispone quanto segue:
«[La
persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro]
può inoltre essere convenuta:
1) in
caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del
luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre
che tra le domande esista un nesso così stretto da
rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione
unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di
trattazione separata, di giungere a decisioni
incompatibili».
La
direttiva 93/98/CEE
15 La
direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE,
concernente l‟armonizzazione
della durata di protezione del diritto d‟autore
e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9),
prevede, al suo „considerando‟
17, quanto segue:
«(...)
la protezione delle opere fotografiche negli Stati
membri è soggetta a regimi diversi; (...) per conseguire
un‟armonizzazione
sufficiente della durata di protezione delle opere
fotografiche, in particolare di quelle che per la loro
natura artistica o professionale hanno rilievo nell‟ambito
del mercato interno, è necessario definire nella
presente direttiva il livello di originalità richiesto;
(...) un‟opera fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere
considerata originale se è il risultato della creazione
intellettuale dell‟autore
e rispecchia la personalità di quest‟ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o
lo scopo; (...) è opportuno affidare la protezione delle
altre fotografie alla legislazione nazionale».
16 L‟art.
1, n. 1, di tale direttiva prevede che l‟opera
letteraria o artistica sia tutelata dal diritto d‟autore,
ai sensi dell‟art.
2 della Convenzione di Berna, per tutta la vita dell‟autore
di tale opera e sino al termine del settantesimo anno
dopo la sua morte.
17 L‟art.
6 della citata direttiva così recita:
«Le fotografie che sono
opere originali, ossia sono il risultato della creazione
intellettuale dell‟autore, fruiscono della protezione prevista dall‟articolo
1. Per determinare il diritto alla protezione non sono
presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri
possono prevedere la protezione di altre fotografie».
18 La
direttiva 93/98 è stata abrogata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006,
2006/116/CE, concernente la durata di protezione del
diritto d‟autore
e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12), la
quale ha proceduto a codificarla e contiene,
sostanzialmente, le stesse disposizioni. La direttiva
2006/116 è entrata in vigore il 16 gennaio 2007.
19
Tuttavia, in considerazione della data dei fatti, la
causa principale rimane disciplinata dalla direttiva
93/98.
La
direttiva 2001/29
20 I
„considerando‟
6, 9, 21, 31, 32 e 44 della direttiva 2001/29 sono
formulati come segue:
«(6)
Senza un‟armonizzazione
a livello comunitario, la produzione legislativa già
avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri
per rispondere alle sfide tecnologiche può generare
differenze significative in materia di protezione e, di
conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei
servizi e prodotti che contengono proprietà
intellettuale o su di essa si basano, determinando una
nuova frammentazione del mercato interno nonché un‟incoerenza
normativa. L‟impatto
di tali differenze ed incertezze normative diverrà più
significativo con l‟ulteriore
sviluppo della società dell‟informazione
che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento
transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale
sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L‟esistenza
di sensibili differenze e incertezze giuridiche in
materia di protezione potrebbe ostacolare la
realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti
e servizi contenenti diritti d‟autore
e diritti connessi.
(...)
(9)
Ogni armonizzazione del diritto d‟autore
e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un
alto livello di protezione, dal momento che tali diritti
sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro
protezione contribuisce alla salvaguardia e allo
sviluppo della creatività nell‟interesse
di autori, interpreti o esecutori, produttori e
consumatori, nonché della cultura, dell‟industria
e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto
che la proprietà intellettuale costituisce parte
integrante del diritto di proprietà.
(...)
(21)
La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli
atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai
vari beneficiari e ciò nel rispetto dell‟acquis
comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali
atti per garantire la certezza del diritto nel mercato
interno.
(...)
(31)
Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti
e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché
tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei
materiali protetti. (...)
(32) La presente
direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e
limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di
comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o
limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto
di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle
diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira,
allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del
mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad
applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni
e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame
futuro della legislazione di attuazione.
(...)
(44)
La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni
previste nella presente direttiva deve essere esercitata
nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni
e le limitazioni non possono essere applicate in modo da
arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei
titolari dei diritti o da essere in contrasto con la
normale utilizzazione economica delle loro opere o
materiali protetti. L‟introduzione
di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati
membri deve in particolare tenere debitamente conto dell‟accresciuto
impatto economico che esse possono avere nel contesto
del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che
la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba
essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi
utilizzi di opere e materiali protetti».
21 L‟art.
1, n. 1, di tale direttiva così recita:
«La
presente direttiva riguarda la tutela giuridica del
diritto d‟autore
e dei diritti connessi nell‟ambito
del mercato interno, con particolare riferimento alla
società dell‟informazione».
22 L‟art.
2 della citata direttiva, relativo al diritto di
riproduzione, dispone quanto segue:
«Gli
Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il
diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in
parte:
a)
agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
(...)».
23 Ai
sensi dell‟art.
3, n. 1, della medesima direttiva:
«Gli
Stati membri riconoscono agli autori il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi
comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle
loro opere, compresa la messa a disposizione del
pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente».
24 L‟art.
5 della direttiva 2001/29, intitolato «Eccezioni e
limitazioni» dispone, al suo n. 3, lett. d) ed e):
«Gli
Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o
limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei
casi seguenti:
(...)
d)
quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di
critica o di rassegna, sempreché siano relative a un‟opera
o altri materiali protetti già messi legalmente a
disposizione del
pubblico, che si indichi,
salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il
nome dell‟autore
e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni
usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo
specifico;
e)
allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica
sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un
procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario;
(...)».
25 L‟art.
5, n. 5, della citata direttiva così dispone:
«Le
eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4
sono applicate esclusivamente in determinati casi
speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento
normale dell‟opera
o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato
pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».
Il
diritto nazionale
26 Le
succitate disposizioni della direttiva 2001/29 sono
state trasposte nell‟ordinamento
giuridico austriaco mediante la legge federale sul
diritto d‟autore
relativo alle opere letterarie ed artistiche e sui
diritti connessi (Bundesgesetz über das Urheberrecht an
Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte
Schutzrechte, Urheberrechtsgesetz).
Causa principale e questioni pregiudiziali
27 La
sig.ra Painer lavora da molti anni come fotografa
indipendente e realizza fotografie, in particolare, di
bambini nelle scuole materne e negli asili. Nell‟ambito
di tale attività ha realizzato diversi ritratti
fotografici di Natascha K. ideandone lo sfondo,
stabilendo la posa e l‟espressione
del viso, nonché predisponendo la macchina fotografica e
sviluppando tali fotografie (in prosieguo: le
«fotografie controverse»).
28 La
sig.ra Painer contrassegna, da oltre 17 anni, le
fotografie da lei realizzate con il proprio nome. Tale
contrassegno è stato apposto, nel corso del tempo, con
modalità diverse, tramite adesivi e/o timbri su buste e
passe-partout. Il suo nome e il suo indirizzo
professionale sono sempre stati precisati in tali
contrassegni.
29 La
sig.ra Painer ha venduto le fotografie da lei
realizzate, ma non ha concesso a terzi diritti sulle
stesse, né ha prestato il proprio consenso alla
pubblicazione di tali immagini. Il prezzo richiesto per
le fotografie corrispondeva unicamente al costo di
stampa di queste ultime.
30 Nel
1998, dopo che Natascha K., all‟età
di dieci anni, era stata sequestrata, le autorità di
sicurezza competenti diramavano un avviso di ricerca nel
quale venivano impiegate le fotografie controverse.
