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Pagamenti contributi permessi edilizi: il ricorso può essere proprosto oltre sessanta giorni dall’atto con cui la PA ne ha quantificato la misura-Consiglio di Stato, sez. III, 4 novembre 2011, n.5852- testo

 

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Ricorso contributi permessi edilizi termine«Nelle controversie aventi a oggetto gli obblighi di pagamento dei contributi afferenti alle concessioni ed ai permessi edilizi, il giudizio non ha carattere impugnatorio, ancorché esso sia proposto, formalmente, come contestazione di una determinazione amministrativa, in quanto mira ad accertare la sussistenza o la misura del credito vantato dal Comune; ne deriva che il ricorso può essere correttamente proposto nel termine di prescrizione del diritto, e dunque anche dopo che siano trascorsi più di sessanta giorni dalla conoscenza, da parte dell’interessato, dell’atto con cui l’amministrazione ha quantificato i contestati contributi, richiedendone il pagamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, nr. 1365; Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2007, nr. 6237; id., 21 aprile 2006, nr. 2258; id., 10 luglio 2003 Consiglio di Stato, sez. III, 4 novembre 2011, n.5852

FATTO

Il signor N. L. ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. della Campania ha respinto il ricorso da lui proposto avverso l’atto con cui il Comune di Casamicciola lo aveva diffidato a pagare la somma complessiva di euro 117.480,00 a titolo di oneri di costruzione, comprensivi di sanzione, in relazione a un intervento edilizio realizzato giusta D.I.A. presentata in data 13 febbraio 2002 dalla società (omissis) S.a.s. (della quale l’odierno appellante era all’epoca legale rappresentante).

A sostegno dell’appello, l’istante ha dedotto:

1) error in iudicando; violazione e falsa applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034; omesso esame di punti e documenti decisivi della controversia; motivazione insufficiente, contraddittoria, illogica (in relazione alla reiezione della censura di difetto di legittimazione passiva all’ingiunzione, non essendo più l’appellante legato da rapporti con la predetta società, nel frattempo trasformatasi in S.r.l., nonché in relazione al mancato rispetto delle disposizioni del cod. proc. civ. in ordine al luogo di notificazione);

2) error in iudicando; violazione e falsa applicazione della legge nr. 1034 del 1971; omesso esame di punti e documenti decisivi della controversia: motivazione insufficiente, contraddittoria, illogica (in relazione alla richiamata mancata impugnazione di precedente determinazione nella quale si procedeva a quantificare gli oneri dovuti, nonché alla reiezione della censura relativa alla violazione delle garanzie procedimentali);

3) error in iudicando; violazione e falsa applicazione della legge nr. 1034 del 1971; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omesso esame di punti e documenti decisivi della controversia; motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica (in relazione al mancato esame delle ulteriori doglianze articolate in ricorso, inerenti alla riconducibilità dell’intervento per cui è causa alla categoria non della ristrutturazione ma della manutenzione straordinaria).

L’Amministrazione comunale intimata non si è costituita.

All’udienza del 18 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. È appellata la sentenza con la quale il T.A.R. della Campania ha respinto il ricorso proposto dal signor Nicola Lombardi avverso l’atto (nr. 4719 del 1 aprile 2008) con cui il Comune di Casamicciola gli ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 117.480,00 a titolo di oneri di costruzione, nonché di sanzione per mancato pagamento.

Detta ingiunzione concerne l’intervento di cui alla D.I.A. nr. 1505 del 13 febbraio 2002, a suo tempo presentata dall’odierno appellante nella propria qualità di legale rappresentante della società (omissis) S.a.s.

2. L’appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

3. Preliminarmente, occorre sgombrare il campo da un possibile profilo di parziale inammissibilità individuato dal primo giudice nella parte della sentenza impugnata in cui si rileva la mancata tempestiva impugnazione della precedente determinazione prot. nr. 3881 del 19 marzo 2007, nella quale il Comune aveva provveduto a quantificare le somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, e conseguentemente non vengono esaminate le censure al riguardo articolate nel ricorso introduttivo (come lamentato col terzo motivo di appello).

