Alfredo Matranga
Nel caso di ricorso al
ballottaggio, l'assegnazione dei seggi deve essere
operata con esclusivo riferimento alle cifre elettorali
conseguite dalle liste o loro gruppi nel primo turno
elettorale
E’ questo il principio con cui il
CdS con la sentenza in commento ha respinto l’appello
proposto avvero la sentenza del TAR Lombardia, sezione
di Milano.
Nella fattispecie, per la sez. V
del CdS, nel caso di ricorso al ballottaggio per
l'elezione del Sindaco, l'assegnazione dei seggi deve
essere operata con riferimento ai risultati in tale sede
conseguiti dalle liste o gruppi di liste formatisi in
vista di esso e che, anche ai fini della ripartizione
dei seggi di minoranza, deve aversi riguardo ai
risultati conseguiti in sede di ballottaggio; pertanto
non può, ai fini della ripartizione stessa, farsi
esclusivo riferimento alle cifre elettorali conseguite
dalle liste o loro gruppi nel primo turno elettorale,
senza tenere alcun conto dei loro collegamenti ai fini
del secondo turno, rilevando i voti di lista conseguiti
nel primo turno al solo fine della distribuzione dei
seggi all'interno delle coalizioni.
In particolare, con la sentenza in
rassegna la Sez. V del CdS ha disatteso l’orientamento
originario secondo cui l'assegnazione dei seggi andrebbe
effettuata con riferimento alle liste o gruppi di liste
così come configurati al primo turno elettorale, il
quale faceva leva sostanzialmente sulla considerazione
che, poiché i voti di lista sono espressi nel
procedimento elettorale (solo) al primo turno, nel
secondo si procede unicamente al ballottaggio tra i due
candidati a Sindaco e non più all’attribuzione di voti
di lista, sicché, per l’elezione del Consiglio comunale,
sarebbe ragionevole che si faccia riferimento ai voti
riportati nel primo turno dalle liste o gruppi di liste
concorrenti, escludendo solo, come richiede
espressamente la legge, il voto di chi non abbia
raggiunto la percentuale del 3%.
Tale orientamento non è stato
ritenuto condivisibile, perché, in assenza di specifiche
disposizioni di legge al riguardo, deve privilegiarsi la
soluzione più vicina al principio cardine che ha
ispirato la riforma del governo locale, che è
rinvenibile nell'art. 73, comma 10, del D. LGS n.
267/00, che ha inteso assicurare, mediante la previsione
del ballottaggio, al Sindaco eletto almeno il 60 per
cento dei seggi del Consiglio comunale.
La citata norma non può che essere
volta a garantire il più ampio margine di governabilità
degli Enti locali, mediante l'investitura diretta del
Sindaco e la precostituzione, anche nell'ipotesi in cui
il candidato Sindaco consegua anche un solo voto in più
del suo avversario, di una vasta maggioranza in
Consiglio comunale che gli consenta di portare quanto
più possibile agevolmente a termine il mandato.
Consiglio di Stato, sez. V, 26
ottobre 2011, n. 5721
(Pres. Piscitello – Rel. Amicuzzi)
FATTO
Con il ricorso in appello in esame
il sig. D. F. A.ha chiesto la riforma della sentenza del
T.A.R. in epigrafe indicato con la quale era stato
accolto il ricorso proposto dal sig. E.G.C.per
l’annullamento, in parte qua, dei verbali relativi alle
operazioni elettorali per il rinnovo degli organi
dell'Amministrazione Comunale di Bollate, tenutesi nei
giorni 28 - 29 marzo 2010 e 11 – 12 aprile 2010,
mediante modifica del numero dei seggi attribuiti alla
lista n. 14 “Partito Democratico” (nell’assunto che
l’Ufficio Elettorale avesse erroneamente assegnato a
tale lista n. 5 seggi anziché 6, al dichiarato scopo di
operare la cd. prededuzione a favore del candidato
Sindaco non ammesso al ballottaggio, C.D.), con
conseguente inserimento del ricorrente E.G.C.
nell’elenco dei candidati proclamati eletti per la lista
n. 14 “Partito Democratico” e proclamazione del medesimo
C. alla carica di Consigliere comunale, al posto del
sig. C.D. (con ogni conseguente statuizione in ordine
alla deliberazione del C.C. n. 15/2010, nella parte
concernente il successivo erroneo subentro per
surrogazione di altri candidati della lista n.6).
