Con sentenza n. 24216, depositata
il 18 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito
che può essere sospeso dal Consiglio dell'Ordine
l'avvocato indagato e in attesa di giudizio per reato di
falso. Secondo la ricostruzione della vicenda il
Consiglio Nazionale forense, aveva rigettato il ricorso
proposto dall'avvocato avverso il provvedimento del Coa
di Vibo Valentia, che aveva disposto in via cautelare la
sua sospensione dell'esercizio della professione
forense. Il provvedimento impugnato era stato adottato a
seguito dell'ordine di sequestro di fascicoli esistenti
presso gli studi dell'avvocato relativi a cause seriali
contro alcune società nell'ambito di un procedimento
penale del reato di falso. Del sequestro veniva data
notizia ed il Coa con delibera, apriva un procedimento
disciplinare sospendendolo immediatamente, in attesa
dell'esito del giudizio penale. Contestualmente apriva
poi procedimento incidentale finalizzato all'adozione
della misura della sospensione cautelare dall'esercizio
della professione dell'avvocato inquisito. In seguito al
rigetto dell'impugnazione da parte del Consiglio
Nazionale Forense, l'avvocato proponeva ricorso per
cassazione. Rigettando il ricorso dell'avvocato, la
Corte, in riferimento al motivo di impugnazione con cui
l'avvocato aveva dedotto la violazione di legge in
quanto l'adozione del provvedimento di sospensione
dall'esercizio della professione richiederebbe la
constatazione del raggiungimento di una "soglia minima"
che non sarebbe viceversa riscontrabile quando
l'incolpato sia soltanto indagato in un procedimento
penale, e l'accertamento dell'esistenza di uno "strepitus
fori", ha confermato quanto deciso dal CNF e cioè che
"la sospensione cautelare, quindi, è stata disposta dopo
una ponderata e motivata decisione discrezionale del
Consiglio territoriale che, prescindendo dalla
fondatezza o meno delle imputazioni mosse al
professionista, ha tenuto conto della gravità delle
stesse...". Per quanto concerne il secondo punto (la
rilevata gravità dell'imputazione ed alla constatata
esistenza dello "strepitus fori"), la Corte ha infine
precisato che "si tratta di non condivisa valutazione di
merito del Consiglio Nazionale Forense, rispetto alla
quale non sono state denunciate violazioni di sorta
nella formulazione e nella rappresentazione del
giudizio, e che non risulta pertanto sindacabile in
questa sede di legittimità".
Autore: Luisa Foti)
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