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Sanzione disciplinare della censura all’avvocato: quali ipotesi? (Cass. n. 23020/2011)-Diritto.it

 

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Staiano Rocchina

                              

 

1. Premessa

La pronuncia in esame ribadisce che, nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa alla valutazione dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza" (1).

Infatti, va rilevato che nell'ambito del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a porre in essere una verifica sulla sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata" tanto che "ove il Consiglio dell'Ordine (lo) ritenga insussistente  non potrà procedere all'applicazione di una sanzione "lieve" (quale l'ammonimento o la censura) ma dovrà procedere alla cancellazione dall'albo per sopravvenuto venir meno di un requisito di iscrizione.

 

 

2. Ipotesi di comportamenti censurabili dell’avvocato e consiglio nazionale forense

L'avvocato che presenti tardivamente un ricorso di opposizione a sanzione amministrativa e tenti di convincere il cliente a presentare ricorso in cassazione per

sopperire alla sua negligenza pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei canoni di correttezza e lealtà che costituiscono il cardine dell'attività forense e impongono al professionista di tenere i rapporti con il cliente in modo chiaro leale e senza artifìci tali da incriminare il rapporto fiduciario che li lega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 01/10/2002, n. 167).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che nella sua qualità di difensore d'ufficio non compaia nell'udienza dibattimentale di due procedimenti e si renda irreperibile il giorno in cui era indicato di turno. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 25/09/2002, n. 146).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, in violazione di quanto prescritto dall'art. 14 c.d.f., effettui dichiarazioni false in udienza per indurre il magistrato a un provvedimento vantaggioso per il proprio assistito. (Nella specie l'avvocato dichiarava falsamente che il tribunale della libertà, nei confronti di un coindagato, aveva assunto una misura cautelare più lieve di quella che il magistrato d'udienza avrebbe voluto disporre nei confronti del proprio assistito. È stata confermata la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 06/09/2002, n. 123). giudizio civile, faccia rilevare l'esistenza di un esposto presentato nei confronti dell'organo giudicante, ove la circostanza risulti veritiera e documentata e non vi siano elementi tali da indurre a ritenere fondatamente che l'iniziativa si ponesse lo scopo di influenzare negativamente il giudice o di porlo in condizioni di non svolgere serenamente la propria attività. (Nella specie è stato assolto il professionista a cui era stata inflitta la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 30/08/2002, n. 116).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, e contrario agli obblighi di lealtà e correttezza propri della professione forense, l'avvocato che registri un colloquio con un magistrato all'insaputa di quest'ultimo e che successivamente si adoperi per la pubblica diffusione di tale registrazione. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della censura: Cons. Naz. Forense, 04/11/2000, n. 139).

Costituisce illecito disciplinare l'uso abusivo del titolo di avvocato e l'esercizio dell'attività professionale al di fuori del distretto, da parte di un procuratore legale effettuato antecedentemente alla l. n. 27 del 1997; infatti tale disposizione normativa, che ha sostituito il titolo di avvocato a quello di procuratore, non costituisce certamente "ius superveniens" rilevante ai fini del giudizio disciplinare in corso, e non ha neppure efficacia retroattiva,

nè effetto sanante per l'infrazione precedentemente commessa. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 07/10/2000, n. 100).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che usi abusivamente il titolo di avvocato a nulla rilevando che il termine di "avvocato" sia stato correntemente attribuito all'esercente l'attività forense, e che il termine "procuratore legale" sia stato sostituito con quello di avvocato, essendo tale sostituzione successiva all'infrazione commessa. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 10/03/1999, n. 14).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che rappresenti in giudizio una parte nei confronti della quale il proprio coniuge abbia formulato richieste di condanna (tanto più in quanto questi svolga l'attività professionale nell'ambito dello stesso studio), ed altresì, sostituisca in udienza il collega rappresentante di altra parte processuale, anche se questa abbia assunto una linea difensiva di piena adesione alla tesi della propria assistita. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 29/09/1998, n. 123).

Pone in essere un comportamento deontologicamente scorretto l'avvocato che si faccia intestare una quietanza ed il relativo assegno in modo da poter poi auto - liquidare il proprio compenso. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 16/12/1997).

Pone in essere un comportamento rilevante deontologicamente l'avvocato che condizioni la prosecuzione dell'assistenza legale al versamento di somme particolarmente elevate ed addebiti al cliente, dopo la rinuncia al mandato, una ingente spesa per attività non richiesta svolta da società fiduciaria avente sede presso il proprio studio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura: Cons. Naz. Forense, 11/12/1997).

 

Rocchina Staiano

Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato

 

__________

(1) Cass. civ., Sez. Un., n. 20024 del 2004.

 

 

Professionisti: fatti privati che colpiscono la reputazione professionale dell’iscritto compromettendo l’intera classe forense (Cass. n. 23020/2011)

Svolgimento del processo
1 - Con decisione in data 22 settembre 2008 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani inflisse all'iscritto V.B. L. la sanzione disciplinare della censura, avendo ritenuto che le sentenze dei giudici penali che, rispettivamente, avevano dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di molestie e ingiurie per intervenuta remissione di querela e lo avevano assolto dall'imputazione di tentata violenza privata, non potessero estinguere nè scriminare comportamenti sanzionati dal codice deontologico dal momento che essi, pur avendo valenza squisitamente personale, avevano inevitabilmente colpito la reputazione professionale dell'iscritto e compromesso l'intera classe forense.

2 - Con decisione in data 22 aprile - 2 novembre 2010 il Consiglio Nazionale Forense rigettò il ricorso del V., affermando che l'art. 5 del codice deontologico, di cui era stata chiesta la disapplicazione, non configgeva con il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 C.E.D.U..

