In tema di condono, il silenzio
assenso ex art.32 c. 37 legge 269/2003, si forma, sempre
che sussistano i requisiti normativamente richiesti per
ottenere la sanatoria, in seguito: al pagamento
integrale della oblazione,al versamento degli oneri
accessori, al perfezionamento delle altre condizioni
inserite dalla norma uniti al decorso del termine di
anni due dalla presentazione della domanda senza
l'adozione di provvedimenti negativi da parte del
Comune. Se mancano i requisiti per un provvedimento
esplicito di sanatoria, non è praticabile quello
implicito con il silenzio - accoglimento. Nella ipotesi
in esame, è vero che gli imputati non hanno rilasciato
alcun atto formale, ma hanno posto in essere un tassello
della sequela procedimentale che avrebbe potuto sfociale
- nel caso in cui nessuno avesse rilevato la
illegittimità - in una indebita sanatoria di opere,
all'evidenza, non condonabili perché non concernevano
manufatti ad uso abitativo.
Ora gli imputati, persone per la
loro qualifica lavorativa esperte nel settore edilizio,
avrebbero dovuto ictu oculi rilevare che mancavano i
requisiti per la sanatoria e che la relativa domanda era
da respingere; di conseguenza, il loro comportamento,
posto in essere in violazione di legge, faceva sorgere,
quanto meno, un qualificato sospetto e poteva costituire
un indizio significativo del fine di fare conseguire un
indebito vantaggio patrimoniale del richiedente la
sanatoria; tale aspetto della situazione non è stato
esaminato nell'erroneo presupposto che l'intervento
fosse condonabile. Pertanto, merita un nuovo esame la
conclusione del Giudice secondo il quale le emergenze
acquisite non potevano essere consolidate nell'ulteriore
corso di giustizia e che il caso non richiedeva
l'approfondimento ed il vaglio della fase
dibattimentale.
Cassazione, sez. III, 17 novembre
2011, n. 42415
(Pres. Ferrua – Rel. Squassoni)
Motivi della decisione
Il Giudice per la udienza
preliminare del Tribunale di Lanciano, procedendo a
sensi dell'art. 425 c.p.p., ha dichiarato non doversi
procedere, perché il fatto non sussiste a carico di S.R.
e C.D. per il reato di abuso di atti di ufficio
(contestato sotto il profilo che gli imputati - nelle
rispettive qualità di dirigente del settore urbanistico
e di responsabile del procedimento-avevano
illegittimamente accolto una domanda di condono
procurando un ingiusto vantaggio al richiedente).
A sostegno della conclusione, il
Giudice ha rilevato che gli imputati non avevano emesso
alcun provvedimento sulla richiesta di sanatoria
essendosi limitati a determinare le somme dovute per il
condono. Inoltre, tale istanza (con la quale si chiedeva
di legittimare la realizzazione di una pavimentazione in
asfalto di terreno agricolo per l'utilizzo dell'area a
parcheggio e servizio di pompa erogatrice di gasolio ad
uso privato) era accoglibile; ciò in quanto l'art.32
c.27 legge 269/2003 non vieta modifiche di destinazione
di uso in zone vincolate solo dallo strumento
urbanistico locale. Il Giudice ha concluso osservando
che le prove acquisite non erano modificabili in un
eventuale dibattimento.
Per l'annullamento della sentenza,
ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della
Repubblica deducendo difetto di motivazione e violazione
di legge. Dopo avere puntualizzato la regola di giudizio
che deve guidare il magistrato nell'emettere una
sentenza ex art.425 c.p.p. e puntualizzato l'iter
amministrativo che è alla base del processo, rileva:
- che è inconferente la mancata
adozione di un formale atto da parte del Comune perché
il condono si perfeziona tacitamente per il silenzio
assenso dopo la determinazione della somma dovuta, il
suo pagamento ed il passaggio del tempo;
- che la sanatoria non era
ammissibile perché l'opera non era conforme agli
strumenti urbanistici generali in vigore nel territorio.
Le censure sono meritevoli di accoglimento.
In tema di condono, il silenzio
assenso ex art.32 c. 37 legge 269/2003, si forma, sempre
che sussistano i requisiti normativamente richiesti per
ottenere la sanatoria, in seguito: al pagamento
integrale della oblazione,al versamento degli oneri
accessori, al perfezionamento delle altre condizioni
inserite dalla norma uniti al decorso del termine di
anni due dalla presentazione della domanda senza
l'adozione di provvedimenti negativi da parte del
Comune. Se mancano i requisiti per un provvedimento
esplicito di sanatoria, non è praticabile quello
implicito con il silenzio - accoglimento. Nella ipotesi
in esame, è vero che gli imputati non hanno rilasciato
alcun atto formale, ma hanno posto in essere un tassello
della sequela procedimentale che avrebbe potuto sfociale
- nel caso in cui nessuno avesse rilevato la
illegittimità - in una indebita sanatoria di opere,
all'evidenza, non condonabili perché non concernevano
manufatti ad uso abitativo.
Ora gli imputati, persone per la
loro qualifica lavorativa esperte nel settore edilizio,
avrebbero dovuto ictu oculi rilevare che mancavano i
requisiti per la sanatoria e che la relativa domanda era
da respingere; di conseguenza, il loro comportamento,
posto in essere in violazione di legge, faceva sorgere,
quanto meno, un qualificato sospetto e poteva costituire
un indizio significativo del fine di fare conseguire un
indebito vantaggio patrimoniale del richiedente la
sanatoria; tale aspetto della situazione non è stato
esaminato nell'erroneo presupposto che l'intervento
fosse condonabile. Pertanto, merita un nuovo esame la
conclusione del Giudice secondo il quale le emergenze
acquisite non potevano essere consolidate nell'ulteriore
corso di giustizia e che il caso non richiedeva
l'approfondimento ed il vaglio della fase
dibattimentale.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato
con rinvio al Tribunale di Lanciano.
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