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La Corte di Giustizia si è
pronunciata su una domanda di pronuncia pregiudiziale
nell'ambito di un giudizio davvero singolare proposto da
una fotografa con riferimento all'utilizzo delle proprie
fotografie (sempre contrassegnate e a sé riconducibili),
a distanza di anni, da parte di organi di stampa.
Così la stessa Corte riassume il
caso: "Nel 1998, dopo che Natascha K., all’età di dieci
anni, era stata sequestrata, le autorità di sicurezza
competenti diramavano un avviso di ricerca nel quale
venivano impiegate le fotografie controverse. Le
convenute nella causa principale sono editori di
giornali. Solo la Standard ha la sua sede a Vienna
(Austria). Le altre convenute nella causa principale
hanno la loro sede in Germania. ... A seguito della fuga
di Natascha K. e anteriormente alla sua prima comparsa
in pubblico le convenute in via principale pubblicavano
le fotografie controverse nei summenzionati giornali e
siti internet senza indicare, tuttavia, il nome
dell’autore di tali fotografie o indicando un nome
dell’autore diverso da quello della sig.ra Painer. Il
resoconto mediatico nei diversi giornali e sui siti
internet differiva per la selezione delle fotografie
controverse e le didascalie corrispondenti. Le convenute
in via principale dichiarano di aver ricevuto le
fotografie controverse da un’agenzia di stampa senza
menzione del nome della sig.ra Painer, o con
l’indicazione di un nome d’autore diverso dal suo.
Inoltre, molti di tali giornali pubblicavano un
ritratto, realizzato con un programma informatico a
partire da una delle fotografie controverse, il quale,
in assenza di una fotografia recente di Natascha K. fino
alla sua prima comparsa in pubblico, riproduceva le
presunte sembianze di quest’ultima (in prosieguo:
l’«identikit controverso»). Il 10 aprile 2007, con
ricorso dinanzi all’Handelsgericht Wien, la sig.ra
Painer mirava ad ottenere l’immediata inibitoria, nei
confronti delle convenute in via principale, della
riproduzione e/o della diffusione delle fotografie
nonché dell’identikit controversi in assenza del suo
consenso ovvero della menzione del suo nome come
autrice".
Secondo la Corte:
1) L’art. 6, punto 1, del
regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n.
44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso
che non osta alla sua applicazione il mero fatto che
domande formulate nei confronti di una pluralità di
convenuti per violazioni del diritto d’autore di
contenuto identico siano basate su fondamenti giuridici
nazionali differenti in ogni Stato membro. Spetta al
giudice nazionale valutare, alla luce di tutti gli
elementi del fascicolo, la sussistenza del rischio di
soluzioni incompatibili se dette domande fossero decise
separatamente.
2) L’art. 6 della direttiva del
Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente
l’armonizzazione della durata di protezione del diritto
d’autore e di alcuni diritti connessi, deve essere
interpretato nel senso che un ritratto fotografico può
essere protetto, in forza di tale disposizione, dal
diritto d’autore alla condizione, che spetta al giudice
nazionale verificare in ogni caso di specie, che un
siffatto ritratto costituisca una creazione
intellettuale dell’autore che ne riflette la personalità
e si manifesta attraverso le scelte libere creative di
quest’ultimo nella realizzazione di tale ritratto. Una
volta accertato che il ritratto fotografico di cui
trattasi presenta la qualità di un’opera, la tutela di
quest’ultimo non è inferiore a quella di cui beneficia
ogni altra opera, ivi comprese quelle fotografiche.
3) L’art. 5, n. 3, lett. e), della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22
maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi
nella società dell’informazione, in combinato disposto
con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, deve essere
interpretato nel senso che un mezzo di comunicazione di
massa, come una casa editrice, non può utilizzare di
propria iniziativa un’opera protetta dal diritto
d’autore invocando uno scopo di pubblica sicurezza.
Tuttavia, non può essere escluso che detto mezzo di
comunicazione di massa contribuisca in singoli casi al
conseguimento di un siffatto scopo pubblicando la
fotografia di una persona ricercata. Va imposto che tale
iniziativa, da un lato, si inquadri nel contesto di una
decisione adottata o di un’azione condotta dalle
autorità nazionali competenti e volta ad assicurare la
pubblica sicurezza e, dall’altro, sia presa in accordo e
coordinamento con le citate autorità, al fine di evitare
il rischio di conflitto con le misure adottate da queste
ultime, senza che sia necessario, tuttavia, un appello
concreto, attuale ed esplicito delle autorità di
pubblica sicurezza a pubblicare una fotografia a fini di
inchiesta.
4) L’art. 5, n. 3, lett. d), della
direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5,
n. 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel
senso che non osta alla sua applicazione il fatto che un
articolo giornalistico che citi un’opera o altro
materiale protetto non sia un’opera letteraria protetta
dal diritto d’autore.
5) L’art. 5, n. 3, lett. d), della
direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5,
n. 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel
senso che la sua applicazione è subordinata all’obbligo
di indicare la fonte, ivi compreso il nome dell’autore o
dell’artista interprete, dell’opera o di altro materiale
protetto citati. Tuttavia, qualora, in applicazione
dell’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29,
tale nome non sia stato indicato, si deve considerare
che detto obbligo sia rispettato se è indicata anche
solo la fonte.
(Corte di Giustizia UE. Sentenza 1
dicembre 2011: Competenza giurisdizionale in materia
civile – Regolamento (CE) n. 44/2001– Art. 6, punto 1 –
Pluralità di convenuti – Direttiva 93/98/CEE – Art. 6 –
Tutela di fotografie – Direttiva 2001/29/CE – Art. 2 –
Riproduzione – Utilizzo di un ritratto fotografico come
modello per elaborare un identikit – Art. 5, n. 3, lett.
d) – Eccezioni e limitazioni per le citazioni – Art. 5,
n. 3, lett. e) – Eccezioni e limitazioni per fini di
pubblica sicurezza – Art. 5, n. 5)
Corte di Giustizia CE
Corte di Giustizia UE: diritto d'autore su fotografia
utilizzata come identikit, eccezioni per pubblica
sicurezza
Competenza giurisdizionale in materia civile –
Regolamento (CE) n. 44/2001– Art. 6, punto 1 – Pluralità
di convenuti – Direttiva 93/98/CEE – Art. 6 – Tutela di
fotografie – Direttiva 2001/29/CE – Art. 2 –
Riproduzione – Utilizzo di un ritratto fotografico come
modello per elaborare un identikit – Art. 5, n. 3, lett.
d) – Eccezioni e limitazioni per le citazioni – Art. 5,
n. 3, lett. e) – Eccezioni e limitazioni per fini di
pubblica sicurezza – Art. 5, n. 5
SENTENZA
DELLA CORTE (Terza Sezione)
Nel procedimento C‑145/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Handelsgericht
Wien (Austria), con decisione 8 marzo 2010, pervenuta in
cancelleria il 22 marzo 2010, nella causa
Eva-Maria Painer
contro
Standard VerlagsGmbH,
Axel Springer AG,
Süddeutsche Zeitung GmbH,
Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG,
Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen
Zeitung GmbH & Co KG,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione,
dai sigg. J. Malenovský (relatore), E. Juhász, G.
Arestis, e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra Painer, dall’avv. G. Zanger,
Rechtsanwalt;
– per la Standard VerlagsGmbH, dall’avv. M. Windhager,
Rechtsanwältin;
– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in
qualità di agente;
– per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in
qualità di agente;
– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in
qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Russo,
avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra S. Grünheid,
in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 12 aprile 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 6, punto 1, del
regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n.
44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), nonché
dell’art. 5, nn. 3, lett. d) ed e), e 5 della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001,
2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra la sig.ra Painer, fotografa
indipendente, e cinque case editrici, vale a dire la
Standard VerlagsGmbH (in prosieguo: la «Standard»), la
Axel Springer AG (in prosieguo: la «Axel Springer»), la
Süddeutsche Zeitung GmbH, la Spiegel‑Verlag Rudolf
Augstein GmbH & Co KG e la Verlag M. DuMont Schauberg
Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG, in
merito all’utilizzo, da parte di queste ultime, di
fotografie di Natascha K.
Contesto normativo
Il diritto internazionale
3 L’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio, contenuto
nell’allegato 1C dell’Accordo di Marrakech 15 aprile
1994, che istituisce l’Organizzazione mondiale del
commercio (OMC), è stato approvato mediante la decisione
del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla
conclusione a nome della Comunità europea, per le
materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati
multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336,
pag. 1).