Con detta sentenza, oltre che
essere stato annullato in parte qua detto verbale, è
stata ordinata la correzione degli atti impugnati,
disponendo l’assegnazione alla lista n.14, avente il
contrassegno “PDI Partito Democratico”, di n. 6 seggi,
con conseguente elezione alla carica di Consigliere
comunale del candidato E.C. in luogo del candidato
Sindaco non eletto C.D..
A sostegno del gravame sono stati
dedotti i seguenti motivi:
1.- Violazione e falsa applicazione
dell’art. 73, comma 11, del d. lgs. n. 267/2000, anche
in relazione ai commi 8 e 10 della stessa norma.
Il Giudice di prime cure ha
annullato la elezione a consigliere comunale del sig.
C.D. (pur essendo questi l’unico candidato a Sindaco,
collegato, al primo turno, ad una lista o ad un gruppo
di liste che avesse ottenuto almeno un seggio, che di
conseguenza non è risultato eletto) in violazione della
norma in epigrafe indicata e senza valutare la
circostanza che essa incide in maniera diretta nel
meccanismo di determinazione complessiva della
composizione dell'organo consiliare.
La decisione è stata assunta dal
T.A.R. condividendo le argomentazioni contenute nella
sentenza di questa Sezione n. 1159/2009, che tuttavia si
riferiva ad un caso diverso e che comunque era volta a
sancire la intangibilità del c.d. “premio di
maggioranza”, mentre è proprio in applicazione del
principio della intangibilità del premio di maggioranza
che l’Ufficio Elettorale Centrale aveva attribuito, ex
art. 73, comma 11, del d. lgs. n. 270/2000, il seggio
all’appellante.
E’ stato infine auspicato il
deferimento all’adunanza plenaria del Consiglio di
Stato, ex art. 99 del c.p.a., al fine di riconsiderare
l’orientamento giurisprudenziale espresso con detta
decisione n. 1159/2009.
2.- Eccesso di potere per
travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà
ed illogicità manifesta della motivazione.
Il richiamo contenuto nella
sentenza impugnata alla decisione n. 1159 del 2009 di
questa Sezione dimostra travisamento, atteso che essa è
riferita a diversi presupposti di fatto; inoltre è stato
ivi fatto riferimento alla affermazione contenuta nella
decisione suddetta, che in caso di dissoluzione della
coalizione presente al solo primo turno l’assegnazione
dei seggi va fatta con i soli voti validi riportati dai
singoli candidati, mentre poi non sono stati in concreto
considerati i voti attribuiti al candidato sindaco non
eletto nel caso di specie.
Peraltro nella impugnata sentenza
non è contenuta alcuna considerazione circa la
circostanza che nel caso che occupa il verbale delle
operazioni elettorali non fa cenno ad alcuna
prededuzione, ma indica solo che il seggio del candidato
D. è stato detratto dal 40% dei posti da assegnarsi.
La tesi del T.A.R. è farraginosa
confligge con la lettera del comma 7 dell’art. 73 del d.
lgs. n. 270/2000 e non considera il reale effetto del
disposto del precedente art. 72.
3.- Illegittimità costituzionale
dell'art. 73, comma 11, del d. lgs. n. 267/2000, se essa
norma potesse essere interpretata nel senso ritenuto dal
Giudice di primo grado, per violazione degli artt. 3,
48, comma 2, 49 e 51, comma 1, della Costituzione.
La suddetta norma, se prevedesse la
perdita del diritto a candidato Sindaco non eletto ad
essere proclamato consigliere comunale, violerebbe il
principio di uguaglianza tra i cittadini, il diritto di
tutti essi ad accedere a cariche elettive ed il
principio di uguaglianza del voto.
