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RICORSO AMMINISTRATIVO CONTRO IL VERDETTO DEL BALLOTTAGGIO E ASSEGNAZIONE DEI SEGGI-Consiglio di Stato, sez. V, 26 ottobre 2011, n. 5721-Diritto e processo.com

 

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Alfredo Matranga

 

 

 

 

 

Nel caso di ricorso al ballottaggio, l'assegnazione dei seggi deve essere operata con esclusivo riferimento alle cifre elettorali conseguite dalle liste o loro gruppi nel primo turno elettorale

 

E’ questo il principio con cui il CdS con la sentenza in commento ha respinto l’appello proposto avvero la sentenza del TAR Lombardia, sezione di Milano.

 

Nella fattispecie, per la sez. V del CdS, nel caso di ricorso al ballottaggio per l'elezione del Sindaco, l'assegnazione dei seggi deve essere operata con riferimento ai risultati in tale sede conseguiti dalle liste o gruppi di liste formatisi in vista di esso e che, anche ai fini della ripartizione dei seggi di minoranza, deve aversi riguardo ai risultati conseguiti in sede di ballottaggio; pertanto non può, ai fini della ripartizione stessa, farsi esclusivo riferimento alle cifre elettorali conseguite dalle liste o loro gruppi nel primo turno elettorale, senza tenere alcun conto dei loro collegamenti ai fini del secondo turno, rilevando i voti di lista conseguiti nel primo turno al solo fine della distribuzione dei seggi all'interno delle coalizioni.

 

In particolare, con la sentenza in rassegna la Sez. V del CdS ha disatteso l’orientamento originario secondo cui l'assegnazione dei seggi andrebbe effettuata con riferimento alle liste o gruppi di liste così come configurati al primo turno elettorale, il quale faceva leva sostanzialmente sulla considerazione che, poiché i voti di lista sono espressi nel procedimento elettorale (solo) al primo turno, nel secondo si procede unicamente al ballottaggio tra i due candidati a Sindaco e non più all’attribuzione di voti di lista, sicché, per l’elezione del Consiglio comunale, sarebbe ragionevole che si faccia riferimento ai voti riportati nel primo turno dalle liste o gruppi di liste concorrenti, escludendo solo, come richiede espressamente la legge, il voto di chi non abbia raggiunto la percentuale del 3%.

 

Tale orientamento non è stato ritenuto condivisibile, perché, in assenza di specifiche disposizioni di legge al riguardo, deve privilegiarsi la soluzione più vicina al principio cardine che ha ispirato la riforma del governo locale, che è rinvenibile nell'art. 73, comma 10, del D. LGS n. 267/00, che ha inteso assicurare, mediante la previsione del ballottaggio, al Sindaco eletto almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio comunale.

 

La citata norma non può che essere volta a garantire il più ampio margine di governabilità degli Enti locali, mediante l'investitura diretta del Sindaco e la precostituzione, anche nell'ipotesi in cui il candidato Sindaco consegua anche un solo voto in più del suo avversario, di una vasta maggioranza in Consiglio comunale che gli consenta di portare quanto più possibile agevolmente a termine il mandato.

 

 

 

 

 

Consiglio di Stato, sez. V, 26 ottobre 2011, n. 5721

 

(Pres. Piscitello – Rel. Amicuzzi)

 

 

 

 

 

FATTO

 

Con il ricorso in appello in esame il sig. D. F. A.ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicato con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal sig. E.G.C.per l’annullamento, in parte qua, dei verbali relativi alle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi dell'Amministrazione Comunale di Bollate, tenutesi nei giorni 28 - 29 marzo 2010 e 11 – 12 aprile 2010, mediante modifica del numero dei seggi attribuiti alla lista n. 14 “Partito Democratico” (nell’assunto che l’Ufficio Elettorale avesse erroneamente assegnato a tale lista n. 5 seggi anziché 6, al dichiarato scopo di operare la cd. prededuzione a favore del candidato Sindaco non ammesso al ballottaggio, C.D.), con conseguente inserimento del ricorrente E.G.C. nell’elenco dei candidati proclamati eletti per la lista n. 14 “Partito Democratico” e proclamazione del medesimo C. alla carica di Consigliere comunale, al posto del sig. C.D. (con ogni conseguente statuizione in ordine alla deliberazione del C.C. n. 15/2010, nella parte concernente il successivo erroneo subentro per surrogazione di altri candidati della lista n.6).

