ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA –
ORDINAMENTO PENITENZIARIO – DETENUTO – LAVORO
ALL’ESTERNO – APPROVAZIONE DEL MAGISTRATO DI
SORVEGLIANZA – NATURA AMMINISTRATIVA – CONSEGUENZE (L.
26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà personale, art. 21; d.p.r. 30
giugno 2000, n. 230, regolamento recante norme
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà personale
art. 48).
Il provvedimento di approvazione
dell’ammissione del detenuto al lavoro all’esterno
(pronunciato dal magistrato di sorveglianza ex art. 21,
comma 4, O.P.) ha natura amministrativa e, pertanto, può
essere revocato o annullato in autotutela dallo stesso
ufficio, che lo aveva precedentemente emesso.
UFFICIO DI SORVEGLIANZA
per le Circoscrizioni dei Tribunali
di
Alessandria - Acqui T. - Tortona
A L E S S A N D R I A
(tel. 0131-284520 fax 0131-231968)
via Gramsci 59
Il Magistrato di Sorveglianza
PREMESSO CHE:
il 19 settembre 2011 questo
Ufficio approvava ex art. 21, comma 4, O.P. l’atto di
ammissione al lavoro all’esterno emesso dalla Direzione
della Casa di Reclusione di Alessandria nei confronti di
B. F.;
per problemi connessi agli
orari e/o al luogo di lavoro,
peraltro, a tale approvazione
non conseguiva la concreta esecuzione dell’attività
lavorativa “ammessa ed approvata” (come comunicato dalla
Casa di Reclusione di Alessandria);
il 2 novembre 2011, risolti
codesti problemi, la Direzione della Casa di Reclusione
di Alessandria emanava un “nuovo” atto di ammissione di
B. F. al lavoro all’esterno, richiedendone nuovamente
l’approvazione ex art. 21, comma 4, O.P.;
il 7 novembre 2011 questo
Ufficio negava l’approvazione, atteso che la lettura
della relazione di sintesi evidenziava:
la mancanza di revisione
critica da parte del soggetto rispetto ai gravi reati di
cui al titolo esecutivo (spaccio di stupefacenti,
concorso in sequestro di persona e lesioni volontarie
gravissime);
la brevità della pena espiata
rapportata a quella ancora da espiare (essendo la pena
stessa iniziata nell’aprile 2010 ed essendone prevista
la fine per il settembre 2013);
la totale assenza di attività
trattamentali “interne”, di cui quella ex art. 21 O.P.
dovrebbe rappresentare l’evoluzione;
“in tema di ordinamento
penitenziario, il provvedimento di ammissione al lavoro
all’esterno ha natura amministrativa. Identica natura
hanno gli atti che, nel corso del procedimento
finalizzato a tale provvedimento, la legge riserva
all'autorità giudiziaria” (così Cass. pen., Sez. I,
23/06/1993, n. 2985, Falcetta, in Cass. Pen., 1995, 177,
la quale ha aggiunto che la natura amministrativa
dell’atto “esclude, l'esperibilità di mezzi di
impugnazione previsti dal c.p.p., che non prevede al
riguardo rimedi di sorta, nè è ipotizzabile il ricorso
per cassazione ex art. 111 Cost., non potendosi la
materia, riservata all'autorità carceraria, farsi
rientrare in quella relativa alla libertà personale”);
nel nostro ordinamento vige il
principio, per cui alla P.A. va riconosciuto il potere
di rimuovere i suoi atti attraverso gli strumenti della
revoca o del ritiro in presenza di adeguate ragioni di
pubblico interesse o di vizi di merito: potere che trova
legittimazione e conferma, in particolare, nel più
generale principio dell'autotutela della pubblica
amministrazione, che rappresenta una delle
manifestazioni tipiche del potere amministrativo;
quale atto amministrativo,
pertanto, pure il provvedimento di approvazione
pronunciato dal magistrato di sorveglianza ex art. 21,
comma 4, O.P. può essere revocato o annullato in
autotutela dallo stesso ufficio, che lo aveva
precedentemente emesso: specialmente e a fortiori quando
(come nella presente fattispecie) al provvedimento di
approvazione non è concretamente seguita l’esecuzione
dell’atto approvato;
P.Q.M.
dichiara che il proprio
provvedimento emesso in data 7 novembre 2011 costituisce
pure revoca e/o annullamento in autotutela del
provvedimento di approvazione emesso da questo Ufficio
il 19 settembre 2011.
Alessandria, 11 novembre 2011
Il Magistrato di Sorveglianza
(Dr. Giuseppe Vignera) |