4 L’art. 9, n. 1, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti
di proprietà intellettuale attinenti al commercio così
dispone:
«I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della
Convenzione di Berna [per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio
1971), nella versione risultante dalla modifica del 28
settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»]
e al suo annesso. Tuttavia, essi non hanno diritti né
obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai
diritti conferiti dall’art. 6 bis della medesima
Convenzione o ai diritti da esso derivanti».
5 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della Convenzione di
Berna:
«L’espressione “opere letterarie ed artistiche”
comprende tutte le produzioni nel campo letterario,
scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la
forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed
altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed
altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o
drammatico-musicali; le opere coreografiche e
pantomimiche; le composizioni musicali con o senza
parole; le opere cinematografiche, alle quali sono
assimilate le opere espresse mediante un procedimento
analogo alla cinematografia; le opere di disegno,
pittura, architettura, scultura, incisione e litografia;
le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le
opere espresse mediante un procedimento analogo alla
fotografia; le opere delle arti applicate; le
illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e
plastici relativi alla geografia, alla topografia,
all’architettura e alle scienze».
6 L’art. 10, n. 1, della Convenzione di Berna così
recita:
«Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni
di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma
di rassegne [...] stamp[a], a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella
misura giustificata dallo scopo».
7 Ai sensi dell’art. 12 della Convenzione di Berna:
«Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il
diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni
e altre trasformazioni delle loro opere».
8 In forza dell’art. 37, n. 1, lett. c), della
Convenzione di Berna:
«In caso di contestazione circa l’interpretazione dei
diversi testi, fa fede il testo francese».
9 L’Organizzazione mondiale sulla proprietà
intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20
dicembre 1996, il trattato dell’OMPI sulle
interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi nonché il
trattato dell’OMPI sul diritto d’autore. Questi due
trattati sono stati approvati a nome della Comunità
europea con la decisione del Consiglio 16 marzo 2000,
2000/278/CE (GU L 89, pag. 6).
10 Il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore prevede,
all’art. 1, n. 4, che le parti contraenti devono
conformarsi agli artt. 1‑21 nonché all’allegato della
Convenzione di Berna.
Il diritto dell’Unione
Il regolamento n. 44/2001
11 I ‘considerando’ 11, 12 e 15 del regolamento n.
44/2001 prevedono quanto segue:
«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un
alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al
principio della competenza del giudice del domicilio del
convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in
alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la
materia del contendere o l’autonomia delle parti
giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...)
(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto
deve essere completato attraverso la previsione di fori
alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra
l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al
fine di agevolare la buona amministrazione della
giustizia.
(...)
(15) Il funzionamento armonioso della giustizia
presuppone che si riduca al minimo la possibilità di
pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano
emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro
incompatibili. (…)».
12 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n.
44/2001:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le
persone domiciliate nel territorio di un determinato
Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro
nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
13 L’art. 3, n. 1, di tale regolamento prevede quanto
segue:
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato
membro possono essere convenute davanti ai giudici di un
altro Stato membro solo in base alle norme enunciate
nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
14 L’art. 6, punto 1, di tale medesimo regolamento,
contenuto nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo,
intitolato «Competenze speciali», dispone quanto segue:
«[La persona domiciliata nel territorio di uno Stato
membro] può inoltre essere convenuta:
1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice
del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato,
sempre che tra le domande esista un nesso così stretto
da rendere opportuna una trattazione unica ed una
decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in
caso di trattazione separata, di giungere a decisioni
incompatibili».
La direttiva 93/98/CEE
15 La direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993,
93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di
protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti
connessi (GU L 290, pag. 9), prevede, al suo
‘considerando’ 17, quanto segue:
«(...) la protezione delle opere fotografiche negli
Stati membri è soggetta a regimi diversi; (...) per
conseguire un’armonizzazione sufficiente della durata di
protezione delle opere fotografiche, in particolare di
quelle che per la loro natura artistica o professionale
hanno rilievo nell’ambito del mercato interno, è
necessario definire nella presente direttiva il livello
di originalità richiesto; (...) un’opera fotografica ai
sensi della convenzione di Berna deve essere considerata
originale se è il risultato della creazione
intellettuale dell’autore e rispecchia la personalità di
quest’ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro
criterio quale il pregio o lo scopo; (...) è opportuno
affidare la protezione delle altre fotografie alla
legislazione nazionale».
16 L’art. 1, n. 1, di tale direttiva prevede che l’opera
letteraria o artistica sia tutelata dal diritto
d’autore, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di
Berna, per tutta la vita dell’autore di tale opera e
sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.
17 L’art. 6 della citata direttiva così recita:
«Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il
risultato della creazione intellettuale dell’autore,
fruiscono della protezione prevista dall’articolo 1. Per
determinare il diritto alla protezione non sono presi in
considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono
prevedere la protezione di altre fotografie».
18 La direttiva 93/98 è stata abrogata dalla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006,
2006/116/CE, concernente la durata di protezione del
diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372,
pag. 12), la quale ha proceduto a codificarla e
contiene, sostanzialmente, le stesse disposizioni. La
direttiva 2006/116 è entrata in vigore il 16 gennaio
2007.
19 Tuttavia, in considerazione della data dei fatti, la
causa principale rimane disciplinata dalla direttiva
93/98.
La direttiva 2001/29
20 I ‘considerando’ 6, 9, 21, 31, 32 e 44 della
direttiva 2001/29 sono formulati come segue:
«(6) Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la
produzione legislativa già avviata a livello nazionale
in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide
tecnologiche può generare differenze significative in
materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni
alla libera circolazione dei servizi e prodotti che
contengono proprietà intellettuale o su di essa si
basano, determinando una nuova frammentazione del
mercato interno nonché un’incoerenza normativa.
L’impatto di tali differenze ed incertezze normative
diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della
società dell’informazione che ha già incrementato
notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della
proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad
accrescersi ulteriormente. L’esistenza di sensibili
differenze e incertezze giuridiche in materia di
protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di
economie di scala per i nuovi prodotti e servizi
contenenti diritti d’autore e diritti connessi.
(...)
(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei
diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto
livello di protezione, dal momento che tali diritti sono
essenziali per la creazione intellettuale. La loro
protezione contribuisce alla salvaguardia e allo
sviluppo della creatività nell’interesse di autori,
interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché
della cultura, dell’industria e del pubblico in
generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà
intellettuale costituisce parte integrante del diritto
di proprietà.
(...)
(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata
degli atti coperti dal diritto di riproduzione in
relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto
dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione
ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto
nel mercato interno.
(...)
(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i
diritti e gli interessi delle varie categorie di
titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli
degli utenti dei materiali protetti. (...)
(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo
delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione
e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune
eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo
al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito
conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati
membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il
funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri
dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali
eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato
al momento del riesame futuro della legislazione di
attuazione.
(...)
(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le
limitazioni previste nella presente direttiva deve
essere esercitata nel rispetto degli obblighi
internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non
possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio
agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da
essere in contrasto con la normale utilizzazione
economica delle loro opere o materiali protetti.
L’introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte
degli Stati membri deve in particolare tenere
debitamente conto dell’accresciuto impatto economico che
esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente
elettronico. È pertanto possibile che la portata di
alcune eccezioni o limitazioni debba essere
ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi
di opere e materiali protetti».
21 L’art. 1, n. 1, di tale direttiva così recita:
«La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del
diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del
mercato interno, con particolare riferimento alla
società dell’informazione».
22 L’art. 2 della citata direttiva, relativo al diritto
di riproduzione, dispone quanto segue:
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati
il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in
parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
(...)».
23 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della medesima direttiva:
«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi
comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle
loro opere, compresa la messa a disposizione del
pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente».
24 L’art. 5 della direttiva 2001/29, intitolato
«Eccezioni e limitazioni» dispone, al suo n. 3, lett. d)
ed e):
«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni
o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei
casi seguenti:
(...)
d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di
critica o di rassegna, sempreché siano relative a
un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente
a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in
caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome
dell’autore e che le citazioni siano fatte conformemente
ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo
scopo specifico;
e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica
sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un
procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario;
(...)».
25 L’art. 5, n. 5, della citata direttiva così dispone:
«Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3
e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi
speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento
normale dell’opera o degli altri materiali e non
arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi
legittimi del titolare».
Il diritto nazionale
26 Le succitate disposizioni della direttiva 2001/29
sono state trasposte nell’ordinamento giuridico
austriaco mediante la legge federale sul diritto
d’autore relativo alle opere letterarie ed artistiche e
sui diritti connessi (Bundesgesetz über das Urheberrecht
an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte
Schutzrechte, Urheberrechtsgesetz).
