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Corte di Giustizia UE: diritto d'autore su fotografia utilizzata come identikit, eccezione pubblica sicurezza-(Corte di Giustizia UE. Sentenza 1 dicembre 2011-Commento e testo sentenza

 

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La Corte di Giustizia si è pronunciata su una domanda di pronuncia pregiudiziale nell'ambito di un giudizio davvero singolare proposto da una fotografa con riferimento all'utilizzo delle proprie fotografie (sempre contrassegnate e a sé riconducibili), a distanza di anni, da parte di organi di stampa.

 

Così la stessa Corte riassume il caso: "Nel 1998, dopo che Natascha K., all’età di dieci anni, era stata sequestrata, le autorità di sicurezza competenti diramavano un avviso di ricerca nel quale venivano impiegate le fotografie controverse. Le convenute nella causa principale sono editori di giornali. Solo la Standard ha la sua sede a Vienna (Austria). Le altre convenute nella causa principale hanno la loro sede in Germania. ... A seguito della fuga di Natascha K. e anteriormente alla sua prima comparsa in pubblico le convenute in via principale pubblicavano le fotografie controverse nei summenzionati giornali e siti internet senza indicare, tuttavia, il nome dell’autore di tali fotografie o indicando un nome dell’autore diverso da quello della sig.ra Painer.  Il resoconto mediatico nei diversi giornali e sui siti internet differiva per la selezione delle fotografie controverse e le didascalie corrispondenti. Le convenute in via principale dichiarano di aver ricevuto le fotografie controverse da un’agenzia di stampa senza menzione del nome della sig.ra Painer, o con l’indicazione di un nome d’autore diverso dal suo. Inoltre, molti di tali giornali pubblicavano un ritratto, realizzato con un programma informatico a partire da una delle fotografie controverse, il quale, in assenza di una fotografia recente di Natascha K. fino alla sua prima comparsa in pubblico, riproduceva le presunte sembianze di quest’ultima (in prosieguo: l’«identikit controverso»).  Il 10 aprile 2007, con ricorso dinanzi all’Handelsgericht Wien, la sig.ra Painer mirava ad ottenere l’immediata inibitoria, nei confronti delle convenute in via principale, della riproduzione e/o della diffusione delle fotografie nonché dell’identikit controversi in assenza del suo consenso ovvero della menzione del suo nome come autrice".

 

Secondo la Corte:

 

1) L’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il mero fatto che domande formulate nei confronti di una pluralità di convenuti per violazioni del diritto d’autore di contenuto identico siano basate su fondamenti giuridici nazionali differenti in ogni Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutti gli elementi del fascicolo, la sussistenza del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande fossero decise separatamente.

 

2) L’art. 6 della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, deve essere interpretato nel senso che un ritratto fotografico può essere protetto, in forza di tale disposizione, dal diritto d’autore alla condizione, che spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso di specie, che un siffatto ritratto costituisca una creazione intellettuale dell’autore che ne riflette la personalità e si manifesta attraverso le scelte libere creative di quest’ultimo nella realizzazione di tale ritratto. Una volta accertato che il ritratto fotografico di cui trattasi presenta la qualità di un’opera, la tutela di quest’ultimo non è inferiore a quella di cui beneficia ogni altra opera, ivi comprese quelle fotografiche.

 

3) L’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che un mezzo di comunicazione di massa, come una casa editrice, non può utilizzare di propria iniziativa un’opera protetta dal diritto d’autore invocando uno scopo di pubblica sicurezza. Tuttavia, non può essere escluso che detto mezzo di comunicazione di massa contribuisca in singoli casi al conseguimento di un siffatto scopo pubblicando la fotografia di una persona ricercata. Va imposto che tale iniziativa, da un lato, si inquadri nel contesto di una decisione adottata o di un’azione condotta dalle autorità nazionali competenti e volta ad assicurare la pubblica sicurezza e, dall’altro, sia presa in accordo e coordinamento con le citate autorità, al fine di evitare il rischio di conflitto con le misure adottate da queste ultime, senza che sia necessario, tuttavia, un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a pubblicare una fotografia a fini di inchiesta.

 

4) L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che un articolo giornalistico che citi un’opera o altro materiale protetto non sia un’opera letteraria protetta dal diritto d’autore.

 

5) L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la sua applicazione è subordinata all’obbligo di indicare la fonte, ivi compreso il nome dell’autore o dell’artista interprete, dell’opera o di altro materiale protetto citati. Tuttavia, qualora, in applicazione dell’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, tale nome non sia stato indicato, si deve considerare che detto obbligo sia rispettato se è indicata anche solo la fonte.

 

(Corte di Giustizia UE. Sentenza 1 dicembre 2011: Competenza giurisdizionale in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001– Art. 6, punto 1 – Pluralità di convenuti – Direttiva 93/98/CEE – Art. 6 – Tutela di fotografie – Direttiva 2001/29/CE – Art. 2 – Riproduzione – Utilizzo di un ritratto fotografico come modello per elaborare un identikit – Art. 5, n. 3, lett. d) – Eccezioni e limitazioni per le citazioni – Art. 5, n. 3, lett. e) – Eccezioni e limitazioni per fini di pubblica sicurezza – Art. 5, n. 5) Corte di Giustizia CE

Corte di Giustizia UE: diritto d'autore su fotografia utilizzata come identikit, eccezioni per pubblica sicurezza
Competenza giurisdizionale in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001– Art. 6, punto 1 – Pluralità di convenuti – Direttiva 93/98/CEE – Art. 6 – Tutela di fotografie – Direttiva 2001/29/CE – Art. 2 – Riproduzione – Utilizzo di un ritratto fotografico come modello per elaborare un identikit – Art. 5, n. 3, lett. d) – Eccezioni e limitazioni per le citazioni – Art. 5, n. 3, lett. e) – Eccezioni e limitazioni per fini di pubblica sicurezza – Art. 5, n. 5

 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

Nel procedimento C‑145/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Handelsgericht Wien (Austria), con decisione 8 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 22 marzo 2010, nella causa

Eva-Maria Painer

contro

Standard VerlagsGmbH,

Axel Springer AG,

Süddeutsche Zeitung GmbH,

Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG,

Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), E. Juhász, G. Arestis, e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la sig.ra Painer, dall’avv. G. Zanger, Rechtsanwalt;

– per la Standard VerlagsGmbH, dall’avv. M. Windhager, Rechtsanwältin;

– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;

– per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;

– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Russo, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, dalla sig.ra S. Grünheid, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 aprile 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), nonché dell’art. 5, nn. 3, lett. d) ed e), e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Painer, fotografa indipendente, e cinque case editrici, vale a dire la Standard VerlagsGmbH (in prosieguo: la «Standard»), la Axel Springer AG (in prosieguo: la «Axel Springer»), la Süddeutsche Zeitung GmbH, la Spiegel‑Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG e la Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG, in merito all’utilizzo, da parte di queste ultime, di fotografie di Natascha K.

