Lo Stato può escludere il cumulo
dei diritti alle ferie annuali retribuite per il
lavoratore che supera il periodo di riporto. La Corte di
giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-214/10
considera in linea con la direttiva sull’orario di
lavoro (2003/88/Ce) una normativa nazionale che preveda
dei limiti al cumulo, in caso di una malattia del
dipendente che si protragga per più periodi consecutivi.
Un'ipotesi che autorizza il legislatore interno a
stabilire una dead line oltre la quale la tutela viene
meno. La norma o la prassi nazionale deve avere però
prevedere margini tanto ampi da superare in maniera
significativa la durata del periodo di riferimento.
In tal caso lo stesso trattamento
può essere esteso anche al dipendente che ha lavorato
durante una parte del periodo considerato prima di
essere collocato in congedo per malattia.
La ratio della decisione della
Corte va ricercata nella stessa finalità del diritto
alle ferie, che è quello di consentire dei periodi di
riposo ma anche di distensione e ricreazione. Un effetto
positivo sulla sicurezza e la salute che raggiunge il
massimo risultato se lo "stacco" dall'attività avviene
nell'anno, mentre l'auspicato "dolce far niente" perde
le sue potenzialità se ci si allontana nel tempo. Va
dunque ancora bene godere delle "vacanze" in un periodo
successivo ma ravvicinato all'anno di riferimento
mentre, nell'ipotesi in cui il riporto superi un certo
limite, le ferie annulai perdono la caratteristica di
garantire il riposo per mantenere solo quella di
distensione e ricreazione. Facendo così decadere il
diritto.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande
Sezione)
22 novembre 2011 (*)
«Organizzazione dell’orario di
lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie
annuali retribuite – Estinzione del diritto alle ferie
annuali retribuite non godute per causa di malattia allo
scadere di un termine previsto dalla normativa
nazionale»
Nel procedimento C-214/10,
avente ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 267 TFUE, dal Landesarbeitsgericht Hamm
(Germania), con decisione 15 aprile 2010, pervenuta in
cancelleria il 4 maggio 2010, nella causa
KHS AG
contro
Winfried
Schulte,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris,
presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues,
K. Lenaerts, J.-C. Bonichot e U. Lõhmus, presidenti di
sezione, dai sigg. A. Rosas, E. Levits (relatore), A. Ó
Caoimh, L. Bay Larsen, e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig.ra V.
Trstenjak
cancelliere: sig. B. Fülöp,
amministratore
vista la fase scritta del
procedimento e in seguito all’udienza del 3 maggio 2011,
considerate le osservazioni
presentate:
– per la KHS AG, dall’avv. P.
Brasse, Rechtsanwalt,
– per il sig. W. Schulte, dall’avv.
H.-J. Teuber, Rechtsanwalt,
– per il governo tedesco, dai sigg.
T. Henze, C. Blaschke e J. Möller, in qualità di agenti,
– per il governo danese, dalla
sig.ra V. Pasternak Jørgensen e dal sig. S. Juul
Jørgensen, in qualità di agenti,
– per la Commissione europea, dai
sigg. F. Erlbacher e M. van Beek, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni
dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7
luglio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4
novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299,
pag. 9).
2 Tale questione è stata sollevata
nell’ambito di una controversia tra la KHS AG e il sig.
Schulte, suo ex dipendente, a proposito della domanda di
quest’ultimo di beneficiare dell’indennità finanziaria
sostitutiva delle ferie annuali non godute per gli anni
2006-2008 in ragione delle sequele di un infarto.
Contesto normativo
La Convenzione n. 132
dell’Organizzazione internazionale del lavoro
3 L’art. 9, n. 1, della Convenzione
dell’Organizzazione internazionale del lavoro 24 giugno
1970, n. 132, relativa ai congedi annuali pagati (nuova
versione) recita quanto segue:
«La parte ininterrotta di congedo
annuale pagato menzionata al paragrafo 2 dell’articolo 8
della presente convenzione dovrà essere accordata e
usufruita entro il termine di un anno al massimo, e il
resto del congedo annuale pagato entro il termine di
diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine
dell’anno che dà diritto al congedo».
4 Detta Convenzione è stata firmata
da quattordici Stati membri dell’Unione europea, tra i
quali la Repubblica federale di Germania.
Diritto dell’Unione
5 Ai sensi del sesto ‘considerando’
della direttiva 2003/88:
«Conviene tener conto dei principi
dell’Organizzazione internazionale del lavoro in materia
di organizzazione dell’orario di lavoro, compresi quelli
relativi al lavoro notturno».
