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Ricorso contributi permessi edilizi
termine«Nelle controversie aventi a oggetto gli obblighi
di pagamento dei contributi afferenti alle concessioni
ed ai permessi edilizi, il giudizio non ha carattere
impugnatorio, ancorché esso sia proposto, formalmente,
come contestazione di una determinazione amministrativa,
in quanto mira ad accertare la sussistenza o la misura
del credito vantato dal Comune; ne deriva che il ricorso
può essere correttamente proposto nel termine di
prescrizione del diritto, e dunque anche dopo che siano
trascorsi più di sessanta giorni dalla conoscenza, da
parte dell’interessato, dell’atto con cui
l’amministrazione ha quantificato i contestati
contributi, richiedendone il pagamento (cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, nr. 1365; Cons. Stato,
sez. V, 6 novembre 2007, nr. 6237; id., 21 aprile 2006,
nr. 2258; id., 10 luglio 2003 Consiglio di Stato, sez.
III, 4 novembre 2011, n.5852
FATTO
Il signor N. L. ha impugnato la
sentenza con la quale il T.A.R. della Campania ha
respinto il ricorso da lui proposto avverso l’atto con
cui il Comune di Casamicciola lo aveva diffidato a
pagare la somma complessiva di euro 117.480,00 a titolo
di oneri di costruzione, comprensivi di sanzione, in
relazione a un intervento edilizio realizzato giusta
D.I.A. presentata in data 13 febbraio 2002 dalla società
(omissis) S.a.s. (della quale l’odierno appellante era
all’epoca legale rappresentante).
A sostegno dell’appello, l’istante
ha dedotto:
1) error in iudicando; violazione e
falsa applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr.
1034; omesso esame di punti e documenti decisivi della
controversia; motivazione insufficiente,
contraddittoria, illogica (in relazione alla reiezione
della censura di difetto di legittimazione passiva
all’ingiunzione, non essendo più l’appellante legato da
rapporti con la predetta società, nel frattempo
trasformatasi in S.r.l., nonché in relazione al mancato
rispetto delle disposizioni del cod. proc. civ. in
ordine al luogo di notificazione);
2) error in iudicando; violazione e
falsa applicazione della legge nr. 1034 del 1971; omesso
esame di punti e documenti decisivi della controversia:
motivazione insufficiente, contraddittoria, illogica (in
relazione alla richiamata mancata impugnazione di
precedente determinazione nella quale si procedeva a
quantificare gli oneri dovuti, nonché alla reiezione
della censura relativa alla violazione delle garanzie
procedimentali);
3) error in iudicando; violazione e
falsa applicazione della legge nr. 1034 del 1971;
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc.
civ.; violazione del principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato; omesso esame di punti e documenti
decisivi della controversia; motivazione insufficiente,
contraddittoria ed illogica (in relazione al mancato
esame delle ulteriori doglianze articolate in ricorso,
inerenti alla riconducibilità dell’intervento per cui è
causa alla categoria non della ristrutturazione ma della
manutenzione straordinaria).
L’Amministrazione comunale intimata
non si è costituita.
All’udienza del 18 ottobre 2011, la
causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. È appellata la sentenza con la
quale il T.A.R. della Campania ha respinto il ricorso
proposto dal signor Nicola Lombardi avverso l’atto (nr.
4719 del 1 aprile 2008) con cui il Comune di
Casamicciola gli ha ingiunto il pagamento della somma
complessiva di euro 117.480,00 a titolo di oneri di
costruzione, nonché di sanzione per mancato pagamento.
Detta ingiunzione concerne
l’intervento di cui alla D.I.A. nr. 1505 del 13 febbraio
2002, a suo tempo presentata dall’odierno appellante
nella propria qualità di legale rappresentante della
società (omissis) S.a.s.
2. L’appello è fondato e meritevole
di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
3. Preliminarmente, occorre
sgombrare il campo da un possibile profilo di parziale
inammissibilità individuato dal primo giudice nella
parte della sentenza impugnata in cui si rileva la
mancata tempestiva impugnazione della precedente
determinazione prot. nr. 3881 del 19 marzo 2007, nella
quale il Comune aveva provveduto a quantificare le somme
dovute a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di
costruzione, e conseguentemente non vengono esaminate le
censure al riguardo articolate nel ricorso introduttivo
(come lamentato col terzo motivo di appello).