Contesto normativo

Il diritto internazionale

3 L’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, contenuto nell’allegato 1C dell’Accordo di Marrakech 15 aprile 1994, che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è stato approvato mediante la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1).

4 L’art. 9, n. 1, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio così dispone:

«I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna [per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»] e al suo annesso. Tuttavia, essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai diritti conferiti dall’art. 6 bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti».

5 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della Convenzione di Berna:

«L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura e alle scienze».

6 L’art. 10, n. 1, della Convenzione di Berna così recita:

«Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne [...] stamp[a], a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo».

7 Ai sensi dell’art. 12 della Convenzione di Berna:

«Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere».

8 In forza dell’art. 37, n. 1, lett. c), della Convenzione di Berna:

«In caso di contestazione circa l’interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese».

9 L’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi nonché il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore. Questi due trattati sono stati approvati a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 16 marzo 2000, 2000/278/CE (GU L 89, pag. 6).

10 Il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore prevede, all’art. 1, n. 4, che le parti contraenti devono conformarsi agli artt. 1‑21 nonché all’allegato della Convenzione di Berna.

Il diritto dell’Unione

Il regolamento n. 44/2001

11 I ‘considerando’ 11, 12 e 15 del regolamento n. 44/2001 prevedono quanto segue:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...)

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(...)

(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…)».

12 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 44/2001:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

13 L’art. 3, n. 1, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

14 L’art. 6, punto 1, di tale medesimo regolamento, contenuto nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo, intitolato «Competenze speciali», dispone quanto segue:

«[La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro] può inoltre essere convenuta:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».

La direttiva 93/98/CEE

15 La direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9), prevede, al suo ‘considerando’ 17, quanto segue:

«(...) la protezione delle opere fotografiche negli Stati membri è soggetta a regimi diversi; (...) per conseguire un’armonizzazione sufficiente della durata di protezione delle opere fotografiche, in particolare di quelle che per la loro natura artistica o professionale hanno rilievo nell’ambito del mercato interno, è necessario definire nella presente direttiva il livello di originalità richiesto; (...) un’opera fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore e rispecchia la personalità di quest’ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo; (...) è opportuno affidare la protezione delle altre fotografie alla legislazione nazionale».

16 L’art. 1, n. 1, di tale direttiva prevede che l’opera letteraria o artistica sia tutelata dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Berna, per tutta la vita dell’autore di tale opera e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.

17 L’art. 6 della citata direttiva così recita:

«Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell’autore, fruiscono della protezione prevista dall’articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie».

18 La direttiva 93/98 è stata abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12), la quale ha proceduto a codificarla e contiene, sostanzialmente, le stesse disposizioni. La direttiva 2006/116 è entrata in vigore il 16 gennaio 2007.

19 Tuttavia, in considerazione della data dei fatti, la causa principale rimane disciplinata dalla direttiva 93/98.

La direttiva 2001/29

20 I ‘considerando’ 6, 9, 21, 31, 32 e 44 della direttiva 2001/29 sono formulati come segue:

«(6) Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa. L’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della società dell’informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L’esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d’autore e diritti connessi.

(...)

(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(...)

(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.

(...)

(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (...)

(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.

(...)

(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L’introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell’accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti».

21 L’art. 1, n. 1, di tale direttiva così recita:

«La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione».

22 L’art. 2 della citata direttiva, relativo al diritto di riproduzione, dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(...)».

23 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della medesima direttiva:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

24 L’art. 5 della direttiva 2001/29, intitolato «Eccezioni e limitazioni» dispone, al suo n. 3, lett. d) ed e):

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(...)

d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;

e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario;

(...)».

25 L’art. 5, n. 5, della citata direttiva così dispone:

«Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

Il diritto nazionale

26 Le succitate disposizioni della direttiva 2001/29 sono state trasposte nell’ordinamento giuridico austriaco mediante la legge federale sul diritto d’autore relativo alle opere letterarie ed artistiche e sui diritti connessi (Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte, Urheberrechtsgesetz).

Causa principale e questioni pregiudiziali

27 La sig.ra Painer lavora da molti anni come fotografa indipendente e realizza fotografie, in particolare, di bambini nelle scuole materne e negli asili. Nell’ambito di tale attività ha realizzato diversi ritratti fotografici di Natascha K. ideandone lo sfondo, stabilendo la posa e l’espressione del viso, nonché predisponendo la macchina fotografica e sviluppando tali fotografie (in prosieguo: le «fotografie controverse»).

28 La sig.ra Painer contrassegna, da oltre 17 anni, le fotografie da lei realizzate con il proprio nome. Tale contrassegno è stato apposto, nel corso del tempo, con modalità diverse, tramite adesivi e/o timbri su buste e passe‑partout. Il suo nome e il suo indirizzo professionale sono sempre stati precisati in tali contrassegni.

29 La sig.ra Painer ha venduto le fotografie da lei realizzate, ma non ha concesso a terzi diritti sulle stesse, né ha prestato il proprio consenso alla pubblicazione di tali immagini. Il prezzo richiesto per le fotografie corrispondeva unicamente al costo di stampa di queste ultime.

30 Nel 1998, dopo che Natascha K., all’età di dieci anni, era stata sequestrata, le autorità di sicurezza competenti diramavano un avviso di ricerca nel quale venivano impiegate le fotografie controverse.

31 Le convenute nella causa principale sono editori di giornali. Solo la Standard ha la sua sede a Vienna (Austria). Le altre convenute nella causa principale hanno la loro sede in Germania.

32 La Standard pubblica il quotidiano Der Standard che è distribuito in Austria. La Süddeutsche Zeitung GmbH pubblica il quotidiano Süddeutsche Zeitung che viene venduto in Austria e in Germania. La Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG divulga una rivista settimanale in Germania, Der Spiegel, che è diffusa anche in Austria. La Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG stampa il quotidiano Express, che è pubblicato unicamente in Germania. La Axel Springer pubblica il quotidiano Bild, la cui edizione nazionale non è distribuita in Austria. L’edizione monacese di detto giornale viene invece distribuita anche in Austria. La Axel Springer pubblica inoltre un altro quotidiano, Die Welt, distribuito anch’esso in Austria e gestisce anche siti d’informazione su internet.

33 Nel 2006 Natascha K. riusciva a sfuggire al suo sequestratore.

34 A seguito della fuga di Natascha K. e anteriormente alla sua prima comparsa in pubblico le convenute in via principale pubblicavano le fotografie controverse nei summenzionati giornali e siti internet senza indicare, tuttavia, il nome dell’autore di tali fotografie o indicando un nome dell’autore diverso da quello della sig.ra Painer.

35 Il resoconto mediatico nei diversi giornali e sui siti internet differiva per la selezione delle fotografie controverse e le didascalie corrispondenti. Le convenute in via principale dichiarano di aver ricevuto le fotografie controverse da un’agenzia di stampa senza menzione del nome della sig.ra Painer, o con l’indicazione di un nome d’autore diverso dal suo.