 

Con detta sentenza, oltre che essere stato annullato in parte qua detto verbale, è stata ordinata la correzione degli atti impugnati, disponendo l’assegnazione alla lista n.14, avente il contrassegno “PDI Partito Democratico”, di n. 6 seggi, con conseguente elezione alla carica di Consigliere comunale del candidato E.C. in luogo del candidato Sindaco non eletto C.D..

 

A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

 

1.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 73, comma 11, del d. lgs. n. 267/2000, anche in relazione ai commi 8 e 10 della stessa norma.

 

Il Giudice di prime cure ha annullato la elezione a consigliere comunale del sig. C.D. (pur essendo questi l’unico candidato a Sindaco, collegato, al primo turno, ad una lista o ad un gruppo di liste che avesse ottenuto almeno un seggio, che di conseguenza non è risultato eletto) in violazione della norma in epigrafe indicata e senza valutare la circostanza che essa incide in maniera diretta nel meccanismo di determinazione complessiva della composizione dell'organo consiliare.

 

La decisione è stata assunta dal T.A.R. condividendo le argomentazioni contenute nella sentenza di questa Sezione n. 1159/2009, che tuttavia si riferiva ad un caso diverso e che comunque era volta a sancire la intangibilità del c.d. “premio di maggioranza”, mentre è proprio in applicazione del principio della intangibilità del premio di maggioranza che l’Ufficio Elettorale Centrale aveva attribuito, ex art. 73, comma 11, del d. lgs. n. 270/2000, il seggio all’appellante.

 

E’ stato infine auspicato il deferimento all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ex art. 99 del c.p.a., al fine di riconsiderare l’orientamento giurisprudenziale espresso con detta decisione n. 1159/2009.

 

2.- Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione.

 

Il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla decisione n. 1159 del 2009 di questa Sezione dimostra travisamento, atteso che essa è riferita a diversi presupposti di fatto; inoltre è stato ivi fatto riferimento alla affermazione contenuta nella decisione suddetta, che in caso di dissoluzione della coalizione presente al solo primo turno l’assegnazione dei seggi va fatta con i soli voti validi riportati dai singoli candidati, mentre poi non sono stati in concreto considerati i voti attribuiti al candidato sindaco non eletto nel caso di specie.

 

Peraltro nella impugnata sentenza non è contenuta alcuna considerazione circa la circostanza che nel caso che occupa il verbale delle operazioni elettorali non fa cenno ad alcuna prededuzione, ma indica solo che il seggio del candidato D. è stato detratto dal 40% dei posti da assegnarsi.

 

La tesi del T.A.R. è farraginosa confligge con la lettera del comma 7 dell’art. 73 del d. lgs. n. 270/2000 e non considera il reale effetto del disposto del precedente art. 72.

 

3.- Illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 11, del d. lgs. n. 267/2000, se essa norma potesse essere interpretata nel senso ritenuto dal Giudice di primo grado, per violazione degli artt. 3, 48, comma 2, 49 e 51, comma 1, della Costituzione.

 

La suddetta norma, se prevedesse la perdita del diritto a candidato Sindaco non eletto ad essere proclamato consigliere comunale, violerebbe il principio di uguaglianza tra i cittadini, il diritto di tutti essi ad accedere a cariche elettive ed il principio di uguaglianza del voto.

 

4.- Omessa pronuncia sulla domanda subordinata di correzione del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale elettorale con proclamazione di elezione a Consigliere comunale dell’appellante al posto del sig. P. B. R., candidato Sindaco non eletto collegato alla lista n. 10 “BollateSi”.

 

La sentenza ha erroneamente dichiarato assorbita la domanda dell’appellante, svolta in primo grado, di essere proclamato eletto consigliere comunale al posto del sig. P. B. R., candidato Sindaco non eletto collegato alla lista n. 10 “Bollate Si”.

 

Con atto depositato il 10.12.2010 si è costituita in giudizio la sig.ra I. M. A., che ha chiesto la declaratoria della irricevibilità, della inammissibilità e della improcedibilità dell’appello, ovvero la reiezione, stante la sua infondatezza. Inoltre ha chiesto l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio come indicato nelle conclusioni ivi rassegnate.