4.- Omessa pronuncia sulla domanda
subordinata di correzione del verbale delle operazioni
dell’Ufficio Centrale elettorale con proclamazione di
elezione a Consigliere comunale dell’appellante al posto
del sig. P. B. R., candidato Sindaco non eletto
collegato alla lista n. 10 “BollateSi”.
La sentenza ha erroneamente
dichiarato assorbita la domanda dell’appellante, svolta
in primo grado, di essere proclamato eletto consigliere
comunale al posto del sig. P. B. R., candidato Sindaco
non eletto collegato alla lista n. 10 “Bollate Si”.
Con atto depositato il 10.12.2010
si è costituita in giudizio la sig.ra I. M. A., che ha
chiesto la declaratoria della irricevibilità, della
inammissibilità e della improcedibilità dell’appello,
ovvero la reiezione, stante la sua infondatezza. Inoltre
ha chiesto l’accoglimento del ricorso introduttivo del
giudizio come indicato nelle conclusioni ivi rassegnate.
Con memoria depositata il
10.12.2010 si è costituito in giudizio il sig. E.G.C.,
che, con successiva memoria depositata il 14.12.2010, ha
dedotto la infondatezza dell’appello e la fondatezza del
ricorso in primo grado, chiedendo, in subordine,
l’inserimento del suo nominativo nell’elenco dei
candidati non eletti della lista n. 14 “partito
democratico”, ovvero la sua proclamazione, al posto del
controinteressato proclamato illegittimamente eletto in
luogo del sig. C.D., ovvero al posto del sig. P. B..
Con memoria depositata il
14.12.2010 la sig.ra I. M. A. ha illustrato le ragioni
della infondatezza dell'appello e della fondatezza del
ricorso introduttivo del giudizio, ribadendo tesi e
richieste.
Con ordinanza 21/22.12.2010, n.
5857, la Sezione ha respinto la istanza di sospensione
della sentenza impugnata.
Con memorie depositate il 18.3.2011
la sig.ra I. M. A. ed il sig. E.G.C.hanno ribadito tesi
e richieste.
Con atto depositato il 5.4.2011 si
è costituito per la parte appellante un nuovo difensore
in sostituzione dei precedenti che nelle more avevano
rimesso il mandato difensivo.
Alla pubblica udienza del 5.4.2011
il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione
alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale
di causa agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Con il ricorso in appello in
esame il sig. D. F. A. ha chiesto la riforma della
sentenza, in epigrafe specificata, di accoglimento del
ricorso contro i verbali relativi alle operazioni
elettorali per il rinnovo degli Organi del Comune di
Bollate, mediante modifica del numero dei seggi
attribuiti alla lista n.14 "partito democratico", e per
l’inserimento del candidato E.G.C. nell’elenco dei
candidati proclamati eletti;
2.- Con il primo motivo di appello
è stato dedotto che l’art. 73, comma 11, del d. lgs. n.
267/2000, anche in relazione ai commi 8 e 10 della
stessa norma, sarebbe inequivoco nel prevedere il
diritto di tutti i candidati Sindaci non eletti a
conseguire l’elezione a consigliere comunale,
subordinando tale diritto alla sola condizione del
collegamento ad una lista o ad un gruppo di liste che
abbia ottenuto almeno un seggio, senza che alcuna
interpretazione possa aggiungere o prevedere ulteriori
condizioni al riguardo.
Al contrario il Giudice di prime
cure ha annullato la elezione a consigliere comunale del
sig. C.D. (pur essendo questi l’unico candidato a
Sindaco collegato, al primo turno, ad una lista o ad un
gruppo di liste che avesse ottenuto almeno un seggio) e
che di conseguenza non è risultato eletto, in violazione
di detta norma e senza valutare la circostanza che essa
incide in maniera diretta nel meccanismo di
determinazione complessiva della composizione
dell'organo consiliare.