6 L’art. 1 della direttiva 2003/88
prevede quanto segue:
«Oggetto e campo di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia
di organizzazione dell’orario di lavoro.
2. La presente direttiva si
applica:
a) ai periodi minimi di (...) ferie
annuali (...)
(...)».
7 A tenore dell’art. 7 della stessa
direttiva:
«Ferie annuali
1. Gli Stati membri prendono le
misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di
ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo
le condizioni di ottenimento e di concessione previste
dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie
annuali retribuite non può essere sostituito da
un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del
rapporto di lavoro».
8 L’art. 17 della direttiva 2003/88
prevede che gli Stati membri possano derogare a talune
disposizioni di quest’ultima. L’art. 7 della direttiva
non rientra tra le disposizioni alle quali è consentito
derogare.
Diritto nazionale
9 Il Bundesurlaubsgesetz (legge
federale sulle ferie) 8 gennaio 1963, nella versione del
7 maggio 2002 (in prosieguo: il «BUrlG»), stabilisce
all’art. 1, rubricato «Diritto alle ferie», quanto
segue:
«Tutti i lavoratori dipendenti
hanno diritto, in ciascun anno, a ferie retribuite».
10 L’art. 3 del BUrlG, rubricato
«Durata delle ferie», dispone, al n. 1:
«Le ferie hanno una durata minima
di 24 giorni lavorativi l’anno».
11 L’art. 7 del BUrlG, rubricato
«Periodo di godimento, riporto e monetizzazione
sostitutiva delle ferie», prescrive, ai nn. 3 e 4:
«3. Le ferie devono essere concesse
e godute nell’anno in corso. Un riporto delle ferie
all’anno successivo è ammissibile solo qualora
sussistano rilevanti ragioni legate alla gestione
dell’impresa o alla persona del lavoratore. In caso di
riporto, le ferie devono essere concesse e godute nei
primi tre mesi dell’anno successivo.
4. Qualora le ferie non possano
essere più concesse, integralmente o in parte, a causa
della cessazione del rapporto di lavoro, sarà versata
un’indennità sostitutiva».
12 L’art. 13 del BUrlG stabilisce
che i contratti collettivi possono derogare a talune
disposizioni di tale legge, compreso l’art. 7, n. 3,
qualora tali deroghe non comportino un danno per il
lavoratore.
13 Il contratto collettivo quadro
unitario per l’industria metallurgica ed elettrotecnica
della Renania Settentrionale-Vestfalia (Einheitlicher
Manteltarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie
Nordrhein-Westfalen del 18 dicembre 2003; in prosieguo:
l’«EMTV») dispone, all’art. 11, rubricato «Principi
relativi alla concessione delle ferie»:
«1. Il personale dipendente o in
apprendistato ha diritto, in ogni anno di riferimento, a
ferie retribuite, secondo quanto stabilito dalle
disposizioni che seguono. L’anno di riferimento è l’anno
civile.
Il diritto alle ferie si estingue
tre mesi dopo la fine dell’anno civile, a meno che esso
sia stato fatto valere senza esito oppure che le ferie
non siano state godute per ragioni di servizio.
Nel caso in cui le ferie non siano
state godute a causa di malattia, il diritto ad esse si
estingue dodici mesi dopo la fine del periodo di cui al
n. 2.
(...)
3. Un’indennità sostitutiva delle
ferie non godute è ammissibile solo in caso di
cessazione del rapporto di lavoro o di apprendistato».
Causa principale e questioni
pregiudiziali
14 Dall’aprile del 1964, il sig.
Schulte era impiegato come fabbro specializzato in
serrature alle dipendenze della ditta KHS AG o
dell’impresa predecessore di quest’ultima. Il suo
contratto di lavoro ricadeva nella sfera di applicazione
dell’EMTV. Il diritto alle ferie annuali retribuite
garantito dall’EMTV consisteva in 30 giorni lavorativi
l’anno.
15 Nel mese di gennaio 2002, il
sig. Schulte veniva colpito da un infarto, in seguito al
quale è disabile grave, e veniva dichiarato inabile al
lavoro. A partire dal mese di ottobre 2003, percepiva
una pensione in conseguenza della sua invalidità totale.
Tale situazione si è protratta sino al 31 agosto 2008,
data della cessazione del rapporto di lavoro del sig.
Schulte.
16 Nel mese di marzo 2009, il sig.
Schulte adiva l’Arbeitsgericht Dortmund (Tribunale di
primo grado per le cause di lavoro di Dortmund)
richiedendo l’indennità sostitutiva delle ferie annuali
retribuite non godute nei periodi di riferimento
corrispondenti agli anni civili 2006, 2007 e 2008.