 

Con memoria depositata il 10.12.2010 si è costituito in giudizio il sig. E.G.C., che, con successiva memoria depositata il 14.12.2010, ha dedotto la infondatezza dell’appello e la fondatezza del ricorso in primo grado, chiedendo, in subordine, l’inserimento del suo nominativo nell’elenco dei candidati non eletti della lista n. 14 “partito democratico”, ovvero la sua proclamazione, al posto del controinteressato proclamato illegittimamente eletto in luogo del sig. C.D., ovvero al posto del sig. P. B..

 

Con memoria depositata il 14.12.2010 la sig.ra I. M. A. ha illustrato le ragioni della infondatezza dell'appello e della fondatezza del ricorso introduttivo del giudizio, ribadendo tesi e richieste.

 

Con ordinanza 21/22.12.2010, n. 5857, la Sezione ha respinto la istanza di sospensione della sentenza impugnata.

 

Con memorie depositate il 18.3.2011 la sig.ra I. M. A. ed il sig. E.G.C.hanno ribadito tesi e richieste.

 

Con atto depositato il 5.4.2011 si è costituito per la parte appellante un nuovo difensore in sostituzione dei precedenti che nelle more avevano rimesso il mandato difensivo.

 

Alla pubblica udienza del 5.4.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

 

DIRITTO

 

1.- Con il ricorso in appello in esame il sig. D. F. A. ha chiesto la riforma della sentenza, in epigrafe specificata, di accoglimento del ricorso contro i verbali relativi alle operazioni elettorali per il rinnovo degli Organi del Comune di Bollate, mediante modifica del numero dei seggi attribuiti alla lista n.14 "partito democratico", e per l’inserimento del candidato E.G.C. nell’elenco dei candidati proclamati eletti;

 

2.- Con il primo motivo di appello è stato dedotto che l’art. 73, comma 11, del d. lgs. n. 267/2000, anche in relazione ai commi 8 e 10 della stessa norma, sarebbe inequivoco nel prevedere il diritto di tutti i candidati Sindaci non eletti a conseguire l’elezione a consigliere comunale, subordinando tale diritto alla sola condizione del collegamento ad una lista o ad un gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio, senza che alcuna interpretazione possa aggiungere o prevedere ulteriori condizioni al riguardo.

 

Al contrario il Giudice di prime cure ha annullato la elezione a consigliere comunale del sig. C.D. (pur essendo questi l’unico candidato a Sindaco collegato, al primo turno, ad una lista o ad un gruppo di liste che avesse ottenuto almeno un seggio) e che di conseguenza non è risultato eletto, in violazione di detta norma e senza valutare la circostanza che essa incide in maniera diretta nel meccanismo di determinazione complessiva della composizione dell'organo consiliare.

 

La decisione, basata rilievo che la coalizione di liste collegate al primo turno a detto candidato si è dissolta prima del ballottaggio ( una delle due liste che lo sostenevano si è apparentata con la coalizione risultata vincente al ballottaggio e l’altra è rimasta neutrale), è stata assunta dal T.A.R. condividendo le argomentazioni contenute nella sentenza di questa Sezione n. 1159/2009, che tuttavia si riferiva ad una caso diverso e che comunque era volta a sancire la intangibilità del c.d. “premio di maggioranza”, cioè la illegittimità di qualsiasi sostituzione di seggi dal numero corrispondente al 60% per soddisfare il diritto ad essere proclamati eletti quale consigliere comunale dei candidati sindaci non eletti secondo il disposto della norma prima richiamata. Ma è proprio in applicazione del principio della intangibilità del premio di maggioranza che l’Ufficio Elettorale Centrale aveva attribuito, ex art. 73, comma 11, del d. lgs. n. 270/2000 il seggio all’appellante, candidato sindaco non eletto, tra i restanti seggi (cioè il 40% del totale), che ex art. 73, ultimo periodo del comma 10, di detta norma vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate.

 

E’ stato infine auspicato il deferimento all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ex art. 99 c.p.a., al fine di riconsiderare l’orientamento giurisprudenziale espresso con detta decisione n. 1159/2009.