Infatti, costituisce indirizzo consolidato – dal quale la Sezione non ravvisa ragione per discostarsi – che, nelle controversie aventi a oggetto gli obblighi di pagamento dei contributi afferenti alle concessioni ed ai permessi edilizi, il giudizio non ha carattere impugnatorio, ancorché esso sia proposto, formalmente, come contestazione di una determinazione amministrativa, in quanto mira ad accertare la sussistenza o la misura del credito vantato dal Comune; ne deriva che il ricorso può essere correttamente proposto nel termine di prescrizione del diritto, e dunque anche dopo che siano trascorsi più di sessanta giorni dalla conoscenza, da parte dell’interessato, dell’atto con cui l’amministrazione ha quantificato i contestati contributi, richiedendone il pagamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, nr. 1365; Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2007, nr. 6237; id., 21 aprile 2006, nr. 2258; id., 10 luglio 2003, nr. 4102).

Da ciò discende che nella specie alcuna rilevanza poteva avere, ai fini dell’esaminabilità nel merito delle censure svolte dal ricorrente, il dato storico della mancata impugnazione del pregresso atto determinativo degli oneri dovuti.

4. Ciò premesso, si appalesa fondato e assorbente il primo motivo d’appello, con il quale l’istante ha reiterato la doglianza incentrata sul proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla debenza degli oneri e della sanzione di cui agli atti gravati.

Ed invero, risulta per tabulas che la ricordata D.I.A. del 13 marzo 2002 fu presentata dall’odierno appellante al Comune “nella sua qualità di Amministratore unico della Società in accomandita semplice denominata GI.VI. S.a.s. di Nicola Lombardi”; al riguardo, lo stesso appellante ha documentato che nel gennaio del 2007 la società in questione si è trasformata, assumendo la denominazione di (omissis) S.r.l. con contestuale nomina di altro amministratore unico (ciò emerge dalla visura camerale e dal verbale di assemblea prodotti e non contestati ex adverso).

Pertanto, non risulta in alcun modo smentito quanto assunto dall’odierno istante circa la sua attuale estraneità alla società beneficiaria dell’intervento edilizio, non avendo il Comune addotto alcun argomento o elemento idoneo a sostenere che egli abbia mantenuto rapporti di qualsiasi tipo con la suddetta società.

A fronte di ciò, non può condividersi l’argomentazione spesa dal primo giudice a sostegno della legittimità dell’operato dell’Amministrazione, e cioè che la diffida sarebbe stata notificata allo stesso soggetto a suo tempo autore della D.I.A.: ciò in quanto, come già evidenziato, tale titolo ad aedificandum era stato espressamente inoltrato dal sig. Lombardi non a titolo personale, ma nella propria qualità di legale rappresentante (all’epoca) della società in questione.

Quanto sopra rende recessivi gli ulteriori rilievi svolti nell’appello in ordine all’irritualità della notificazione dell’atto di diffida, recapitato dal Comune al domicilio personale dell’appellato anziché presso la sede della società.

5. Il profilo di fondatezza testé scrutinato ha carattere assorbente, come detto, esonerando dall’esame delle ulteriori doglianze riproposte nell’appello.

Tuttavia, al fine di orientare l’eventuale attività successiva dell’Amministrazione, la Sezione non può esimersi dal rilevare come la richiesta di pagamento degli oneri di costruzione presupponga la risoluzione da parte del Comune del quesito circa l’esatta qualificazione dell’intervento di cui alla ridetta D.I.A. del 13 febbraio 2002.

Ciò in quanto, come detto, tale dichiarazione afferiva a opere asseritamente di “manutenzione straordinaria”, e il Comune risulta avervi prestato acquiescenza, non contestando trattarsi invece di un intervento di ristrutturazione (che avrebbe invece richiesto il permesso di costruire), né intervenendo poi in autotutela a seguito di una possibile “riqualificazione” dell’intervento de quo; a tale “riqualificazione”, invero, sembra essersi proceduto solo nel 2007, nell’atto di determinazione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione.

6. In ragione di quanto sin qui esposto, e in particolare di quanto osservato sub 3 in ordine all’inapplicabilità del termine decadenziale per l’impugnazione, la sentenza di primo grado va riformata, con l’accoglimento del ricorso introduttivo e l’annullamento degli atti impugnati (non solo la diffida del 1° aprile 2008, ma anche la precedente determinazione del 19 marzo 2007).

7. La peculiarità della vicenda esaminata giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e pertanto annulla gli atti con lo stesso impugnati.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

(omissis), nr. 4102)».

 

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