31 Le
convenute nella causa principale sono editori di
giornali. Solo la Standard ha la sua sede a Vienna
(Austria). Le altre convenute nella causa principale
hanno la loro sede in Germania.
32 La
Standard pubblica il quotidiano Der Standard che
è distribuito in Austria. La Süddeutsche Zeitung GmbH
pubblica il quotidiano Süddeutsche Zeitung che
viene venduto in Austria e in Germania. La
Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG divulga una
rivista settimanale in Germania, Der Spiegel, che
è diffusa anche in Austria. La Verlag M. DuMont
Schauberg Expedition der
Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG stampa il quotidiano
Express, che è pubblicato unicamente in Germania. La
Axel Springer pubblica il quotidiano Bild, la cui
edizione nazionale non è distribuita in Austria. L‟edizione
monacese di detto giornale viene invece distribuita
anche in Austria. La Axel Springer pubblica inoltre un
altro quotidiano, Die Welt, distribuito anch‟esso
in Austria e gestisce anche siti d‟informazione
su internet.
33 Nel
2006 Natascha K. riusciva a sfuggire al suo
sequestratore.
34 A
seguito della fuga di Natascha K. e anteriormente alla
sua prima comparsa in pubblico le convenute in via
principale pubblicavano le fotografie controverse nei
summenzionati giornali e siti internet senza indicare,
tuttavia, il nome dell‟autore
di tali fotografie o indicando un nome dell‟autore
diverso da quello della sig.ra Painer.
35 Il
resoconto mediatico nei diversi giornali e sui siti
internet differiva per la selezione delle fotografie
controverse e le didascalie corrispondenti. Le convenute
in via principale dichiarano di aver ricevuto le
fotografie controverse da un‟agenzia
di stampa senza menzione del nome della sig.ra Painer, o
con l‟indicazione
di un nome d‟autore
diverso dal suo.
36
Inoltre, molti di tali giornali pubblicavano un
ritratto, realizzato con un programma informatico a
partire da una delle fotografie controverse, il quale,
in assenza di una fotografia recente di Natascha K. fino
alla sua prima comparsa in pubblico, riproduceva le
presunte sembianze di quest‟ultima
(in prosieguo: l‟«identikit
controverso»).
37 Il
10 aprile 2007, con ricorso dinanzi all‟Handelsgericht Wien, la sig.ra Painer mirava ad ottenere l‟immediata
inibitoria, nei confronti delle convenute in via
principale, della riproduzione e/o della diffusione
delle fotografie nonché dell‟identikit
controversi in assenza del suo consenso ovvero della
menzione del suo nome come autrice.
38 La
sig.ra Painer chiedeva inoltre la condanna delle
convenute in via principale al rendiconto, al pagamento
di un congruo indennizzo e al risarcimento del danno
subito.
39 Nel
contempo, la sig.ra Painer promuoveva una procedura
cautelare sulla quale medio tempore si è pronunciato in
ultima istanza l‟Oberster
Gerichtshof (Corte suprema) con sentenza 26 agosto 2009.
40
Come emerge dalla decisione di rinvio, l‟Oberster
Gerichtshof ha statuito, conformemente alle disposizioni
nazionali applicabili, che le convenute in via
principale non avevano bisogno del consenso della sig.ra
Painer per pubblicare l‟identikit
controverso.
41
Secondo tale giudice, la fotografia controversa
utilizzata come modello per la realizzazione dell‟identikit
controverso costituiva certamente un‟opera
fotografica protetta dal diritto d‟autore.
Tuttavia, la realizzazione e pubblicazione dell‟identikit
controverso costituivano non un adattamento per il quale
sarebbe stato necessario il consenso della sig.ra Painer
in qualità di autrice dell‟opera
fotografica, bensì un libero utilizzo che poteva avere
luogo senza il suo consenso.
42
Infatti, la qualifica di adattamento o di libero
utilizzo dipenderebbe dall‟attività
creatrice che trova la sua espressione nel modello
iniziale. Quanto più elevato risulta il livello di
attività creatrice, tanto meno si può ammettere un
libero utilizzo del modello. Nel caso dei ritratti
fotografici, come la fotografia controversa, sarebbero a
disposizione del creatore solo limitate possibilità di
creazione artistica originale. Per tale ragione, la
portata della protezione offerta
dal diritto d‟autore
a tale fotografia è ristretta. Inoltre, l‟identikit
controverso realizzato sulla base di tale fotografia
costituiva un‟opera
nuova, indipendente e di per sé protetta dal diritto d‟autore.
43 Ciò
considerato, l‟Handelsgericht
Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se
l‟art.
6, punto 1, del [regolamento n. 44/2001] debba essere
interpretato nel senso che non osta alla sua
applicazione e, quindi, ad una trattazione unica ed una
decisione unica delle domande, il fatto che domande
formulate nei confronti di una pluralità di convenuti
per violazioni del diritto d‟autore
di contenuto identico siano basate su fondamenti
giuridici differenti in ogni paese, ma di contenuto
sostanzialmente identico, come si verifica in tutti gli
Stati europei relativamente al diritto all‟inibitoria
indipendentemente dalla colpa del convenuto, al diritto
ad un congruo indennizzo per le infrazioni del diritto d‟autore
e al diritto al risarcimento del danno cagionato dall‟utilizzo
illecito.
2) a)
Se l‟art.
5, n. 3, lett. d), della [direttiva 2001/29], in
combinato disposto con l‟art.
5, n. 5, di tale direttiva, debba essere interpretato
nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto
che un articolo giornalistico che citi un‟opera
o altro materiale protetto non sia un‟opera
letteraria protetta dal diritto d‟autore.
b) Se
l‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato
disposto con l‟art.
5, n. 5, di tale direttiva, debba essere interpretato
nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto
che manchi l‟indicazione
del nome dell‟autore
o dell‟artista
interprete dell‟opera
o dell‟altro
materiale protetto citato.
3) a)
Se l‟art.
5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, in combinato
disposto con l‟art.
5, n. 5, di tale direttiva, debba essere interpretato
nel senso che la sua applicazione nell‟interesse
della giustizia penale nel contesto della sicurezza
pubblica, presuppone un appello concreto, attuale ed
esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a
pubblicare la fotografia, ossia la fotografia dev‟essere
pubblicata a fini d‟inchiesta e su iniziativa delle autorità, pena la violazione del diritto
d‟autore.
b) In
caso di soluzione in senso negativo della terza
questione, lett. a), se i mass media possano invocare in
proprio favore l‟art.
5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29 anche quando
decidano motu proprio, senza un corrispondente avviso di
ricerca da parte delle autorità, se le fotografie siano
pubblicate “nell‟interesse
della sicurezza pubblica”.
c) In
caso di soluzione in senso affermativo della terza
questione, lett. b), se sia sufficiente in questo caso
che i mass media ritengano a posteriori che le
fotografie siano state pubblicate a fini d‟inchiesta o se sia comunque necessario che sia stato rivolto ai lettori
un appello concreto, volto a chiedere la loro
collaborazione per far luce su un reato e che tale
appello sia stato direttamente associato alla
pubblicazione della fotografia.
4) Se
l‟art.
1, n. 1, della direttiva 2001/29, in combinato disposto
con l‟art.
5, n. 5, della stessa e l‟art.
12 della Convenzione di Berna [...], in considerazione,
in particolare, dell‟art.
1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo
e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4
novembre 1950] e dell‟art.