Causa principale e questioni pregiudiziali
27 La sig.ra Painer lavora da molti anni come fotografa
indipendente e realizza fotografie, in particolare, di
bambini nelle scuole materne e negli asili. Nell’ambito
di tale attività ha realizzato diversi ritratti
fotografici di Natascha K. ideandone lo sfondo,
stabilendo la posa e l’espressione del viso, nonché
predisponendo la macchina fotografica e sviluppando tali
fotografie (in prosieguo: le «fotografie controverse»).
28 La sig.ra Painer contrassegna, da oltre 17 anni, le
fotografie da lei realizzate con il proprio nome. Tale
contrassegno è stato apposto, nel corso del tempo, con
modalità diverse, tramite adesivi e/o timbri su buste e
passe‑partout. Il suo nome e il suo indirizzo
professionale sono sempre stati precisati in tali
contrassegni.
29 La sig.ra Painer ha venduto le fotografie da lei
realizzate, ma non ha concesso a terzi diritti sulle
stesse, né ha prestato il proprio consenso alla
pubblicazione di tali immagini. Il prezzo richiesto per
le fotografie corrispondeva unicamente al costo di
stampa di queste ultime.
30 Nel 1998, dopo che Natascha K., all’età di dieci
anni, era stata sequestrata, le autorità di sicurezza
competenti diramavano un avviso di ricerca nel quale
venivano impiegate le fotografie controverse.
31 Le convenute nella causa principale sono editori di
giornali. Solo la Standard ha la sua sede a Vienna
(Austria). Le altre convenute nella causa principale
hanno la loro sede in Germania.
32 La Standard pubblica il quotidiano Der Standard che è
distribuito in Austria. La Süddeutsche Zeitung GmbH
pubblica il quotidiano Süddeutsche Zeitung che viene
venduto in Austria e in Germania. La Spiegel-Verlag
Rudolf Augstein GmbH & Co KG divulga una rivista
settimanale in Germania, Der Spiegel, che è diffusa
anche in Austria. La Verlag M. DuMont Schauberg
Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG stampa il
quotidiano Express, che è pubblicato unicamente in
Germania. La Axel Springer pubblica il quotidiano Bild,
la cui edizione nazionale non è distribuita in Austria.
L’edizione monacese di detto giornale viene invece
distribuita anche in Austria. La Axel Springer pubblica
inoltre un altro quotidiano, Die Welt, distribuito
anch’esso in Austria e gestisce anche siti
d’informazione su internet.
33 Nel 2006 Natascha K. riusciva a sfuggire al suo
sequestratore.
34 A seguito della fuga di Natascha K. e anteriormente
alla sua prima comparsa in pubblico le convenute in via
principale pubblicavano le fotografie controverse nei
summenzionati giornali e siti internet senza indicare,
tuttavia, il nome dell’autore di tali fotografie o
indicando un nome dell’autore diverso da quello della
sig.ra Painer.
35 Il resoconto mediatico nei diversi giornali e sui
siti internet differiva per la selezione delle
fotografie controverse e le didascalie corrispondenti.
Le convenute in via principale dichiarano di aver
ricevuto le fotografie controverse da un’agenzia di
stampa senza menzione del nome della sig.ra Painer, o
con l’indicazione di un nome d’autore diverso dal suo.
36 Inoltre, molti di tali giornali pubblicavano un
ritratto, realizzato con un programma informatico a
partire da una delle fotografie controverse, il quale,
in assenza di una fotografia recente di Natascha K. fino
alla sua prima comparsa in pubblico, riproduceva le
presunte sembianze di quest’ultima (in prosieguo:
l’«identikit controverso»).
37 Il 10 aprile 2007, con ricorso dinanzi
all’Handelsgericht Wien, la sig.ra Painer mirava ad
ottenere l’immediata inibitoria, nei confronti delle
convenute in via principale, della riproduzione e/o
della diffusione delle fotografie nonché dell’identikit
controversi in assenza del suo consenso ovvero della
menzione del suo nome come autrice.
38 La sig.ra Painer chiedeva inoltre la condanna delle
convenute in via principale al rendiconto, al pagamento
di un congruo indennizzo e al risarcimento del danno
subito.
39 Nel contempo, la sig.ra Painer promuoveva una
procedura cautelare sulla quale medio tempore si è
pronunciato in ultima istanza l’Oberster Gerichtshof
(Corte suprema) con sentenza 26 agosto 2009.
40 Come emerge dalla decisione di rinvio, l’Oberster
Gerichtshof ha statuito, conformemente alle disposizioni
nazionali applicabili, che le convenute in via
principale non avevano bisogno del consenso della sig.ra
Painer per pubblicare l’identikit controverso.
41 Secondo tale giudice, la fotografia controversa
utilizzata come modello per la realizzazione
dell’identikit controverso costituiva certamente
un’opera fotografica protetta dal diritto d’autore.
Tuttavia, la realizzazione e pubblicazione
dell’identikit controverso costituivano non un
adattamento per il quale sarebbe stato necessario il
consenso della sig.ra Painer in qualità di autrice
dell’opera fotografica, bensì un libero utilizzo che
poteva avere luogo senza il suo consenso.
42 Infatti, la qualifica di adattamento o di libero
utilizzo dipenderebbe dall’attività creatrice che trova
la sua espressione nel modello iniziale. Quanto più
elevato risulta il livello di attività creatrice, tanto
meno si può ammettere un libero utilizzo del modello.
Nel caso dei ritratti fotografici, come la fotografia
controversa, sarebbero a disposizione del creatore solo
limitate possibilità di creazione artistica originale.
Per tale ragione, la portata della protezione offerta
dal diritto d’autore a tale fotografia è ristretta.
Inoltre, l’identikit controverso realizzato sulla base
di tale fotografia costituiva un’opera nuova,
indipendente e di per sé protetta dal diritto d’autore.
43 Ciò considerato, l’Handelsgericht Wien ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 6, punto 1, del [regolamento n. 44/2001]
debba essere interpretato nel senso che non osta alla
sua applicazione e, quindi, ad una trattazione unica ed
una decisione unica delle domande, il fatto che domande
formulate nei confronti di una pluralità di convenuti
per violazioni del diritto d’autore di contenuto
identico siano basate su fondamenti giuridici differenti
in ogni paese, ma di contenuto sostanzialmente identico,
come si verifica in tutti gli Stati europei
relativamente al diritto all’inibitoria
indipendentemente dalla colpa del convenuto, al diritto
ad un congruo indennizzo per le infrazioni del diritto
d’autore e al diritto al risarcimento del danno
cagionato dall’utilizzo illecito.
2) a) Se l’art. 5, n. 3, lett. d), della [direttiva
2001/29], in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di
tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che
non osta alla sua applicazione il fatto che un articolo
giornalistico che citi un’opera o altro materiale
protetto non sia un’opera letteraria protetta dal
diritto d’autore.
b) Se l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29,
in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale
direttiva, debba essere interpretato nel senso che non
osta alla sua applicazione il fatto che manchi
l’indicazione del nome dell’autore o dell’artista
interprete dell’opera o dell’altro materiale protetto
citato.
3) a) Se l’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva
2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di
tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che
la sua applicazione nell’interesse della giustizia
penale nel contesto della sicurezza pubblica, presuppone
un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità
di pubblica sicurezza a pubblicare la fotografia, ossia
la fotografia dev’essere pubblicata a fini d’inchiesta e
su iniziativa delle autorità, pena la violazione del
diritto d’autore.
b) In caso di soluzione in senso negativo della terza
questione, lett. a), se i mass media possano invocare in
proprio favore l’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva
2001/29 anche quando decidano motu proprio, senza un
corrispondente avviso di ricerca da parte delle
autorità, se le fotografie siano pubblicate
“nell’interesse della sicurezza pubblica”.
c) In caso di soluzione in senso affermativo della terza
questione, lett. b), se sia sufficiente in questo caso
che i mass media ritengano a posteriori che le
fotografie siano state pubblicate a fini d’inchiesta o
se sia comunque necessario che sia stato rivolto ai
lettori un appello concreto, volto a chiedere la loro
collaborazione per far luce su un reato e che tale
appello sia stato direttamente associato alla
pubblicazione della fotografia.
4) Se l’art. 1, n. 1, della direttiva 2001/29, in
combinato disposto con l’art. 5, n. 5, della stessa e
l’art. 12 della Convenzione di Berna [...], in
considerazione, in particolare, dell’art. 1 del
protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950] e
dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso
che le opere fotografiche e/o le fotografie, in
particolare i ritratti fotografici, non godono di alcuna
tutela o di una tutela “ridotta” del diritto d’autore in
quanto, in considerazione della “riproduzione
realistica”, offrono possibilità di creazione artistica
troppo limitate».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia
pregiudiziale
44 Nelle loro osservazioni, le convenute in via
principale contestano, a titoli diversi, la ricevibilità
sia della domanda di pronuncia pregiudiziale sia di
diverse questioni pregiudiziali.