17 L’Arbeitsgericht Dortmund
accoglieva il ricorso quanto a tali tre periodi, nella
parte in cui l’indennità sostitutiva chiesta dal sig.
Schulte verteva sul periodo minimo di ferie annuali
retribuite di 20 giorni l’anno ai sensi del diritto
dell’Unione, cui si aggiungono, ai sensi del diritto
tedesco, 5 giorni l’anno ai quali ha diritto in quanto
affetto da disabilità grave.
18 Nel suo appello interposto alla
decisione di tale giudice, la KHS AG sostiene che il
diritto alle ferie annuali retribuite del sig. Schulte,
per gli anni 2006 e 2007, si era estinto per la scadenza
del periodo di riporto previsto dall’art. 11, n. 1,
terzo comma, dell’EMTV.
19 Il Landesarbeitsgericht Hamm
rileva che, ai sensi della normativa nazionale e
dell’EMTV, il diritto alle ferie annuali retribuite per
gli anni 2007 e 2008 sussisteva ancora al cessare del
contratto di lavoro e che solo il diritto alle ferie
annuali retribuite per il 2006 si era estinto a causa
della scadenza del periodo di riporto complessivo di
quindici mesi.
20 Il giudice del rinvio non
esclude tuttavia che la perdita, in applicazione della
normativa nazionale, del diritto alle ferie annuali
retribuite per il 2006 possa essere in contrasto con
l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88.
21 Ciò premesso, il
Landesarbeitsgericht Hamm decideva di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 7, n. 1, della
direttiva 2003/88 [...] debba essere interpretato nel
senso che osta a norme e/o prassi nazionali, per le
quali il diritto a ferie minime retribuite si estingue
per decorrenza del periodo di riferimento e/o di
riporto, anche nel caso in cui il lavoratore sia inabile
al lavoro per un periodo più lungo (e tale protratta
inabilità al lavoro comporti che egli possa maturare
diritti a ferie minime per diversi anni, qualora la
possibilità di riportare tali diritti non sia limitata
nel tempo).
2) In caso di soluzione negativa,
se la possibilità di riporto debba sussistere per un
periodo non inferiore ai 18 mesi».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
22 Con la prima questione il
giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se l’art. 7,
n. 1, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato
nel senso che osta a norme o a prassi nazionali, quali i
contratti collettivi, che limitano, prevedendo un
periodo di riporto di quindici mesi allo scadere del
quale il diritto alle ferie annuali retribuite si
estingue, il cumulo dei diritti a dette ferie annuali
retribuite di un lavoratore inabile al lavoro durante
più periodi di riferimento consecutivi.
23 Al riguardo, si deve ricordare,
anzitutto, che, secondo costante giurisprudenza, il
diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite
deve essere considerato come un principio
particolarmente importante del diritto sociale
dell’Unione, al quale non si può derogare e la cui
attuazione da parte delle autorità nazionali competenti
può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente
indicati dalla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993,
93/104/CE, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307,
pag. 18), direttiva che è stata codificata dalla
direttiva 2003/88 (v. sentenze 26 giugno 2001, causa
C-173/99, BECTU, Racc. pag. I-4881, punto 43; 18 marzo
2004, causa C-342/01, Merino Gómez, Racc. pag. I-2605,
punto 29; 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e
C-257/04, Robinson-Steele e a., Racc. pag. I-2531, punto
48, nonché 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e
C-520/06, Schultz-Hoff e a., Racc. pag. I-179, punto
22).
24 La Corte ha poi già avuto
occasione di esaminare l’attuazione e le modalità di
applicazione di tale principio del diritto alle ferie
annuali retribuite da parte delle autorità nazionali
competenti riguardo a lavoratori privati del diritto di
fruire di periodi di ferie annuali retribuite a causa di
congedi per malattia non protrattisi oltre i periodi di
riferimento applicabili alla stregua delle norme del
diritto nazionale pertinente (sentenza Schultz-Hoff e
a., cit. supra, punto 19).
25 Nel corso di tale esame, la
Corte ha rilevato che una disposizione nazionale che
prevede un periodo di riporto per ferie annuali non
godute alla fine del periodo di riferimento persegue, in
linea di principio, il fine di concedere al lavoratore
che è stato impossibilitato a godere delle proprie ferie
annuali un’ulteriore possibilità di fruirne. La
determinazione di un siffatto periodo rientra nelle
condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle
ferie annuali retribuite e ricade, dunque, in linea di
principio, nell’ambito di competenza degli Stati membri
(v. sentenza Schultz-Hoff e a., cit. supra, punto 42).