36 Inoltre, molti di tali giornali pubblicavano un ritratto, realizzato con un programma informatico a partire da una delle fotografie controverse, il quale, in assenza di una fotografia recente di Natascha K. fino alla sua prima comparsa in pubblico, riproduceva le presunte sembianze di quest’ultima (in prosieguo: l’«identikit controverso»).

37 Il 10 aprile 2007, con ricorso dinanzi all’Handelsgericht Wien, la sig.ra Painer mirava ad ottenere l’immediata inibitoria, nei confronti delle convenute in via principale, della riproduzione e/o della diffusione delle fotografie nonché dell’identikit controversi in assenza del suo consenso ovvero della menzione del suo nome come autrice.

38 La sig.ra Painer chiedeva inoltre la condanna delle convenute in via principale al rendiconto, al pagamento di un congruo indennizzo e al risarcimento del danno subito.

39 Nel contempo, la sig.ra Painer promuoveva una procedura cautelare sulla quale medio tempore si è pronunciato in ultima istanza l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) con sentenza 26 agosto 2009.

40 Come emerge dalla decisione di rinvio, l’Oberster Gerichtshof ha statuito, conformemente alle disposizioni nazionali applicabili, che le convenute in via principale non avevano bisogno del consenso della sig.ra Painer per pubblicare l’identikit controverso.

41 Secondo tale giudice, la fotografia controversa utilizzata come modello per la realizzazione dell’identikit controverso costituiva certamente un’opera fotografica protetta dal diritto d’autore. Tuttavia, la realizzazione e pubblicazione dell’identikit controverso costituivano non un adattamento per il quale sarebbe stato necessario il consenso della sig.ra Painer in qualità di autrice dell’opera fotografica, bensì un libero utilizzo che poteva avere luogo senza il suo consenso.

42 Infatti, la qualifica di adattamento o di libero utilizzo dipenderebbe dall’attività creatrice che trova la sua espressione nel modello iniziale. Quanto più elevato risulta il livello di attività creatrice, tanto meno si può ammettere un libero utilizzo del modello. Nel caso dei ritratti fotografici, come la fotografia controversa, sarebbero a disposizione del creatore solo limitate possibilità di creazione artistica originale. Per tale ragione, la portata della protezione offerta dal diritto d’autore a tale fotografia è ristretta. Inoltre, l’identikit controverso realizzato sulla base di tale fotografia costituiva un’opera nuova, indipendente e di per sé protetta dal diritto d’autore.

43 Ciò considerato, l’Handelsgericht Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 6, punto 1, del [regolamento n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione e, quindi, ad una trattazione unica ed una decisione unica delle domande, il fatto che domande formulate nei confronti di una pluralità di convenuti per violazioni del diritto d’autore di contenuto identico siano basate su fondamenti giuridici differenti in ogni paese, ma di contenuto sostanzialmente identico, come si verifica in tutti gli Stati europei relativamente al diritto all’inibitoria indipendentemente dalla colpa del convenuto, al diritto ad un congruo indennizzo per le infrazioni del diritto d’autore e al diritto al risarcimento del danno cagionato dall’utilizzo illecito.

2) a) Se l’art. 5, n. 3, lett. d), della [direttiva 2001/29], in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che un articolo giornalistico che citi un’opera o altro materiale protetto non sia un’opera letteraria protetta dal diritto d’autore.

b) Se l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che manchi l’indicazione del nome dell’autore o dell’artista interprete dell’opera o dell’altro materiale protetto citato.

3) a) Se l’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che la sua applicazione nell’interesse della giustizia penale nel contesto della sicurezza pubblica, presuppone un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a pubblicare la fotografia, ossia la fotografia dev’essere pubblicata a fini d’inchiesta e su iniziativa delle autorità, pena la violazione del diritto d’autore.

b) In caso di soluzione in senso negativo della terza questione, lett. a), se i mass media possano invocare in proprio favore l’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29 anche quando decidano motu proprio, senza un corrispondente avviso di ricerca da parte delle autorità, se le fotografie siano pubblicate “nell’interesse della sicurezza pubblica”.

c) In caso di soluzione in senso affermativo della terza questione, lett. b), se sia sufficiente in questo caso che i mass media ritengano a posteriori che le fotografie siano state pubblicate a fini d’inchiesta o se sia comunque necessario che sia stato rivolto ai lettori un appello concreto, volto a chiedere la loro collaborazione per far luce su un reato e che tale appello sia stato direttamente associato alla pubblicazione della fotografia.

4) Se l’art. 1, n. 1, della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, della stessa e l’art. 12 della Convenzione di Berna [...], in considerazione, in particolare, dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950] e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che le opere fotografiche e/o le fotografie, in particolare i ritratti fotografici, non godono di alcuna tutela o di una tutela “ridotta” del diritto d’autore in quanto, in considerazione della “riproduzione realistica”, offrono possibilità di creazione artistica troppo limitate».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

44 Nelle loro osservazioni, le convenute in via principale contestano, a titoli diversi, la ricevibilità sia della domanda di pronuncia pregiudiziale sia di diverse questioni pregiudiziali.

45 In primo luogo le convenute in via principale sostengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale dev’essere respinta in quanto irricevibile poiché, da un lato, il giudice del rinvio non avrebbe sufficientemente chiarito le ragioni per cui nutre dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e, dall’altro, tale giudice non avrebbe stabilito un nesso sufficiente tra le disposizioni nazionali applicabili alla controversia principale e quelle di diritto dell’Unione. In particolare, detto giudice non avrebbe menzionato le norme pertinenti di diritto nazionale.

46 A tale proposito, emerge da una giurisprudenza costante che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenze 17 febbraio 2005, causa C‑134/03, Viacom Outdoor, Racc. pag. I‑1167, punto 22; 12 aprile 2005, causa C‑145/03, Keller, Racc. pag. I‑2529, punto 29, nonché 6 dicembre 2005, cause riunite C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, ABNA e a., Racc. pag. I‑10423, punto 45).

47 La Corte ha anche ribadito l’importanza dell’indicazione, ad opera del giudice nazionale, dei motivi precisi che l’hanno indotto ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessario proporle questioni pregiudiziali. Così la Corte ha dichiarato che è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione e sul nesso che individua tra quelle disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia (v., in particolare, sentenze 21 gennaio 2003, causa C‑318/00, Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins, Racc. pag. I‑905, punto 43, nonché ABNA e a., cit., punto 46).

48 Nella specie, occorre rilevare che la decisione di rinvio definisce il contesto di fatto e di diritto a livello nazionale in cui si collocano le questioni poste. Inoltre, il giudice del rinvio indica le ragioni che l’hanno indotto a ritenere necessario sottoporre le questioni pregiudiziali alla Corte, in quanto esse riportano gli opposti punti di vista sostenuti dalle parti nella causa principale per quanto riguarda la compatibilità delle disposizioni nazionali pertinenti, come interpretate dall’Oberster Gerichtshof nell’ambito del procedimento sommario, con le disposizioni del diritto dell’Unione oggetto delle citate questioni.