45 In primo luogo le convenute in via principale
sostengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale
dev’essere respinta in quanto irricevibile poiché, da un
lato, il giudice del rinvio non avrebbe sufficientemente
chiarito le ragioni per cui nutre dubbi
sull’interpretazione del diritto dell’Unione e,
dall’altro, tale giudice non avrebbe stabilito un nesso
sufficiente tra le disposizioni nazionali applicabili
alla controversia principale e quelle di diritto
dell’Unione. In particolare, detto giudice non avrebbe
menzionato le norme pertinenti di diritto nazionale.
46 A tale proposito, emerge da una giurisprudenza
costante che l’esigenza di giungere ad
un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile
per il giudice nazionale impone che quest’ultimo
definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si
inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi
almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono
fondate (v., in particolare, sentenze 17 febbraio 2005,
causa C‑134/03, Viacom Outdoor, Racc. pag. I‑1167, punto
22; 12 aprile 2005, causa C‑145/03, Keller, Racc. pag.
I‑2529, punto 29, nonché 6 dicembre 2005, cause riunite
C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, ABNA e a., Racc.
pag. I‑10423, punto 45).
47 La Corte ha anche ribadito l’importanza
dell’indicazione, ad opera del giudice nazionale, dei
motivi precisi che l’hanno indotto ad interrogarsi
sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a
ritenere necessario proporle questioni pregiudiziali.
Così la Corte ha dichiarato che è indispensabile che il
giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui
motivi della scelta delle disposizioni del diritto
dell’Unione di cui chiede l’interpretazione e sul nesso
che individua tra quelle disposizioni e la normativa
nazionale applicabile alla controversia (v., in
particolare, sentenze 21 gennaio 2003, causa C‑318/00,
Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins, Racc. pag.
I‑905, punto 43, nonché ABNA e a., cit., punto 46).
48 Nella specie, occorre rilevare che la decisione di
rinvio definisce il contesto di fatto e di diritto a
livello nazionale in cui si collocano le questioni
poste. Inoltre, il giudice del rinvio indica le ragioni
che l’hanno indotto a ritenere necessario sottoporre le
questioni pregiudiziali alla Corte, in quanto esse
riportano gli opposti punti di vista sostenuti dalle
parti nella causa principale per quanto riguarda la
compatibilità delle disposizioni nazionali pertinenti,
come interpretate dall’Oberster Gerichtshof nell’ambito
del procedimento sommario, con le disposizioni del
diritto dell’Unione oggetto delle citate questioni.
49 Ne consegue che la Corte dispone di elementi
sufficienti per fornire una risposta utile al giudice
del rinvio.
50 Pertanto, dev’essere necessariamente respinta
l’eccezione sollevata dalle convenute in via principale
su tale punto, per cui la domanda di pronuncia
pregiudiziale è ricevibile.
51 In secondo luogo, le convenute in via principale
ritengono, più dettagliatamente, che la prima questione
sia irricevibile in quanto il giudice del rinvio non è
legittimato ad investire la Corte di una questione
pregiudiziale vertente sull’interpretazione del
regolamento n. 44/2001. Infatti, solo i giudici avverso
le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno potrebbero chiedere
alla Corte, in forza dell’art. 68, n. 1, CE, di statuire
in via pregiudiziale sull’interpretazione del citato
regolamento. Orbene, nel caso di specie, le decisioni
emanate dal giudice del rinvio, il quale sarebbe un
giudice di primo grado, potrebbero essere impugnate con
un ricorso giurisdizionale di diritto interno.
52 A tale proposito, occorre rilevare che il regolamento
n. 44/2001, sul quale verte la domanda di pronuncia
pregiudiziale, è stato adottato sul fondamento dell’art.
65 CE, il quale è contenuto nel titolo IV della terza
parte del Trattato CE.
53 È certo che, ai sensi dell’art. 68, n. 1, CE, i
giudici di primo grado non dispongono del diritto di
adire in via pregiudiziale qualora siano in causa taluni
atti adottati nell’ambito del titolo IV del Trattato CE.
54 Tuttavia, la domanda di pronuncia pregiudiziale è
stata presentata il 22 marzo 2010, vale a dire dopo
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Orbene, con
effetto a decorrere dal 1º dicembre 2009, data di
entrata in vigore di quest’ultimo, l’art. 68 CE è stato
abrogato. Sono ormai le norme generali a disciplina
della domanda di pronuncia pregiudiziale a titolo
dell’art. 267 TFUE quelle da applicare alle domande
pregiudiziali d’interpretazione degli atti adottati in
materia di cooperazione giurisdizionale in materia
civile. Di conseguenza, l’art. 267 TFUE si applica anche
nell’ambito di domande relative al regolamento n.
44/2001.
55 Giudici quali il giudice del rinvio possono,
pertanto, investire la Corte di una questione
pregiudiziale vertente sull’interpretazione del
regolamento n. 44/2001.
56 Occorre, pertanto, rilevare che la prima questione
dev’essere considerata ricevibile.
57 In terzo luogo, le convenute nella causa principale
fanno valere che la seconda questione, lett. a), è priva
di pertinenza e, pertanto, irricevibile, in quanto il
giudice del rinvio non ha constatato che gli articoli di
stampa di cui trattasi nella causa principale non sono
protetti dal diritto d’autore.
58 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante,
nell’ambito della cooperazione istituita in forza
dell’art. 267 TFUE, spetta soltanto al giudice
nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che
deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione
giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari
circostanze della causa, sia la necessità di una
pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere
la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni
che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le
questioni sollevate riguardano l’interpretazione del
diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è
tenuta a pronunciarsi (v., sentenze 5 febbraio 2004,
causa C‑380/01, Schneider, Racc. pag. I‑1389, punto 21;
30 giugno 2005, causa C‑165/03, Längst, Racc. pag.
I‑5637, punto 31, nonché 16 ottobre 2008, causa
C‑313/07, Kirtruna e Vigano, Racc. pag. I‑7907, punto
26).
59 Da ciò consegue che le questioni relative
all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal
giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e
di fatto che egli individua sotto la propria
responsabilità, del quale non spetta alla Corte
verificare l’esattezza, godono di una presunzione di
rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una
domanda proposta da un giudice nazionale è possibile
soltanto qualora appaia in modo manifesto che
l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non
ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della
causa principale, qualora la questione sia di tipo
ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli
elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere
in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v.,
in particolare, sentenze 5 dicembre 2006, cause riunite
C‑94/04 e C‑202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I‑11421,
punto 25; 7 giugno 2007, cause riunite da C‑222/05 a
C‑225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I‑4233, punto
22, nonché Kirtruna e Vigano, cit., punto 27).
60 Orbene, il semplice fatto che la decisione di rinvio
non contenga una formale constatazione secondo la quale
gli articoli di stampa oggetto della causa principale
non sono protetti dal diritto d’autore non è tale da far
emergere in modo manifesto che la seconda questione,
lett. a), è di tipo ipotetico o non ha alcun rapporto
con l’effettività o l’oggetto della controversia.
61 Pertanto, la circostanza secondo cui il giudice del
rinvio non ha constatato che gli articoli oggetto della
causa principale non sono protetti dal diritto d’autore
non è tale da rendere irricevibile la seconda questione,
lett. a).
62 Ciò premesso, la seconda questione, lett. a),
dev’essere considerata ricevibile.
63 In quarto luogo, secondo le convenute in via
principale, anche la seconda questione, lett. b), è
irricevibile in quanto, dal momento che la risposta a
tale questione discende dalla formulazione stessa
dell’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29,
essa non lascia adito a ragionevoli dubbi.
64 Tuttavia, non è in alcun modo fatto divieto al
giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione
pregiudiziale la cui risposta, secondo il parere delle
convenute in via principale, non lasci adito a
ragionevoli dubbi (v., in tal senso, sentenza 11
settembre 2008, cause riunite da C‑428/06 a C‑434/06,
UGT‑Rioja e a., Racc. pag. I‑6747, punti 42 e 43).
65 Quindi, anche volendo supporre che la risposta alla
questione sottoposta non lasci adito a ragionevoli
dubbi, tale questione non diventa per questo
irricevibile.
66 Si deve pertanto considerare ricevibile la seconda
questione, lett. b).
67 In quinto luogo, le convenute in via principale
sostengono che la quarta questione è irricevibile in
quanto troppo generica e irrilevante per la soluzione
della controversia principale.
68 Tuttavia, tale questione non rientra in nessuna delle
fattispecie menzionate al punto 59 della presente
sentenza.