 

2.1.- Osserva la Sezione che la questione in diritto dalla quale dipende la soluzione della controversia è se l'assegnazione dei seggi debba essere operata con riferimento alle liste o gruppi di liste così come configurati al primo turno elettorale, costituiti a sostegno degli originari candidati alla carica di Sindaco, ovvero per procedere ad essa assegnazione si debba tenere conto degli apparentamenti formatisi in vista del ballottaggio per l'elezione del Sindaco.

 

3.1.- L’orientamento giurisprudenziale richiamato e fatto proprio dall’atto di appello, per il quale l'assegnazione dei seggi andrebbe effettuata con riferimento alle liste o gruppi di liste così come configurati al primo turno elettorale, fa leva sostanzialmente sulla considerazione che, poiché i voti di lista sono espressi nel procedimento elettorale (solo) al primo turno, nel secondo si procede unicamente al ballottaggio tra i due candidati a Sindaco e non più all’attribuzione di voti di lista, sicché, per l’elezione del Consiglio comunale, sarebbe ragionevole che si faccia riferimento ai voti riportati nel primo turno dalle liste o gruppi di liste concorrenti, escludendo solo, come richiede espressamente la legge, il voto di chi non abbia raggiunto la percentuale del 3% .

 

Detta giurisprudenza propugna la tesi che la prima tornata di elezioni e l’eventuale ballottaggio sono due fasi distinte e diversamente finalizzate delle operazioni elettorali: la prima (che potrebbe esaurirsi nel solo primo turno) è costituita dall’elezione del Sindaco e dei Consiglieri; l’altra, eventuale, riguarda la sola scelta del Sindaco ed è tale per cui, anche concettualmente, l’elettore non torna al voto per eleggere o confermare il Consiglio comunale, ma solo per eleggere, tra i due candidati, il Sindaco, che dunque si troverà a governare, non già con l’equivalente in seggi della maggioranza che lo ha votato al secondo turno, ma, salvi gli effetti del conseguimento in quella sede del premio di maggioranza, con la compagine che gli elettori hanno già designato nella prima tornata e costituente il risultato, attraverso l’applicazione del metodo D’Hondt, dell’attribuzione dei voti (di lista e di preferenza) in quella sede espressi.

 

Secondo il citato orientamento giurisprudenziale non osterebbe a tale ricostruzione ermeneutica l’art. 73 comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, laddove prevede che “l’attribuzione dei seggi alle liste va effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno”, perché, potendo il turno di ballottaggio incidere sulla distribuzione dei seggi tra maggioranza e minoranza, le operazioni di assegnazione degli stessi debbano riferirsi alla conclusione del primo o, eventualmente, del secondo turno; ciò escluderebbe che, salvi gli effetti espressamente previsti dalla legge, il ballottaggio possa rimettere in discussione le operazioni di assegnazione dei seggi, da effettuarsi in funzione del risultato elettorale della prima tornata e, comunque, con l’applicazione delle norme determinanti, non solo quando, ma anche come l’assegnazione dei seggi debba effettuarsi, in esito alle operazioni elettorali.

 

2.1.1.- Ritiene la Sezione che tali argomentazioni non siano condivisibili perché, in assenza di specifiche disposizioni di legge al riguardo, deve privilegiarsi la soluzione più vicina al principio cardine che ha ispirato la riforma del governo locale, che è rinvenibile nell'art. 73, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000, che ha inteso assicurare, mediante la previsione del ballottaggio, al Sindaco eletto almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio comunale.

 

La citata norma non può che essere volta a garantire il più ampio margine di governabilità degli Enti locali, mediante l'investitura diretta del Sindaco e la precostituzione, anche nell'ipotesi in cui il candidato Sindaco consegua anche un solo voto in più del suo avversario, di una vasta maggioranza in Consiglio comunale che gli consenta di portare quanto più possibile agevolmente a termine il mandato.

 

Nelle elezioni amministrative il turno di ballottaggio è stato quindi previsto non solo come modalità per l'elezione diretta del Sindaco, quanto, piuttosto, come metodo per la composizione dei Consigli comunali, atteso che il gruppo di liste collegate al candidato vincente beneficia del premio di maggioranza, mentre il gruppo perdente beneficia di quella relativa compattezza che gli viene utile per esercitare il proprio ruolo di opposizione e di controllo sulla maggioranza (Consiglio di Stato, sez. V, 17 maggio 1996, n. 576).