49 Ne consegue che la Corte dispone di elementi sufficienti per fornire una risposta utile al giudice del rinvio.

50 Pertanto, dev’essere necessariamente respinta l’eccezione sollevata dalle convenute in via principale su tale punto, per cui la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

51 In secondo luogo, le convenute in via principale ritengono, più dettagliatamente, che la prima questione sia irricevibile in quanto il giudice del rinvio non è legittimato ad investire la Corte di una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione del regolamento n. 44/2001. Infatti, solo i giudici avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno potrebbero chiedere alla Corte, in forza dell’art. 68, n. 1, CE, di statuire in via pregiudiziale sull’interpretazione del citato regolamento. Orbene, nel caso di specie, le decisioni emanate dal giudice del rinvio, il quale sarebbe un giudice di primo grado, potrebbero essere impugnate con un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

52 A tale proposito, occorre rilevare che il regolamento n. 44/2001, sul quale verte la domanda di pronuncia pregiudiziale, è stato adottato sul fondamento dell’art. 65 CE, il quale è contenuto nel titolo IV della terza parte del Trattato CE.

53 È certo che, ai sensi dell’art. 68, n. 1, CE, i giudici di primo grado non dispongono del diritto di adire in via pregiudiziale qualora siano in causa taluni atti adottati nell’ambito del titolo IV del Trattato CE.

54 Tuttavia, la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata il 22 marzo 2010, vale a dire dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Orbene, con effetto a decorrere dal 1º dicembre 2009, data di entrata in vigore di quest’ultimo, l’art. 68 CE è stato abrogato. Sono ormai le norme generali a disciplina della domanda di pronuncia pregiudiziale a titolo dell’art. 267 TFUE quelle da applicare alle domande pregiudiziali d’interpretazione degli atti adottati in materia di cooperazione giurisdizionale in materia civile. Di conseguenza, l’art. 267 TFUE si applica anche nell’ambito di domande relative al regolamento n. 44/2001.

55 Giudici quali il giudice del rinvio possono, pertanto, investire la Corte di una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione del regolamento n. 44/2001.

56 Occorre, pertanto, rilevare che la prima questione dev’essere considerata ricevibile.

57 In terzo luogo, le convenute nella causa principale fanno valere che la seconda questione, lett. a), è priva di pertinenza e, pertanto, irricevibile, in quanto il giudice del rinvio non ha constatato che gli articoli di stampa di cui trattasi nella causa principale non sono protetti dal diritto d’autore.

58 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione istituita in forza dell’art. 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v., sentenze 5 febbraio 2004, causa C‑380/01, Schneider, Racc. pag. I‑1389, punto 21; 30 giugno 2005, causa C‑165/03, Längst, Racc. pag. I‑5637, punto 31, nonché 16 ottobre 2008, causa C‑313/07, Kirtruna e Vigano, Racc. pag. I‑7907, punto 26).

59 Da ciò consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze 5 dicembre 2006, cause riunite C‑94/04 e C‑202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I‑11421, punto 25; 7 giugno 2007, cause riunite da C‑222/05 a C‑225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I‑4233, punto 22, nonché Kirtruna e Vigano, cit., punto 27).

60 Orbene, il semplice fatto che la decisione di rinvio non contenga una formale constatazione secondo la quale gli articoli di stampa oggetto della causa principale non sono protetti dal diritto d’autore non è tale da far emergere in modo manifesto che la seconda questione, lett. a), è di tipo ipotetico o non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della controversia.

61 Pertanto, la circostanza secondo cui il giudice del rinvio non ha constatato che gli articoli oggetto della causa principale non sono protetti dal diritto d’autore non è tale da rendere irricevibile la seconda questione, lett. a).

62 Ciò premesso, la seconda questione, lett. a), dev’essere considerata ricevibile.

63 In quarto luogo, secondo le convenute in via principale, anche la seconda questione, lett. b), è irricevibile in quanto, dal momento che la risposta a tale questione discende dalla formulazione stessa dell’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, essa non lascia adito a ragionevoli dubbi.

64 Tuttavia, non è in alcun modo fatto divieto al giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale la cui risposta, secondo il parere delle convenute in via principale, non lasci adito a ragionevoli dubbi (v., in tal senso, sentenza 11 settembre 2008, cause riunite da C‑428/06 a C‑434/06, UGT‑Rioja e a., Racc. pag. I‑6747, punti 42 e 43).

65 Quindi, anche volendo supporre che la risposta alla questione sottoposta non lasci adito a ragionevoli dubbi, tale questione non diventa per questo irricevibile.

66 Si deve pertanto considerare ricevibile la seconda questione, lett. b).

67 In quinto luogo, le convenute in via principale sostengono che la quarta questione è irricevibile in quanto troppo generica e irrilevante per la soluzione della controversia principale.

68 Tuttavia, tale questione non rientra in nessuna delle fattispecie menzionate al punto 59 della presente sentenza.

69 Infatti, il giudice nazionale intende chiarire se la distinzione operata dall’Oberster Gerichtshof, come emerge dai punti 41 e 42 della presente sentenza, tra libero utilizzo e riproduzione di un ritratto fotografico, sia compatibile con il diritto dell’Unione. Orbene, una siffatta distinzione dipende dall’esistenza e/o dalla portata della protezione accordata secondo i criteri stabiliti dal diritto dell’Unione per un oggetto di tal genere.

70 Non si può, pertanto, considerare che la quarta questione sottoposta dal giudice del rinvio, dal momento che essa mira precisamente a chiarire l’esistenza e/o la portata di tale protezione, non abbia alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della controversia principale né che sia di tipo ipotetico.

71 Ciò premesso, la quarta questione deve essere ritenuta ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

72 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che domande formulate nei confronti di una pluralità di convenuti, per violazioni del diritto d’autore di contenuto identico, siano basate su fondamenti giuridici nazionali differenti in ogni Stato membro.

73 La norma sulla competenza di cui all’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 prevede che una persona può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare, in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili.

74 Tale norma speciale, poiché deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto di cui all’art. 2 del regolamento n. 44/2001, è di stretta interpretazione, e non consente un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal citato regolamento (v. sentenza 11 ottobre 2007, causa C‑98/06, Freeport, Racc. pag. I‑8319, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

75 Infatti, come emerge dal ‘considerando’ 11 del regolamento n. 44/2001, le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento.

76 Dal tenore dell’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non risulta che l’identità del fondamento normativo delle azioni proposte contro i vari convenuti rientri fra i requisiti stabiliti per l’applicazione di tale disposizione (sentenza Freeport, cit., punto 38).