69 Infatti, il giudice nazionale intende chiarire se la
distinzione operata dall’Oberster Gerichtshof, come
emerge dai punti 41 e 42 della presente sentenza, tra
libero utilizzo e riproduzione di un ritratto
fotografico, sia compatibile con il diritto dell’Unione.
Orbene, una siffatta distinzione dipende dall’esistenza
e/o dalla portata della protezione accordata secondo i
criteri stabiliti dal diritto dell’Unione per un oggetto
di tal genere.
70 Non si può, pertanto, considerare che la quarta
questione sottoposta dal giudice del rinvio, dal momento
che essa mira precisamente a chiarire l’esistenza e/o la
portata di tale protezione, non abbia alcun rapporto con
l’effettività o l’oggetto della controversia principale
né che sia di tipo ipotetico.
71 Ciò premesso, la quarta questione deve essere
ritenuta ricevibile.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
72 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio
chiede, sostanzialmente, se l’art. 6, punto 1, del
regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel
senso che non osta alla sua applicazione il fatto che
domande formulate nei confronti di una pluralità di
convenuti, per violazioni del diritto d’autore di
contenuto identico, siano basate su fondamenti giuridici
nazionali differenti in ogni Stato membro.
73 La norma sulla competenza di cui all’art. 6, punto 1,
del regolamento n. 44/2001 prevede che una persona può
essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti,
davanti al giudice del luogo in cui uno di essi è
domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso
così stretto da rendere opportuna una trattazione unica
ed una decisione unica onde evitare, in caso di
trattazione separata, di giungere a decisioni
incompatibili.
74 Tale norma speciale, poiché deroga alla competenza
generale del foro del domicilio del convenuto di cui
all’art. 2 del regolamento n. 44/2001, è di stretta
interpretazione, e non consente un’interpretazione che
vada oltre le ipotesi prese in considerazione
esplicitamente dal citato regolamento (v. sentenza 11
ottobre 2007, causa C‑98/06, Freeport, Racc. pag.
I‑8319, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
75 Infatti, come emerge dal ‘considerando’ 11 del
regolamento n. 44/2001, le norme sulla competenza devono
presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi
intorno al principio della competenza del giudice del
domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni
ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati,
nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle
parti giustifichi un diverso criterio di collegamento.
76 Dal tenore dell’art. 6, punto 1, del regolamento n.
44/2001 non risulta che l’identità del fondamento
normativo delle azioni proposte contro i vari convenuti
rientri fra i requisiti stabiliti per l’applicazione di
tale disposizione (sentenza Freeport, cit., punto 38).
77 Per quanto riguarda il suo scopo, la norma sulla
competenza di cui all’art. 6, punto 1, del regolamento
n. 44/2001, da un lato, conformemente ai ‘considerando’
12 e 15 di tale regolamento, risponde all’intento di
agevolare la buona amministrazione della giustizia,
ridurre al minimo la possibilità di pendenza di
procedimenti paralleli e che non vengano emesse
decisioni tra loro incompatibili.
78 D’altro lato, tale medesima norma non può, tuttavia,
essere applicata in modo che consenta al ricorrente di
citare in giudizio più convenuti al solo scopo di
sottrarre uno di questi convenuti alla competenza dei
giudici dello Stato in cui risiede (v., in tal senso,
sentenze 27 settembre 1988, causa 189/87, Kalfelis,
Racc. pag. 5565, punti 8 e 9, nonché 27 ottobre 1998,
causa C‑51/97, Réunion européenne e a., Racc. pag.
I‑6511, punto 47).
79 A tale proposito, la Corte ha indicato che, affinché
due decisioni possano essere considerate incompatibili,
ai sensi dell’art. 6, punto 1, del regolamento n.
44/2001, non è sufficiente che sussista una divergenza
nella soluzione della controversia, essendo inoltre
necessario che tale divergenza si collochi nel contesto
di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (v.
sentenza Freeport, cit., punto 40).
80 Orbene, in sede di valutazione della sussistenza di
un vincolo di connessione fra varie domande, vale a dire
del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande
fossero decise separatamente, l’identità dei fondamenti
normativi delle azioni promosse è solo uno tra tanti
fattori pertinenti. Essa non è una condizione
indispensabile per l’applicazione dell’art. 6, punto 1,
del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza
Freeport, cit., punto 41).
81 Quindi, la diversità dei fondamenti giuridici tra
azioni promosse nei confronti di una pluralità di
convenuti non osta, di per sé, all’applicazione
dell’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, a
condizione, tuttavia, che i convenuti possano prevedere
il rischio di essere citati in giudizio nello Stato
membro nel quale sia domiciliato almeno uno di loro (v.,
in tal senso, sentenza Freeport, cit., punto 47).
82 Ciò vale quindi a maggior ragione qualora, come nella
causa principale, le normative nazionali sulle quali si
fondano le azioni promosse nei confronti di una
pluralità di convenuti siano, secondo il giudice del
rinvio, sostanzialmente identiche.
83 Spetta, peraltro, al giudice nazionale valutare, alla
luce di tutti gli elementi del fascicolo, la sussistenza
del nesso di collegamento tra le diverse domande
sottopostegli, vale a dire del rischio di soluzioni
incompatibili se dette domande fossero decise
separatamente. In tale ambito, può essere pertinente il
fatto che i convenuti, ai quali il titolare del diritto
d’autore contesta violazioni di contenuto identico al
suo diritto, abbiano agito o meno in modo indipendente.
84 Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve
risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 6,
punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere
interpretato nel senso che non osta alla sua
applicazione il mero fatto che domande formulate nei
confronti di una pluralità di convenuti per violazioni
del diritto d’autore di contenuto identico siano basate
su fondamenti giuridici nazionali differenti in ogni
Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare, alla
luce di tutti gli elementi del fascicolo, la sussistenza
del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande
fossero decise separatamente.
Sulla quarta questione
85 La quarta questione, che occorre trattare in secondo
luogo, è stata sottoposto dal giudice del rinvio al fine
di esaminare la fondatezza della posizione secondo la
quale le convenute in via principale non avevano bisogno
del consenso della sig.ra Painer per pubblicare
l’identikit controverso elaborato sulla base di un
ritratto fotografico, in quanto la portata della
protezione di cui gode un siffatto ritratto era
limitata, o inesistente, in considerazione delle ridotte
possibilità creative che consentiva detto ritratto.
86 Si deve pertanto intendere la questione del giudice
del rinvio come volta a chiarire, sostanzialmente, se
l’art. 6 della direttiva 93/98 debba essere interpretato
nel senso che un ritratto fotografico può, in forza di
tale disposizione, essere protetto dal diritto d’autore
e, in caso di risposta affermativa, se, in
considerazione delle possibilità di creazione artistica
asseritamente troppo ridotte che consentono siffatti
ritratti, tale protezione, in particolare per quanto
riguarda il regime della riproduzione dell’opera
previsto dall’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29,
sia inferiore rispetto a quella di cui beneficiano altre
opere, segnatamente quelle fotografiche.
87 Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se
le riproduzioni realistiche, e, in particolare, i
ritratti fotografici, godano della protezione del
diritto d’autore in forza dell’art. 6 della direttiva
93/98, occorre rilevare che la Corte ha già deciso,
nella sentenza 16 luglio 2009, causa C‑5/08, Infopaq
International (Racc. pag. I‑6569, punto 35), che il
diritto d’autore può trovare applicazione solamente con
riferimento ad un oggetto, come una fotografia, che sia
originale nel senso che sia una creazione intellettuale
dell’autore.
88 Come emerge dal ‘considerando’ 17 della direttiva
93/98, una creazione intellettuale appartiene al suo
autore se rispecchia la personalità di quest’ultimo.
89 Orbene, ciò si verifica se l’autore ha potuto
esprimere le sue capacità creative nella realizzazione
dell’opera effettuando scelte libere e creative (v., a
contrario, sentenza 4 ottobre 2011, cause riunite
C‑403/08 e C‑429/08, Football Association Premier League
e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 98).
90 Per quanto riguarda un ritratto fotografico si deve
rilevare che l’autore può effettuare le proprie scelte
libere e creative in molti modi e in diverse fasi
durante la sua realizzazione.
91 Durante la fase preparatoria l’autore potrà scegliere
lo sfondo, la messa in posa della persona da fotografare
o l’illuminazione. Nel fotografare potrà scegliere
l’inquadratura, l’angolo di ripresa o ancora l’atmosfera
creata. Infine, al momento dello sviluppo, l’autore
potrà scegliere tra diverse tecniche esistenti quella da
adottare, o ancora procedere, eventualmente, all’impiego
di programmi informatici.
92 Attraverso tali differenti scelte, l’autore di un
ritratto fotografico è quindi in grado di imprimere il
suo «tocco personale» nell’opera creata.