Infatti, costituisce indirizzo
consolidato – dal quale la Sezione non ravvisa ragione
per discostarsi – che, nelle controversie aventi a
oggetto gli obblighi di pagamento dei contributi
afferenti alle concessioni ed ai permessi edilizi, il
giudizio non ha carattere impugnatorio, ancorché esso
sia proposto, formalmente, come contestazione di una
determinazione amministrativa, in quanto mira ad
accertare la sussistenza o la misura del credito vantato
dal Comune; ne deriva che il ricorso può essere
correttamente proposto nel termine di prescrizione del
diritto, e dunque anche dopo che siano trascorsi più di
sessanta giorni dalla conoscenza, da parte
dell’interessato, dell’atto con cui l’amministrazione ha
quantificato i contestati contributi, richiedendone il
pagamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, nr.
1365; Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2007, nr. 6237;
id., 21 aprile 2006, nr. 2258; id., 10 luglio 2003, nr.
4102).
Da ciò discende che nella specie
alcuna rilevanza poteva avere, ai fini
dell’esaminabilità nel merito delle censure svolte dal
ricorrente, il dato storico della mancata impugnazione
del pregresso atto determinativo degli oneri dovuti.
4. Ciò premesso, si appalesa
fondato e assorbente il primo motivo d’appello, con il
quale l’istante ha reiterato la doglianza incentrata sul
proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla
debenza degli oneri e della sanzione di cui agli atti
gravati.
Ed invero, risulta per tabulas che
la ricordata D.I.A. del 13 marzo 2002 fu presentata
dall’odierno appellante al Comune “nella sua qualità di
Amministratore unico della Società in accomandita
semplice denominata GI.VI. S.a.s. di Nicola Lombardi”;
al riguardo, lo stesso appellante ha documentato che nel
gennaio del 2007 la società in questione si è
trasformata, assumendo la denominazione di (omissis)
S.r.l. con contestuale nomina di altro amministratore
unico (ciò emerge dalla visura camerale e dal verbale di
assemblea prodotti e non contestati ex adverso).
Pertanto, non risulta in alcun modo
smentito quanto assunto dall’odierno istante circa la
sua attuale estraneità alla società beneficiaria
dell’intervento edilizio, non avendo il Comune addotto
alcun argomento o elemento idoneo a sostenere che egli
abbia mantenuto rapporti di qualsiasi tipo con la
suddetta società.
A fronte di ciò, non può
condividersi l’argomentazione spesa dal primo giudice a
sostegno della legittimità dell’operato
dell’Amministrazione, e cioè che la diffida sarebbe
stata notificata allo stesso soggetto a suo tempo autore
della D.I.A.: ciò in quanto, come già evidenziato, tale
titolo ad aedificandum era stato espressamente inoltrato
dal sig. Lombardi non a titolo personale, ma nella
propria qualità di legale rappresentante (all’epoca)
della società in questione.
Quanto sopra rende recessivi gli
ulteriori rilievi svolti nell’appello in ordine
all’irritualità della notificazione dell’atto di
diffida, recapitato dal Comune al domicilio personale
dell’appellato anziché presso la sede della società.
5. Il profilo di fondatezza testé
scrutinato ha carattere assorbente, come detto,
esonerando dall’esame delle ulteriori doglianze
riproposte nell’appello.
Tuttavia, al fine di orientare
l’eventuale attività successiva dell’Amministrazione, la
Sezione non può esimersi dal rilevare come la richiesta
di pagamento degli oneri di costruzione presupponga la
risoluzione da parte del Comune del quesito circa
l’esatta qualificazione dell’intervento di cui alla
ridetta D.I.A. del 13 febbraio 2002.
Ciò in quanto, come detto, tale
dichiarazione afferiva a opere asseritamente di
“manutenzione straordinaria”, e il Comune risulta avervi
prestato acquiescenza, non contestando trattarsi invece
di un intervento di ristrutturazione (che avrebbe invece
richiesto il permesso di costruire), né intervenendo poi
in autotutela a seguito di una possibile
“riqualificazione” dell’intervento de quo; a tale
“riqualificazione”, invero, sembra essersi proceduto
solo nel 2007, nell’atto di determinazione degli oneri
di urbanizzazione e dei costi di costruzione.
6. In ragione di quanto sin qui
esposto, e in particolare di quanto osservato sub 3 in
ordine all’inapplicabilità del termine decadenziale per
l’impugnazione, la sentenza di primo grado va riformata,
con l’accoglimento del ricorso introduttivo e
l’annullamento degli atti impugnati (non solo la diffida
del 1° aprile 2008, ma anche la precedente
determinazione del 19 marzo 2007).
7. La peculiarità della vicenda
esaminata giustifica l’integrale compensazione tra le
parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e pertanto
annulla gli atti con lo stesso impugnati.
Compensa tra le parti le spese del
doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l’intervento
dei magistrati:
(omissis), nr. 4102)». |