3 - Il V. ricorre ritualmente alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione formulando un unico motivo, mediante il quale ripropone il tema della compatibilità dell'art. 5, comma 2 Codice deontologico con l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Gli intimati non hanno espletato difese.

Motivi della decisione
1 - Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all'art. 8 C.E.D.U. e all'art. 5, comma 2 del Codice deontologico.

Egli assume che il diritto della persona al rispetto della vita privata e familiare, costituendo uno dei diritti fondamentali della persona, non può subire ingerenza da parte di una autorità pubblica, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge quale misura necessaria in una società democratica per garantire la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del paese, la protezione della morale pubblica o per la tutela dei diritti altrui.

Quindi censura la decisione impugnata per non avere affrontato la verifica della correlazione e incidenza del disposto dell'art. 5, comma 2 codice deontologico con l'art. 8 C.E.D.U., in tal modo violando l'art. 112 c.p.c..

Evidenzia che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che l'interpretazione più coerente dell'art. 5 cod. deont. debba essere nella direzione della sanzione per un disvalore e non invece per un comportamento (Cass. Sez. Un. 16 novembre 2007, n. 2372). Rileva che l'art. 5, comma 2, c.d. tipicizza una previsione a forma libera ove il substrato materiale della fattispecie cui è ancorata la sanzione in caso di violazione non riguarda una condotta ben determinata o un evento già individuato nei suoi confronti fattuali, ma piuttosto un evento la cui configurazione è rimessa ad una ulteriore verifica di ordine sociale e/o ad un comune sentire del tessuto culturale, appunto il senso etico della probità e del decoro, profili ben diversi dai doveri di correttezza e lealtà tipici dell'attività professionale.

2 - Occorre subito precisare, seguendo un iter logico corretto, che la decisione impugnata in realtà ha posto in correlazione l'art. 5, comma 2 cod. deont. con l'art. 8 C.E.D.U., escludendo la configurabilità del preteso conflitto sul rilievo che, per il primo, la condotta dell'avvocato non deve uscire dall'ambito privato e familiare, come tale del tutto rispettabile, e non deve riflettersi negativamente sulla reputazione professionale o compromettere l'immagine della classe forense.

La conseguenza logica da trame è, dunque, che - secondo la decisione impugnata - la condotta dell'avvocato è censurabile disciplinarmente proprio allorchè travalichi l'ambito privato e familiare, che è quello tutelato dall'art. 8 C.E.D.U..

Viene, quindi, a cadere il riferimento all'art. 112 c.p.c., del resto non prospettato ritualmente dal V..

3 - La costruzione teorica del ricorrente viene compromessa alla radice da un elemento di fatto adeguatamente sottolineato dalla decisione impugnata: nei fatti vennero coinvolti soggetti appartenenti all'ambiente forense e giudiziario ed essi vennero pubblicizzati da "numerosi articoli di stampa".

Non può essere invocata una norma che tutela - anche a fronte di una autorità pubblica - il rispetto della vita privata e familiare della persona, ogni volta che i fatti potenzialmente lesivi siano usciti da tale ambito, siano divenuti di pubblico dominio e abbiano ingenerato notorietà e commenti idonei ad incidere oltre i limiti della sfera strettamente privata e familiare e a riverberare riflessi negativi sull'attività professionale.

4 - Si osserva, sul piano giuridico, che l'art. 5 cod. deont. impone all'avvocato di ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e, in particolare, al secondo comma, prevede il procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense.

E' certo che quella in esame sia una norma in bianco, ma è agevole rilevare che non potrebbe essere diversamente dal momento che una tipicizzazione rigida delle ipotesi regolate sarebbe, al tempo stesso, eccessivamente analitica e riduttiva. D'altra parte questa tecnica normativa è comunemente applicata nella materia disciplinare. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. Sez. Un. 5 dicembre 2007, n. 37) la legittimità costituzionale delle norme dell'ordinamento disciplinare forense anche nella parte in cui, con riguardo alla materia disciplinare, omettono una precisa individuazione delle regole di deontologia professionale, poichè la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione ben può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera e poichè all'esercizio del potere disciplinare, quale espressione di potestà amministrativa, sono estranei i precetti costituzionali concernenti la funzione giurisdizionale.

Rientra nei compiti precipui degli organi professionali e ne costituisce una delle ragioni di esistere il controllo che i comportamenti dei propri iscritti non si riflettano sulla reputazione professionale e non compromettano l'immagine della categoria.

5 - L'art. 8 C.E.D.U., premesso che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza, vieta ingerenze anche da parte di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, fatti salvi il caso di esplicita previsione normativa e la necessità per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Ma la norma in esame non è certo di ostacolo al perseguimento dei reati e, di conseguenza, anche degli illeciti disciplinari.

Essa inibisce indebite intrusioni e aggressioni alla sfera privata e familiare delle persone, ma lascia integro il potere - dovere delle autorità competenti di valutare e, occorrendo, sanzionare comportamenti che si pongano in contrasto con i rispettivi ordinamenti.

Nella specie i fatti addebitati al ricorrente avevano formato oggetto di verifiche da parte del giudice penale che, pur se concluse con esiti a lui favorevoli, avevano determinato l'uscita dei medesimi dall'ambito tutelato dalla norma in esame.

6 - Non giova alla tesi del ricorrente il riferimento alla citata sentenza n. 2372 del 2007, secondo cui l'interpretazione più coerente dell'art. 5 cod. deont. deve essere in direzione della sanzione per un disvalore e non per un comportamento, poichè, a prescindere dall'erroneità del riferimento, la decisione impugnata ha posto in evidenza proprio il disvalore sociale della condotta del ricorrente.

7 - Pertanto il ricorso va rigettato. Nulla spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

 

 

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