26 In tal senso, la Corte ha
rilevato che l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 non
osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale
recante modalità di esercizio del diritto alle ferie
annuali retribuite espressamente accordato dalla
direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto
in questione allo scadere del periodo di riferimento o
di un periodo di riporto. Tuttavia, la Corte ha unito a
tale rilievo di principio la condizione che il
lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali
retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di
esercitare questo diritto che la direttiva gli
conferisce (v. sentenza Schultz-Hoff e a., cit. supra,
punto 43).
27 Orbene, occorre rilevare che un
lavoratore il quale, come il ricorrente nella causa
principale relativamente all’anno 2006, si trovi in
congedo per malattia per l’intera durata del periodo di
riferimento e oltre il periodo di riporto fissato dal
diritto nazionale, è privato di tutto il periodo in cui
fruire delle proprie ferie annuali retribuite.
28 Se è pur vero che dalla
summenzionata giurisprudenza risulta che una
disposizione nazionale che determina un periodo di
riporto non può prevedere l’estinzione del diritto del
lavoratore alle ferie annuali retribuite senza che
quest’ultimo abbia effettivamente avuto la possibilità
di esercitare il diritto stesso, una tale conclusione
deve tuttavia essere sfumata in circostanze specifiche
come quelle della causa principale.
29 Infatti, diversamente
ragionando, un lavoratore come il ricorrente nella causa
principale, inabile al lavoro per diversi periodi di
riferimento consecutivi, avrebbe il diritto di
accumulare, senza limiti, tutti i diritti alle ferie
annuali retribuite maturati durante la sua assenza dal
lavoro.
30 Orbene, il diritto a un siffatto
cumulo illimitato di diritti alle ferie annuali
retribuite, maturati durante detto periodo di inabilità
al lavoro, non risponderebbe più alla finalità stessa
del diritto alle ferie annuali retribuite.
31 Si deve ricordare, infatti, che
il diritto alle ferie annuali, sancito dall’art. 31, n.
2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea e dall’art. 7 della direttiva 2003/88, possiede
una duplice finalità, vale a dire, da una parte,
consentire al lavoratore di riposarsi rispetto
all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del
suo contratto di lavoro e, dall’altra, di beneficiare di
un periodo di distensione e di ricreazione (v. sentenza
Schultz-Hoff e a., cit. supra, punto 25).
32 Al riguardo, è ben vero che la
Corte ha sottolineato che, pur se l’effetto positivo
delle ferie annuali retribuite sulla sicurezza e sulla
salute del lavoratore si esplica pienamente se le ferie
vengono prese nell’anno all’uopo previsto, cioè l’anno
in corso, detto periodo di riposo permane interessante
sotto tale profilo anche qualora se ne fruisca in un
momento successivo (sentenze 6 aprile 2006, causa
C-124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging, Racc. pag.
I-3423, punto 30, nonché Schultz-Hoff e a., cit. supra,
punto 30).
33 Tuttavia, si deve
necessariamente rilevare che il diritto alle ferie
annuali retribuite acquisito da un lavoratore inabile al
lavoro per diversi periodi di riferimento consecutivi
può rispondere ai due elementi della sua finalità,
esposti al precedente punto 31, solo ove il riporto non
superi un certo limite temporale. Oltre tale limite,
infatti, le ferie annuali sono prive del loro effetto
positivo per il lavoratore quale momento di riposo,
mantenendo solo la loro natura di periodo di distensione
e di ricreazione.
34 Conseguentemente, in
considerazione della finalità stessa del diritto alle
ferie annuali retribuite, direttamente conferito dal
diritto dell’Unione ad ogni lavoratore, un lavoratore
inabile al lavoro per diversi anni consecutivi, cui sia
impedito dal diritto nazionale il godimento delle
proprie ferie annuali retribuite durante detto periodo,
non può avere il diritto di cumulare senza limiti i
diritti alle ferie annuali retribuite acquisiti durante
tale periodo.
35 Quanto al periodo di riporto
oltre il quale il diritto alle ferie annuali retribuite
può estinguersi nell’ipotesi di cumulo di diritti alle
ferie annuali retribuite durante un periodo di
incapacità lavorativa, si deve valutare, alla luce
dell’art. 7 della direttiva 2003/88 e alla luce delle
suesposte considerazioni, se un periodo di riporto del
diritto alle ferie annuali retribuite, determinato in
quindici mesi dalle norme o prassi nazionali, quali i
contratti collettivi, possa essere ragionevolmente
qualificato come periodo oltre il quale le ferie annuali
retribuite sono prive del loro effetto positivo per il
lavoratore in quanto periodo di riposo.