17 della Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione
europea, debba essere interpretato nel senso che le
opere fotografiche e/o le fotografie, in particolare i
ritratti
fotografici, non godono
di alcuna tutela o di una tutela “ridotta” del diritto d‟autore
in quanto, in considerazione della “riproduzione
realistica”, offrono possibilità di creazione artistica
troppo limitate».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia
pregiudiziale
44
Nelle loro osservazioni, le convenute in via principale
contestano, a titoli diversi, la ricevibilità sia della
domanda di pronuncia pregiudiziale sia di diverse
questioni pregiudiziali.
45 In
primo luogo le convenute in via principale sostengono
che la domanda di pronuncia pregiudiziale dev‟essere
respinta in quanto irricevibile poiché, da un lato, il
giudice del rinvio non avrebbe sufficientemente chiarito
le ragioni per cui nutre dubbi sull‟interpretazione
del diritto dell‟Unione
e, dall‟altro,
tale giudice non avrebbe stabilito un nesso sufficiente
tra le disposizioni nazionali applicabili alla
controversia principale e quelle di diritto dell‟Unione.
In particolare, detto giudice non avrebbe menzionato le
norme pertinenti di diritto nazionale.
46 A
tale proposito, emerge da una giurisprudenza costante
che l‟esigenza
di giungere ad un‟interpretazione del diritto dell‟Unione
che sia utile per il giudice nazionale impone che quest‟ultimo
definisca l‟ambito
di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni
sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto
su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare,
sentenze 17 febbraio 2005, causa C-134/03, Viacom
Outdoor, Racc. pag. I-1167, punto 22; 12 aprile 2005,
causa C-145/03, Keller, Racc. pag. I-2529, punto 29,
nonché 6 dicembre 2005, cause riunite C-453/03, C-11/04,
C-12/04 e C-194/04, ABNA e a., Racc. pag. I-10423, punto
45).
47 La
Corte ha anche ribadito l‟importanza
dell‟indicazione,
ad opera del giudice nazionale, dei motivi precisi che l‟hanno
indotto ad interrogarsi sull‟interpretazione
del diritto dell‟Unione
e a ritenere necessario proporle questioni
pregiudiziali. Così la Corte ha dichiarato che è
indispensabile che il giudice nazionale fornisca un
minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle
disposizioni del diritto dell‟Unione
di cui chiede l‟interpretazione
e sul nesso che individua tra quelle disposizioni e la
normativa nazionale applicabile alla controversia (v.,
in particolare, sentenze 21 gennaio 2003, causa
C-318/00, Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins, Racc.
pag. I-905, punto 43, nonché ABNA e a., cit., punto 46).
48
Nella specie, occorre rilevare che la decisione di
rinvio definisce il contesto di fatto e di diritto a
livello nazionale in cui si collocano le questioni
poste. Inoltre, il giudice del rinvio indica le ragioni
che l‟hanno
indotto a ritenere necessario sottoporre le questioni
pregiudiziali alla Corte, in quanto esse riportano gli
opposti punti di vista sostenuti dalle parti nella causa
principale per quanto riguarda la compatibilità delle
disposizioni nazionali pertinenti, come interpretate
dall‟Oberster
Gerichtshof nell‟ambito
del procedimento sommario, con le disposizioni del
diritto dell‟Unione
oggetto delle citate questioni.
49 Ne
consegue che la Corte dispone di elementi sufficienti
per fornire una risposta utile al giudice del rinvio.
50
Pertanto, dev‟essere
necessariamente respinta l‟eccezione
sollevata dalle convenute in via principale su tale
punto, per cui la domanda di pronuncia pregiudiziale è
ricevibile.
51 In
secondo luogo, le convenute in via principale ritengono,
più dettagliatamente, che la prima questione sia
irricevibile in quanto il giudice del rinvio non è
legittimato ad investire la Corte
di una questione
pregiudiziale vertente sull‟interpretazione
del regolamento n. 44/2001. Infatti, solo i giudici
avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno potrebbero chiedere
alla Corte, in forza dell‟art.
68, n. 1, CE, di statuire in via pregiudiziale sull‟interpretazione
del citato regolamento. Orbene, nel caso di specie, le
decisioni emanate dal giudice del rinvio, il quale
sarebbe un giudice di primo grado, potrebbero essere
impugnate con un ricorso giurisdizionale di diritto
interno.
52 A
tale proposito, occorre rilevare che il regolamento n.
44/2001, sul quale verte la domanda di pronuncia
pregiudiziale, è stato adottato sul fondamento dell‟art.
65 CE, il quale è contenuto nel titolo IV della terza
parte del Trattato CE.
53 È
certo che, ai sensi dell‟art.
68, n. 1, CE, i giudici di primo grado non dispongono
del diritto di adire in via pregiudiziale qualora siano
in causa taluni atti adottati nell‟ambito
del titolo IV del Trattato CE.
54
Tuttavia, la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata
presentata il 22 marzo 2010, vale a dire dopo l‟entrata
in vigore del Trattato di Lisbona. Orbene, con effetto a
decorrere dal 1º dicembre 2009, data di entrata in
vigore di quest‟ultimo,
l‟art.
68 CE è stato abrogato. Sono ormai le norme generali a
disciplina della domanda di pronuncia pregiudiziale a
titolo dell‟art.
267 TFUE quelle da applicare alle domande pregiudiziali
d‟interpretazione
degli atti adottati in materia di cooperazione
giurisdizionale in materia civile. Di conseguenza, l‟art.
267 TFUE si applica anche nell‟ambito
di domande relative al regolamento n. 44/2001.
55
Giudici quali il giudice del rinvio possono, pertanto,
investire la Corte di una questione pregiudiziale
vertente sull‟interpretazione
del regolamento n. 44/2001.
56
Occorre, pertanto, rilevare che la prima questione dev‟essere
considerata ricevibile.
57 In
terzo luogo, le convenute nella causa principale fanno
valere che la seconda questione, lett. a), è priva di
pertinenza e, pertanto, irricevibile, in quanto il
giudice del rinvio non ha constatato che gli articoli di
stampa di cui trattasi nella causa principale non sono
protetti dal diritto d‟autore.
58
Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, nell‟ambito
della cooperazione istituita in forza dell‟art.
267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è
stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la
responsabilità dell‟emananda
decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle
particolari circostanze della causa, sia la necessità di
una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di
emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle
questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se
le questioni sollevate riguardano l‟interpretazione
del diritto dell‟Unione,
la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi
(v., sentenze 5 febbraio 2004, causa C-380/01,
Schneider, Racc. pag. I-1389, punto 21; 30 giugno 2005,
causa C-165/03, Längst, Racc. pag. I-5637, punto 31,
nonché 16 ottobre 2008, causa C-313/07, Kirtruna e
Vigano, Racc. pag. I-7907, punto 26).
59 Da
ciò consegue che le questioni relative all‟interpretazione
del diritto dell‟Unione
proposte dal giudice nazionale nell‟ambito
del contesto di diritto e di fatto che egli individua
sotto la propria responsabilità, del quale non spetta
alla Corte verificare l‟esattezza,
godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da
parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice
nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo
manifesto che l‟interpretazione del diritto dell‟Unione
richiesta non ha alcun rapporto con l‟effettività
o l‟oggetto
della causa principale, qualora la questione sia di tipo
ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga
degli elementi di fatto e
di diritto necessari per rispondere in modo utile alle
questioni che le sono sottoposte (v., in particolare,
sentenze 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e
C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-11421, punto 25; 7
giugno 2007, cause riunite da C-222/05 a C-225/05, van
der Weerd e a., Racc. pag. I-4233, punto 22, nonché
Kirtruna e Vigano, cit., punto 27).