La decisione, basata rilievo che la
coalizione di liste collegate al primo turno a detto
candidato si è dissolta prima del ballottaggio ( una
delle due liste che lo sostenevano si è apparentata con
la coalizione risultata vincente al ballottaggio e
l’altra è rimasta neutrale), è stata assunta dal T.A.R.
condividendo le argomentazioni contenute nella sentenza
di questa Sezione n. 1159/2009, che tuttavia si riferiva
ad una caso diverso e che comunque era volta a sancire
la intangibilità del c.d. “premio di maggioranza”, cioè
la illegittimità di qualsiasi sostituzione di seggi dal
numero corrispondente al 60% per soddisfare il diritto
ad essere proclamati eletti quale consigliere comunale
dei candidati sindaci non eletti secondo il disposto
della norma prima richiamata. Ma è proprio in
applicazione del principio della intangibilità del
premio di maggioranza che l’Ufficio Elettorale Centrale
aveva attribuito, ex art. 73, comma 11, del d. lgs. n.
270/2000 il seggio all’appellante, candidato sindaco non
eletto, tra i restanti seggi (cioè il 40% del totale),
che ex art. 73, ultimo periodo del comma 10, di detta
norma vengono assegnati alle altre liste o gruppi di
liste collegate.
E’ stato infine auspicato il
deferimento all’adunanza plenaria del Consiglio di
Stato, ex art. 99 c.p.a., al fine di riconsiderare
l’orientamento giurisprudenziale espresso con detta
decisione n. 1159/2009.
2.1.- Osserva la Sezione che la
questione in diritto dalla quale dipende la soluzione
della controversia è se l'assegnazione dei seggi debba
essere operata con riferimento alle liste o gruppi di
liste così come configurati al primo turno elettorale,
costituiti a sostegno degli originari candidati alla
carica di Sindaco, ovvero per procedere ad essa
assegnazione si debba tenere conto degli apparentamenti
formatisi in vista del ballottaggio per l'elezione del
Sindaco.
3.1.- L’orientamento
giurisprudenziale richiamato e fatto proprio dall’atto
di appello, per il quale l'assegnazione dei seggi
andrebbe effettuata con riferimento alle liste o gruppi
di liste così come configurati al primo turno
elettorale, fa leva sostanzialmente sulla considerazione
che, poiché i voti di lista sono espressi nel
procedimento elettorale (solo) al primo turno, nel
secondo si procede unicamente al ballottaggio tra i due
candidati a Sindaco e non più all’attribuzione di voti
di lista, sicché, per l’elezione del Consiglio comunale,
sarebbe ragionevole che si faccia riferimento ai voti
riportati nel primo turno dalle liste o gruppi di liste
concorrenti, escludendo solo, come richiede
espressamente la legge, il voto di chi non abbia
raggiunto la percentuale del 3% .
Detta giurisprudenza propugna la
tesi che la prima tornata di elezioni e l’eventuale
ballottaggio sono due fasi distinte e diversamente
finalizzate delle operazioni elettorali: la prima (che
potrebbe esaurirsi nel solo primo turno) è costituita
dall’elezione del Sindaco e dei Consiglieri; l’altra,
eventuale, riguarda la sola scelta del Sindaco ed è tale
per cui, anche concettualmente, l’elettore non torna al
voto per eleggere o confermare il Consiglio comunale, ma
solo per eleggere, tra i due candidati, il Sindaco, che
dunque si troverà a governare, non già con l’equivalente
in seggi della maggioranza che lo ha votato al secondo
turno, ma, salvi gli effetti del conseguimento in quella
sede del premio di maggioranza, con la compagine che gli
elettori hanno già designato nella prima tornata e
costituente il risultato, attraverso l’applicazione del
metodo D’Hondt, dell’attribuzione dei voti (di lista e
di preferenza) in quella sede espressi.
Secondo il citato orientamento
giurisprudenziale non osterebbe a tale ricostruzione
ermeneutica l’art. 73 comma 4, del D.Lgs. n. 267 del
2000, laddove prevede che “l’attribuzione dei seggi alle
liste va effettuata successivamente alla proclamazione
dell’elezione del sindaco al termine del primo o del
secondo turno”, perché, potendo il turno di ballottaggio
incidere sulla distribuzione dei seggi tra maggioranza e
minoranza, le operazioni di assegnazione degli stessi
debbano riferirsi alla conclusione del primo o,
eventualmente, del secondo turno; ciò escluderebbe che,
salvi gli effetti espressamente previsti dalla legge, il
ballottaggio possa rimettere in discussione le
operazioni di assegnazione dei seggi, da effettuarsi in
funzione del risultato elettorale della prima tornata e,
comunque, con l’applicazione delle norme determinanti,
non solo quando, ma anche come l’assegnazione dei seggi
debba effettuarsi, in esito alle operazioni elettorali.