 

Va considerato invero che la fase della procedura per la elezione è disciplinata dai commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 73 del D. Lgs. n. 267/2000, in base ai quali la ripartizione dei seggi in caso di ballottaggio va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno (in particolare in base ai commi 8 e 10, secondo periodo), sicché le diverse liste finiscono per essere considerate a tale fine come un nuovo gruppo, senza distinzione tra quelle originarie e quelle apparentatesi successivamente (Consiglio Stato, sezione V, n. 6123 del 2008).

 

Aggiungasi che, in base al comma 4 di detto articolo 73, "l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno", e tale norma va interpretata, non nell’ovvio e letterale senso che le operazioni di assegnazione dei seggi vanno effettuate dopo il primo o secondo turno, ma nel senso, implicitamente da essa affermato, che ciò che rileva per l'attribuzione dei seggi nel Consiglio comunale, è che la suddivisione dei seggi spettanti alle liste va effettuata in base ai risultati elettorali conseguiti nel momento effettivo in cui l'attribuzione è disposta, quindi, se dopo il turno di ballottaggio, in base ai risultati ottenuti dalle liste coalizzate in tale sede.

 

In altre parole, poiché dei momenti di cui tenere conto nel calcolo dei voti per l'attribuzione dei seggi il citato art. 73, al comma 4, ha considerato rilevante quello in cui viene concretamente individuato il Sindaco, è a tale momento che occorre avere riguardo per effettuare l'attribuzione dei seggi in Consiglio comunale ad una lista o ad un collegamento di liste se il Sindaco viene individuato solo a seguito di ballottaggio; è quindi in base ai risultati in tale sede ottenuti dalle liste che deve essere effettuata la ripartizione dei seggi.

 

Tale interpretazione appare alla Sezione essere quella più in linea con l’intento del legislatore, che ha inteso assicurare la migliore governabilità dell'ente locale attraverso il collegamento tra liste con l'evidente scopo di assicurare compagini compatte ed efficaci ed evitare, per converso, alle formazioni più deboli di rappresentare un vulnus al funzionamento dei corpi rappresentativi dell'ente stesso (Consiglio di Stato, V, 20 luglio 2001 n. 4055).

 

Peraltro, poiché nell'attribuzione dei seggi sia alla maggioranza che alla minoranza il legislatore ha sancito che si debba aver riguardo non solo ai voti conseguiti dalle liste singole, ma anche a quelli conseguiti dai raggruppamenti delle liste, sia nel primo turno elettorale, che nel successivo turno del ballottaggio, è evidente che per la specifica rilevanza che la legge ha inteso assegnare alle coalizioni tra gruppi, sarebbe contraddittorio se ad esse coalizioni non fosse data rilevanza alcuna nella decisiva fase di riparto dei seggi a seguito di ballottaggio (Consiglio di Stato, sezione V, 10 novembre 2005, n. 6283; 23 novembre 1996, n. 1416; 25 maggio 1998, n. 692).

 

Dall'espresso riferimento al turno di elezione del Sindaco contenuto nell'art. 73, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 (che riproduce l'articolo 7, comma 4, della legge n. 81/1993 che, utilizzava la corrispondente espressione "a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco") la giurisprudenza ha quindi dedotto i principi che "la ripartizione dei seggi assegnati al consiglio comunale va effettuata, con il metodo D'Hondt, dapprima tra le liste o gruppi di liste collegate allo stesso candidato Sindaco, e poi tra le liste all'interno di ogni gruppo; e non è in discussione che, nel caso di ballottaggio - in vista del quale le liste possono effettuare un nuovo collegamento tra loro oltre che con il candidato Sindaco - i seggi vadano ripartiti avendo riguardo ai nuovi collegamenti tra liste e non già a quelli del primo turno" (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4936) e che la ripartizione “va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno" (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2008 , n. 6123), in quanto "per la specifica rilevanza che la legge ha inteso assegnare alle coalizioni tra gruppi, sarebbe contraddittorio se alle coalizioni tra gli stessi non fosse data rilevanza alcuna nella decisiva fase di riparto dei seggi a seguito di ballottaggio" (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159; 25 maggio 1998, n. 692; 23 novembre 1996, n. 1416).