60
Orbene, il semplice fatto che la decisione di rinvio non
contenga una formale constatazione secondo la quale gli
articoli di stampa oggetto della causa principale non
sono protetti dal diritto d‟autore
non è tale da far emergere in modo manifesto che la
seconda questione, lett. a), è di tipo ipotetico o non
ha alcun rapporto con l‟effettività
o l‟oggetto
della controversia.
61
Pertanto, la circostanza secondo cui il giudice del
rinvio non ha constatato che gli articoli oggetto della
causa principale non sono protetti dal diritto d‟autore
non è tale da rendere irricevibile la seconda questione,
lett. a).
62 Ciò
premesso, la seconda questione, lett. a), dev‟essere
considerata ricevibile.
63 In
quarto luogo, secondo le convenute in via principale,
anche la seconda questione, lett. b), è irricevibile in
quanto, dal momento che la risposta a tale questione
discende dalla formulazione stessa dell‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, essa non
lascia adito a ragionevoli dubbi.
64
Tuttavia, non è in alcun modo fatto divieto al giudice
nazionale di sottoporre alla Corte una questione
pregiudiziale la cui risposta, secondo il parere delle
convenute in via principale, non lasci adito a
ragionevoli dubbi (v., in tal senso, sentenza 11
settembre 2008, cause riunite da C-428/06 a C-434/06,
UGT-Rioja e a., Racc. pag. I-6747, punti 42 e 43).
65
Quindi, anche volendo supporre che la risposta alla
questione sottoposta non lasci adito a ragionevoli
dubbi, tale questione non diventa per questo
irricevibile.
66 Si
deve pertanto considerare ricevibile la seconda
questione, lett. b).
67 In
quinto luogo, le convenute in via principale sostengono
che la quarta questione è irricevibile in quanto troppo
generica e irrilevante per la soluzione della
controversia principale.
68
Tuttavia, tale questione non rientra in nessuna delle
fattispecie menzionate al punto 59 della presente
sentenza.
69
Infatti, il giudice nazionale intende chiarire se la
distinzione operata dall‟Oberster
Gerichtshof, come emerge dai punti 41 e 42 della
presente sentenza, tra libero utilizzo e riproduzione di
un ritratto fotografico, sia compatibile con il diritto
dell‟Unione.
Orbene, una siffatta distinzione dipende dall‟esistenza
e/o dalla portata della protezione accordata secondo i
criteri stabiliti dal diritto dell‟Unione
per un oggetto di tal genere.
70 Non
si può, pertanto, considerare che la quarta questione
sottoposta dal giudice del rinvio, dal momento che essa
mira precisamente a chiarire l‟esistenza
e/o la portata di tale protezione, non abbia alcun
rapporto con l‟effettività o l‟oggetto
della controversia principale né che sia di tipo
ipotetico.
71 Ciò premesso, la
quarta questione deve essere ritenuta ricevibile.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
72 Con
la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede,
sostanzialmente, se l‟art.
6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere
interpretato nel senso che non osta alla sua
applicazione il fatto che domande formulate nei
confronti di una pluralità di convenuti, per violazioni
del diritto d‟autore
di contenuto identico, siano basate su fondamenti
giuridici nazionali differenti in ogni Stato membro.
73 La
norma sulla competenza di cui all‟art.
6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 prevede che una
persona può essere convenuta, in caso di pluralità di
convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno di
essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un
nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione
unica ed una decisione unica onde evitare, in caso di
trattazione separata, di giungere a decisioni
incompatibili.
74
Tale norma speciale, poiché deroga alla competenza
generale del foro del domicilio del convenuto di cui all‟art.
2 del regolamento n. 44/2001, è di stretta
interpretazione, e non consente un‟interpretazione
che vada oltre le ipotesi prese in considerazione
esplicitamente dal citato regolamento (v. sentenza 11
ottobre 2007, causa C-98/06, Freeport, Racc. pag.
I-8319, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
75
Infatti, come emerge dal „considerando‟
11 del regolamento n. 44/2001, le norme sulla competenza
devono presentare un alto grado di prevedibilità ed
articolarsi intorno al principio della competenza del
giudice del domicilio del convenuto, la quale deve
valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi
rigorosamente determinati, nei quali la materia del
contendere o l‟autonomia
delle parti giustifichi un diverso criterio di
collegamento.
76 Dal
tenore dell‟art.
6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non risulta che l‟identità
del fondamento normativo delle azioni proposte contro i
vari convenuti rientri fra i requisiti stabiliti per l‟applicazione
di tale disposizione (sentenza Freeport, cit., punto
38).
77 Per
quanto riguarda il suo scopo, la norma sulla competenza
di cui all‟art.
6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, da un lato,
conformemente ai „considerando‟
12 e 15 di tale regolamento, risponde all‟intento
di agevolare la buona amministrazione della giustizia,
ridurre al minimo la possibilità di pendenza di
procedimenti paralleli e che non vengano emesse
decisioni tra loro incompatibili.
78 D‟altro
lato, tale medesima norma non può, tuttavia, essere
applicata in modo che consenta al ricorrente di citare
in giudizio più convenuti al solo scopo di sottrarre uno
di questi convenuti alla competenza dei giudici dello
Stato in cui risiede (v., in tal senso, sentenze 27
settembre 1988, causa 189/87, Kalfelis, Racc. pag. 5565,
punti 8 e 9, nonché 27 ottobre 1998, causa C-51/97,
Réunion européenne e a., Racc. pag. I-6511, punto 47).
79 A
tale proposito, la Corte ha indicato che, affinché due
decisioni possano essere considerate incompatibili, ai
sensi dell‟art.
6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, non è
sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione
della controversia, essendo inoltre necessario che tale
divergenza si collochi nel contesto di una stessa
fattispecie di fatto e di diritto (v. sentenza Freeport,
cit., punto 40).
80 Orbene, in sede di
valutazione della sussistenza di un vincolo di
connessione fra varie domande, vale a dire del rischio
di soluzioni incompatibili se dette domande fossero
decise separatamente, l‟identità
dei fondamenti normativi delle azioni promosse è solo
uno tra tanti fattori pertinenti. Essa non è una
condizione indispensabile per l‟applicazione dell‟art.
6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 (v., in tal
senso, sentenza Freeport, cit., punto 41).
81
Quindi, la diversità dei fondamenti giuridici tra azioni
promosse nei confronti di una pluralità di convenuti non
osta, di per sé, all‟applicazione
dell‟art.
6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, a condizione,
tuttavia, che i convenuti possano prevedere il rischio
di essere citati in giudizio nello Stato membro nel
quale sia domiciliato almeno uno di loro (v., in tal
senso, sentenza Freeport, cit., punto 47).
82 Ciò
vale quindi a maggior ragione qualora, come nella causa
principale, le normative nazionali sulle quali si
fondano le azioni promosse nei confronti di una
pluralità di convenuti siano, secondo il giudice del
rinvio, sostanzialmente identiche.
83
Spetta, peraltro, al giudice nazionale valutare, alla
luce di tutti gli elementi del fascicolo, la sussistenza
del nesso di collegamento tra le diverse domande
sottopostegli, vale a dire del rischio di soluzioni
incompatibili se dette domande fossero decise
separatamente. In tale ambito, può essere pertinente il
fatto che i convenuti, ai quali il titolare del diritto
d‟autore
contesta violazioni di contenuto identico al suo
diritto, abbiano agito o meno in modo indipendente.
84
Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve
risolvere la prima questione dichiarando che l‟art.