2.1.1.- Ritiene la Sezione che tali
argomentazioni non siano condivisibili perché, in
assenza di specifiche disposizioni di legge al riguardo,
deve privilegiarsi la soluzione più vicina al principio
cardine che ha ispirato la riforma del governo locale,
che è rinvenibile nell'art. 73, comma 10, del D. Lgs. n.
267/2000, che ha inteso assicurare, mediante la
previsione del ballottaggio, al Sindaco eletto almeno il
60 per cento dei seggi del Consiglio comunale.
La citata norma non può che essere
volta a garantire il più ampio margine di governabilità
degli Enti locali, mediante l'investitura diretta del
Sindaco e la precostituzione, anche nell'ipotesi in cui
il candidato Sindaco consegua anche un solo voto in più
del suo avversario, di una vasta maggioranza in
Consiglio comunale che gli consenta di portare quanto
più possibile agevolmente a termine il mandato.
Nelle elezioni amministrative il
turno di ballottaggio è stato quindi previsto non solo
come modalità per l'elezione diretta del Sindaco,
quanto, piuttosto, come metodo per la composizione dei
Consigli comunali, atteso che il gruppo di liste
collegate al candidato vincente beneficia del premio di
maggioranza, mentre il gruppo perdente beneficia di
quella relativa compattezza che gli viene utile per
esercitare il proprio ruolo di opposizione e di
controllo sulla maggioranza (Consiglio di Stato, sez. V,
17 maggio 1996, n. 576).
Va considerato invero che la fase
della procedura per la elezione è disciplinata dai commi
8, 9, 10 e 11 dell'articolo 73 del D. Lgs. n. 267/2000,
in base ai quali la ripartizione dei seggi in caso di
ballottaggio va effettuata tenendo inderogabilmente
conto degli apparentamenti successivi al primo turno (in
particolare in base ai commi 8 e 10, secondo periodo),
sicché le diverse liste finiscono per essere considerate
a tale fine come un nuovo gruppo, senza distinzione tra
quelle originarie e quelle apparentatesi successivamente
(Consiglio Stato, sezione V, n. 6123 del 2008).
Aggiungasi che, in base al comma 4
di detto articolo 73, "l'attribuzione dei seggi alle
liste è effettuata successivamente alla proclamazione
dell'elezione del sindaco al termine del primo o del
secondo turno", e tale norma va interpretata, non
nell’ovvio e letterale senso che le operazioni di
assegnazione dei seggi vanno effettuate dopo il primo o
secondo turno, ma nel senso, implicitamente da essa
affermato, che ciò che rileva per l'attribuzione dei
seggi nel Consiglio comunale, è che la suddivisione dei
seggi spettanti alle liste va effettuata in base ai
risultati elettorali conseguiti nel momento effettivo in
cui l'attribuzione è disposta, quindi, se dopo il turno
di ballottaggio, in base ai risultati ottenuti dalle
liste coalizzate in tale sede.
In altre parole, poiché dei momenti
di cui tenere conto nel calcolo dei voti per
l'attribuzione dei seggi il citato art. 73, al comma 4,
ha considerato rilevante quello in cui viene
concretamente individuato il Sindaco, è a tale momento
che occorre avere riguardo per effettuare l'attribuzione
dei seggi in Consiglio comunale ad una lista o ad un
collegamento di liste se il Sindaco viene individuato
solo a seguito di ballottaggio; è quindi in base ai
risultati in tale sede ottenuti dalle liste che deve
essere effettuata la ripartizione dei seggi.