77 Per quanto riguarda il suo scopo, la norma sulla competenza di cui all’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, da un lato, conformemente ai ‘considerando’ 12 e 15 di tale regolamento, risponde all’intento di agevolare la buona amministrazione della giustizia, ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse decisioni tra loro incompatibili.

78 D’altro lato, tale medesima norma non può, tuttavia, essere applicata in modo che consenta al ricorrente di citare in giudizio più convenuti al solo scopo di sottrarre uno di questi convenuti alla competenza dei giudici dello Stato in cui risiede (v., in tal senso, sentenze 27 settembre 1988, causa 189/87, Kalfelis, Racc. pag. 5565, punti 8 e 9, nonché 27 ottobre 1998, causa C‑51/97, Réunion européenne e a., Racc. pag. I‑6511, punto 47).

79 A tale proposito, la Corte ha indicato che, affinché due decisioni possano essere considerate incompatibili, ai sensi dell’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, essendo inoltre necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (v. sentenza Freeport, cit., punto 40).

80 Orbene, in sede di valutazione della sussistenza di un vincolo di connessione fra varie domande, vale a dire del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande fossero decise separatamente, l’identità dei fondamenti normativi delle azioni promosse è solo uno tra tanti fattori pertinenti. Essa non è una condizione indispensabile per l’applicazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza Freeport, cit., punto 41).

81 Quindi, la diversità dei fondamenti giuridici tra azioni promosse nei confronti di una pluralità di convenuti non osta, di per sé, all’applicazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, a condizione, tuttavia, che i convenuti possano prevedere il rischio di essere citati in giudizio nello Stato membro nel quale sia domiciliato almeno uno di loro (v., in tal senso, sentenza Freeport, cit., punto 47).

82 Ciò vale quindi a maggior ragione qualora, come nella causa principale, le normative nazionali sulle quali si fondano le azioni promosse nei confronti di una pluralità di convenuti siano, secondo il giudice del rinvio, sostanzialmente identiche.

83 Spetta, peraltro, al giudice nazionale valutare, alla luce di tutti gli elementi del fascicolo, la sussistenza del nesso di collegamento tra le diverse domande sottopostegli, vale a dire del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande fossero decise separatamente. In tale ambito, può essere pertinente il fatto che i convenuti, ai quali il titolare del diritto d’autore contesta violazioni di contenuto identico al suo diritto, abbiano agito o meno in modo indipendente.

84 Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il mero fatto che domande formulate nei confronti di una pluralità di convenuti per violazioni del diritto d’autore di contenuto identico siano basate su fondamenti giuridici nazionali differenti in ogni Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutti gli elementi del fascicolo, la sussistenza del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande fossero decise separatamente.

Sulla quarta questione

85 La quarta questione, che occorre trattare in secondo luogo, è stata sottoposto dal giudice del rinvio al fine di esaminare la fondatezza della posizione secondo la quale le convenute in via principale non avevano bisogno del consenso della sig.ra Painer per pubblicare l’identikit controverso elaborato sulla base di un ritratto fotografico, in quanto la portata della protezione di cui gode un siffatto ritratto era limitata, o inesistente, in considerazione delle ridotte possibilità creative che consentiva detto ritratto.

86 Si deve pertanto intendere la questione del giudice del rinvio come volta a chiarire, sostanzialmente, se l’art. 6 della direttiva 93/98 debba essere interpretato nel senso che un ritratto fotografico può, in forza di tale disposizione, essere protetto dal diritto d’autore e, in caso di risposta affermativa, se, in considerazione delle possibilità di creazione artistica asseritamente troppo ridotte che consentono siffatti ritratti, tale protezione, in particolare per quanto riguarda il regime della riproduzione dell’opera previsto dall’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29, sia inferiore rispetto a quella di cui beneficiano altre opere, segnatamente quelle fotografiche.

87 Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se le riproduzioni realistiche, e, in particolare, i ritratti fotografici, godano della protezione del diritto d’autore in forza dell’art. 6 della direttiva 93/98, occorre rilevare che la Corte ha già deciso, nella sentenza 16 luglio 2009, causa C‑5/08, Infopaq International (Racc. pag. I‑6569, punto 35), che il diritto d’autore può trovare applicazione solamente con riferimento ad un oggetto, come una fotografia, che sia originale nel senso che sia una creazione intellettuale dell’autore.

88 Come emerge dal ‘considerando’ 17 della direttiva 93/98, una creazione intellettuale appartiene al suo autore se rispecchia la personalità di quest’ultimo.

89 Orbene, ciò si verifica se l’autore ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell’opera effettuando scelte libere e creative (v., a contrario, sentenza 4 ottobre 2011, cause riunite C‑403/08 e C‑429/08, Football Association Premier League e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 98).

90 Per quanto riguarda un ritratto fotografico si deve rilevare che l’autore può effettuare le proprie scelte libere e creative in molti modi e in diverse fasi durante la sua realizzazione.

91 Durante la fase preparatoria l’autore potrà scegliere lo sfondo, la messa in posa della persona da fotografare o l’illuminazione. Nel fotografare potrà scegliere l’inquadratura, l’angolo di ripresa o ancora l’atmosfera creata. Infine, al momento dello sviluppo, l’autore potrà scegliere tra diverse tecniche esistenti quella da adottare, o ancora procedere, eventualmente, all’impiego di programmi informatici.

92 Attraverso tali differenti scelte, l’autore di un ritratto fotografico è quindi in grado di imprimere il suo «tocco personale» nell’opera creata.

93 Di conseguenza, nel caso di un ritratto fotografico, il margine di cui dispone l’autore per esercitare le proprie capacità creative non sarà necessariamente limitato o inesistente.

94 Alla luce di quanto precede si deve dunque considerare che un ritratto fotografico può essere protetto, in forza dell’art. 6 della direttiva 93/98, dal diritto d’autore alla condizione, che spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso di specie, che un siffatto ritratto costituisca una creazione intellettuale dell’autore che ne riflette la personalità e si manifesta attraverso le scelte libere e creative di quest’ultimo nella realizzazione di tale ritratto.

95 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione di sapere se una siffatta protezione sia inferiore a quella di cui godono altre opere, in particolare le altre opere fotografiche, occorre anzitutto rilevare che l’autore di un’opera protetta gode, segnatamente, in forza dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29, del diritto esclusivo di autorizzarne o vietarne la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte.

96 A tale proposito, la Corte ha deciso che la tutela conferita da tale disposizione deve avere un’ampia portata (v. sentenza Infopaq International, cit., punto 43).

97 Occorre inoltre constatare che non vi è alcun elemento nella direttiva 2001/29 o in un’altra direttiva applicabile nella materia che consenta di considerare che la portata di una siffatta protezione dipenderebbe da eventuali differenze nelle possibilità di creazione artistiche nella realizzazione di diverse categorie di opere.

98 Pertanto, nel caso di un ritratto fotografico, la protezione conferita dall’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 non può essere inferiore a quella di cui beneficiano altre opere, ivi comprese le altre opere fotografiche.