6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere
interpretato nel senso che non osta alla sua
applicazione il mero fatto che domande formulate nei
confronti di una pluralità di convenuti per violazioni
del diritto d‟autore
di contenuto identico siano basate su fondamenti
giuridici nazionali differenti in ogni Stato membro.
Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutti
gli elementi del fascicolo, la sussistenza del rischio
di soluzioni incompatibili se dette domande fossero
decise separatamente.
Sulla quarta questione
85 La
quarta questione, che occorre trattare in secondo luogo,
è stata sottoposto dal giudice del rinvio al fine di
esaminare la fondatezza della posizione secondo la quale
le convenute in via principale non avevano bisogno del
consenso della sig.ra Painer per pubblicare l‟identikit
controverso elaborato sulla base di un ritratto
fotografico, in quanto la portata della protezione di
cui gode un siffatto ritratto era limitata, o
inesistente, in considerazione delle ridotte possibilità
creative che consentiva detto ritratto.
86 Si
deve pertanto intendere la questione del giudice del
rinvio come volta a chiarire, sostanzialmente, se l‟art.
6 della direttiva 93/98 debba essere interpretato nel
senso che un ritratto fotografico può, in forza di tale
disposizione, essere protetto dal diritto d‟autore
e, in caso di risposta affermativa, se, in
considerazione delle possibilità di creazione artistica
asseritamente troppo ridotte che consentono siffatti
ritratti, tale protezione, in particolare per quanto
riguarda il regime della riproduzione dell‟opera
previsto dall‟art.
2, lett. a), della direttiva 2001/29, sia inferiore
rispetto a quella di cui beneficiano altre opere,
segnatamente quelle fotografiche.
87 Per
quanto riguarda, in primo luogo, la questione se le
riproduzioni realistiche, e, in particolare, i ritratti
fotografici, godano della protezione del diritto d‟autore
in forza dell‟art.
6
della direttiva 93/98,
occorre rilevare che la Corte ha già deciso, nella
sentenza 16 luglio 2009, causa C-5/08, Infopaq
International (Racc. pag. I-6569, punto 35), che il
diritto d‟autore
può trovare applicazione solamente con riferimento ad un
oggetto, come una fotografia, che sia originale nel
senso che sia una creazione intellettuale dell‟autore.
88
Come emerge dal „considerando‟
17 della direttiva 93/98, una creazione intellettuale
appartiene al suo autore se rispecchia la personalità di
quest‟ultimo.
89
Orbene, ciò si verifica se l‟autore
ha potuto esprimere le sue capacità creative nella
realizzazione dell‟opera
effettuando scelte libere e creative (v., a contrario,
sentenza 4 ottobre 2011, cause riunite C-403/08 e
C-429/08, Football Association Premier League e a., non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 98).
90 Per
quanto riguarda un ritratto fotografico si deve rilevare
che l‟autore
può effettuare le proprie scelte libere e creative in
molti modi e in diverse fasi durante la sua
realizzazione.
91
Durante la fase preparatoria l‟autore
potrà scegliere lo sfondo, la messa in posa della
persona da fotografare o l‟illuminazione.
Nel fotografare potrà scegliere l‟inquadratura,
l‟angolo
di ripresa o ancora l‟atmosfera
creata. Infine, al momento dello sviluppo, l‟autore
potrà scegliere tra diverse tecniche esistenti quella da
adottare, o ancora procedere, eventualmente, all‟impiego di programmi informatici.
92
Attraverso tali differenti scelte, l‟autore
di un ritratto fotografico è quindi in grado di
imprimere il suo «tocco personale» nell‟opera creata.
93 Di
conseguenza, nel caso di un ritratto fotografico, il
margine di cui dispone l‟autore
per esercitare le proprie capacità creative non sarà
necessariamente limitato o inesistente.
94
Alla luce di quanto precede si deve dunque considerare
che un ritratto fotografico può essere protetto, in
forza dell‟art.
6 della direttiva 93/98, dal diritto d‟autore
alla condizione, che spetta al giudice nazionale
verificare in ogni caso di specie, che un siffatto
ritratto costituisca una creazione intellettuale dell‟autore
che ne riflette la personalità e si manifesta attraverso
le scelte libere e creative di quest‟ultimo
nella realizzazione di tale ritratto.
95 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, la questione di
sapere se una siffatta protezione sia inferiore a quella
di cui godono altre opere, in particolare le altre opere
fotografiche, occorre anzitutto rilevare che l‟autore
di un‟opera
protetta gode, segnatamente, in forza dell‟art.
2, lett. a), della direttiva 2001/29, del diritto
esclusivo di autorizzarne o vietarne la riproduzione
diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte.
96 A
tale proposito, la Corte ha deciso che la tutela
conferita da tale disposizione deve avere un‟ampia
portata (v. sentenza Infopaq International, cit., punto
43).
97
Occorre inoltre constatare che non vi è alcun elemento
nella direttiva 2001/29 o in un‟altra
direttiva applicabile nella materia che consenta di
considerare che la portata di una siffatta protezione
dipenderebbe da eventuali differenze nelle possibilità
di creazione artistiche nella realizzazione di diverse
categorie di opere.
98
Pertanto, nel caso di un ritratto fotografico, la
protezione conferita dall‟art.
2, lett. a), della direttiva 2001/29 non può essere
inferiore a quella di cui beneficiano altre opere, ivi
comprese le altre opere fotografiche.
99 Alla luce di tutto
quanto precede, occorre risolvere la quarta questione
dichiarando che l‟art. 6 della direttiva 93/98 deve essere interpretato nel senso che un
ritratto fotografico può essere protetto, in forza di
tale disposizione, dal diritto d‟autore
alla condizione, che spetta al giudice nazionale
verificare in ogni caso di specie, che un siffatto
ritratto costituisca una creazione intellettuale dell‟autore
che ne riflette la personalità e si manifesta attraverso
le scelte libere e creative di quest‟ultimo
nella realizzazione di tale ritratto. Una volta
accertato che il ritratto fotografico di cui trattasi
presenta la qualità di un‟opera,
la tutela di quest‟ultimo
non è inferiore a quella di cui beneficia ogni altra
opera, ivi comprese quelle fotografiche.
Sulla terza questione, lett. a) e b)
100
Con la terza questione, lett. a) e b), il giudice del
rinvio chiede, sostanzialmente, se l‟art.
5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, in combinato
disposto con l‟art.
5, n. 5, della stessa, debba essere interpretato nel
senso che, in una causa come quella principale, la sua
applicazione presuppone un appello concreto, attuale ed
esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a
pubblicare una fotografia a fini d‟inchiesta
e, nell‟ipotesi
in cui una siffatta condizione non sia imposta, se i
mass media possano invocare in proprio favore tale
disposizione anche quando decidano motu proprio, senza
un corrispondente avviso di ricerca da parte delle
autorità, che una fotografia è pubblicata nell‟interesse
della sicurezza pubblica.
101 A
tale proposito, è giocoforza constatare che le
disposizioni della direttiva 2001/29 non indicano le
circostanze nelle quali è possibile invocare un
interesse di pubblica sicurezza per l‟utilizzo
di un‟opera
protetta, per cui gli Stati membri che decidono di
prevedere una siffatta eccezione dispongono di un ampio
potere discrezionale a tale proposito (v., per analogia,
sentenza 16 giugno 2011, causa C-462/09, Stichting de
Thuiskopie, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto
23).