93 Di conseguenza, nel caso di un ritratto fotografico,
il margine di cui dispone l’autore per esercitare le
proprie capacità creative non sarà necessariamente
limitato o inesistente.
94 Alla luce di quanto precede si deve dunque
considerare che un ritratto fotografico può essere
protetto, in forza dell’art. 6 della direttiva 93/98,
dal diritto d’autore alla condizione, che spetta al
giudice nazionale verificare in ogni caso di specie, che
un siffatto ritratto costituisca una creazione
intellettuale dell’autore che ne riflette la personalità
e si manifesta attraverso le scelte libere e creative di
quest’ultimo nella realizzazione di tale ritratto.
95 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione
di sapere se una siffatta protezione sia inferiore a
quella di cui godono altre opere, in particolare le
altre opere fotografiche, occorre anzitutto rilevare che
l’autore di un’opera protetta gode, segnatamente, in
forza dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29,
del diritto esclusivo di autorizzarne o vietarne la
riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in
parte.
96 A tale proposito, la Corte ha deciso che la tutela
conferita da tale disposizione deve avere un’ampia
portata (v. sentenza Infopaq International, cit., punto
43).
97 Occorre inoltre constatare che non vi è alcun
elemento nella direttiva 2001/29 o in un’altra direttiva
applicabile nella materia che consenta di considerare
che la portata di una siffatta protezione dipenderebbe
da eventuali differenze nelle possibilità di creazione
artistiche nella realizzazione di diverse categorie di
opere.
98 Pertanto, nel caso di un ritratto fotografico, la
protezione conferita dall’art. 2, lett. a), della
direttiva 2001/29 non può essere inferiore a quella di
cui beneficiano altre opere, ivi comprese le altre opere
fotografiche.
99 Alla luce di tutto quanto precede, occorre risolvere
la quarta questione dichiarando che l’art. 6 della
direttiva 93/98 deve essere interpretato nel senso che
un ritratto fotografico può essere protetto, in forza di
tale disposizione, dal diritto d’autore alla condizione,
che spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso
di specie, che un siffatto ritratto costituisca una
creazione intellettuale dell’autore che ne riflette la
personalità e si manifesta attraverso le scelte libere e
creative di quest’ultimo nella realizzazione di tale
ritratto. Una volta accertato che il ritratto
fotografico di cui trattasi presenta la qualità di
un’opera, la tutela di quest’ultimo non è inferiore a
quella di cui beneficia ogni altra opera, ivi comprese
quelle fotografiche.
Sulla terza questione, lett. a) e b)
100 Con la terza questione, lett. a) e b), il giudice
del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 5, n. 3,
lett. e), della direttiva 2001/29, in combinato disposto
con l’art. 5, n. 5, della stessa, debba essere
interpretato nel senso che, in una causa come quella
principale, la sua applicazione presuppone un appello
concreto, attuale ed esplicito delle autorità di
pubblica sicurezza a pubblicare una fotografia a fini
d’inchiesta e, nell’ipotesi in cui una siffatta
condizione non sia imposta, se i mass media possano
invocare in proprio favore tale disposizione anche
quando decidano motu proprio, senza un corrispondente
avviso di ricerca da parte delle autorità, che una
fotografia è pubblicata nell’interesse della sicurezza
pubblica.
101 A tale proposito, è giocoforza constatare che le
disposizioni della direttiva 2001/29 non indicano le
circostanze nelle quali è possibile invocare un
interesse di pubblica sicurezza per l’utilizzo di
un’opera protetta, per cui gli Stati membri che decidono
di prevedere una siffatta eccezione dispongono di un
ampio potere discrezionale a tale proposito (v., per
analogia, sentenza 16 giugno 2011, causa C‑462/09,
Stichting de Thuiskopie, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 23).
102 Infatti, tale potere discrezionale, da un lato, è
conforme al concetto secondo cui ogni Stato membro è
nella posizione migliore per identificare, conformemente
ai suoi bisogni nazionali, le necessità di pubblica
sicurezza alla luce di considerazioni di ordine storico,
economico, giuridico o sociale che gli sono proprie (v.,
per analogia, sentenza 16 dicembre 2008, causa C‑213/07,
Michaniki, Racc. pag. I‑9999, punto 56).
103 Dall’altro lato, tale potere discrezionale è
conforme alla giurisprudenza della Corte secondo la
quale, in assenza di criteri sufficientemente precisi in
una direttiva per delimitare gli obblighi da essa
derivanti, spetta agli Stati membri determinare,
nell’ambito del loro territorio, i criteri più
pertinenti per assicurare il rispetto di quest’ultima
(v., in tal senso, sentenze 6 febbraio 2003, causa
C‑245/00, SENA, Racc. pag. I‑1251, punto 34, e 16
ottobre 2003, causa C‑433/02, Commissione/Belgio, Racc.
pag. I‑12191, punto 19).
104 Ciò posto, il potere discrezionale di cui godono gli
Stati membri nell’utilizzare l’eccezione prevista
dall’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29
deve essere esercitato nei limiti imposti dal diritto
dell’Unione.
105 A tale proposito occorre rilevare, in primo luogo,
che, secondo la giurisprudenza costante, nell’adottare
provvedimenti di attuazione di una regolamentazione
dell’Unione, le autorità nazionali sono tenute ad
esercitare il proprio potere discrezionale nel rispetto
dei principi generali del diritto dell’Unione, tra i
quali si annovera il principio di proporzionalità (v.,
in particolare, sentenze 20 giugno 2002, causa C‑313/99,
Mulligan e a., Racc. pag. I‑5719, punti 35 e 36; 25
marzo 2004, cause riunite C‑231/00, C‑303/00 e C‑451/00,
Cooperativa Lattepiú e a., Racc. pag. I‑2869, punto 57,
e 14 settembre 2006, causa C‑496/04, Slob, Racc. pag.
I‑8257, punto 41).
106 Conformemente a tale principio, le misure che
possono essere adottate dagli Stati membri devono essere
idonee a realizzare lo scopo perseguito e non andare
oltre quanto è necessario per raggiungerlo (sentenze 14
dicembre 2004, causa C‑434/02, Arnold André, Racc. pag.
I‑11825, punto 45; causa C‑210/03, Swedish Match, Racc.
pag. I‑11893, punto 47, nonché 6 dicembre 2005, ABNA e
a., cit., punto 68).
107 In secondo luogo, il potere discrezionale di cui
godono gli Stati membri non può essere utilizzato in
modo da compromettere lo scopo principale della
direttiva 2001/29 il quale, come emerge dal
‘considerando’9 di quest’ultima, consiste
nell’instaurare un alto livello di protezione in favore,
in particolare, degli autori, essenziale per la
creazione intellettuale.
108 In terzo luogo, l’esercizio del citato potere
discrezionale deve rispettare la necessità di certezza
del diritto per gli autori per quanto riguarda la
protezione delle loro opere, prevista dai ‘considerando’
4, 6 e 21 della direttiva 2001/29. Una siffatta
necessità impone che l’utilizzo di un’opera protetta, a
fini di pubblica sicurezza, non dipenda da un intervento
discrezionale dell’utilizzatore stesso dell’opera
protetta (v., in tal senso, sentenza Infopaq
International, cit., punto 62).
109 In quarto luogo, l’art. 5, n. 3, lett. e), della
direttiva 2001/29, che rappresenta una deroga al
principio generale sancito da tale direttiva, ossia il
principio della necessità di un’autorizzazione del
titolare del diritto d’autore per qualsiasi riproduzione
di un’opera protetta, deve essere soggetto, secondo la
giurisprudenza costante, ad un’interpretazione
restrittiva (sentenze 29 aprile 2004, causa C‑476/01,
Kapper, Racc. pag. I‑5205, punto 72, e 26 ottobre 2006,
causa C‑36/05, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑10313,
punto 31).
110 In quinto luogo, il potere discrezionale di cui
godono gli Stati membri è limitato dall’art. 5, n. 5,
della direttiva 2001/29, che subordina l’eccezione
prevista dall’art. 5, n. 3, lett. e), di tale direttiva
ad una triplice condizione, vale a dire, anzitutto, che
tale eccezione sia applicabile esclusivamente in
determinati casi speciali, inoltre, che non sia in
contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e,
infine, che non arrechi ingiustificato pregiudizio agli
interessi legittimi del titolare del diritto d’autore.
111 Alla luce dell’insieme di tali condizioni e
precisazioni evocate, non può essere consentito ad un
mezzo di comunicazione di massa come, nella specie, una
casa editrice, di prendersi carico della tutela della
sicurezza pubblica. Infatti, solo lo Stato, le cui
autorità competenti dispongono di mezzi appropriati e di
strutture coordinate, deve essere considerato idoneo e
responsabile al fine di garantire il conseguimento di un
siffatto scopo di interesse generale con provvedimenti
adeguati, ivi compresi, per esempio, la diffusione di un
avviso di ricerca.