99 Alla luce di tutto quanto precede, occorre risolvere la quarta questione dichiarando che l’art. 6 della direttiva 93/98 deve essere interpretato nel senso che un ritratto fotografico può essere protetto, in forza di tale disposizione, dal diritto d’autore alla condizione, che spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso di specie, che un siffatto ritratto costituisca una creazione intellettuale dell’autore che ne riflette la personalità e si manifesta attraverso le scelte libere e creative di quest’ultimo nella realizzazione di tale ritratto. Una volta accertato che il ritratto fotografico di cui trattasi presenta la qualità di un’opera, la tutela di quest’ultimo non è inferiore a quella di cui beneficia ogni altra opera, ivi comprese quelle fotografiche.

Sulla terza questione, lett. a) e b)

100 Con la terza questione, lett. a) e b), il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, della stessa, debba essere interpretato nel senso che, in una causa come quella principale, la sua applicazione presuppone un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a pubblicare una fotografia a fini d’inchiesta e, nell’ipotesi in cui una siffatta condizione non sia imposta, se i mass media possano invocare in proprio favore tale disposizione anche quando decidano motu proprio, senza un corrispondente avviso di ricerca da parte delle autorità, che una fotografia è pubblicata nell’interesse della sicurezza pubblica.

101 A tale proposito, è giocoforza constatare che le disposizioni della direttiva 2001/29 non indicano le circostanze nelle quali è possibile invocare un interesse di pubblica sicurezza per l’utilizzo di un’opera protetta, per cui gli Stati membri che decidono di prevedere una siffatta eccezione dispongono di un ampio potere discrezionale a tale proposito (v., per analogia, sentenza 16 giugno 2011, causa C‑462/09, Stichting de Thuiskopie, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).

102 Infatti, tale potere discrezionale, da un lato, è conforme al concetto secondo cui ogni Stato membro è nella posizione migliore per identificare, conformemente ai suoi bisogni nazionali, le necessità di pubblica sicurezza alla luce di considerazioni di ordine storico, economico, giuridico o sociale che gli sono proprie (v., per analogia, sentenza 16 dicembre 2008, causa C‑213/07, Michaniki, Racc. pag. I‑9999, punto 56).

103 Dall’altro lato, tale potere discrezionale è conforme alla giurisprudenza della Corte secondo la quale, in assenza di criteri sufficientemente precisi in una direttiva per delimitare gli obblighi da essa derivanti, spetta agli Stati membri determinare, nell’ambito del loro territorio, i criteri più pertinenti per assicurare il rispetto di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze 6 febbraio 2003, causa C‑245/00, SENA, Racc. pag. I‑1251, punto 34, e 16 ottobre 2003, causa C‑433/02, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑12191, punto 19).

104 Ciò posto, il potere discrezionale di cui godono gli Stati membri nell’utilizzare l’eccezione prevista dall’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29 deve essere esercitato nei limiti imposti dal diritto dell’Unione.

105 A tale proposito occorre rilevare, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza costante, nell’adottare provvedimenti di attuazione di una regolamentazione dell’Unione, le autorità nazionali sono tenute ad esercitare il proprio potere discrezionale nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali si annovera il principio di proporzionalità (v., in particolare, sentenze 20 giugno 2002, causa C‑313/99, Mulligan e a., Racc. pag. I‑5719, punti 35 e 36; 25 marzo 2004, cause riunite C‑231/00, C‑303/00 e C‑451/00, Cooperativa Lattepiú e a., Racc. pag. I‑2869, punto 57, e 14 settembre 2006, causa C‑496/04, Slob, Racc. pag. I‑8257, punto 41).

106 Conformemente a tale principio, le misure che possono essere adottate dagli Stati membri devono essere idonee a realizzare lo scopo perseguito e non andare oltre quanto è necessario per raggiungerlo (sentenze 14 dicembre 2004, causa C‑434/02, Arnold André, Racc. pag. I‑11825, punto 45; causa C‑210/03, Swedish Match, Racc. pag. I‑11893, punto 47, nonché 6 dicembre 2005, ABNA e a., cit., punto 68).

107 In secondo luogo, il potere discrezionale di cui godono gli Stati membri non può essere utilizzato in modo da compromettere lo scopo principale della direttiva 2001/29 il quale, come emerge dal ‘considerando’9 di quest’ultima, consiste nell’instaurare un alto livello di protezione in favore, in particolare, degli autori, essenziale per la creazione intellettuale.

108 In terzo luogo, l’esercizio del citato potere discrezionale deve rispettare la necessità di certezza del diritto per gli autori per quanto riguarda la protezione delle loro opere, prevista dai ‘considerando’ 4, 6 e 21 della direttiva 2001/29. Una siffatta necessità impone che l’utilizzo di un’opera protetta, a fini di pubblica sicurezza, non dipenda da un intervento discrezionale dell’utilizzatore stesso dell’opera protetta (v., in tal senso, sentenza Infopaq International, cit., punto 62).

109 In quarto luogo, l’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, che rappresenta una deroga al principio generale sancito da tale direttiva, ossia il principio della necessità di un’autorizzazione del titolare del diritto d’autore per qualsiasi riproduzione di un’opera protetta, deve essere soggetto, secondo la giurisprudenza costante, ad un’interpretazione restrittiva (sentenze 29 aprile 2004, causa C‑476/01, Kapper, Racc. pag. I‑5205, punto 72, e 26 ottobre 2006, causa C‑36/05, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑10313, punto 31).

110 In quinto luogo, il potere discrezionale di cui godono gli Stati membri è limitato dall’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, che subordina l’eccezione prevista dall’art. 5, n. 3, lett. e), di tale direttiva ad una triplice condizione, vale a dire, anzitutto, che tale eccezione sia applicabile esclusivamente in determinati casi speciali, inoltre, che non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e, infine, che non arrechi ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore.

111 Alla luce dell’insieme di tali condizioni e precisazioni evocate, non può essere consentito ad un mezzo di comunicazione di massa come, nella specie, una casa editrice, di prendersi carico della tutela della sicurezza pubblica. Infatti, solo lo Stato, le cui autorità competenti dispongono di mezzi appropriati e di strutture coordinate, deve essere considerato idoneo e responsabile al fine di garantire il conseguimento di un siffatto scopo di interesse generale con provvedimenti adeguati, ivi compresi, per esempio, la diffusione di un avviso di ricerca.

112 Una siffatta casa editrice non potrebbe, pertanto, utilizzare di propria iniziativa un’opera protetta dal diritto d’autore invocando uno scopo di pubblica sicurezza.