102
Infatti, tale potere discrezionale, da un lato, è
conforme al concetto secondo cui ogni Stato membro è
nella posizione migliore per identificare, conformemente
ai suoi bisogni nazionali, le necessità di pubblica
sicurezza alla luce di considerazioni di ordine storico,
economico, giuridico o sociale che gli sono proprie (v.,
per analogia, sentenza 16 dicembre 2008, causa C-213/07,
Michaniki, Racc. pag. I-9999, punto 56).
103
Dall‟altro
lato, tale potere discrezionale è conforme alla
giurisprudenza della Corte secondo la quale, in assenza
di criteri sufficientemente precisi in una direttiva per
delimitare gli obblighi da essa derivanti, spetta agli
Stati membri determinare, nell‟ambito
del loro territorio, i criteri più pertinenti per
assicurare il rispetto di quest‟ultima
(v., in tal senso, sentenze 6 febbraio 2003, causa
C-245/00, SENA, Racc. pag. I-1251, punto 34, e 16
ottobre 2003, causa C-433/02, Commissione/Belgio, Racc.
pag. I-12191, punto 19).
104
Ciò posto, il potere discrezionale di cui godono gli
Stati membri nell‟utilizzare
l‟eccezione
prevista dall‟art.
5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29 deve essere
esercitato nei limiti imposti dal diritto dell‟Unione.
105 A
tale proposito occorre rilevare, in primo luogo, che,
secondo la giurisprudenza costante, nell‟adottare
provvedimenti di attuazione di una regolamentazione dell‟Unione,
le autorità nazionali sono tenute ad esercitare il
proprio potere discrezionale nel rispetto dei principi
generali del diritto dell‟Unione,
tra i quali si annovera il principio di proporzionalità
(v., in particolare, sentenze 20 giugno 2002, causa
C-313/99, Mulligan e a., Racc. pag. I-5719, punti 35 e
36; 25 marzo 2004, cause riunite C-231/00, C-303/00 e
C-451/00, Cooperativa Lattepiú
e a., Racc. pag. I-2869,
punto 57, e 14 settembre 2006, causa C-496/04, Slob,
Racc. pag. I-8257, punto 41).
106
Conformemente a tale principio, le misure che possono
essere adottate dagli Stati membri devono essere idonee
a realizzare lo scopo perseguito e non andare oltre
quanto è necessario per raggiungerlo (sentenze 14
dicembre 2004, causa C-434/02, Arnold André, Racc. pag.
I-11825, punto 45; causa C-210/03, Swedish Match, Racc.
pag. I-11893, punto 47, nonché 6 dicembre 2005, ABNA e
a., cit., punto 68).
107 In
secondo luogo, il potere discrezionale di cui godono gli
Stati membri non può essere utilizzato in modo da
compromettere lo scopo principale della direttiva
2001/29 il quale, come emerge dal „considerando‟9
di quest‟ultima,
consiste nell‟instaurare
un alto livello di protezione in favore, in particolare,
degli autori, essenziale per la creazione intellettuale.
108 In
terzo luogo, l‟esercizio
del citato potere discrezionale deve rispettare la
necessità di certezza del diritto per gli autori per
quanto riguarda la protezione delle loro opere, prevista
dai „considerando‟
4, 6 e 21 della direttiva 2001/29. Una siffatta
necessità impone che l‟utilizzo
di un‟opera
protetta, a fini di pubblica sicurezza, non dipenda da
un intervento discrezionale dell‟utilizzatore
stesso dell‟opera
protetta (v., in tal senso, sentenza Infopaq
International, cit., punto 62).
109 In
quarto luogo, l‟art.
5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, che
rappresenta una deroga al principio generale sancito da
tale direttiva, ossia il principio della necessità di un‟autorizzazione
del titolare del diritto d‟autore
per qualsiasi riproduzione di un‟opera protetta, deve essere soggetto, secondo la giurisprudenza
costante, ad un‟interpretazione restrittiva (sentenze 29 aprile 2004, causa C-476/01,
Kapper, Racc. pag. I-5205, punto 72, e 26 ottobre 2006,
causa C-36/05, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-10313,
punto 31).
110 In
quinto luogo, il potere discrezionale di cui godono gli
Stati membri è limitato dall‟art.
5, n. 5, della direttiva 2001/29, che subordina l‟eccezione
prevista dall‟art.
5, n. 3, lett. e), di tale direttiva ad una triplice
condizione, vale a dire, anzitutto, che tale eccezione
sia applicabile esclusivamente in determinati casi
speciali, inoltre, che non sia in contrasto con lo
sfruttamento normale dell‟opera
e, infine, che non arrechi ingiustificato pregiudizio
agli interessi legittimi del titolare del diritto d‟autore.
111
Alla luce dell‟insieme
di tali condizioni e precisazioni evocate, non può
essere consentito ad un mezzo di comunicazione di massa
come, nella specie, una casa editrice, di prendersi
carico della tutela della sicurezza pubblica. Infatti,
solo lo Stato, le cui autorità competenti dispongono di
mezzi appropriati e di strutture coordinate, deve essere
considerato idoneo e responsabile al fine di garantire
il conseguimento di un siffatto scopo di interesse
generale con provvedimenti adeguati, ivi compresi, per
esempio, la diffusione di un avviso di ricerca.
112
Una siffatta casa editrice non potrebbe, pertanto,
utilizzare di propria iniziativa un‟opera
protetta dal diritto d‟autore
invocando uno scopo di pubblica sicurezza.
113
Ciò posto, alla luce della vocazione della stampa, in
una società democratica e in uno Stato di diritto, di
informare il pubblico, senza restrizioni che non siano
quelle strettamente necessarie, non può essere escluso
che un editore di giornali possa contribuire in singoli
casi al conseguimento di un obiettivo di pubblica
sicurezza pubblicando la fotografia di una persona
ricercata. Va imposto, tuttavia, che tale iniziativa, da
un lato, si inquadri nel contesto di una decisione
adottata o di un‟azione
condotta dalle autorità nazionali competenti e volta ad
assicurare la pubblica
sicurezza e, dall‟altro,
sia presa in accordo e coordinamento con le citate
autorità, al fine di evitare il rischio di conflitto con
le misure adottate da queste ultime. Non è necessario,
tuttavia, un appello concreto, attuale ed esplicito
delle autorità di pubblica sicurezza a pubblicare una
fotografia a fini di inchiesta.
114 L‟argomento
delle convenute, secondo il quale, in nome della libertà
della stampa, i mass media devono poter invocare l‟art.
5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, in mancanza
di un avviso di ricerca da parte dell‟autorità
di pubblica sicurezza, non può condurre ad una diversa
conclusione. Infatti, come rilevato dall‟avvocato
generale, al paragrafo 163 delle sue conclusioni, tale
disposizione ha il solo scopo di tutelare la pubblica
sicurezza e non ha ad oggetto il bilanciamento tra la
tutela della proprietà intellettuale e la libertà di
stampa.
115
Peraltro, come emerge dall‟art.
10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell‟uomo
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, nonché dall‟art.
11 della Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione
europea, la libertà di stampa non si esercita per
tutelare la pubblica sicurezza, ma sono le necessità di
tutela della pubblica sicurezza a poter giustificare una
limitazione di tale libertà.
116
Alla luce di tutto quanto suesposto, occorre risolvere
la terza questione, lett. a) e b), dichiarando che l‟art.
5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, in combinato
disposto con l‟art.