Tale interpretazione appare alla
Sezione essere quella più in linea con l’intento del
legislatore, che ha inteso assicurare la migliore
governabilità dell'ente locale attraverso il
collegamento tra liste con l'evidente scopo di
assicurare compagini compatte ed efficaci ed evitare,
per converso, alle formazioni più deboli di
rappresentare un vulnus al funzionamento dei corpi
rappresentativi dell'ente stesso (Consiglio di Stato, V,
20 luglio 2001 n. 4055).
Peraltro, poiché nell'attribuzione
dei seggi sia alla maggioranza che alla minoranza il
legislatore ha sancito che si debba aver riguardo non
solo ai voti conseguiti dalle liste singole, ma anche a
quelli conseguiti dai raggruppamenti delle liste, sia
nel primo turno elettorale, che nel successivo turno del
ballottaggio, è evidente che per la specifica rilevanza
che la legge ha inteso assegnare alle coalizioni tra
gruppi, sarebbe contraddittorio se ad esse coalizioni
non fosse data rilevanza alcuna nella decisiva fase di
riparto dei seggi a seguito di ballottaggio (Consiglio
di Stato, sezione V, 10 novembre 2005, n. 6283; 23
novembre 1996, n. 1416; 25 maggio 1998, n. 692).
Dall'espresso riferimento al turno
di elezione del Sindaco contenuto nell'art. 73, comma 8,
del D. Lgs. n. 267/2000 (che riproduce l'articolo 7,
comma 4, della legge n. 81/1993 che, utilizzava la
corrispondente espressione "a ciascuna lista o a ciascun
gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati
alla carica di sindaco") la giurisprudenza ha quindi
dedotto i principi che "la ripartizione dei seggi
assegnati al consiglio comunale va effettuata, con il
metodo D'Hondt, dapprima tra le liste o gruppi di liste
collegate allo stesso candidato Sindaco, e poi tra le
liste all'interno di ogni gruppo; e non è in discussione
che, nel caso di ballottaggio - in vista del quale le
liste possono effettuare un nuovo collegamento tra loro
oltre che con il candidato Sindaco - i seggi vadano
ripartiti avendo riguardo ai nuovi collegamenti tra
liste e non già a quelli del primo turno" (Consiglio di
Stato, Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4936) e che la
ripartizione “va effettuata tenendo inderogabilmente
conto degli apparentamenti successivi al primo turno"
(Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2008 , n. 6123),
in quanto "per la specifica rilevanza che la legge ha
inteso assegnare alle coalizioni tra gruppi, sarebbe
contraddittorio se alle coalizioni tra gli stessi non
fosse data rilevanza alcuna nella decisiva fase di
riparto dei seggi a seguito di ballottaggio" (Consiglio
di Stato, Sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159; 25 maggio 1998,
n. 692; 23 novembre 1996, n. 1416).
2.1.2.- Per le considerazioni in
precedenza svolte deve quindi concludersi che
l'assegnazione dei seggi, in caso di ricorso al
ballottaggio per l'elezione del Sindaco, debba essere
operata con riferimento ai risultati in tale sede
conseguiti dalle liste o gruppi di liste formatisi in
vista di esso e che, anche ai fini della ripartizione
dei seggi di minoranza, deve aversi riguardo ai
risultati conseguiti in sede di ballottaggio; pertanto
non può, ai fini della ripartizione stessa, farsi
esclusivo riferimento alle cifre elettorali conseguite
dalle liste o loro gruppi nel primo turno elettorale,
senza tenere alcun conto dei loro collegamenti ai fini
del secondo turno, rilevando i voti di lista conseguiti
nel primo turno al solo fine della distribuzione dei
seggi all'interno delle coalizioni.
Ritiene pertanto il Collegio che
l’appello non possa essere accolto, essendo
condivisibili le considerazioni al riguardo formulate
dal Giudice di primo grado.
2.1.3.- Le considerazioni che
precedono escludono la necessità di deferire la
questione di cui trattasi all’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato.
3.- Con il secondo motivo di
gravame è stato dedotto che il richiamo contenuto nella
sentenza impugnata alla decisione n. 1159 del 2009 di
questa Sezione dimostrerebbe travisamento, atteso che
essa è riferita a diversi presupposti di fatto.
