Avv. Paolo Nesta


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AI FINI DELLA CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEI DANNI OCCORRE ACCERTARE SIA PURE CON VALUTAZIONE PROBABILISTICA LA PORTATA DANNOSA DELLA CONDOTTA ILLEGITTIMA - A termini dell'art. 228 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 24002 del 16 novembre 2011, Pres. Trifone, Rel. Carleo).

 

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Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche verificarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato; nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica. Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., qualora venga accertato un fatto potenzialmente produttivo di danno, il giudice può e deve accertare altresì se esso sia conseguenza di diverse azioni di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti ed anche ove costituiscano violazione di norme diverse, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., fermo restando che nel successivo giudizio instaurato per la liquidazione possa essere poi negato il fondamento della domanda risarcitoria e della responsabilità solidale dei più coautori previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato.

 

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