36 In tale contesto, si devono
considerare i seguenti elementi.
37 Il diritto a un periodo annuale
di ferie retribuite non solo riveste, quale principio di
diritto sociale dell’Unione, una particolare importanza,
come rilevato al precedente punto 23, ma è anche
espressamente sancito all’art. 31, n. 2, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, cui l’art. 6,
n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei
trattati.
38 Ne consegue che, al fine di
rispettare tale diritto, il cui obiettivo consiste nella
tutela del lavoratore, ogni periodo di riporto deve
tener conto delle circostanze specifiche in cui si trova
il lavoratore inabile al lavoro durante diversi periodi
di riferimento consecutivi. In tal senso, detto periodo
deve garantire al lavoratore, in particolare, di poter
disporre, se necessario, di periodi di riposo che
possano essere scaglionati, pianificati e disponibili a
più lungo termine. Ogni periodo di riporto deve superare
in modo significativo la durata del periodo di
riferimento per il quale è concesso.
39 Il medesimo periodo deve anche
tutelare il datore di lavoro dal rischio di un cumulo
troppo rilevante di periodi di assenza del lavoratore e
dalle difficoltà che dette assenze potrebbero comportare
per l’organizzazione del lavoro.
40 Nella specie, il periodo di
riporto previsto dall’art. 11, n. 1, terzo comma,
dell’EMTV è di quindici mesi, vale a dire di una durata
superiore a quella del periodo di riferimento al quale
si ricollega, il che distingue la controversia in esame
da quella decisa con la menzionata sentenza Schultz-Hoff
e a., in cui il periodo di riporto era di sei mesi.
41 Al riguardo, si deve inoltre
rilevare che, ai sensi dell’art. 9, n. 1, della
Convenzione dell’Organizzazione internazionale del
lavoro 24 giugno 1970, n. 132, relativa ai congedi
annuali pagati (nuova versione), la parte ininterrotta
di congedo annuale pagato dovrà essere accordata e
usufruita entro il termine di un anno al massimo, e il
resto del congedo annuale pagato entro il termine di
diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine
dell’anno che dà diritto al congedo. Tale norma può
intendersi fondata sulla considerazione secondo la
quale, allo scadere del termine che essa prevede, la
finalità del diritto alle ferie non potrà più essere
integralmente conseguita.
42 Pertanto, alla luce del fatto
che, secondo il suo sesto ‘considerando’, la direttiva
2003/88 ha tenuto conto dei principi dell’Organizzazione
internazionale del lavoro in materia di organizzazione
dell’orario di lavoro, il calcolo del periodo di riporto
dovrebbe prendere in considerazione la finalità del
diritto alle ferie annuali, quale risulta dall’art. 9,
n. 1, di detta Convenzione.
43 Alla luce delle suesposte
considerazioni, si può ragionevolmente ritenere che un
periodo di riporto del diritto alle ferie annuali
retribuite di quindici mesi, come quello di cui alla
causa principale, non disconosce la finalità di tale
diritto, dato che garantisce che quest’ultimo mantenga
il proprio effetto positivo per il lavoratore in quanto
periodo di riposo.
44 Conseguentemente, la prima
questione sollevata deve essere risolta nel senso che
l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 deve essere
interpretato nel senso che non osta a norme o a prassi
nazionali, quali i contratti collettivi, che, prevedendo
un periodo di riporto di quindici mesi allo scadere del
quale il diritto alle ferie annuali retribuite si
estingue, limitano il cumulo dei diritti a tali ferie di
un lavoratore inabile al lavoro durante più periodi di
riferimento consecutivi.
Sulla seconda questione
45 Considerata la soluzione data
alla prima questione, non è necessario procedere alla
soluzione della seconda.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute
da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Grande
Sezione) dichiara:
L’art. 7, n. 1, della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003,
2003/88/CE, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere
interpretato nel senso che non osta a norme o a prassi
nazionali, quali i contratti collettivi, che, prevedendo
un periodo di riporto di quindici mesi allo scadere del
quale il diritto alle ferie annuali retribuite si
estingue, limitano il cumulo dei diritti a tali ferie di
un lavoratore inabile al lavoro durante più periodi di
riferimento consecutivi.
Firme
*Lingua processuale: il tedesco. |