Inoltre è ivi fatto riferimento
alla affermazione contenuta nella decisione suddetta che
in caso di dissoluzione della coalizione presente al
solo primo turno l’assegnazione dei seggi va fatta con i
soli voti validi riportati dai singoli candidati, mentre
poi non è stato in concreto tenuto conto dei voti
attribuiti al candidato sindaco non eletto nel caso di
specie.
Peraltro nella impugnata sentenza è
affermato che nell’ipotesi prima prospettata non può
trovare applicazione la prededuzione a favore del
candidato Sindaco non eletto, non essendosi verificato
il presupposto della esistenza di seggi complessivamente
attribuiti al gruppo di liste collegate, senza
considerare che nel caso che occupa il verbale delle
operazioni elettorali non fa cenno ad alcuna
prededuzione, ma indica solo che il seggio del candidato
sig. D. è stato detratto dal 40% dei posti da
assegnarsi.
La tesi del T.A.R. che è al momento
della elezione del Sindaco che occorre far riferimento
per valutare se la lista, o il collegamento di liste,
abbia superato la soglia del 3 % dei voti validi per
l’attribuzione dei seggi sarebbe farraginosa,
confliggerebbe con la lettera del comma 7 dell’art. 73
del d. lgs. n. 270/2000 (che fa riferimento solo al
primo turno) e non considererebbe il reale effetto del
disposto del precedente art. 72, comma 5.
3.1.- Osserva in proposito la
Sezione innanzi tutto che non può comportare errore di
fatto il richiamo ai principi che sono stati affermati
in un precedente giurisprudenziale, al di là della
puntuale corrispondenza della situazione di fatto che la
caratterizza rispetto a quella della presente
fattispecie, atteso che in essa sentenza è comunque
affermato il principio sostanziale, idoneo a sorreggere
anche la decisione del caso che occupa, che
l'assegnazione dei seggi, in caso di ricorso al
ballottaggio per l'elezione del Sindaco, debba essere
operata con riferimento ai risultati in tale fase
conseguiti dalle liste o gruppi di liste formatisi in
vista di esso e che, anche ai fini della ripartizione
dei seggi di minoranza, deve aversi riguardo ai
risultati conseguiti in sede di ballottaggio.
3.2.- In secondo luogo il Collegio
rileva che il termine “prededuzione” è stato usato per
indicare il meccanismo di attribuzione dei seggi di
Consigliere comunale ai candidati Sindaci non eletti ex
art. 73, comma 11, del d. lgs. n. 270/2000, che afferma
che essi sono “in primo luogo” proclamati eletti alla
carica di consigliere comunale, sicché a nulla vale che
nel caso che occupa il verbale delle operazioni
elettorali non facesse cenno ad alcuna prededuzione.
3.3.- Quanto alla censura che
sarebbe incondivisibile la tesi del T.A.R. che è al
momento della elezione del Sindaco che occorre far
riferimento per valutare se la lista, o il collegamento
di liste, abbia superato la soglia del 3 % dei voti
validi per l’attribuzione dei seggi, essa è impossibile
da valutare in senso positivo per le considerazioni in
precedenza espresse circa la interpretazione che deve
essere data dell’art. 73, comma 11, del d. lgs. n.
267/2000, a nulla valendo che il precedente art. 72, al
comma 5, non faccia riferimento a voti di lista, essendo
volto a formulare prescrizioni generali riferite allo
svolgimento del ballottaggio e non specificamente
riferite alla fattispecie che occupa.
4.- Con il terzo motivo di appello
è stata dedotta la illegittimità costituzionale
dell'art. 73, comma 11, del d. lgs. n. 267/2000, se essa
norma potesse essere interpretata nel senso ritenuto dal
Giudice di primo grado, per violazione degli artt. 3,
48, comma 2, 49 e 51, comma 1, della Costituzione, in
quanto violerebbe il principio di uguaglianza tra
cittadini, il diritto di tutti essi ad accedere a
cariche elettive ed il principio di uguaglianza del
voto.