 

2.1.2.- Per le considerazioni in precedenza svolte deve quindi concludersi che l'assegnazione dei seggi, in caso di ricorso al ballottaggio per l'elezione del Sindaco, debba essere operata con riferimento ai risultati in tale sede conseguiti dalle liste o gruppi di liste formatisi in vista di esso e che, anche ai fini della ripartizione dei seggi di minoranza, deve aversi riguardo ai risultati conseguiti in sede di ballottaggio; pertanto non può, ai fini della ripartizione stessa, farsi esclusivo riferimento alle cifre elettorali conseguite dalle liste o loro gruppi nel primo turno elettorale, senza tenere alcun conto dei loro collegamenti ai fini del secondo turno, rilevando i voti di lista conseguiti nel primo turno al solo fine della distribuzione dei seggi all'interno delle coalizioni.

 

Ritiene pertanto il Collegio che l’appello non possa essere accolto, essendo condivisibili le considerazioni al riguardo formulate dal Giudice di primo grado.

 

2.1.3.- Le considerazioni che precedono escludono la necessità di deferire la questione di cui trattasi all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

 

3.- Con il secondo motivo di gravame è stato dedotto che il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla decisione n. 1159 del 2009 di questa Sezione dimostrerebbe travisamento, atteso che essa è riferita a diversi presupposti di fatto.

 

Inoltre è ivi fatto riferimento alla affermazione contenuta nella decisione suddetta che in caso di dissoluzione della coalizione presente al solo primo turno l’assegnazione dei seggi va fatta con i soli voti validi riportati dai singoli candidati, mentre poi non è stato in concreto tenuto conto dei voti attribuiti al candidato sindaco non eletto nel caso di specie.

 

Peraltro nella impugnata sentenza è affermato che nell’ipotesi prima prospettata non può trovare applicazione la prededuzione a favore del candidato Sindaco non eletto, non essendosi verificato il presupposto della esistenza di seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate, senza considerare che nel caso che occupa il verbale delle operazioni elettorali non fa cenno ad alcuna prededuzione, ma indica solo che il seggio del candidato sig. D. è stato detratto dal 40% dei posti da assegnarsi.

 

La tesi del T.A.R. che è al momento della elezione del Sindaco che occorre far riferimento per valutare se la lista, o il collegamento di liste, abbia superato la soglia del 3 % dei voti validi per l’attribuzione dei seggi sarebbe farraginosa, confliggerebbe con la lettera del comma 7 dell’art. 73 del d. lgs. n. 270/2000 (che fa riferimento solo al primo turno) e non considererebbe il reale effetto del disposto del precedente art. 72, comma 5.

 

3.1.- Osserva in proposito la Sezione innanzi tutto che non può comportare errore di fatto il richiamo ai principi che sono stati affermati in un precedente giurisprudenziale, al di là della puntuale corrispondenza della situazione di fatto che la caratterizza rispetto a quella della presente fattispecie, atteso che in essa sentenza è comunque affermato il principio sostanziale, idoneo a sorreggere anche la decisione del caso che occupa, che l'assegnazione dei seggi, in caso di ricorso al ballottaggio per l'elezione del Sindaco, debba essere operata con riferimento ai risultati in tale fase conseguiti dalle liste o gruppi di liste formatisi in vista di esso e che, anche ai fini della ripartizione dei seggi di minoranza, deve aversi riguardo ai risultati conseguiti in sede di ballottaggio.

 

3.2.- In secondo luogo il Collegio rileva che il termine “prededuzione” è stato usato per indicare il meccanismo di attribuzione dei seggi di Consigliere comunale ai candidati Sindaci non eletti ex art. 73, comma 11, del d. lgs. n. 270/2000, che afferma che essi sono “in primo luogo” proclamati eletti alla carica di consigliere comunale, sicché a nulla vale che nel caso che occupa il verbale delle operazioni elettorali non facesse cenno ad alcuna prededuzione.

 

3.3.- Quanto alla censura che sarebbe incondivisibile la tesi del T.A.R. che è al momento della elezione del Sindaco che occorre far riferimento per valutare se la lista, o il collegamento di liste, abbia superato la soglia del 3 % dei voti validi per l’attribuzione dei seggi, essa è impossibile da valutare in senso positivo per le considerazioni in precedenza espresse circa la interpretazione che deve essere data dell’art. 73, comma 11, del d. lgs. n. 267/2000, a nulla valendo che il precedente art. 72, al comma 5, non faccia riferimento a voti di lista, essendo volto a formulare prescrizioni generali riferite allo svolgimento del ballottaggio e non specificamente riferite alla fattispecie che occupa.