113 Ciò posto, alla luce della vocazione della stampa, in una società democratica e in uno Stato di diritto, di informare il pubblico, senza restrizioni che non siano quelle strettamente necessarie, non può essere escluso che un editore di giornali possa contribuire in singoli casi al conseguimento di un obiettivo di pubblica sicurezza pubblicando la fotografia di una persona ricercata. Va imposto, tuttavia, che tale iniziativa, da un lato, si inquadri nel contesto di una decisione adottata o di un’azione condotta dalle autorità nazionali competenti e volta ad assicurare la pubblica sicurezza e, dall’altro, sia presa in accordo e coordinamento con le citate autorità, al fine di evitare il rischio di conflitto con le misure adottate da queste ultime. Non è necessario, tuttavia, un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a pubblicare una fotografia a fini di inchiesta.

114 L’argomento delle convenute, secondo il quale, in nome della libertà della stampa, i mass media devono poter invocare l’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, in mancanza di un avviso di ricerca da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, non può condurre ad una diversa conclusione. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale, al paragrafo 163 delle sue conclusioni, tale disposizione ha il solo scopo di tutelare la pubblica sicurezza e non ha ad oggetto il bilanciamento tra la tutela della proprietà intellettuale e la libertà di stampa.

115 Peraltro, come emerge dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la libertà di stampa non si esercita per tutelare la pubblica sicurezza, ma sono le necessità di tutela della pubblica sicurezza a poter giustificare una limitazione di tale libertà.

116 Alla luce di tutto quanto suesposto, occorre risolvere la terza questione, lett. a) e b), dichiarando che l’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che un mezzo di comunicazione di massa, come una casa editrice, non può utilizzare di propria iniziativa un’opera protetta dal diritto d’autore invocando uno scopo di pubblica sicurezza. Tuttavia, non può essere escluso che essa contribuisca in singoli casi al conseguimento di un siffatto scopo pubblicando la fotografia di una persona ricercata. Va imposto che tale iniziativa, da un lato, si inquadri nel contesto di una decisione adottata o di un’azione condotta dalle autorità nazionali competenti e volta ad assicurare la pubblica sicurezza e, dall’altro, sia presa in accordo e coordinamento con le citate autorità, al fine di evitare il rischio di conflitto con le misure adottate da queste ultime, senza che sia necessario, tuttavia, un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a pubblicare una fotografia a fini di inchiesta.

Sulla terza questione, lett. c)

117 Alla luce della soluzione fornita alla terza questione, lett. a) e b), non è necessario risolvere la terza questione, lett. c).

Sulla seconda questione

Osservazioni preliminari

118 In via preliminare occorre rilevare che, con la seconda questione, lett. a) e b), la Corte è chiamata ad interpretare la stessa disposizione del diritto dell’Unione, vale a dire l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29.

119 In forza di tale disposizione, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre un’eccezione al diritto di riproduzione esclusivo dell’autore sulla sua opera quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico.

120 La citata disposizione è volta quindi ad impedire che il diritto di riproduzione esclusivo conferito agli autori osti a che, mediante la citazione, possano essere pubblicati e accompagnati da commenti o critiche gli estratti di un’opera già disponibile al pubblico.

121 È indiscusso che l’opera di cui trattasi nella causa principale è un ritratto fotografico di Natascha K.

122 Orbene, occorre osservare che il giudice del rinvio muove dal presupposto secondo cui un’opera fotografica rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29. Peraltro, un siffatto presupposto non è contestato da nessuna delle parti in via principale, da nessuno Stato membro che ha presentato osservazioni e nemmeno dalla Commissione europea.

123 Occorre risolvere la seconda questione, lett. a) et b), proprio sotto questa prospettiva, senza pronunciarsi sulla fondatezza di detto presupposto né sulla questione se le fotografie controverse siano state effettivamente utilizzate come citazione.

124 In via preliminare, occorre parimenti precisare il senso della nozione di «mise à la disposition du public» [«messi (...) a disposizione del pubblico»] prevista nella versione francese dell’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29.

125 A tale proposito si deve rilevare che né l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29 né le altre disposizioni di portata generale della stessa definiscono cosa si debba intendere per l’espressione francese «mise à la disposition du public». Inoltre, tale nozione vi è utilizzata in diversi contesti e non presenta un contenuto identico, come illustra, in particolare, l’art. 3, n. 2, di tale direttiva.

126 Pertanto, conformemente ad una giurisprudenza costante, l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato, per quanto possibile, alla luce delle norme applicabili del diritto internazionale, e in particolare quelle contenute nella Convenzione di Berna (v. sentenze 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE, Racc. pag. I‑11519, punti 35, 40 e 41, nonché Football Association Premier League e a., cit., punto 189), atteso che, in forza del suo art. 37, la versione francese fa fede in caso di contestazione circa l’interpretazione delle diverse versioni linguistiche.

127 Orbene, emerge dalla versione francese dell’art. 10, n. 1, della Convenzione di Berna, la quale ha un ambito di applicazione ratione materiae equiparabile a quello dell’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, che sono lecite, a determinate condizioni, le sole citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico.

128 Con l’espressione francese di «mise à la disposition du public» di un’opera, ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, si intende, pertanto, il fatto di rendere tale opera accessibile al pubblico. Tale interpretazione è peraltro confermata non solo dall’espressione «made available to the public», ma anche dall’espressione «der Öffentlichkeit zugänglich gemacht», utilizzate indistintamente nelle versioni inglese e tedesca sia del citato art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29 sia dell’art. 10, n. 1, della Convenzione di Berna.

Sulla seconda questione, lett. a)

129 Con la seconda questione, lett. a), il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che un articolo giornalistico che citi un’opera o altro materiale protetto non sia un’opera letteraria protetta dal diritto d’autore.

130 A tale proposito, occorre anzitutto rilevare che l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29 menziona una serie di condizioni per la sua applicazione, tra le quali non compare la necessità che un’opera o altro materiale protetto devono essere citati nell’ambito di un’opera letteraria protetta dal diritto d’autore.

131 Contrariamente a quanto fa valere il governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la parte di frase «sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico» che compare al citato art. 5, n. 3, lett. d), si riferisce senza dubbio all’opera o altro materiale protetto oggetto della citazione e non al materiale in cui è fatta la citazione.

132 Per quanto riguarda il contesto nel quale si inserisce l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, rileva rammentare che, come emerge dal ‘considerando’ 31 di tale direttiva, nell’applicare quest’ultima occorre mantenere un «giusto equilibrio» tra i diritti e gli interessi degli autori, da un lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall’altro.

133 Si deve parimenti rilevare che, se è vero che i requisiti elencati nell’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29 devono costituire oggetto, secondo la giurisprudenza della Corte come rammentata al punto 109 della presente sentenza, di un’interpretazione restrittiva, in quanto tale disposizione costituisce una deroga al principio generale sancito da tale direttiva, è pur vero che l’interpretazione di detti requisiti deve anche consentire di salvaguardare l’effetto utile dell’eccezione così istituita e di rispettarne la finalità (v., in tal senso, sentenza Football Association Premier League e a., cit., punti 162 e 163).

134 Orbene, l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29 mira a mantenere un giusto equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione degli utenti di un’opera o di altri materiali protetti il diritto di riproduzione riconosciuto agli autori.