112 Una siffatta casa editrice non potrebbe, pertanto,
utilizzare di propria iniziativa un’opera protetta dal
diritto d’autore invocando uno scopo di pubblica
sicurezza.
113 Ciò posto, alla luce della vocazione della stampa,
in una società democratica e in uno Stato di diritto, di
informare il pubblico, senza restrizioni che non siano
quelle strettamente necessarie, non può essere escluso
che un editore di giornali possa contribuire in singoli
casi al conseguimento di un obiettivo di pubblica
sicurezza pubblicando la fotografia di una persona
ricercata. Va imposto, tuttavia, che tale iniziativa, da
un lato, si inquadri nel contesto di una decisione
adottata o di un’azione condotta dalle autorità
nazionali competenti e volta ad assicurare la pubblica
sicurezza e, dall’altro, sia presa in accordo e
coordinamento con le citate autorità, al fine di evitare
il rischio di conflitto con le misure adottate da queste
ultime. Non è necessario, tuttavia, un appello concreto,
attuale ed esplicito delle autorità di pubblica
sicurezza a pubblicare una fotografia a fini di
inchiesta.
114 L’argomento delle convenute, secondo il quale, in
nome della libertà della stampa, i mass media devono
poter invocare l’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva
2001/29, in mancanza di un avviso di ricerca da parte
dell’autorità di pubblica sicurezza, non può condurre ad
una diversa conclusione. Infatti, come rilevato
dall’avvocato generale, al paragrafo 163 delle sue
conclusioni, tale disposizione ha il solo scopo di
tutelare la pubblica sicurezza e non ha ad oggetto il
bilanciamento tra la tutela della proprietà
intellettuale e la libertà di stampa.
115 Peraltro, come emerge dall’art. 10 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, nonché dall’art. 11 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, la libertà di stampa
non si esercita per tutelare la pubblica sicurezza, ma
sono le necessità di tutela della pubblica sicurezza a
poter giustificare una limitazione di tale libertà.
116 Alla luce di tutto quanto suesposto, occorre
risolvere la terza questione, lett. a) e b), dichiarando
che l’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29,
in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale
direttiva, deve essere interpretato nel senso che un
mezzo di comunicazione di massa, come una casa editrice,
non può utilizzare di propria iniziativa un’opera
protetta dal diritto d’autore invocando uno scopo di
pubblica sicurezza. Tuttavia, non può essere escluso che
essa contribuisca in singoli casi al conseguimento di un
siffatto scopo pubblicando la fotografia di una persona
ricercata. Va imposto che tale iniziativa, da un lato,
si inquadri nel contesto di una decisione adottata o di
un’azione condotta dalle autorità nazionali competenti e
volta ad assicurare la pubblica sicurezza e, dall’altro,
sia presa in accordo e coordinamento con le citate
autorità, al fine di evitare il rischio di conflitto con
le misure adottate da queste ultime, senza che sia
necessario, tuttavia, un appello concreto, attuale ed
esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a
pubblicare una fotografia a fini di inchiesta.
Sulla terza questione, lett. c)
117 Alla luce della soluzione fornita alla terza
questione, lett. a) e b), non è necessario risolvere la
terza questione, lett. c).
Sulla seconda questione
Osservazioni preliminari
118 In via preliminare occorre rilevare che, con la
seconda questione, lett. a) e b), la Corte è chiamata ad
interpretare la stessa disposizione del diritto
dell’Unione, vale a dire l’art. 5, n. 3, lett. d), della
direttiva 2001/29.
119 In forza di tale disposizione, gli Stati membri
hanno la facoltà di disporre un’eccezione al diritto di
riproduzione esclusivo dell’autore sulla sua opera
quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di
critica o di rassegna, sempreché siano relative a
un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente
a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in
caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome
dell’autore, e che le citazioni siano fatte
conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto
giustificato dallo scopo specifico.
120 La citata disposizione è volta quindi ad impedire
che il diritto di riproduzione esclusivo conferito agli
autori osti a che, mediante la citazione, possano essere
pubblicati e accompagnati da commenti o critiche gli
estratti di un’opera già disponibile al pubblico.
121 È indiscusso che l’opera di cui trattasi nella causa
principale è un ritratto fotografico di Natascha K.
122 Orbene, occorre osservare che il giudice del rinvio
muove dal presupposto secondo cui un’opera fotografica
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, n. 3,
lett. d), della direttiva 2001/29. Peraltro, un siffatto
presupposto non è contestato da nessuna delle parti in
via principale, da nessuno Stato membro che ha
presentato osservazioni e nemmeno dalla Commissione
europea.
123 Occorre risolvere la seconda questione, lett. a) et
b), proprio sotto questa prospettiva, senza pronunciarsi
sulla fondatezza di detto presupposto né sulla questione
se le fotografie controverse siano state effettivamente
utilizzate come citazione.
124 In via preliminare, occorre parimenti precisare il
senso della nozione di «mise à la disposition du public»
[«messi (...) a disposizione del pubblico»] prevista
nella versione francese dell’art. 5, n. 3, lett. d),
della direttiva 2001/29.
125 A tale proposito si deve rilevare che né l’art. 5,
n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29 né le altre
disposizioni di portata generale della stessa
definiscono cosa si debba intendere per l’espressione
francese «mise à la disposition du public». Inoltre,
tale nozione vi è utilizzata in diversi contesti e non
presenta un contenuto identico, come illustra, in
particolare, l’art. 3, n. 2, di tale direttiva.
126 Pertanto, conformemente ad una giurisprudenza
costante, l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva
2001/29 deve essere interpretato, per quanto possibile,
alla luce delle norme applicabili del diritto
internazionale, e in particolare quelle contenute nella
Convenzione di Berna (v. sentenze 7 dicembre 2006, causa
C‑306/05, SGAE, Racc. pag. I‑11519, punti 35, 40 e 41,
nonché Football Association Premier League e a., cit.,
punto 189), atteso che, in forza del suo art. 37, la
versione francese fa fede in caso di contestazione circa
l’interpretazione delle diverse versioni linguistiche.
127 Orbene, emerge dalla versione francese dell’art. 10,
n. 1, della Convenzione di Berna, la quale ha un ambito
di applicazione ratione materiae equiparabile a quello
dell’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29,
che sono lecite, a determinate condizioni, le sole
citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente
accessibile al pubblico.
128 Con l’espressione francese di «mise à la disposition
du public» di un’opera, ai sensi dell’art. 5, n. 3,
lett. d), della direttiva 2001/29, si intende, pertanto,
il fatto di rendere tale opera accessibile al pubblico.
Tale interpretazione è peraltro confermata non solo
dall’espressione «made available to the public», ma
anche dall’espressione «der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht», utilizzate indistintamente nelle versioni
inglese e tedesca sia del citato art. 5, n. 3, lett. d),
della direttiva 2001/29 sia dell’art. 10, n. 1, della
Convenzione di Berna.
Sulla seconda questione, lett. a)
129 Con la seconda questione, lett. a), il giudice del
rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 5, n. 3, lett.
d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con
l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, debba essere
interpretato nel senso che non osta alla sua
applicazione il fatto che un articolo giornalistico che
citi un’opera o altro materiale protetto non sia
un’opera letteraria protetta dal diritto d’autore.
130 A tale proposito, occorre anzitutto rilevare che
l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29
menziona una serie di condizioni per la sua
applicazione, tra le quali non compare la necessità che
un’opera o altro materiale protetto devono essere citati
nell’ambito di un’opera letteraria protetta dal diritto
d’autore.
131 Contrariamente a quanto fa valere il governo
italiano nelle sue osservazioni scritte, la parte di
frase «sempreché siano relative a un’opera o altri
materiali protetti già messi legalmente a disposizione
del pubblico» che compare al citato art. 5, n. 3, lett.
d), si riferisce senza dubbio all’opera o altro
materiale protetto oggetto della citazione e non al
materiale in cui è fatta la citazione.
132 Per quanto riguarda il contesto nel quale si
inserisce l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva
2001/29, rileva rammentare che, come emerge dal
‘considerando’ 31 di tale direttiva, nell’applicare
quest’ultima occorre mantenere un «giusto equilibrio»
tra i diritti e gli interessi degli autori, da un lato,
e quelli degli utenti dei materiali protetti,
dall’altro.
