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Una tirata di orecchie ai
magistrati che riducono le note spese prodotte dalle
parti arriva dalla Corte di Cassazione. Secondo i
Giudici del Palazzaccio infatti il giudice che riduce
l'ammontare complessivo di diritti e onorari indicati
nella nota prodotta dalle parti ha l'obbligo d'indicare
il criterio di liquidazione adottato. È questo il
contenuto della sentenza n. 25351, depositata il 29
novembre 2011 dalla Suprema Corte. La decisione arriva a
seguito del ricorso di un avvocato contro un
provvedimento reso nell'ambito di un procedimento ex l.
13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di
procuratore per prestazioni giudiziali in materia
civile) che aveva liquidato in suo favore il compenso
professionale per l'attività difensiva prestata nei
confronti del Comune di San Prisco in una causa di
pagamento di indennità per occupazione illegittima,
decurtandolo notevolmente. La Cassazione ha spiegato che
il giudice è obbligato a specificare il criterio
adottato in modo da consentire il controllo di
legittimità sulle variazioni effettuate, attesa
l'inderogabilità dei compensi per le prestazioni di
avvocato e procuratore sancita dall'articolo 24 legge
794/42. Il giudice di merito, infatti, non può limitarsi
a una globale determinazione, in misura inferiore a
quella richiesta, dei diritti di procuratore e degli
onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata
motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci
da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il
sindacato di legittimità, l'accertamento della
conformità della liquidazione a quanto risulta dagli
atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei
relativi minimi, a norma del richiamato articolo 24
della legge 794/1942 (onorari di avvocato per
prestazioni giudiziali in materia civile).
- Autore: Luisa Foti) |