135 Tale giusto equilibrio è assicurato, nella specie, privilegiando l’esercizio del diritto alla libertà di espressione degli utenti rispetto all’interesse dell’autore a poter opporsi alla riproduzione di estratti della sua opera che è già resa lecitamente accessibile al pubblico, pur garantendo a tale autore il diritto di veder menzionato, in linea di principio, il suo nome.

136 In tale prospettiva bipolare, non è pertinente sapere se la citazione sia fatta nell’ambito di un’opera protetta dal diritto d’autore o, al contrario, di materiale non protetto da un siffatto diritto.

137 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve risolvere la seconda questione, lett. a), dichiarando che l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che un articolo giornalistico che citi un’opera o altro materiale protetto non sia un’opera letteraria protetta dal diritto d’autore.

Sulla seconda questione, lett. b)

138 Con la seconda questione, lett. b), il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che osta alla sua applicazione il fatto che manchi l’indicazione del nome dell’autore o dell’artista interprete di un’opera o di altro materiale protetto.

139 Le disposizioni dell’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29 stabiliscono l’obbligo, in linea di principio, di indicare in una citazione, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, atteso che l’opera o l’altro materiale protetto citati siano già messi lecitamente a disposizione del pubblico.

140 A tale proposito, occorre rilevare che emerge dalla decisione di rinvio che le convenute in via principale dichiarano, senza fornire altre precisazioni, di aver ricevuto le fotografie controverse da un’agenzia di stampa.

141 Orbene, poiché prima del loro utilizzo da parte delle convenute in via principale le fotografie controverse erano state in possesso di un’agenzia di stampa, la quale, secondo dette convenute, le ha poi trasmesse a queste ultime, è legittimo presumere che tale agenzia sia entrata in possesso delle citate fotografie a seguito di una messa a disposizione lecita. Si deve, pertanto, considerare che il nome dell’autore delle fotografie controverse sia stato indicato in tale occasione. Infatti, in mancanza di una siffatta indicazione, la messa a disposizione del pubblico in questione sarebbe illecita e, di conseguenza, non sarebbe applicabile l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29.

142 Quindi, poiché il nome dell’autore delle fotografie controverse era già indicato, non è stato affatto impossibile per l’ulteriore utente di tali fotografie farne menzione, conformemente all’obbligo previsto dall’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29.

143 Si deve tuttavia anche rilevare che la controversia principale presenta la particolarità di essere collocata nel contesto di un’inchiesta penale, nell’ambito della quale, a seguito del rapimento di Natascha K., nel 1998, era stato lanciato dalle autorità di pubblica sicurezza nazionali competenti un avviso di ricerca, con riproduzione delle fotografie controverse.

144 Di conseguenza, non può essere escluso che le autorità di pubblica sicurezza nazionali siano state all’origine della messa a disposizione del pubblico delle fotografie controverse, le quali sono state poi utilizzate dalle convenute in via principale.

145 Orbene, una siffatta messa a disposizione non richiede, ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, contrariamente all’art. 5, n. 3, lett. d), della citata direttiva, l’indicazione del nome dell’autore.

146 Di conseguenza, l’omissione, da parte dell’utente originale, legittimato ad invocare il citato art. 5, n. 3, lett. e), di indicare, quando mette a disposizione del pubblico un’opera protetta, il nome del suo autore, non influisce sulla liceità di tale atto.

147 Nel caso di specie, nell’ipotesi in cui le fotografie controverse siano state, conformemente all’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, in origine, messe a disposizione del pubblico da parte delle autorità di pubblica sicurezza nazionali competenti e, nell’ipotesi in cui non sia stato indicato, al momento di tale utilizzo originale lecito, il nome dell’autore, un utilizzo ulteriore di tali medesime fotografie da parte della stampa imponeva certo, conformemente all’art. 5, n. 3, lett. d), della citata direttiva, l’indicazione della loro fonte, ma non necessariamente del nome del loro autore.

148 Infatti, poiché non spetta alla stampa verificare l’esistenza delle ragioni di una siffatta omissione, le risulta impossibile, in una situazione simile, identificare e/o indicare il nome dell’autore e, pertanto, essa dev’essere considerata esente dall’obbligo di principio di indicare il nome dell’autore.

149 Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, si deve risolvere la seconda questione, lett. b), dichiarando che l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la sua applicazione è subordinata all’obbligo di indicare la fonte, ivi compreso il nome dell’autore o dell’artista interprete, dell’opera o di altro materiale protetto citati. Tuttavia, qualora, in applicazione dell’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, tale nome non sia stato indicato, si deve considerare che detto obbligo sia rispettato se è indicata anche solo la fonte.

Sulle spese

150 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il mero fatto che domande formulate nei confronti di una pluralità di convenuti per violazioni del diritto d’autore di contenuto identico siano basate su fondamenti giuridici nazionali differenti in ogni Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutti gli elementi del fascicolo, la sussistenza del rischio di soluzioni incompatibili se dette domande fossero decise separatamente.

2) L’art. 6 della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, deve essere interpretato nel senso che un ritratto fotografico può essere protetto, in forza di tale disposizione, dal diritto d’autore alla condizione, che spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso di specie, che un siffatto ritratto costituisca una creazione intellettuale dell’autore che ne riflette la personalità e si manifesta attraverso le scelte libere creative di quest’ultimo nella realizzazione di tale ritratto. Una volta accertato che il ritratto fotografico di cui trattasi presenta la qualità di un’opera, la tutela di quest’ultimo non è inferiore a quella di cui beneficia ogni altra opera, ivi comprese quelle fotografiche.

3) L’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che un mezzo di comunicazione di massa, come una casa editrice, non può utilizzare di propria iniziativa un’opera protetta dal diritto d’autore invocando uno scopo di pubblica sicurezza. Tuttavia, non può essere escluso che detto mezzo di comunicazione di massa contribuisca in singoli casi al conseguimento di un siffatto scopo pubblicando la fotografia di una persona ricercata. Va imposto che tale iniziativa, da un lato, si inquadri nel contesto di una decisione adottata o di un’azione condotta dalle autorità nazionali competenti e volta ad assicurare la pubblica sicurezza e, dall’altro, sia presa in accordo e coordinamento con le citate autorità, al fine di evitare il rischio di conflitto con le misure adottate da queste ultime, senza che sia necessario, tuttavia, un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a pubblicare una fotografia a fini di inchiesta.

4) L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che un articolo giornalistico che citi un’opera o altro materiale protetto non sia un’opera letteraria protetta dal diritto d’autore.

5) L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la sua applicazione è subordinata all’obbligo di indicare la fonte, ivi compreso il nome dell’autore o dell’artista interprete, dell’opera o di altro materiale protetto citati. Tuttavia, qualora, in applicazione dell’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29, tale nome non sia stato indicato, si deve considerare che detto obbligo sia rispettato se è indicata anche solo la fonte.

Firme

 

 

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