5, n. 5, di tale direttiva, deve essere interpretato nel
senso che un mezzo di comunicazione di massa, come una
casa editrice, non può utilizzare di propria iniziativa
un‟opera
protetta dal diritto d‟autore
invocando uno scopo di pubblica sicurezza. Tuttavia, non
può essere escluso che essa contribuisca in singoli casi
al conseguimento di un siffatto scopo pubblicando la
fotografia di una persona ricercata. Va imposto che tale
iniziativa, da un lato, si inquadri nel contesto di una
decisione adottata o di un‟azione
condotta dalle autorità nazionali competenti e volta ad
assicurare la pubblica sicurezza e, dall‟altro, sia presa in accordo e coordinamento con le citate autorità, al
fine di evitare il rischio di conflitto con le misure
adottate da queste ultime, senza che sia necessario,
tuttavia, un appello concreto, attuale ed esplicito
delle autorità di pubblica sicurezza a pubblicare una
fotografia a fini di inchiesta.
Sulla terza questione, lett. c)
117
Alla luce della soluzione fornita alla terza questione,
lett. a) e b), non è necessario risolvere la terza
questione, lett. c).
Sulla seconda questione
Osservazioni preliminari
118 In
via preliminare occorre rilevare che, con la seconda
questione, lett. a) e b), la Corte è chiamata ad
interpretare la stessa disposizione del diritto dell‟Unione,
vale a dire l‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29.
119 In
forza di tale disposizione, gli Stati membri hanno la
facoltà di disporre un‟eccezione
al diritto di riproduzione esclusivo dell‟autore
sulla sua opera quando si tratti di citazioni, per
esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano
relative a un‟opera
o altri materiali protetti già messi legalmente a
disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso
di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell‟autore,
e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni
usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo
specifico.
120 La citata
disposizione è volta quindi ad impedire che il diritto
di riproduzione esclusivo conferito agli autori osti a
che, mediante la citazione, possano essere pubblicati e
accompagnati da commenti o critiche gli estratti di un‟opera
già disponibile al pubblico.
121 È
indiscusso che l‟opera
di cui trattasi nella causa principale è un ritratto
fotografico di Natascha K.
122
Orbene, occorre osservare che il giudice del rinvio
muove dal presupposto secondo cui un‟opera
fotografica rientra nell‟ambito
di applicazione dell‟art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29. Peraltro, un siffatto
presupposto non è contestato da nessuna delle parti in
via principale, da nessuno Stato membro che ha
presentato osservazioni e nemmeno dalla Commissione
europea.
123
Occorre risolvere la seconda questione, lett. a) et b),
proprio sotto questa prospettiva, senza pronunciarsi
sulla fondatezza di detto presupposto né sulla questione
se le fotografie controverse siano state effettivamente
utilizzate come citazione.
124 In
via preliminare, occorre parimenti precisare il senso
della nozione di «mise à la disposition du public»
[«messi (...) a disposizione del pubblico»] prevista
nella versione francese dell‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29.
125 A
tale proposito si deve rilevare che né l‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29 né le altre
disposizioni di portata generale della stessa
definiscono cosa si debba intendere per l‟espressione
francese «mise à la disposition du public». Inoltre,
tale nozione vi è utilizzata in diversi contesti e non
presenta un contenuto identico, come illustra, in
particolare, l‟art.
3, n. 2, di tale direttiva.
126
Pertanto, conformemente ad una giurisprudenza costante,
l‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29 deve essere
interpretato, per quanto possibile, alla luce delle
norme applicabili del diritto internazionale, e in
particolare quelle contenute nella Convenzione di Berna
(v. sentenze 7 dicembre 2006, causa C-306/05, SGAE,
Racc. pag. I-11519, punti 35, 40 e 41, nonché Football
Association Premier League e a., cit., punto 189),
atteso che, in forza del suo art. 37, la versione
francese fa fede in caso di contestazione circa l‟interpretazione
delle diverse versioni linguistiche.
127
Orbene, emerge dalla versione francese dell‟art.
10, n. 1, della Convenzione di Berna, la quale ha un
ambito di applicazione ratione materiae equiparabile a
quello dell‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, che sono
lecite, a determinate condizioni, le sole citazioni
tratte da un‟opera
già resa lecitamente accessibile al pubblico.
128
Con l‟espressione
francese di «mise à la disposition du public» di un‟opera,
ai sensi dell‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, si intende,
pertanto, il fatto di rendere tale opera accessibile al
pubblico. Tale interpretazione è peraltro confermata non
solo dall‟espressione
«made available to the public», ma anche dall‟espressione
«der Öffentlichkeit zugänglich gemacht», utilizzate
indistintamente nelle versioni inglese e tedesca sia del
citato art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29
sia dell‟art.
10, n. 1, della Convenzione di Berna.
Sulla
seconda questione, lett. a)
129 Con la seconda
questione, lett. a), il giudice del rinvio chiede,
sostanzialmente, se l‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato
disposto con l‟art.
5, n. 5, di tale direttiva, debba essere interpretato
nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto
che un articolo giornalistico che citi un‟opera
o altro materiale protetto non sia un‟opera
letteraria protetta dal diritto d‟autore.
130 A
tale proposito, occorre anzitutto rilevare che l‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29 menziona una
serie di condizioni per la sua applicazione, tra le
quali non compare la necessità che un‟opera
o altro materiale protetto devono essere citati nell‟ambito
di un‟opera
letteraria protetta dal diritto d‟autore.
131
Contrariamente a quanto fa valere il governo italiano
nelle sue osservazioni scritte, la parte di frase
«sempreché siano relative a un‟opera
o altri materiali protetti già messi legalmente a
disposizione del pubblico» che compare al citato art. 5,
n. 3, lett. d), si riferisce senza dubbio all‟opera
o altro materiale protetto oggetto della citazione e non
al materiale in cui è fatta la citazione.
132
Per quanto riguarda il contesto nel quale si inserisce l‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, rileva
rammentare che, come emerge dal „considerando‟
31 di tale direttiva, nell‟applicare
quest‟ultima
occorre mantenere un «giusto equilibrio» tra i diritti e
gli interessi degli autori, da un lato, e quelli degli
utenti dei materiali protetti, dall‟altro.
133 Si
deve parimenti rilevare che, se è vero che i requisiti
elencati nell‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29 devono
costituire oggetto, secondo la giurisprudenza della
Corte come rammentata al punto 109 della presente
sentenza, di un‟interpretazione
restrittiva, in quanto tale disposizione costituisce una
deroga al principio generale sancito da tale direttiva,
è pur vero che l‟interpretazione
di detti requisiti deve anche consentire di
salvaguardare l‟effetto
utile dell‟eccezione
così istituita e di rispettarne la finalità (v., in tal
senso, sentenza Football Association Premier League e
a., cit., punti 162 e 163).
134
Orbene, l‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29 mira a
mantenere un giusto equilibrio tra il diritto alla
libertà di espressione degli utenti di un‟opera
o di altri materiali protetti il diritto di riproduzione
riconosciuto agli autori.
135
Tale giusto equilibrio è assicurato, nella specie,
privilegiando l‟esercizio
del diritto alla libertà di espressione degli utenti
rispetto all‟interesse
dell‟autore
a poter opporsi alla riproduzione di estratti della sua
opera che è già resa lecitamente accessibile al
pubblico, pur garantendo a tale autore il diritto di
veder menzionato, in linea di principio, il suo nome.
136 In
tale prospettiva bipolare, non è pertinente sapere se la
citazione sia fatta nell‟ambito
di un‟opera
protetta dal diritto d‟autore
o, al contrario, di materiale non protetto da un
siffatto diritto.
137
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve
risolvere la seconda questione, lett. a), dichiarando
che l‟art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto
con l‟art.