 

4.- Con il terzo motivo di appello è stata dedotta la illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 11, del d. lgs. n. 267/2000, se essa norma potesse essere interpretata nel senso ritenuto dal Giudice di primo grado, per violazione degli artt. 3, 48, comma 2, 49 e 51, comma 1, della Costituzione, in quanto violerebbe il principio di uguaglianza tra cittadini, il diritto di tutti essi ad accedere a cariche elettive ed il principio di uguaglianza del voto.

 

4.1.- La questione appare alla Sezione manifestamente infondata, atteso in primo luogo che, come condivisibilemente asserito dal Giudice di prime cure, l’appartenenza a diverse coalizioni assurge legittimamente a elemento di differenziazione delle liste, senza che ne derivi alcun “vulnus” al principio di uguaglianza tra cittadini, mentre, quanto al principio di uguaglianza del voto, lo stesso esige bensì che il diritto di elettorato attivo avvenga in condizioni di parità, ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettorato sia proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo dal concreto atteggiarsi delle leggi elettorali.

 

In secondo luogo atteso che i principi del pari diritto dei cittadini ad accedere alle cariche elettive, di uguaglianza del voto e di parità di trattamento tra le liste elettorali non appaiono affatto lesi dalla interpretazione che della normativa in esame è stata effettuata dal Giudice di prime cure e condivisa dalla Sezione, atteso che l’art. 73 del d.lgs. n. 267/2000 non può ritenersi che abbia lesi i principi stessi laddove, anche in presenza di ottenimento di maggior numero di consensi nel corso del primo turno, ha inteso assegnare rilevanza alle coalizioni tra gruppi, al fine di assicurare la migliore governabilità dell'ente locale attraverso il collegamento tra liste che assicura compagini compatte ed efficaci, dando, in ossequio al basilare principio costituzionale di buon andamento della P.A., che la norma tende in sostanza a tutelare, rilevanza alle coalizioni nella fase di riparto dei seggi a seguito di ballottaggio.

 

Aggiungasi che non sono comparabili il primo turno di votazioni ed il turno di ballottaggio che rispondono a logiche diverse.

 

5.- Con il quarto motivo di gravame è stata dedotta la omessa pronuncia sulla domanda subordinata di correzione del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale elettorale formulata dal sig. E.G.C., con sua proclamazione di elezione a Consigliere comunale al posto del sig. P. B. R., candidato Sindaco non eletto collegato alla lista n. 10 “BollateSi”.

 

La sentenza avrebbe infatti erroneamente dichiarato assorbita la domanda dell’appellante, svolta in primo grado, di essere proclamato eletto consigliere comunale al posto del sig. P. B. R., candidato Sindaco non eletto collegato alla lista n. 10 “Bollate Si”, in quanto a tale lista, nel riparto dei seggi, è stato attribuito il seggio corrispondente al dodicesimo ed ultimo quoziente tra quelli costituenti il 40 % non attribuito alle liste collegate al Sindaco eletto, mentre, se il seggio attribuito al candidato Sindaco non eletto D. avesse dovuto essere individuato tra quelli costituenti detto 40%, avrebbe dovuto prendere il posto dell’ultimo dei quozienti (il dodicesimo) delle liste minoritarie conseguito da detta lista n. 10 e poi assegnato, ex art. 73, comma 11, del d. lgs. n. 267/2000, al suddetto sig. R., piuttosto che dell’undicesimo quoziente conseguito nella lista PD; il che avrebbe consentito l’attribuzione di un sesto seggio ai candidati della lista del Partito Democratico.

 

5.1.- La Sezione ritiene inammissibile la censura, atteso che la domanda subordinata del ricorrente in primo grado è stata correttamente dichiarata assorbita dal Giudice di primo grado a seguito dell’accoglimento del ricorso principale del sig. C.e l’appellante sig. A.non è titolare di legittimazione ad impugnare sul punto la sentenza non avendo proposto al riguardo ricorso incidentale in primo grado.

 

6.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

 

7.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente/doppio grado di giudizio.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge l’appello in esame.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011

 

Depositata in segreteria il 26.10.2011

 

 

 

 

 

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