133 Si deve parimenti rilevare che, se è vero che i
requisiti elencati nell’art. 5, n. 3, lett. d), della
direttiva 2001/29 devono costituire oggetto, secondo la
giurisprudenza della Corte come rammentata al punto 109
della presente sentenza, di un’interpretazione
restrittiva, in quanto tale disposizione costituisce una
deroga al principio generale sancito da tale direttiva,
è pur vero che l’interpretazione di detti requisiti deve
anche consentire di salvaguardare l’effetto utile
dell’eccezione così istituita e di rispettarne la
finalità (v., in tal senso, sentenza Football
Association Premier League e a., cit., punti 162 e 163).
134 Orbene, l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva
2001/29 mira a mantenere un giusto equilibrio tra il
diritto alla libertà di espressione degli utenti di
un’opera o di altri materiali protetti il diritto di
riproduzione riconosciuto agli autori.
135 Tale giusto equilibrio è assicurato, nella specie,
privilegiando l’esercizio del diritto alla libertà di
espressione degli utenti rispetto all’interesse
dell’autore a poter opporsi alla riproduzione di
estratti della sua opera che è già resa lecitamente
accessibile al pubblico, pur garantendo a tale autore il
diritto di veder menzionato, in linea di principio, il
suo nome.
136 In tale prospettiva bipolare, non è pertinente
sapere se la citazione sia fatta nell’ambito di un’opera
protetta dal diritto d’autore o, al contrario, di
materiale non protetto da un siffatto diritto.
137 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si
deve risolvere la seconda questione, lett. a),
dichiarando che l’art. 5, n. 3, lett. d), della
direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5,
n. 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel
senso che non osta alla sua applicazione il fatto che un
articolo giornalistico che citi un’opera o altro
materiale protetto non sia un’opera letteraria protetta
dal diritto d’autore.
Sulla seconda questione, lett. b)
138 Con la seconda questione, lett. b), il giudice del
rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 5, n. 3, lett.
d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con
l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, debba essere
interpretato nel senso che osta alla sua applicazione il
fatto che manchi l’indicazione del nome dell’autore o
dell’artista interprete di un’opera o di altro materiale
protetto.
139 Le disposizioni dell’art. 5, n. 3, lett. d), della
direttiva 2001/29 stabiliscono l’obbligo, in linea di
principio, di indicare in una citazione, salvo in caso
di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore,
atteso che l’opera o l’altro materiale protetto citati
siano già messi lecitamente a disposizione del pubblico.
140 A tale proposito, occorre rilevare che emerge dalla
decisione di rinvio che le convenute in via principale
dichiarano, senza fornire altre precisazioni, di aver
ricevuto le fotografie controverse da un’agenzia di
stampa.
141 Orbene, poiché prima del loro utilizzo da parte
delle convenute in via principale le fotografie
controverse erano state in possesso di un’agenzia di
stampa, la quale, secondo dette convenute, le ha poi
trasmesse a queste ultime, è legittimo presumere che
tale agenzia sia entrata in possesso delle citate
fotografie a seguito di una messa a disposizione lecita.
Si deve, pertanto, considerare che il nome dell’autore
delle fotografie controverse sia stato indicato in tale
occasione. Infatti, in mancanza di una siffatta
indicazione, la messa a disposizione del pubblico in
questione sarebbe illecita e, di conseguenza, non
sarebbe applicabile l’art. 5, n. 3, lett. d), della
direttiva 2001/29.
142 Quindi, poiché il nome dell’autore delle fotografie
controverse era già indicato, non è stato affatto
impossibile per l’ulteriore utente di tali fotografie
farne menzione, conformemente all’obbligo previsto
dall’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29.
143 Si deve tuttavia anche rilevare che la controversia
principale presenta la particolarità di essere collocata
nel contesto di un’inchiesta penale, nell’ambito della
quale, a seguito del rapimento di Natascha K., nel 1998,
era stato lanciato dalle autorità di pubblica sicurezza
nazionali competenti un avviso di ricerca, con
riproduzione delle fotografie controverse.
144 Di conseguenza, non può essere escluso che le
autorità di pubblica sicurezza nazionali siano state
all’origine della messa a disposizione del pubblico
delle fotografie controverse, le quali sono state poi
utilizzate dalle convenute in via principale.
145 Orbene, una siffatta messa a disposizione non
richiede, ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. e), della
direttiva 2001/29, contrariamente all’art. 5, n. 3,
lett. d), della citata direttiva, l’indicazione del nome
dell’autore.
146 Di conseguenza, l’omissione, da parte dell’utente
originale, legittimato ad invocare il citato art. 5, n.
3, lett. e), di indicare, quando mette a disposizione
del pubblico un’opera protetta, il nome del suo autore,
non influisce sulla liceità di tale atto.
147 Nel caso di specie, nell’ipotesi in cui le
fotografie controverse siano state, conformemente
all’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, in
origine, messe a disposizione del pubblico da parte
delle autorità di pubblica sicurezza nazionali
competenti e, nell’ipotesi in cui non sia stato
indicato, al momento di tale utilizzo originale lecito,
il nome dell’autore, un utilizzo ulteriore di tali
medesime fotografie da parte della stampa imponeva
certo, conformemente all’art. 5, n. 3, lett. d), della
citata direttiva, l’indicazione della loro fonte, ma non
necessariamente del nome del loro autore.
148 Infatti, poiché non spetta alla stampa verificare
l’esistenza delle ragioni di una siffatta omissione, le
risulta impossibile, in una situazione simile,
identificare e/o indicare il nome dell’autore e,
pertanto, essa dev’essere considerata esente
dall’obbligo di principio di indicare il nome
dell’autore.
149 Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, si
deve risolvere la seconda questione, lett. b),
dichiarando che l’art. 5, n. 3, lett. d), della
direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5,
n. 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel
senso che la sua applicazione è subordinata all’obbligo
di indicare la fonte, ivi compreso il nome dell’autore o
dell’artista interprete, dell’opera o di altro materiale
protetto citati. Tuttavia, qualora, in applicazione
dell’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29,
tale nome non sia stato indicato, si deve considerare
che detto obbligo sia rispettato se è indicata anche
solo la fonte.
Sulle spese
150 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio
22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, deve essere
interpretato nel senso che non osta alla sua
applicazione il mero fatto che domande formulate nei
confronti di una pluralità di convenuti per violazioni
del diritto d’autore di contenuto identico siano basate
su fondamenti giuridici nazionali differenti in ogni
Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare, alla
luce di tutti gli elementi del fascicolo, la sussistenza
del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande
fossero decise separatamente.
2) L’art. 6 della direttiva del Consiglio 29 ottobre
1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della
durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni
diritti connessi, deve essere interpretato nel senso che
un ritratto fotografico può essere protetto, in forza di
tale disposizione, dal diritto d’autore alla condizione,
che spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso
di specie, che un siffatto ritratto costituisca una
creazione intellettuale dell’autore che ne riflette la
personalità e si manifesta attraverso le scelte libere
creative di quest’ultimo nella realizzazione di tale
ritratto. Una volta accertato che il ritratto
fotografico di cui trattasi presenta la qualità di
un’opera, la tutela di quest’ultimo non è inferiore a
quella di cui beneficia ogni altra opera, ivi comprese
quelle fotografiche.
3) L’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001,
2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione, in combinato disposto con l’art. 5,
n. 5, di tale direttiva, deve essere interpretato nel
senso che un mezzo di comunicazione di massa, come una
casa editrice, non può utilizzare di propria iniziativa
un’opera protetta dal diritto d’autore invocando uno
scopo di pubblica sicurezza. Tuttavia, non può essere
escluso che detto mezzo di comunicazione di massa
contribuisca in singoli casi al conseguimento di un
siffatto scopo pubblicando la fotografia di una persona
ricercata. Va imposto che tale iniziativa, da un lato,
si inquadri nel contesto di una decisione adottata o di
un’azione condotta dalle autorità nazionali competenti e
volta ad assicurare la pubblica sicurezza e, dall’altro,
sia presa in accordo e coordinamento con le citate
autorità, al fine di evitare il rischio di conflitto con
le misure adottate da queste ultime, senza che sia
necessario, tuttavia, un appello concreto, attuale ed
esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a
pubblicare una fotografia a fini di inchiesta.
4) L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in
combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale
direttiva, dev’essere interpretato nel senso che non
osta alla sua applicazione il fatto che un articolo
giornalistico che citi un’opera o altro materiale
protetto non sia un’opera letteraria protetta dal
diritto d’autore.
5) L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in
combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale
direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la sua
applicazione è subordinata all’obbligo di indicare la
fonte, ivi compreso il nome dell’autore o dell’artista
interprete, dell’opera o di altro materiale protetto
citati. Tuttavia, qualora, in applicazione dell’art. 5,
n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, tale nome non
sia stato indicato, si deve considerare che detto
obbligo sia rispettato se è indicata anche solo la
fonte.
Firme
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