4.1.- La questione appare alla
Sezione manifestamente infondata, atteso in primo luogo
che, come condivisibilemente asserito dal Giudice di
prime cure, l’appartenenza a diverse coalizioni assurge
legittimamente a elemento di differenziazione delle
liste, senza che ne derivi alcun “vulnus” al principio
di uguaglianza tra cittadini, mentre, quanto al
principio di uguaglianza del voto, lo stesso esige bensì
che il diritto di elettorato attivo avvenga in
condizioni di parità, ma non anche che il risultato
concreto della manifestazione di volontà dell’elettorato
sia proporzionale al numero dei consensi espressi,
dipendendo questo dal concreto atteggiarsi delle leggi
elettorali.
In secondo luogo atteso che i
principi del pari diritto dei cittadini ad accedere alle
cariche elettive, di uguaglianza del voto e di parità di
trattamento tra le liste elettorali non appaiono affatto
lesi dalla interpretazione che della normativa in esame
è stata effettuata dal Giudice di prime cure e condivisa
dalla Sezione, atteso che l’art. 73 del d.lgs. n.
267/2000 non può ritenersi che abbia lesi i principi
stessi laddove, anche in presenza di ottenimento di
maggior numero di consensi nel corso del primo turno, ha
inteso assegnare rilevanza alle coalizioni tra gruppi,
al fine di assicurare la migliore governabilità
dell'ente locale attraverso il collegamento tra liste
che assicura compagini compatte ed efficaci, dando, in
ossequio al basilare principio costituzionale di buon
andamento della P.A., che la norma tende in sostanza a
tutelare, rilevanza alle coalizioni nella fase di
riparto dei seggi a seguito di ballottaggio.
Aggiungasi che non sono comparabili
il primo turno di votazioni ed il turno di ballottaggio
che rispondono a logiche diverse.
5.- Con il quarto motivo di gravame
è stata dedotta la omessa pronuncia sulla domanda
subordinata di correzione del verbale delle operazioni
dell’Ufficio Centrale elettorale formulata dal sig.
E.G.C., con sua proclamazione di elezione a Consigliere
comunale al posto del sig. P. B. R., candidato Sindaco
non eletto collegato alla lista n. 10 “BollateSi”.
La sentenza avrebbe infatti
erroneamente dichiarato assorbita la domanda
dell’appellante, svolta in primo grado, di essere
proclamato eletto consigliere comunale al posto del sig.
P. B. R., candidato Sindaco non eletto collegato alla
lista n. 10 “Bollate Si”, in quanto a tale lista, nel
riparto dei seggi, è stato attribuito il seggio
corrispondente al dodicesimo ed ultimo quoziente tra
quelli costituenti il 40 % non attribuito alle liste
collegate al Sindaco eletto, mentre, se il seggio
attribuito al candidato Sindaco non eletto D. avesse
dovuto essere individuato tra quelli costituenti detto
40%, avrebbe dovuto prendere il posto dell’ultimo dei
quozienti (il dodicesimo) delle liste minoritarie
conseguito da detta lista n. 10 e poi assegnato, ex art.
73, comma 11, del d. lgs. n. 267/2000, al suddetto sig.
R., piuttosto che dell’undicesimo quoziente conseguito
nella lista PD; il che avrebbe consentito l’attribuzione
di un sesto seggio ai candidati della lista del Partito
Democratico.
5.1.- La Sezione ritiene
inammissibile la censura, atteso che la domanda
subordinata del ricorrente in primo grado è stata
correttamente dichiarata assorbita dal Giudice di primo
grado a seguito dell’accoglimento del ricorso principale
del sig. C.e l’appellante sig. A.non è titolare di
legittimazione ad impugnare sul punto la sentenza non
avendo proposto al riguardo ricorso incidentale in primo
grado.
6.- L’appello deve essere
conclusivamente respinto e deve essere confermata la
prima decisione.
7.- La complessità delle questioni
trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso,
denotano la sussistenza delle circostanze di cui
all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato
dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che
costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la
parti le spese del presente/doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
decidendo respinge l’appello in esame.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 5 aprile 2011
Depositata in segreteria il
26.10.2011
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