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Ai fini della condanna generica al
risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 cod. proc.
civ., non è sufficiente accertare l'illegittimità della
condotta, ma occorre anche verificarne, sia pure con
modalità sommaria e valutazione probabilistica, la
portata dannosa, senza la quale il diritto al
risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la
tutela, non può essere configurato; nel caso di condanna
generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato
giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno
nella sua determinazione quantitativa, mentre
l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità
dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo
all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure
sommaria e generica, in quanto costituiscono il
presupposto per la pronuncia di condanna generica. Ai
fini della pronuncia di condanna generica al
risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 cod. proc.
civ., qualora venga accertato un fatto potenzialmente
produttivo di danno, il giudice può e deve accertare
altresì se esso sia conseguenza di diverse azioni di più
soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti ed
anche ove costituiscano violazione di norme diverse, ai
fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055
c.c., fermo restando che nel successivo giudizio
instaurato per la liquidazione possa essere poi negato
il fondamento della domanda risarcitoria e della
responsabilità solidale dei più coautori previo
accertamento del fatto che il danno non si sia in
concreto verificato. |