5, n. 5, di tale direttiva, dev‟essere
interpretato nel senso che non osta alla sua
applicazione il fatto che un articolo giornalistico che
citi un‟opera
o altro materiale protetto non sia un‟opera letteraria protetta dal diritto d‟autore.
Sulla
seconda questione, lett. b)
138 Con la seconda
questione, lett. b), il giudice del rinvio chiede,
sostanzialmente, se l‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato
disposto con l‟art.
5, n. 5, di tale direttiva, debba essere interpretato
nel senso che osta alla sua applicazione il fatto che
manchi l‟indicazione
del nome dell‟autore
o dell‟artista
interprete di un‟opera
o di altro materiale protetto.
139 Le
disposizioni dell‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29 stabiliscono
l‟obbligo,
in linea di principio, di indicare in una citazione,
salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il
nome dell‟autore,
atteso che l‟opera
o l‟altro
materiale protetto citati siano già messi lecitamente a
disposizione del pubblico.
140 A
tale proposito, occorre rilevare che emerge dalla
decisione di rinvio che le convenute in via principale
dichiarano, senza fornire altre precisazioni, di aver
ricevuto le fotografie controverse da un‟agenzia
di stampa.
141
Orbene, poiché prima del loro utilizzo da parte delle
convenute in via principale le fotografie controverse
erano state in possesso di un‟agenzia
di stampa, la quale, secondo dette convenute, le ha poi
trasmesse a queste ultime, è legittimo presumere che
tale agenzia sia entrata in possesso delle citate
fotografie a seguito di una messa a disposizione lecita.
Si deve, pertanto, considerare che il nome dell‟autore
delle fotografie controverse sia stato indicato in tale
occasione. Infatti, in mancanza di una siffatta
indicazione, la messa a disposizione del pubblico in
questione sarebbe illecita e, di conseguenza, non
sarebbe applicabile l‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29.
142
Quindi, poiché il nome dell‟autore
delle fotografie controverse era già indicato, non è
stato affatto impossibile per l‟ulteriore
utente di tali fotografie farne menzione, conformemente
all‟obbligo
previsto dall‟art.
5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29.
143 Si
deve tuttavia anche rilevare che la controversia
principale presenta la particolarità di essere collocata
nel contesto di un‟inchiesta
penale, nell‟ambito
della quale, a seguito del rapimento di Natascha K., nel
1998, era stato lanciato dalle autorità di pubblica
sicurezza nazionali competenti un avviso di ricerca, con
riproduzione delle fotografie controverse.
144 Di
conseguenza, non può essere escluso che le autorità di
pubblica sicurezza nazionali siano state all‟origine
della messa a disposizione del pubblico delle fotografie
controverse, le quali sono state poi utilizzate dalle
convenute in via principale.
145
Orbene, una siffatta messa a disposizione non richiede,
ai sensi dell‟art.
5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29,
contrariamente all‟art. 5, n. 3, lett. d), della citata direttiva, l‟indicazione
del nome dell‟autore.
146 Di
conseguenza, l‟omissione,
da parte dell‟utente
originale, legittimato ad invocare il citato art. 5, n.
3, lett. e), di indicare, quando mette a disposizione
del pubblico un‟opera
protetta, il nome del suo autore, non influisce sulla
liceità di tale atto.
147
Nel caso di specie, nell‟ipotesi
in cui le fotografie controverse siano state,
conformemente all‟art.
5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, in origine,
messe a disposizione del pubblico da parte delle
autorità di pubblica sicurezza nazionali competenti e,
nell‟ipotesi
in cui non sia stato indicato, al momento di tale
utilizzo originale lecito, il nome dell‟autore,
un utilizzo ulteriore di tali medesime fotografie da
parte della stampa imponeva certo, conformemente
all‟art.
5, n. 3, lett. d), della citata direttiva, l‟indicazione
della loro fonte, ma non necessariamente del nome del
loro autore.
148
Infatti, poiché non spetta alla stampa verificare l‟esistenza
delle ragioni di una siffatta omissione, le risulta
impossibile, in una situazione simile, identificare e/o
indicare il nome dell‟autore
e, pertanto, essa dev‟essere
considerata esente dall‟obbligo
di principio di indicare il nome dell‟autore.
149
Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, si deve
risolvere la seconda questione, lett. b), dichiarando
che l‟art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto
con l‟art.
5, n. 5, di tale direttiva, dev‟essere
interpretato nel senso che la sua applicazione è
subordinata all‟obbligo di indicare la fonte, ivi compreso il nome dell‟autore
o dell‟artista
interprete, dell‟opera
o di altro materiale protetto citati. Tuttavia, qualora,
in applicazione dell‟art.
5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, tale nome
non sia stato indicato, si deve considerare che detto
obbligo sia rispettato se è indicata anche solo la
fonte.
Sulle spese
150
Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
L’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22
dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, deve essere
interpretato nel senso che non osta alla sua
applicazione il mero fatto che domande formulate nei
confronti di una pluralità di convenuti per violazioni
del diritto d’autore di contenuto identico siano basate
su fondamenti giuridici nazionali differenti in ogni
Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare, alla
luce di tutti gli elementi del fascicolo, la sussistenza
del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande
fossero decise separatamente.
2)
L’art. 6 della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993,
93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di
protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti
connessi, deve essere interpretato nel senso che un
ritratto fotografico può essere protetto, in forza di
tale disposizione, dal diritto d’autore alla condizione,
che spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso
di specie, che un siffatto ritratto costituisca una
creazione intellettuale dell’autore che ne riflette la
personalità e si manifesta attraverso le scelte libere
creative di quest’ultimo nella realizzazione di tale
ritratto. Una volta accertato che il ritratto
fotografico di cui trattasi presenta la qualità di
un’opera, la tutela di quest’ultimo non è inferiore a
quella di cui beneficia ogni altra opera, ivi comprese
quelle fotografiche.
3)
L’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione, in combinato disposto con l’art. 5,
n. 5, di tale direttiva, deve essere interpretato nel
senso che un mezzo di
comunicazione di massa, come una casa editrice, non può utilizzare di
propria iniziativa un’opera protetta dal diritto
d’autore invocando uno scopo di pubblica sicurezza.
Tuttavia, non può essere escluso che detto mezzo di
comunicazione di massa contribuisca in singoli casi al
conseguimento di un siffatto scopo pubblicando la
fotografia di una persona ricercata. Va imposto che tale
iniziativa, da un lato, si inquadri nel contesto di una
decisione adottata o di un’azione condotta dalle
autorità nazionali competenti e volta ad assicurare la
pubblica sicurezza e, dall’altro, sia presa in accordo e
coordinamento con le citate autorità, al fine di evitare
il rischio di conflitto con le misure adottate da queste
ultime, senza che sia necessario, tuttavia, un appello
concreto, attuale ed esplicito delle autorità di
pubblica sicurezza a pubblicare una fotografia a fini di
inchiesta.
4)
L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in
combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale
direttiva, dev’essere interpretato nel senso che non
osta alla sua applicazione il fatto che un articolo
giornalistico che citi un’opera o altro materiale
protetto non sia un’opera letteraria protetta dal
diritto d’autore.
5)
L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in
combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale
direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la sua
applicazione è subordinata all’obbligo di indicare la
fonte, ivi compreso il nome dell’autore o dell’artista
interprete, dell’opera o di altro materiale protetto
citati. Tuttavia, qualora, in applicazione dell’art. 5,
n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, tale nome non
sia stato indicato, si deve considerare che detto
obbligo sia rispettato se è indicata anche solo la
fonte.
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